Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 10 aprile 2014, n. 8407

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21877-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), giusta fusione per incorporazione di (OMISSIS) SPA nella (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SS, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 297/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/07/2012 R.G.N. 353/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per il rigetto del 1 motivo, accoglimento del 2 p.q.r., assorbimento del 3.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (OMISSIS), in conseguenza di un sinistro stradale, perse la vita la sig.a (OMISSIS).
La figlia della vittima, sig.a (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte della madre, il 14.11.2001 convenne dinanzi al Tribunale di Perugia il conducente ritenuto responsabile (sig. (OMISSIS)); il proprietario del veicolo da lui condotto (la societa’ semplice (OMISSIS)”); i due soci della suddetta societa’ (sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS)); e l’assicuratore della r.c.a. del mezzo (la (OMISSIS) s.p.a., che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a., e come tale sara’ d’ora innanzi indicata).
2. Il Tribunale di Perugia con sentenza 23.9.2008 accolse la domanda.
La sentenza venne tuttavia impugnata dalla sig.a (OMISSIS), la quale ascriveva al Tribunale di avere sottostimato sia i danni che le spese.
Anche taluni dei soccombenti (la societa’ ” (OMISSIS)”, la societa’ (OMISSIS), il sig. (OMISSIS)) impugnarono in via incidentale la sentenza di primo grado, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto esistenti e liquidato danni in realta’ indimostrati.
3. La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza 10.7.2012 n. 297, accolse in parte entrambe le impugnazioni. In particolare la Corte d’appello:
– ridetermino’ il danno da mora spettante alla danneggiata;
– addosso’ ai soccombenti le spese di consulenza tecnica;
– rigetto’ la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita dell’ausilio svolto dalla persona defunta a pro della figlia;
– confermo’ nel resto la sentenza del Tribunale.
4. La decisione d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla sig.a (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso la sola (OMISSIS) s.p.a..
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
I procuratori della ricorrente e della (OMISSIS) s.p.a. hanno infine discusso la causa all’udienza dell’11.2.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa sia nel vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3; sia in quello di motivazione (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5).
Il giudice avrebbe errato, in particolare, nel ritenere insussistente il danno patrimoniale da perdita delle utilita’ economiche che la defunta, se fosse rimasta in vita, avrebbe potuto offrire alla figlia superstite.
Nella illustrazione del motivo – ad onta della formale denuncia di violazione di ben dodici articoli dei codici civile e di procedura civile – la ricorrente denuncia in sostanza due soli vizi:
(a) sul piano del vizio di legge, si allega una violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito trascurato di desumere, dal fatto noto dello stretto legame esistente tra madre e figlia, il fatto ignorato che la (prima, se fosse rimasta in vita, avrebbe aiutato la seconda nella gestione delle incombenze domestiche e nell’assistenza al figlio minore;
(b) sul piano del vizio di motivazione, la ricorrente allega che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato le prove raccolte, le quali invece deponevano per l’esistenza d’un danno patrimoniale derivante dalla morte della sig.a (OMISSIS).
1.2. Sotto il profilo della violazione di lege il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.
La Corte d’appello non ha affatto negato che la prova del danno futuro non possa trarsi da una presunzione semplice; ne’ ha negato che quest’ultima consista nella deduzione di un fatto noto da uno ignorato.
Ha, piuttosto, escluso che nel caso di specie ricorressero i presupposti della prova presuntiva dell’esistenza d’un danno patrimoniale.
Tuttavia l’errore del giudice nel ricostruire e valutare la prova presuntiva non costituisce una violazione di legge, ma un vizio di motivazione: e’ sin troppo noto, infatti, come il vizio di violazione di legge consista nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista da una norma di legge, ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Al contrario, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione ex permultis, Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007 (Rv. 595002); Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 (Rv. 589877).
Cosi’, ad esempio, il giudice il quale desumesse dal fatto noto che un uomo sia in vita il fatto ignorato che quegli possieda un titolo di studio non viola l’articolo 2727 c.c., ma incorre in un vizio di valutazione della prova, e dunque in un errore di giudizio destinato a tradursi in una motivazione illogica. Per contro, incorrerebbe in una violazione di legge – ad esempio – il giudice il quale ritenesse che il fatto noto dal quale risalire, ai sensi dell’articolo 2727 c.c., al fatto ignorato possa essere soltanto un fatto naturale e non un fatto umano.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che dal fatto noto che la vittima avesse, prima di morire, elargito una somma di denaro alla figlia, non potesse risalirsi al fatto ignorato che tale elargizione sarebbe continuata in futuro: e questo e’ un giudizio su un fatto, non una interpretazione dell’articolo 2727 c.c..
