Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15028.
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l’affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell’altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all’obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell’azione di cui all’art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch’ella deceduta).
Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15028. Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile
Data udienza 15 febbraio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Famiglia – Matrimonio – Nullita’ – Azioni – In genere matrimonio tra affini in linea retta – Nullità insanabile – Cessazione del matrimonio da cui deriva l’affinità – Irrilevanza – Ragioni – Impugnazione – Legittimazione – Interesse successorio pregiudicato – Rilevanza – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Rel.
Dott. PAZZI Alberto Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23835/2022 R.G. proposto da:
Pi.Om., elettivamente domiciliata in (…), presso lo studio dell’avvocato Mo.Al. (Omissis) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
– ricorrente –
contro
Fe.Ma., elettivamente domiciliato in (…), presso lo studio dell’avvocato Mo.Al. (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Go.Gi. (Omissis), come da procura speciale in atti.
– contro ricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2395/2022 depositata il 07/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile
RILEVATO CHE
1. – Con atto di citazione del 31 ottobre 2018, Fe.Ma. citò in giudizio Pi.Om. per sentir dichiarare la nullità, con efficacia ex tunc, del matrimonio civile contratto in data 10 giugno 2017 tra Po.Gi. e la stessa Pi.Om., perché contratto in violazione dell’art. 87 c.c. da persone legate da vincolo di affinità in linea retta. Fe.Ma. sostenne di vantare un interesse familiare, morale ed economico alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale in questione in quanto, col matrimonio invalido, egli sarebbe stato privato dei diritti vantati sull’eredità del defunto Po.Gi., del quale era unico erede legittimo.
L’attore del primo grado documentò che lo stesso Po.Gi. si era sposato il 23.09.1990 con Sa.Ne., morta in S il (Omissis), madre di Pi.Om. e ne dedusse la nullità assoluta e insanabile del vincolo matrimoniale, in conseguenza del vicolo di affinità che avrebbe legato gli sposi Pi.Om. si oppose e contestò l’avverso dedotto.
Con la sentenza n.609/2020, pubblicata il 24.12.2020, il Tribunale civile di Lodi accolse la domanda e dichiarò la nullità del matrimonio contratto in data 10.06.2017 da Po.Gi. e Pi.Om., trascritto nei registri del Comune di S al n. (Omissis), parte I, anno 2017, ed ordinò all’Ufficiale dello stato civile del Comune di S di provvedere all’annotazione.
Il gravame proposto da Pi.Om. è stato respinto dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 2395/2022, pubblicata il 7.07.2022.
Pi.Om. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di merito con due mezzi, corredato da memoria. Fa.Ma. ha replicato con controricorso.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE
2.1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 87 e 117 c.c. e si chiede la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione al Giudice del secondo grado ai fini della decisione; si denuncia anche il difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello.
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile
La ricorrente, che non contesta la riconducibilità del matrimonio in questione alla fattispecie prevista dall’art. 87, primo comma, n. 4, c.c., deduce, tuttavia, che l’impugnazione prevista dall’art.117 c.c. non integra una azione generale perché è facoltativa ed è consentita a categorie specifiche di soggetti e rileva che l’originario attore ricadrebbe nella quarta categoria, cioè quella di “coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale”.
Su questa premessa, osserva che questa residuale categoria di soggetti legittimati all’opposizione è gravata dall’obbligo di fornire prova rigorosa e certa di possedere un interesse personale, oltre che legittimo ed attuale, anche e soprattutto diretto, all’esercizio vittorioso dell’azione de qua, e deduce che l’originario attore neppure si era offerto di fornire la prova dell’interesse connotato dai requisiti sopra esposti, in quanto si sarebbe richiamato genericamente ad un suo interesse di natura economica, peraltro mediato e derivato, perché a seguito della dichiarazione di nullità del matrimonio fra Pi.Om. e Po.Gi. egli, quale unico erede legittimo di quest’ultimo, ne erediterebbe l’intero patrimonio, oltre che ad un suo generico interesse morale per lo scandalo che avrebbe suscitato un matrimonio contratto fra affini.
