Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2025| n. 1615.
PEC professionale valida per ogni atto
Massima: In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto, in merito al procedimento di notificazione della citazione, che l’odierna ricorrente era tenuta a dimostrare che l’indirizzo PEC della parte convenuta fosse presente nei pubblici registri, nonostante l’apposita attestazione, da parte del suo avvocato, quale pubblico ufficiale notificante, che il suddetto indirizzo era stato tratto dal registro pubblico INI-PEC – attinto, nella circostanza, dall’apposito elenco dei medici ed attivato dalla destinataria con riferimento alla propria attività professionale – e quindi idoneo ai fini delle notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 6 maggio 2024, n. 12134; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 febbraio 2021, n. 2460).
Ordinanza|22 gennaio 2025| n. 1615. PEC professionale valida per ogni atto
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Notificazioni – Domicilio digitale – Indirizzo INI-PEC del destinatario – Notificazione di atti estranei all’attività professionale – Validità – Ragioni. (Legge, n. 53/1994, articoli 3-bis e 3-ter; D.lgs. n. 82/2005, articolo 6-bis, 6-quater e 62; Dl, n. 185/2008, articolo 16; Dl, n. 179/2012, articoli 16, 16-ter e 16-sexies)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere-Rel.
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 25359/2023 proposto da:
Ga.Ro., rappresentato e difeso dall’avv. Re.Bo., per procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Go.Ca., rappresentato e difeso dall’avv. Cr.Lu., per procura speciale in atti;
controricorrente
Fi.Me.
Intimata
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 6937/2023, depositata in data 30.10.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.11.2024 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.
PEC professionale valida per ogni atto
IN FATTO
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec l’8 novembre 2021 Ga.Ro. conveniva innanzi alla Corte d’Appello di Roma Go.Ca. e Fi.Me. per sentir dichiarare l’efficacia in Italia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario celebrato a Roma il 28 dicembre 1998 tra i due suddetti convenuti.
L’attrice deduceva, a fondamento della sua domanda, che: il 22 agosto 2008 aveva contratto matrimonio – non trascritto nei registri dello stato civile italiano – con Go.Ca. presso la (Omissis) secondo le norme e le forme del luogo; essendosi allontanata dalla casa coniugale nel 2015, aveva chiesto al Tribunale civile di Roma di pronunciare la separazione tra i coniugi e lo scioglimento della comunione patrimoniale dei beni esistente tra le parti; Go.Ca., nel costituirsi nel giudizio di separazione personale, aveva eccepito in via preliminare l’inesistenza, la inefficacia e la nullità del vincolo matrimoniale poiché non trascritto e, nel merito, la sua nullità ai sensi dell’art. 86 c.c. a causa del suo precedente matrimonio, che era stato sciolto solo il 22 maggio 2009, a seguito della sentenza n. 11716/09, con cui il Tribunale civile di Roma aveva pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la Fi.Me.; con sentenza non definitiva del 28 gennaio 2021 – resa nel giudizio di separazione personale tra la ricorrente e il Go.Ca. – il Tribunale civile di Roma aveva accertato l’esistenza tra le parti del matrimonio celebrato a Las Vegas e la sua efficacia automatica nel territorio italiano, aveva inoltre dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Go.Ca. per sentir dichiarare la nullità di tale matrimonio; quest’ultimo, con atto di citazione del 2021, aveva introdotto un autonomo giudizio per sentir accertare che il matrimonio da lui celebrato con la Ga.Ro. il 22 agosto 2008 a Las Vegas era nullo; con sentenza emessa il 4 febbraio 2005 dal Tribunale Ecclesiastico del Lazio, confermata dal Tribunale Ecclesiastico d’appello del 19 gennaio 2016, e divenuta definitiva ai sensi dell’ordinamento canonico, il precedente matrimonio di Go.Ca. era stato dichiarato nullo; avendo quest’ultimo messo in dubbio la validità del matrimonio con la ricorrente per la propria mancanza di libertà di stato, era suo interesse ottenere la delibazione e di conseguenza il riconoscimento dell’efficacia in sede civile del suddetto provvedimento che dichiarava la nullità del precedente matrimonio del Go.Ca., sussistendo tutti i requisiti espressamente indicati dall’Accordo tra lo Stato Italiano e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo Addizionale.
Si costituiva Go.Ca. che contestava la domanda, di cui chiedeva il rigetto, eccependone in via preliminare la nullità per il mancato rispetto del termine a comparire, e rilevando inoltre che il procedimento doveva essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello da lui introdotto, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del matrimonio celebrato con la Ga.Ro. a Las Vegas.
Con ordinanza del 28 gennaio 2022 la Corte rinviava, su richiesta del Go.Ca., al 14 luglio 2022, disponendo il rinnovo della notifica dell’atto di citazione a Fi.Me.
L’11 gennaio 2022 il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole all’accoglimento della domanda.