Pertanto la ricorrente, la’ ove si duole di una “violazione di legge”, censura in realta’ la ricostruzione del fatto come operata dal giudice di merito, questione come noto inammissibile in sede di legittimita’.
1.3. Infondato, invece, e’ il primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione, definita nel ricorso “soltanto apparente”.
1.4. L’attrice, in primo grado, aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perduta possibilita’ di beneficiare:
(a) della contribuzione della defunta al menage familiare;
(b) dell’ausilio della defunta nella cura, assistenza ed educazione dei figli. Il giudice d’appello ha rigettato tale domanda, sul presupposto che:
(a) la sig.a (OMISSIS) aveva costituito un proprio nucleo familiare e non convivesse piu’ con la defunta;
(b) nel giudizio non era stata raccolta alcuna prova che consentisse di quantificare l’apporto della sig.a (OMISSIS) alle esigenze della vita domestica della figlia (cosi’ la sentenza impugnata, pp. 8-9).
La ricorrente ha impugnato tale statuizione, come accennato, per difetto di motivazione, assumendo che la Corte d’appello ha trascurato di prendere in esame:
(a) le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado (trascritte nel ricorso);
(b) le dichiarazioni rese dalla sig.a (OMISSIS) rispondendo all’interrogatorio formale, non contestate e percio’ – secondo la ricorrente – produttive degli effetti di cui all’articolo 228 c.p.c..
1.5. Nessuna delle due censure coglie nel segno.
Dalle deposizioni testimoniali cosi’ come trascritte nel ricorso si apprende che nella fase di merito sono stati interrogati soltanto due testimoni in merito ai benefici patrimoniali che la sig.a (OMISSIS) riceveva od avrebbe verosimilmente ricevuto dalla madre.
Il primo testimone ha riferito di un generico “contributo economico e morale” della vittima in favore della figlia, soggiungendo di avere appreso dalla vittima stessa che sarebbe stata lieta di curarsi del nipote che la figlia le avrebbe generato di li’ a poco (testimone (OMISSIS): cfr. il ricorso, p. 9).
Il secondo testimone ha riferito di avere visto “a volte” la sig.a (OMISSIS) ed il nipote consumare qualcosa nel bar gestito dal testimone stesso (teste (OMISSIS): ibidem, p. 9).
Le due deposizioni appena riassunte non consentivano al giudice di stabilire altro che una generica intenzione o predisposizione della sig.a (OMISSIS) a sovvenire la figlia nella gestione domestica. Ma quanto a tempi, modi e contenuti di tale ausilio le suddette deposizioni sono state ultrageneriche.
Aggiungasi che elemento di fatto essenziale per valutare, anche in via presuntiva, la sussistenza d’un danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni o di altre utilita’ elargite da persona defunta ai suoi prossimi congiunti e’ la dimostrazione sia della consistenza del patrimonio della vittima, sia di quello del superstite: risponde, infatti, a nozioni di comune esperienza che quanto piu’ il primo ecceda il secondo, tanto piu’ probabile sara’ l’esistenza d’una stabile contribuzione, ovvero il bisogno del superstite di ricorrere all’aiuto, anche operibus, del defunto.
Nel caso di specie, invece, la ricorrente non ha mai dedotto di avere allegato nel corso del giudizio un proprio particolare stato di bisogno, ovvero una situazione di indigenza tale da rendere necessario il ricorso all’aiuto materno per disbrigare il menage domestico.
Ne consegue che la Corte d’appello, la’ dove ha ritenuto di non avere alcuna prova circa “Il contributo futuro che la vittima avrebbe potuto dare alla figlia in termini economicamente valutabili” ha adottato una motivazione corretta e logica: sia perche’ la Corte non disponeva della prova dell’an (una situazione di bisogno dell’avente diritto); sia perche’ la Corte non disponeva della prova del quantum (presumibile estensione, contenuto e frequenza dei servizi che la vittima prestava od avrebbe prestato al superstite). Il motivo va dunque rigettato sulla base del seguente principio di diritto: E’ correttamente motivata la sentenza di merito la quale rigetti la domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita delle opere di ausilio domestico che la vittima d’un fatto illecito avrebbe prestato in favore del familiare superstite, in assenza della prova sia d’una particolare situazione di indigenza del superstite, tale da rendere plausibile il ricorso all’aiuto dei familiari per il disbrigo dei servizi domestici; sia della prova della natura, del contenuto e della frequenza delle opere che la vittima si assume svolgeva od avrebbe svolto in favore del superstite.
