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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 24 marzo 2014, n. 13553

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASUCCI Giuliano – Presidente
Dott. GALLO Domenico – Consigliere
Dott. TADDEI Margherita Bian – Consigliere
Dott. CERVADORO Mirella – rel. Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5272/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERV ADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Luigi Riello, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
Udito l’avv. (OMISSIS) sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) difensore di fiducia del ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11.6.2013, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione di primo grado che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni tre di reclusione e euro 6.000 di multa per il reato di ricettazione aggravata.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), per violazione di legge processuale, in riferimento al rigetto dell’istanza di rinvio formulata l’11.6.2012 dal difensore dell’imputato, che esibi’ in quell’occasione certificazione medica attestante la malattia dell’imputato; 2) la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione, in relazione all’elemento psicologico del reato; 3) la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (incauto acquisto).
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza, e dell’ordinanza dibattimentale impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo ricorso e’ infondato.
1.1 Risulta dagli atti del procedimento – che questa Corte puo’ esaminare (anche indipendentemente dalle innovazioni contenute dalla legge n.46 del 2006) essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il giudice di legittimita’ e’ giudice del fatto – che la documentazione esibita dal difensore consiste nella copia del certificato di malattia telematico rilasciato al lavoratore e al datore di lavoro ai sensi del D.P.C.M. 26 marzo 2008, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, il quale risulta compilato, oltre che nella parte relativa ai dati del medico e del lavoratore, nella parte relativa a: Dati Prognosi – Dati Diagnosi, nel seguente modo: “Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 10.6.2012” “Viene assegnata prognosi clinica a tutto l’11.6.2012” “Descrizione Febbre 38,5 e di NDD”.
1.2 In tema di legittimo impedimento dell’imputato, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha affermato che e’ sottratto al sindacato di legittimita’ il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si da ragione del fatto che l’impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge (v. Cass. Sez. 5 , Sent. n. 35170/2005 Rv. 232568 in tema di legittimo impedimento addotto dal difensore; Sez. 5 , Sent. n. 11859/2002 Rv. 221025; Sez. 1 , Sent. n. 9880/1996 Rv. 206076 in tema di legittimo impedimento dell’imputato), che la prova del legittimo impedimento a comparire deve essere fornita dall’imputato (cfr. Cass. Sez. 5 , sent. n. 43373/2005 Rv. 233079), e che l’assoluta impossibilita’ a comparire necessita la precisa rappresentazione al giudice della natura della patologia, sicche’ generiche certificazioni dalle quali non si identifica la natura dell’infermita’ ed i suoi concreti profili ostativi non sono idonee a provare il legittimo impedimento (cfr. Cass. Sez. 4 , sent. n. 21752/2006 Riv. 234518).
Premesso che il documento prodotto non e’ un certificato medico, bensi’ un mero attestato di malattia telematico ai sensi del D.P.C.M. 26 febbraio 2008, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, rilasciato dal medico curante su dichiarazione dell’assistito al lavoratore e al datore di lavoro, e che lo stesso non contiene peraltro indicazione alcuna della patologia, e quindi qualsivoglia riferimento all’impossibilita’ a comparire, rileva il Collegio che correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che dalla documentazione presentata dal difensore non emergesse un legittimo assoluto impedimento a comparire dell’imputato.
2. Anche il secondo e terzo motivo sono infondati.
Con motivazione logica e del tutto congrua, la Corte d’Appello di Milano ha evidenziato tutti gli elementi a carico dell’ (OMISSIS), a cominciare dalle modalita’ di acquisto dei mezzi (acquisto di due escavatori con pagamento dell’acconto di euro 5000,00 ciascuno, senza ricevuta, con bolla di consegna falsa, e da persona che l’imputato ha dichiarato di non conoscere), e rilevando a riguardo che i due miniescavatori erano stati sottratti ai legittimi proprietari la notte precedente il ricevimento degli stessi da parte dell’ (OMISSIS) (la qual cosa denota che l’operazione era stata pianificata in anticipo), che il trasporto e’ avvenuto tramite un camion chiuso, non abilitato al trasporto di tali mezzi, ma idoneo a nasconderli, e che l’ (OMISSIS) era ben consapevole della falsita’ della bolla di consegna in quanto la bolla risultava emessa dalla ” (OMISSIS) s.a.s. con sede in (OMISSIS)”, ma l’ (OMISSIS) si e’ recato in un luogo che non era ne’ la sede della societa’, ne’ altro luogo che fosse con essa collegato. Sulla base di tutti gli elementi evidenziati, la Corte ha quindi correttamente concluso affermando la sussistenza dell’elemento psicologico del reato ipotizzato, e quindi l’esclusione che nel caso di specie trattasi di incauto acquisto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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