Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 maggio 2025| n. 12674.
Compensazione e mandato di credito: le differenze
La Corte di Cassazione, con la sentenza civile n. 12674 del 13 maggio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sul mandato di credito e sulla sua natura giuridica, ribadendo un principio fondamentale in materia di compensazione.
Riassunto della Sentenza
La Corte ha stabilito che il mandato di credito non è un contratto che coinvolge tre parti (mandante, mandatario e terzo), ma si perfeziona unicamente con l’accordo tra il mandante (colui che incarica) e il mandatario (colui che accetta di fare credito a un terzo). Questo contratto è giuridicamente autonomo rispetto al mutuo che il mandatario concede al terzo.
Inoltre, la sentenza chiarisce che il mandato di credito non crea un legame diretto tale da consentire la compensazione dei crediti. Nello specifico, non è possibile compensare il credito che il mandatario vanta nei confronti del terzo (per il prestito concesso) con un eventuale credito che il mandante ha nei confronti del mandatario. La ragione è che, per poter operare la compensazione, i crediti devono essere reciproci, ovvero le parti devono essere contemporaneamente creditrici e debitrici l’una dell’altra. Nel mandato di credito, questo requisito non sussiste, poiché il credito del mandatario è verso il terzo, non verso il mandante.
La Suprema Corte ha confermato l’applicazione, per analogia, delle norme sulla fideiussione all’obbligazione di garanzia che deriva a carico del mandante. Tuttavia, questa assimilazione non modifica la natura del rapporto tra mandante e mandatario, che rimane distinto da quello tra mandatario e terzo.
Massima: Il mandato di credito – che non è un negozio trilatero, perché si perfeziona con il solo intervento del mandante e del mandatario ed è giuridicamente autonomo rispetto al mutuo concesso dal mandatario in esecuzione di esso, con l’applicazione, in via di analogia, delle norme sulla fideiussione all’obbligazione sussidiaria di garanzia derivante a carico del mandante – non comporta che siano compensabili tra loro, per difetto del presupposto della reciprocità, il credito del mandatario verso il terzo (cui egli, in esecuzione del mandato, abbia fatto credito) e quello vantato dal mandante verso il mandatario.
Sentenza|13 maggio 2025| n. 12674. Compensazione e mandato di credito: le differenze
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Mandato di credito – Natura – Negozio trilatero – Esclusione – Autonomia rispetto al mutuo concesso dal mandatario – Sussistenza – Credito del mandatario verso il terzo – Credito vantato dal mandante verso il mandatario – Compensazione – Ammissibilità – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere-Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23475/2020) proposto da:
CI. Srl in liquidazione (Omissis), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Gr.VI., presso lo studio dell’Avv. Gi.Co., che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Ma.Ca., giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
HO.Mo. (Omissis), in persona del suo institore e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ce.N., presso lo studio dell’Avv. Pa.Pa., che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Da.Al. e Vi.La., giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente
e
Fallimento della CI. Srl in liquidazione (Omissis), in persona del suo curatore pro – tempore, fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Udine n. 12/2021, depositata il 12 marzo 2021, rappresentato e difeso, in forza di autorizzazione del Giudice delegato del 26 aprile 2021, giusta procura autenticata con atto pubblico dell’1 aprile 2025, rep. n. 33.089, dall’Avv. Ma.Ca., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
interveniente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 936/2020, pubblicata il 17 marzo 2020, notificata a mezzo PEC il 10 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dell’interveniente e della controricorrente, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;
sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Lo.Tu. – per delega dell’Avv. Ma.Ca. – per l’interveniente nonché gli Avv.ti Pa.Pa. e Vi.La. per la controricorrente.