1.6. Infondata e’, altresi’, l’allegazione della ricorrente secondo cui il danno patrimoniale, essendo stato dall’attrice dichiarato nel rispondere all’interrogatorio formale, e non contestato dalle controparti, doveva darsi per ammesso e provato ai sensi dell’articolo 228 c.p.c..
La ricorrente infatti invoca a torto quest’ultima norma: sia perche’ la confessione giudiziale consiste nell’ammissione di un fatto a se’ sfavorevole, non di un fatto a se’ favorevole; sia perche’ l’onere di contestazione a carico della parte favorita dalla confessione sorge solo nel caso di dichiarazioni aggiunte a quest’ultima (articolo 2734 c.c.) – Se, invece, la parte interrogata non rende congiuntamente dichiarazioni a se’ favorevoli e dichiarazioni a se’ sfavorevoli – come appunto nel caso di specie – lo speciale meccanismo previsto dall’articolo 2734 c.c. e l’onere di immediata contestazione non opera.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Il secondo motivo di ricorso e’ solo formalmente unitario.
Con esso vengono mosse alla decisione impugnata, in modo frammisto, cinque diverse censure.
2.2. Col primo profilo del secondo motivo di ricorso (pp. 15-23 del ricorso) la ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe colto l’esatto contenuto del gravame da essa proposto.
Lamenta, dunque, una nullita’ procedimentale (articolo 360 c.p.c., n. 4) consistita nel non far corrispondere la pronuncia alla domanda. Spiega la ricorrente, a tal riguardo, che essa con l’appello principale si era doluta di una iniqua liquidazione (per difetto) del danno non patrimoniale da morte del prossimo congiunto. Soggiunge che nell’atto d’appello aveva evidenziato come la sentenza di primo grado non avesse tenuto conto di tutte le specificita’ del caso concreto (dinamica del sinistro, vincolo familiare, assenza di fratelli, sofferenze morali).
La Corte d’appello, invece, aveva rigettato sul punto l’appello qualificando la doglianza come intesa ad ottenere una duplicazione risarcitoria: e cioe’ la congiunta liquidazione del danno c.d. “morale” e di quello c.d. “esistenziale”. Deduce tuttavia la sig.a (OMISSIS) che non questo fu il suo intendimento allorche’ propose l’appello, ma piuttosto quello di ottenere una liquidazione del danno non patrimoniale che, quale che fosse il nome col quale venisse qualificato, fosse comunque corrispondente alla effettiva entita’ del pregiudizio.
2.2.1. Questo primo profilo del secondo motivo di ricorso e’ infondato.
La citazione introduttiva del giudizio d’appello, trascritta dalla ricorrente alle pp. 16-22 del ricorso per cassazione, prospettava avvinte e talora confuse insieme due diverse doglianze.
Con la prima di esse, la sig.a (OMISSIS) lamentava la omessa liquidazione, da parte del Tribunale, del c.d. “danno esistenziale” ovvero “da perdita del rapporto parentale”, a suo dire diverso e non ricompreso nella liquidazione del danno non patrimoniale compiuta dal primo giudice (in tal modo, chiaramente, i pp. 5, 6 ed 8 dell’atto d’appello).
Con la seconda di esse, la sig.a (OMISSIS) lamentava comunque u’ e cioe’ a prescindere da qualsiasi disputa terminologica sul senso da attribuire alle espressioni “danno morale” e “danno esistenziale” – la mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle specificita’ del caso concreto.
Cosi’ rettamente ricostruito l’atto d’appello, ne risulta che la Corte d’appello non ha affatto equivocato sul suo contenuto.
Essa infatti ha giudicato sulla prima doglianza alle pp. 4-5 della sentenza, statuendo che il danno non patrimoniale ha natura unitaria ed omnicomprensiva, e che non e’ possibile pertanto procedere a distinte liquidazioni per danni chiamati con nomi diversi, ma destinati a ristorare identici pregiudizi.
Ha giudicato, invece, sulla seconda doglianza a p. 6 della sentenza, escludendo che nella specie potesse procedersi alla c.d. “personalizzazione” del risarcimento.
La Corte, dunque, non ha frainteso il contenuto del gravame e non ha omesso di pronunciarsi su esso. Nessun vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e’ dunque ravvisabile nel nostro caso.
2.3. Col secondo profilo del secondo motivo di ricorso (pp. 23-25 del ricorso) la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel confermare la sentenza di primo grado, nella parte in cui quest’ultima aveva liquidato il danno non patrimoniale senza tenere conto di tutte le specificita’ del caso concreto. Essa infatti aveva allegato una serie di circostanze in facto che dovevano essere tenute in considerazione ai fini della determinazione del giusto risarcimento.