Con sentenza del 30.10.23, la Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi del 3 comma dell’art. 307 c.p.c. così come richiamato dall’art. 164 c.p.c., osservando che: la Ga.Ro., nonostante, con precedente ordinanza, le fosse stato assegnato un termine per notificare l’atto di citazione, non vi aveva ritualmente provveduto, avendo inviato l’atto in questione a una persona fisica a mezzo pec presso un indirizzo che non aveva dimostrato essere inserito negli appositi elenchi, in violazione dell’art. 3 bis della legge n. 53/94 (introdotto con D.L. n. 179/12, convertito con legge n. 221/12 e modificata con legge n. 228/12); la giurisprudenza di legittimità ha in proposito sottolineato che, con riguardo alle prescrizioni che ineriscono all’indirizzo del destinatario, occorre aver riguardo alla disciplina propria dell’elezione di domicilio, cui deve essere equiparato l’indirizzo di pec inserito nel registro INIPEC così come previsto dall’art. 6 bis del d. L.gs n. 82/05 o nel registro REGINDE di cui al D.M. n. 44/11 gestito dal Ministero della Giustizia; ne derivava che nessuna validità poteva essere riconosciuta alla notifica che la Ga.Ro. aveva eseguito nei confronti di un soggetto che non aveva ancora eletto domicilio presso un difensore alla data dell’8 novembre 2021 – e neppure alla data del 10 febbraio 2022, data in cui sarebbe stata eseguita in rinnovazione la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio – considerato peraltro che la medesima Ga.Ro. non avrebbe dimostrato che l’indirizzo (Omissis) fosse stato effettivamente estratto dagli indicati elenchi INIPEC o REGINDE; conseguentemente doveva escludersi che la Ga.Ro. avesse ottemperato all’ordine impartitole con l’ordinanza del 28 gennaio 2022, e che abbia dunque compiuto l’attività necessaria a evitare le sanzioni previste in tal caso dal 3 comma dell’art. 164 c.p.c.
Roberta Ga.Ro. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con due motivi, illustrati da memoria. Go.Ca. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Non svolge difese Fi.Me.
PEC professionale valida per ogni atto
IN DIRITTO
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 3 bis e 3 ter, L. n. 53/94, 16 ter D.L. n. 172/201, per aver la Corte d’Appello, in ordine al procedimento di notificazione della citazione, erroneamente affermato che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l’indirizzo pec della parte convenuta fosse presente nei pubblici registri, pur in mancanza di norme che stabiliscano tale onere, e considerando l’apposita attestazione da parte dell’avvocato quale pubblico ufficiale notificante che il suddetto indirizzo era stato tratto dal registro pubblico INI.PEC, idoneo ai fini delle notificazioni a norma della L. n. 53/94.
Al riguardo, la ricorrente assume altresì: di essere legittimata pur non essendo stata parte del giudizio di nullità ecclesiastica del matrimonio, sulla base dell’art. 117 cc, quale soggetto avente interesse a tale statuizione, cioè a non subire pregiudizio dal matrimonio oggetto di delibazione del suo attuale coniuge, incidendo ciò sul suo status e sullo status personale del nuovo coniuge; sussistevano nella specie tutti i presupposti della delibazione in questione, di cui all’art. 8, n.2, L. n. 121/85; la pendenza del giudizio di divorzio tra la ricorrente e il Go.Ca. non era d’ostacolo all’accoglimento della domanda oggetto di causa (a differenza di un’azione di nullità tra il Go.Ca. e la Fi.Me.).
Il primo motivo è fondato.
L’art. 3 bis L. n. 53/94, dispone che: 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi; 2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b) lettera soppressa dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.
PEC professionale valida per ogni atto
Sulla scorta della citata normativa, nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, a seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, di cui all’art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite – in base a quanto previsto dall’art. 16 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, modificato dall’art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall’art. 66, comma 5, del D.Lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021).
In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l’estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all’attività professionale di medico, estranea all’impresa fallita; n. 12134/2024).
Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, deve ritenersi che la citazione in questione sia stata notificata correttamente- in conformità della predetta normativa- all’indirizzo pec della Fi.Me., attinto dall’apposito elenco dei medici, attivato dalla destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell’art. 3 bis, c.1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Invero, nella relata di notifica in esame il difensore ha indicato, a norma del suddetto art. 3 bis, c.5, l’indirizzo risultante dal pubblico elenco INI-PEC, (Omissis), cui la notifica è stata regolarmente eseguita.
Al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale la ricorrente non avrebbe dimostrato che il suddetto indirizzo pec fosse stato estratto dal registro pubblico INI.PEC, non può essere condivisa poiché il predetto art. 3 bis, c.5, L. n. 53/94 subordina la validità della notificazione telematica, riguardo all’inclusione dell’indirizzo pec del destinatario nel pubblico registro INI-PEC, alla sola attestazione del difensore.
Infatti, data la formulazione della legge, che impone uno specifico dovere professionale al difensore, l’onere della prova contraria, che l’indirizzo pec cui la notifica è stata inviata non sia in realtà compreso nell’elenco indicato, grava sulla controparte; nella fattispecie, tuttavia, la parte controricorrente si è limitata a rilevare che il difensore della ricorrente non avesse espressamente dichiarato che tale indirizzo pec fosse stato effettivamente estratto dal registro pubblico, senza cioè eccepire il mancato inserimento in tale registro.
L’accoglimento della doglianza contenuta nel primo motivo, comporta l’assorbimento degli altri motivi.
PEC professionale valida per ogni atto
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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