Compensazione e mandato di credito: le differenze
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione notificato il 9 aprile 2013, la CI. Srl conveniva, davanti al Tribunale di Verona, la HO.Mo., chiedendo: A) che fosse dichiarata l’inesigibilità dei crediti relativi alle operazioni svolte con i salonisti C.T.C. e Au. (in ragione della subordinazione del pagamento in favore di Ho. al saldo dei pagamenti dovuti dai salonisti), con il conseguente accertamento della fondatezza della propria eccezione di inadempimento; B) che fosse accertata altresì la contrarietà a buona fede della richiesta di pagamento avanzata da Ho., con abuso dello stato di dipendenza economica del concessionario; C) che fosse accertato il dolo contrattuale di Ho. per averla indotta ad effettuare operazioni sulla base di presupposti poi dimostratisi errati, sottacendo l’invio dei certificati di conformità direttamente ai salonisti; D) che fosse dunque acclarata l’insussistenza di inadempimenti a cura della concessionaria CI.; con la richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti per l’illegittima sottoposizione alle procedure “C.O.D.” (pagamento alla consegna) e “Frozen” (sospensione delle forniture) e alla corresponsione della somma di Euro 78.569,49, ovvero con la compensazione di tali crediti con quelli rivendicati da Ho..
Si costituiva in giudizio la HO.Mo., la quale contestava la fondatezza, in fatto e diritto, delle pretese avversarie, domandando – in via riconvenzionale – il pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo per le forniture eseguite di Euro 599.184,91, oltre interessi, di cui chiedeva l’emissione di ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.
Nel corso del giudizio, con ordinanza depositata il 7 gennaio 2016, era disposta l’ammissione della prova per interpello del legale rappresentante della Ho. nonché dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti da parte attrice, mentre erano rigettate le ulteriori istanze istruttorie ed era emessa l’ordinanza-ingiunzione richiesta dalla convenuta.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2324/2017, depositata il 4 ottobre 2017, rigettava le domande di parte attrice e confermava l’ordinanza-ingiunzione emessa, con la conseguente statuizione della condanna della CI. per l’importo indicato.
2.- Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2018, la CI. Srl in liquidazione proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’effettiva sussistenza della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei crediti vantati da Ho.; 2) l’erronea negazione dell’abuso del diritto a cura di Ho., con violazione della clausola di buona fede contrattuale; 3) l’erronea disposizione della condanna al pagamento della somma richiesta da Ho., con la conferma dell’ordinanza-ingiunzione; 4) l’asserito illegittimo assorbimento delle ulteriori richieste di CI.; 5) l’illegittima esclusione dell’ammissione delle ulteriori istanze istruttorie avanzate; 6) l’ingiusta condanna alla refusione delle spese di lite.
Resisteva all’impugnazione la HO.Mo., la quale concludeva per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’appello, con la conferma della sentenza impugnata, spiegando appello incidentale condizionato all’ammissione delle istanze istruttorie avanzate da CI..
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il Tribunale aveva correttamente evidenziato che non esisteva, non risultava agli atti e non era stata provata, e nemmeno era verosimile, né si poneva in contrasto con i documenti prodotti, la rivendicata esistenza di un rapporto di mandato di credito, senza che peraltro l’appellante avesse tenuto conto che, a fronte dell’aggravarsi del debito verso la mandante, l’asserito mandatario avrebbe potuto interrompere in qualunque momento l’esecuzione del contratto con i salonisti, fermo restando il fatto obiettivo che non esisteva prova alcuna dell’esistenza di questo ipotetico mandato di credito, poiché altrimenti Ho. avrebbe venduto direttamente a tali soggetti terzi le vetture, se avesse inteso assumere il rischio della loro insolvenza; b) che, a fronte della qualità delle parti del contratto in essere Ho. e CI., entrambi operatrici commerciali consumate presenti da anni sul mercato, nonché collaudati imprenditori che ben conoscevano le pratiche di mercato, si palesava del tutto implausibile e velleitaria la tesi difensiva secondo la quale l’appellata avrebbe, con qualche dichiarazione orale di soggetti nemmeno abilitati ad impegnare le società parti del contratto, sorpreso la fiducia dell’improvvida concessionaria CI.; c) che, in base al testo degli accordi scritti intercorsi tra le parti, correttamente non si era dato corso alla prova orale, avente ad oggetto dichiarazioni inammissibili rispetto ai limiti della prova di cui agli artt. 2721 e 2723 c.c., oltre che, in ogni caso, inconferenti, perché in stridente