La doglianza in esame va rettamente inquadrata nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3: con essa infatti la ricorrente non si duole di una errata valutazione di un fatto, ma lamenta un c.d. “vizio di sussunzione”, ovvero la violazione delle regole che presiedono alla aestimatio del danno.
2.3.1. Anche la doglianza in esame e’ infondata.
La Corte d’appello ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado, la quale a sua volta aveva liquidato il danno non patrimoniale patito dalla sig.a (OMISSIS) per la morte della madre dichiarando di avere tenuto conto delle seguenti circostanze:
(a) l’eta’ della vittima;
(b) l’eta’ dell’avente diritto al risarcimento;
(c) la circostanza che l’avente diritto fosse coniugata ed avesse costituito un suo nucleo familiare;
(d) la circostanza che l’avente diritto al risarcimento, in stato interessante al momento del fatto illecito, avesse portato regolarmente a termine la gravidanza.
Nell’atto di citazione, la sig.a (OMISSIS), descrivendo i fatti materiali posti a fondamento della domanda (articolo 163 c.p.c.) aveva allegato quattro peculiarita’ del suo caso:
(a) l’intensita’ del dolore;
(b) l’eta’ della vittima;
(c) lo stato di gravidanza dell’avente diritto;
(d) l’aiuto che la vittima avrebbe dato al nucleo familiare della figlia, se fosse rimasta in vita (cosi’ la citazione in primo grado, p. 2, p. 7).
L’allegazione di questi fatti era vincolante per i giudici di merito di primo e secondo grado. Essi infatti non avrebbero mai potuto porre a fondamento della propria decisione fatti che, se pur provati, non erano stati debitamente allegati nell’atto introduttivo del giudizio.
Il Tribunale, dunque, per liquidare il danno non patrimoniale poteva fare riferimento alle sole circostanze di fatto allegate dall’attrice nell’atto di citazione: e cosi’ fece.
La Corte d’appello, chiamata a valutare la correttezza di tale statuizione, ha espunto dal novero delle circostanze utilizzabili ai fini del decidere quella indicata sub (d), ritenendola non provata con statuizione che, per quanto detto, resiste alle censure mossele dalla ricorrente.
Da cio’ consegue che il lamentato vizio di sussunzione non sussiste, perche’ la Corte d’appello ha valutato il danno ponendo a fondamento della propria decisione i soli fatti che poteva legittimamente esaminare: e cioe’ quelli allegati (scilicet, descritti) nell’atto introduttivo del giudizio.
2.4. Col terzo profilo del secondo motivo di ricorso (pp. 25-26 del ricorso) la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non valutabili, ai fini della c.d. “personalizzazione” del risarcimento, le circostanze di fatto dedotte dall’attrice non nell’atto di citazione, ma nella comparsa conclusionale.
La ricorrente censura tale decisione, sostenendo di avere invocato la necessita’ di una “personalizzazione” del risarcimento sin dall’atto d’appello, ed allegando che comunque ad essa il giudice dovrebbe procedere anche d’ufficio.
2.4.1. Anche questa doglianza e’ infondata, sebbene la motivazione adottata dal giudice d’appello vada corretta.
Col lemma “personalizzazione” del risarcimento del danno non patrimoniale si designa l’operazione consistente nella variazione, in piu’ od in meno, dell’importo che risulterebbe dall’applicazione del criterio standard, compiuta al fine di adeguare il risarcimento alle specificita’ del caso concreto.
Proprio perche’ finalizzata ad adeguare il risarcimento alla concreta entita’ del pregiudizio, la personalizzazione del risarcimento puo’ avvenire soltanto ove chi la invochi deduca e dimostri le circostanze di fatto poste a fondamento della relativa domanda.
Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda nel processo civile possono essere descritte solo nell’atto di citazione, come risulta dal combinato disposto degli articoli 163 e 183 c.p.c., oltre che da una consolidata interpretazione.
Nel presente giudizio, come gia’ detto al p. 2.3.1., nell’atto di citazione l’attrice allego’ un certo numero di circostanze di fatto, chiedendo che di esse si tenesse conto nella liquidazione del risarcimento: e di esse, per quanto detto, il giudice di merito tenne debitamente conto.
Poi, con l’atto d’appello, la sig.a (OMISSIS) ha ampliato la descrizione del quadro fattuale di cui tenere conto nella liquidazione del danno e nella personalizzazione del risarcimento, passando dalle sedici righe di cui alle pp. 2-3 dell’atto di citazione, alle quasi quattro pagine dell’atto d’appello.
