Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 30 agosto 2013, n. 35820
Considerato in fatto
E.J.S. :
Ricorre per cassazione, tramite il Difensore Avv. Giovanni Marchese avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame, in data 15.11.2012,, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal medesimo Difensore in data 09.11.2012;
-il Tribunale rilevava che il ricorso era stato proposto avverso l’ordinanza del 19.10.2012 emessa dal tribunale di Milano, sezione del merito, notificata al Difensore in data 19.10.2012, sicché il ricorso proposto in questa fase, in data 09.11.2012, era inammissibile per tardività, essendo scaduto in data 01.11.20 12 il termine per l’impugnazione;
MOTIVI ex art. 606, 1 co, lett. b) c) e) c.p.p.
1)-Violazione di legge in relazione agli artt. 148/co 2 bis e 150 CPP in relazione all’art. 310/co. 2 CPP atteso che la notificazione avvenuta in data 19.10.2012 non era rituale in quanto effettuata al Difensore a mezzo FAX, priva della attestazione in calce da parte dell’Ufficio;
– Il termine per l’impugnazione, pertanto, non era ancora decorso ed era erronea l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dal Tribunale;
CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
2)- Il ricorso è totalmente infondato, posto che pone una interpretazione delle norme non condivisa dalla Giurisprudenza di legittimità, del tutto conforme nel ritenere che la modalità di notificazione a mezzo fax non rientra tra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice ai sensi dell’art. 150 c.p.p., bensì tra le forme ordinarie di notificazione da eseguirsi con mezzi tecnici idonei ai sensi dell’art. 148, comma 2 bis, c.p.p., sicché, al fine di procedere alla stessa, non è necessario un decreto motivato del giudice ma è sufficiente una “disposizione” consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale. Cassazione penale, sez. 2, 09/02/2010. n. 8031.
3)-Invero la Giurisprudenza di legittimità è da tempo attestata sull’orientamento maggioritario che considera la notifica via fax una forma ordinaria di notificazione (In senso conforme, Sez. 4, 21 marzo 2007, n. 24842) sicché deve ritenersi legittima la notificazione di avvisi al difensore mediante fax, anche in assenza di un provvedimento ad hoc del giudice, che rileva solo ove manchi la prova della ricezione del fax da parte del destinatario o sia formalmente dedotta la mancata ricezione.
4)-Altra pronuncia, Sez. 1, 11 dicembre 2002, n. 217, afferma come nel caso di notificazioni o avvisi ai difensori di cui sia disposta l’effettuazione con mezzi tecnici idonei, la mancata attestazione dell’ufficio di aver trasmesso il testo originale, come prescritto dall’art. 148 c.p.p., comporta una mera irregolarità, insuscettibile come tale di dare luogo a giuridica inesistenza o a nullità dell’atto.
5)-Sullo stesso argomento, la Sez. 1, 11 marzo 1999. n. 2032, Zappia, qualifica mezzo tecnico idoneo di comunicazione e di notificazione di atti, il telefax, che, precisa, è da considerare equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata.
6) – Si è ritenuto, infatti, con riferimento alla presentazione dell’atto di impugnazione da parte del p.m. (appello al tribunale del riesame), Sez. 2, 8 gennaio 1991, Calla, che l’art. 150 c.p.p., statuendo che il giudice può prescrivere che la notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto, ha introdotto una norma “aperta” in rapporto alla evoluzione tecnologica, che consente di ritenere verosimile una larga diffusione dei mezzi di telecomunicazione diversi da quelli attualmente previsti, tra i quali è da comprendere certamente il fax, e detta disposizione non può non applicarsi in via analogica anche al p.m. per cui è da ritenere giuridicamente possibile, interpretando l’art. 583 in relazione all’art. 150 la proposizione dell’impugnazione da parte di detto ufficio.
7)-Nella specie, la notifica al Difensore effettuata a mezzo FAX era dunque pienamente rituale e produttiva di effetti, sicché correttamente il Tribunale ha rilevato la tardività dell’impugnazione.
8)-Segue l’inammissibilità del ricorso;
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Leave a Reply