contrasto con il testo del contratto vigente, che regolava i rapporti tra le parti, capitoli di prova che comunque mai avrebbero potuto portare, ancorché espletati con successo, alla validazione dei detti ipotetici accordi a preferenza di quelli documentati; d) che proprio la fissazione di un termine massimo di 90 o 120 giorni verso i salonisti screditava, e ciò ancora una volta per tabulas, la stessa tesi attorea circa l’assenza di un termine di pagamento; e) che la reiterazione dei piani di rientro e l’esistenza di incentivi economici in favore dei concessionari erano pacifiche e dimostravano però la buona fede e l’intenzione di Ho. di condividere i vantaggi economici che il mercato offriva con i propri dealer, piuttosto che la sua mala fede e l’abuso del diritto; f) che Ho. aveva rappresentato ai propri concessionari la possibilità di accedere – alle condizioni vantaggiose risultanti dagli accordi scritti – ai rapporti con i salonisti per incrementare il fatturato, attivando e mantenendo attivi, oltre ai vantaggi economici fissati dagli accordi stessi, anche una particolare benevolenza nel concedere le dilazioni di pagamento richieste e prestando il proprio consenso ai piani di rientro proposti dalla debitrice, con tempi congrui per procedere al recupero dei crediti maturati; g) che doveva essere confermata l’inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale richiesti, stante la genericità delle relative circostanze, ascrivibili a soggetti nemmeno legittimati ad impegnare la società e di tenore radicalmente contrario al contenuto dei documenti ufficiali ricevuti; h) che dal documento n. 313 si desumeva che, nel novembre 2011, il consistente incremento dell’esposizione debitoria di CI. non derivava neppure dalle forniture nei confronti dei salonisti, quanto dal mancato pagamento di vetture che CI. aveva alienato a privati, incassando da questi il relativo prezzo e dovendo poi girare a Ho. gli importi di competenza, né, con riferimento alle operazioni concluse con i salonisti, CI. aveva dimostrato di aver versato ad Ho. quanto incassato da questi; i) che i veicoli erano stati effettivamente forniti da Ho. a CI., con la consegna diretta ai salonisti, procurando così il risparmio dei costi di trasporto delle vetture e dei certificati di conformità; l) che le procedure “C.O.D.” e “Frozen” erano la conseguenza e non la causa dei ripetuti, ingiustificati e contrari a buona fede inadempimenti di CI., mentre la sussistenza ed esigibilità dei crediti di Ho. era avallata, con riferimento alla somma di Euro 103.144,97 per le forniture di veicoli effettuate da Ho. a CI. e da questa vendute ad Au., dal riconoscimento espresso e dall’assunzione dell’impegno di pagamento di cui all’accordo transattivo-novativo del 25-31 gennaio 2013, essendosi avverata la condizione dalla quale il pagamento dipendeva; m) che le rimanenti questioni erano logicamente assorbite per quanto statuito, poiché incompatibili con le precedenti statuizioni.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, la CI. Srl in liquidazione.
Ha resistito, con controricorso, l’intimata HO.Mo..
É intervenuto nel corso del giudizio di legittimità il fallimento della CI. Srl in liquidazione.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, l’interveniente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della pronuncia per violazione e/o errata applicazione degli artt. 112, 134, 115, primo comma, e 116 c.p.c., in relazione all’omessa valutazione di prove documentali decisive, in tesi comprovanti l’esistenza, nei fatti, di un mandato di credito da parte della concedente Ho..
E ciò con precipuo riferimento al documento dimesso da Ho. in sede di assolvimento dell’ordine di esibizione, in cui CI. era espressamente indicata quale “warranty dealer”, come da estratto del sistema informatico di Ho. contenente gli ordinativi a sistema delle autovetture vendute a C.T.C., ognuna individuata tramite il nome del modello e il numero di telaio.
1.1.- Il motivo è inammissibile.
Ora, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo ad una decisione diversa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3025 del 06/02/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 35929 del 07/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 19466 del 16/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 17562 del 31/05/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 12296 del 14/04/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014).
Nella fattispecie, la natura asseritamente decisiva del documento non è stata supportata da ragioni idonee a scalfire la ricostruzione della sentenza impugnata, all’esito del confronto del documento con le altre risultanze istruttorie considerate dalla Corte d’Appello allo scopo di motivare l’esclusione della subordinazione del pagamento dovuto dalla concessionaria al pagamento da parte dei salonisti.