E’, dunque, certamente errata in iure l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui “l’aumento personalizzato e’ limitato esclusivamente al calcolo del danno da invalidita’ permanente”; e’, nondimeno, corretta la decisione di rigettare l’appello sul punto del quantum, in base al rilievo che la determinazione del danno compiuta dal giudice di primo grado fosse “congrua in rapporto a tutte le circostanze di fatto evidenziate nella sentenza impugnata” (cosi’ la sentenza impugnata, p. 6).
E tale decisione e’ corretta perche’ nella stima del danno alla persona, quando sia chiamato a compiere la c.d. personalizzazione del risarcimento, il giudice di merito non puo’ prendere in esame circostanze di fatto che non siano state tempestivamente allegate sin dall’atto introduttivo del giudizio.
La doglianza in esame va dunque rigettata sulla base del principio di diritto appena esposto.
2.5. Col quarto profilo del secondo motivo di ricorso (pp. 26-28 del ricorso), infine, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel liquidare il danno non patrimoniale patito per la morte della madre applicando i parametri generali predisposti dal Tribunale di Milano (c.d. “Tabelle di Milano”), usualmente utilizzati anche dagli uffici giudiziari perugini, relativi non all’epoca della decisione d’appello (2012), ma all’epoca della decisione di primo grado (2008).
2.5.1. La censura e’ inammissibile in questa sede, in quanto del tutto nuova: mai, infatti, nei precedenti gradi di giudizio si fece questione del criterio da adottare per la liquidazione del danno e dell’epoca di riferimento delle c.d. “Tabelle” applicate dal Tribunale. Ne’, del resto, la ricorrente ha indicato nel proprio ricorso – in ossequio al c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – quando e con quali termini abbia posto, nei gradi di merito, la questione delle “Tabelle” utilizzabili nel caso di specie.
2.6. Col quinto profilo del secondo motivo di ricorso (pp. 28-33 del ricorso) la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel non rivalutare la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e nel calcolare gli interessi di mora. Il motivo e’ sostenuto da una motivazione in iure cosi’ riassumibile:
(a) il Tribunale ha liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, l’importo di euro 150.000;
(b) tale somma, se intesa come espressa in moneta dell’epoca della liquidazione, sarebbe stata troppo modesta;
(c) ergo, l’importo suddetto doveva ritenersi espresso in moneta dell’epoca del sinistro, e quindi doveva essere rivalutato: cosa che ne’ il Tribunale, ne’ la Corte d’appello, hanno fatto.
Infine, deduce la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel calcolare gli interessi di mora sull’importo del risarcimento devalutato all’epoca del fatto illecito.
2.6.1. La doglianza e’ manifestamente infondata in tutti e due i suoi passaggi.
La sentenza d’appello afferma ore rotundo che la somma liquidata dal Tribunale, e ritenuta congrua dalla Corte d’appello, doveva ritenersi espressa in valori attuali all’epoca della decisione di primo grado. Dunque a nessuna rivalutazione era tenuta la Corte d’appello.
Stabilire, poi, se l’importo cosi’ determinato fosse congruo o meno rispetto alla specificita’ del caso e’ questione di merito non sindacabile da questa Corte, e per quanto detto in precedenza decisa in modo correttamente motivato dai giudici di merito, alla luce di quanto dedotto dall’attrice in punto di fatto.
Corretta, infine, fu la modalita’ di computo del danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi), puntualmente conforme a quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480, alla cui motivazione sara’ pertanto sufficiente rinviare.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la sig.a (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge, con riferimento all’articolo 92 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di compensare le spese del grado.
Espone, al riguardo, che in realta’ non sussisteva alcun “giusto motivo” che potesse giustificare la compensazione, essendo rimasti i convenuti totalmente soccombenti.
3.2. Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto corretta la compensazione delle spese di primo grado in base al notevole divario tra petitum e decisum: e tale circostanza rientra tra i “giusti motivi” di cui all’articolo 92 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, in base al tradizionale rilievo secondo cui pretese eccessive sopprimono l’animus transigendi del debitore e fomentano il ricorso alla resistenza in giudizio piuttosto che all’adempimento spontaneo.
4. Le spese.
4.1. La circostanza che la motivazione della sentenza d’appello sia stata corretta in questa sede e’ idonea a giustificare la compensazione delle spese di questo grado di legittimita’, in base al rilievo che essa puo’ avere avuto l’effetto di indurre in errore la ricorrente circa la presumibile fondatezza del proprio ricorso.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) rigetta il ricorso;
-) compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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