Ebbene, la Corte di merito ha tratto il suo convincimento dal tenore della convenzione di concessione (art. 10.1., lett. b) e dalla conseguente necessità di un valido accordo scritto modificativo di tali patti contrattuali.
Inoltre, sono stati richiamati i rilievi della sentenza di primo grado secondo cui, ove si fosse aderito alla ricostruzione della CI., non avrebbe avuto senso l’emissione di un assegno bancario non trasferibile, a cura della salonista Consulting nei confronti della CI., a garanzia del saldo delle fatture dell’ammontare di Euro 459.100,00, a testimonianza dell’autonomia del rapporto tra le parti, senza alcun impegno e coinvolgimento di Ho..
Ed invero, ove il pagamento di CI. in favore di Ho. fosse stato subordinato al previo pagamento della salonista Consulting nei confronti di CI., l’emissione di detto assegno a garanzia non avrebbe avuto alcuna utilità.
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E allo stesso modo il documento indicato non vale a superare gli ulteriori profili valorizzati dalla sentenza d’appello secondo cui la fissazione di un termine massimo di 90 o 120 giorni verso i salonisti avrebbe attestato l’autonomia dei rapporti.
Viceversa, ove l’impulso al compimento delle operazioni fosse provenuto dalla concedente, sarebbe stata essa stessa Ho. a vendere a tali società saloniste le proprie autovetture, trattandosi di società terze non concessionarie fuori dalla zona di inerenza, individuata nel divieto previsto in termini contrattuali in ordine alle province di Udine e Pordenone.
Le operazioni erano piuttosto dirette a consentire a CI. di ottenere vantaggiose conseguenze premiali, per effetto di sconti, premi e bonus effettivamente conseguiti in relazione a tali operazioni, con la concessione di numerosi piani di rientro e con la mancata escussione della garanzia fideiussoria a prima richiesta presentata dall’attrice, nonostante la rilevante esposizione debitoria. E con la conseguente legittimazione delle procedure “C.O.D.” e “Frozen” nei termini contrattualmente previsti.
D’altronde, il mezzo di critica articolato non può costituire un espediente per giustificare una rivalutazione delle suddette circostanze in fatto – che hanno indotto la Corte distrettuale a negare la ricorrenza di un mandato di credito -, rivalutazione che non può essere svolta in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In aggiunta, si evidenzia che il mandato di credito – che non è un negozio trilatero, perché si perfeziona col solo intervento del mandante e del mandatario ed è giuridicamente autonomo rispetto al mutuo concesso dal mandatario in esecuzione di esso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1433 del 17/05/1974), con l’applicazione, in via di analogia, delle norme sulla fideiussione all’obbligazione sussidiaria di garanzia derivante a carico del mandante (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1433 del 17/05/1974; Sez. U, Sentenza n. 2548 del 07/10/1964) – non comporta che siano compensabili tra loro, per difetto del presupposto della reciprocità, il credito del mandatario verso il terzo (cui egli, in esecuzione del mandato, abbia fatto credito) e quello vantato dal mandante verso il mandatario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1433 del 17/05/1974).
2.- Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 1959 c.c., per avere la Corte di merito sostenuto che tale disposizione avrebbe comunque consentito alla concessionaria di interrompere in qualunque momento le operazioni (recte l’esecuzione dei contratti) con i salonisti (che, tuttavia, si erano già esaurite in un rapporto diretto fra la concedente e la salonista).
Per converso, ad avviso dell’istante, la norma avrebbe consentito la sospensione della richiesta di pagamento della mandante concedente verso la concessionaria, con la conseguente inesigibilità dei crediti vantati da Ho., e non già la fornitura nei confronti del terzo, atteso peraltro che – al tempo in cui il salonista si era rivelato inadempiente – la fornitura si era già completamente esaurita per la già avvenuta consegna dei veicoli e dei documenti funzionali all’immatricolazione.
2.1.- Il motivo è inammissibile.
Infatti, in sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1770 del 24/01/2025; Sez. 2, Sentenza n. 101 del 04/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014; Sez. 3, Sentenza n. 8676 del 09/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 4053 del 19/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 13068 del 05/06/2007).
Nel caso in esame il riferimento all’art. 1959 c.c. – e segnatamente alla facoltà dell’accettante dell’incarico di sospendere l’esecuzione del mandato di credito, non dandovi esecuzione, ove fosse sussistita la sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo -, graficamente sviluppato in un inciso, costituisce un argomento ad abundantiam rispetto all’ampia motivazione con la quale la sentenza impugnata ha sostenuto, a monte, la totale carenza di prova dell’integrazione del dedotto mandato di credito.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che i funzionari della concedente, che hanno condizionato il pagamento della concessionaria al previo saldo del salonista, non fossero legittimati ad impegnare la società, senza che tuttavia una tale carenza di poteri fosse stata mai eccepita dalla concessionaria e in assenza di qualsivoglia prova.
Compensazione e mandato di credito: le differenze
3.1.- Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni espresse in ordine al secondo motivo.
Anche in questo caso si tratta, infatti, di un argomento ipotetico ad abundantiam, poiché la ratio decidendi della pronuncia si basa sull’assenza di un valido accordo scritto derogatorio delle previsioni contrattuali, come arguito anche dagli elementi sintomatici sviluppati (i quali hanno testimoniato l’immediata esigibilità del corrispettivo per la fornitura dei veicoli a cura di Ho. e non già il suo condizionamento al previo pagamento dei salonisti).
4.- Con il quarto motivo la ricorrente adduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento per dolo delle operazioni negoziali intrattenute con i salonisti C.T.C. e Au., per nulla assorbita dal rigetto degli altri motivi di gravame.
Obietta l’istante che il dolo lamentato sarebbe consistito nel fatto che Ho.: 1) avrebbe falsamente rappresentato la subordinazione della richiesta del pagamento delle proprie forniture solo dopo che CI. fosse stata saldata dai salonisti; 2) e avrebbe altresì sottaciuto la trasmissione agli acquirenti, peraltro in violazione della prassi commerciale, dei certificati di conformità necessari all’immatricolazione dei mezzi e alla conseguente rivendita prima che i medesimi avessero saldato il prezzo, con la conseguente impossibilità di CI. di recuperare le vetture, nel frattempo rivendute dai salonisti.
4.1.- Il motivo è infondato.
Sul punto, la Corte d’Appello ha affermato che le rimanenti questioni erano logicamente assorbite per quanto statuito, poiché incompatibili con le pregresse statuizioni.
Il rilievo è pertinente, considerato che l’autonomia dei rapporti intrattenuti tra CI. e i salonisti, rispetto al rapporto principale tra concedente e concessionario, escludeva, a monte, la fondatezza di tale domanda di annullamento.
Segnatamente le circostanze acclarate – circa la possibilità di Ho. di vendere direttamente ai salonisti, circa la carenza di prova di un ordinativo a sistema con riferimento alle operazioni con i salonisti, circa la diretta richiesta di CI. della consegna delle autovetture in favore dei salonisti, con la conseguente possibilità di Ho. di chiedere il pagamento a CI. in ordine al saldo per le forniture, indipendentemente dal pagamento che CI. avesse ricevuto dai salonisti, e con l’esclusione di qualsiasi integrazione della fattispecie di abuso di posizione dominante, oltre che con la corretta applicazione delle procedure “C.O.D.” e “Frozen” – erano incompatibili con la richiesta di annullamento per dolo dei contratti di fornitura con i salonisti.
Peraltro, tale domanda di annullamento dei contratti tra CI. e i salonisti per dolo di un terzo (Ho.) presupponeva l’evocazione in causa dei salonisti medesimi, una volta escluso che Ho. fosse partecipe di dette operazioni commerciali.
Ebbene, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte o del motivo di impugnazione in appello (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007), sicché ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2953 del 06/02/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 25710 del 26/09/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021).
5.- Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte del gravame omesso di pronunciarsi anche sulla domanda di nullità delle operazioni con i salonisti, ancorché fossero diretta conseguenza della ravvisata inderogabilità, in difetto di pattuizione scritta, delle previsioni del contratto di concessione.
Con la conseguente inesigibilità della richiesta di pagamento di Ho., in difetto di alcuna autorizzazione scritta per il compimento delle operazioni con i salonisti e per la consegna diretta dei mezzi in favore di quest’ultimi.
Compensazione e mandato di credito: le differenze
5.1.- Il motivo è infondato.
Infatti, la pronuncia di rigetto della pretesa è implicita nell’accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta di pagamento dei corrispettivi dei contratti in questione, con il conseguente accertamento dell’immediata esigibilità del credito.
Peraltro, la sentenza impugnata ha confermato l’assunto della sentenza di prime cure, secondo cui Ho. avrebbe potuto procedere direttamente alla vendita in favore dei salonisti, in quanto non operanti nella zona di inerenza della concessionaria.
6.- Con il sesto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per assenza del “minimo costituzionale” della motivazione con riferimento alle domande di annullamento per dolo e nullità, ove si fosse reputato che la Corte d’Appello si era pronunciata su tali domande, rigettandole.
6.1.- Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha, in proposito, offerto congrue argomentazioni, sulla scorta delle prove acquisite, circa la ricorrenza della buona fede nell’esecuzione dei rapporti contrattuali tra la concedente e la concessionaria.
Sul punto, la sentenza impugnata ha dedotto che la reiterazione dei piani di rientro e l’esistenza di incentivi economici in favore dei concessionari erano pacifiche e dimostravano però la buona fede e l’intenzione di Ho. di condividere i vantaggi economici che il mercato offriva con i propri dealer, piuttosto che la sua mala fede e l’abuso del diritto. Sicché Ho. aveva rappresentato ai propri concessionari la possibilità di accedere – alle condizioni vantaggiose risultanti dagli accordi scritti – ai rapporti con i salonisti per incrementare il fatturato, attivando e mantenendo attivi, oltre ai vantaggi economici fissati dagli accordi stessi, anche una particolare benevolenza nel concedere le dilazioni di pagamento richieste e prestando il proprio consenso ai piani di rientro proposti dalla debitrice, con tempi congrui per procedere al recupero dei crediti maturati.
Per l’effetto, è stato negato che la concessionaria fosse un mero tramite nei rapporti tra concedente e salonisti, essendo imputabile l’iniziativa in ordine alla fornitura di veicoli in favore dei salonisti direttamente alla concessionaria.
7.- Con il settimo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione ed errata applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2721, 2723, 2724 e 2725 c.c., in relazione alla mancata ammissione delle istanze istruttorie della ricorrente, volte a comprovare il dolo contrattuale di Ho., l’invalidità delle operazioni con i salonisti, l’abuso del diritto e di posizione dominante e i crediti anche risarcitori di CI..
Osserva l’istante che le circostanze testimoniali addotte avrebbero avuto rilievo non già come diretta fonte di diritti ed obblighi contrattuali, ma come fatto storico posto a fondamento delle domande proposte, influente sulla decisione, con riferimento: A) alle richieste e promesse formulate da Ho., al fine di indurre CI. ad effettuare le operazioni con i salonisti; B) alle differenze delle operazioni effettuate rispetto alle previsioni del contratto di concessione, inderogabili in difetto di pattuizione scritta; C) al meccanismo “capestro” con cui Ho. aveva imposto le operazioni con i salonisti, necessarie ai concessionari per il raggiungimento degli obiettivi di vendita; D) ai crediti comunque vantati da CI. nei confronti di Ho., in relazione ai quali era stata avanzata richiesta di compensazione; E) alle condotte illegittime poste in essere da Ho., che avrebbero confermato l’abuso del diritto e sarebbero state funzionali all’accoglimento della domanda risarcitoria; F) alla quantificazione dei danni subiti da CI..
7.1.- Il motivo è infondato.
A fronte delle ragioni in precedenza sviluppate sull’inesistenza di un mandato di credito e sull’autonomia dei rapporti tra CI. e i salonisti, rispetto al rapporto di concessione, come ricavate dalle prove documentali acquisite, le prove costituende richieste (e specificamente riportate nel ricorso) erano effettivamente inammissibili o irrilevanti.
Sicché difetta il nesso eziologico tra il mancato accoglimento delle istanze istruttorie e l’errore addebitato al giudice, nel senso che la pronuncia, all’esito dell’ammissione, non sarebbe stata diversa, così da escludere la decisività delle prove (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6518 del 11/03/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 27139 del 21/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 26937 del 17/10/2024; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007).
8.- Con l’ottavo motivo la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, primo comma, e 116 c.p.c., in relazione alla ravvisata mancata dimostrazione dei fatti allegati da CI., non contestati da Ho. e che avrebbero dovuto, invece, ritenersi pacifici in causa.
Espone l’istante che il manager di Ho. avrebbe più volte ribadito l’esistenza della condizione cui era subordinato il pagamento ad Ho., anche in occasione dell’incontro del 14 settembre 2011, senza che fosse stata mai contestata la mail del 10 aprile 2012, inviata da CI., dove era specificato l’inadempimento di Ho. all’impegno di non richiedere il pagamento prima del saldo da parte dei salonisti, posto che le operazioni con i salonisti sarebbero state poste in essere da Ho. all’insaputa della casa madre; e d’altronde CI. non sarebbe stata l’unica vittima di Ho., poiché le operazioni con i salonisti avrebbero riguardato anche altri concessionari in Italia, in ordine alle medesime vendite imposte; circostanze, queste, in tesi non contestate, di cui il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto.
8.1.- Il motivo è infondato.
E tanto perché – come prontamente evidenziato nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero – dalla lettura della comparsa di costituzione in primo grado della convenuta Ho., documento esaminabile in virtù della natura processuale del vizio addotto, emerge che la concedente aveva espressamente negato
di avere imposto alla concessionaria, né direttamente, né indirettamente, alcuna operazione triangolata con i salonisti indicati e/o comunque con nessun’altra società. Ed all’uopo ha affermato di non aver mai subordinato la richiesta di pagamento delle forniture triangolate all’avvenuto saldo delle stesse da parte dei salonisti, non avendo peraltro mai rassicurato in tal senso la concessionaria (pag. 5 della comparsa).
Compensazione e mandato di credito: le differenze
Mentre a pag. 10 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. era espressamente negata ogni valenza probatoria a tutta la documentazione fino ad allora prodotta ex adverso al fine di dimostrare il dedotto impegno a garantire l’attrice per l’ipotesi di inadempimento del salonista.
Sicché il fatto principale della subordinazione del pagamento in favore di Ho. al previo pagamento dei salonisti a vantaggio di CI., con la conseguente inesigibilità del credito vantato da Ho., non avrebbe potuto ritenersi pacifico per difetto di contestazione.
9.- Il nono motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’accoglimento della domanda di condanna relativa al pagamento delle forniture effettuate in favore della salonista Au..
Illustra l’istante che la domanda di pagamento per l’importo di Euro 103.144,97 sarebbe stata accolta, nonostante Ho. avesse azionato le fatture e chiesto il pagamento, indicando quale causa petendi la fornitura dei veicoli, ancorché detta obbligazione si fosse estinta a seguito di accordo transattivo-novativo, senza che Ho. avesse mai preteso l’adempimento di tale accordo.
9.1.- Il motivo è infondato.
Sul punto, la sentenza impugnata ha affermato che la sussistenza ed esigibilità dei crediti di Ho. era avallata, con riferimento alla somma di Euro 103.144,97 per le forniture di veicoli effettuate da Ho. a CI. e da quest’ultima vendute ad Au., dal riconoscimento espresso e dall’assunzione dell’impegno di pagamento di cui all’accordo transattivo-novativo del 25-31 gennaio 2013, essendosi avverata la condizione dalla quale il pagamento dipendeva.
Sicché non ricorre alcun vizio di extra-petizione, poiché la pretesa azionata, all’esito dell’avveramento della condizione prevista nell’accordo transattivo-novativo, riguardava comunque il corrispettivo per la fornitura dei veicoli in favore della citata salonista.
Del resto, su tale aspetto, è stata confermata la decisione del Tribunale, che aveva ricostruito il complesso iter formativo del credito con riferimento “a titolo e causa petendi pure ivi espressamente considerate”, come si evince chiaramente dalla lettura della comparsa di costituzione in primo grado con domanda riconvenzionale (a pag. 49 e segg.), in cui si richiama espressamente – e nel dettaglio delle sue previsioni sullo specifico credito in questione – la transazione menzionata nella sentenza impugnata, quale titolo del credito vantato dalla convenuta, nella medesima entità di quello originario.
10.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente e l’interveniente, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 23 aprile 2025.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2025.
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