Sostiene che trattandosi di mera facoltà all’impugnazione di un matrimonio che si assume viziato, il cui esercizio va ad incidere in una sfera prettamente intima e personale, l’originario attore era gravato dall’obbligo di fornire prova rigorosa e certa del fatto che quel matrimonio andasse ad incidere, in maniera sensibile, determinante e dirompente, nell’assetto degli interessi endofamiliari dei soggetti coinvolti dal matrimonio stesso, alterandoli profondamente ed irreversibilmente.
Deduce, quindi, quanto all’interesse economico, che l’originario attore aveva già conseguito, quando Po.Gi. era in vita, l’attribuzione di parte dei beni immobiliari di famiglia e, quanto al pubblico scandalo, che questo non si era verificato posto.
La ricorrente lamenta anche la mancanza totale della motivazione.
2.2. – Con un secondo motivo e con la memoria, si sollecita una lettura costituzionalmente orientata delle norme di cui agli articoli 87 e 117 c.c., anche alla luce del dettato delle norme di cui agli articoli 8 e 12 della CEDU e si sostiene che sarebbe costituzionalmente illegittimo interpretare le norme di cui agli artt. 117 e 87 c.c. nel senso di ritenere l’interesse legittimante i terzi alla proposizione dell’impugnazione del matrimonio contratto in violazione dell’art. 87 c.c. possa avere natura prettamente ed esclusivamente economica. Detta interpretazione risulterebbe lesiva dei principi di cui agli artt. 2, 3 13 e 29 della nostra Costituzione poiché limita, appunto per uno svilente interesse di natura esclusivamente economica, la libertà dei coniugi di formare una famiglia.
3.1. – I motivi, da trattare congiuntamente per connessione sono infondati e vanno respinti.
3.2. – Preliminarmente, va rammentato che la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da rendere possibile e agevole il controllo della motivazione, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato Egli è pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 14786/2016; Cass. n. 20883/2019).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è puntualmente, anche se sinteticamente, motivata (fol. 11/13). A differenza di quanto assume la ricorrente, non vi è solo il rinvio per relationem alla decisione di primo grado, ma anche un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si fa rinvio, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, ampiamente riprodotte; vi è, inoltre, la disamina delle disposizioni codicistiche applicabili e la sussunzione in esse dei fatti specifici, come accertati e ricostruiti dalla stessa Corte di merito, di guisa che la sentenza impugnata non si risolve in una acritica adesione a un provvedimento solo menzionato, giacché emerge una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. n. 2397/2021).
3.3. – La sentenza d’appello risulta, altresì, immune anche dagli altri vizi denunciati.
3.4. – Ai sensi dell’art. 78 c.c., l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge; nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge; l’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati relativi all’obbligazione alimentare (art.434 c.c.).
Nel caso in cui il matrimonio da cui deriva l’affinità sia dichiarato nullo o sciolto o sia stata pronunciata la cessazione degli effetti civili, restano comunque fermi gli effetti del divieto di matrimonio tra gli affini in linea retta di cui all’art. 87, primo comma, n. 4, c.c.
Per quanto interessa, nel caso di matrimonio contratto in violazione dell’art. 87 c.c., l’art. 117 c.c. stabilisce, al primo comma, che può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano – per impugnarlo – un interesse legittimo e attuale; è previsto un limite temporale all’impugnazione, di un anno dalla celebrazione, al comma quarto, per i soli casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 c.c., comma quarto, circostanza che non ricorre nel caso in esame.
3.5. – Nella specie, rettamente la Corte d’appello ha ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 87, primo comma, n. 4, c.c., rilevando che il matrimonio, in quanto contratto tra affini in linea retta (Po.Gi., già marito della madre di Pi.Om., si è poi unito in matrimonio con quest’ultima dopo la morte della di lei madre) era affetto da nullità insanabile, assoluta e imprescrittibile, in ragione di norma posta a tutela dell’ordine pubblico, della morale e del buon costume.
La Corte di appello ha, quindi, rilevato che la qualifica di erede legittimo di Po.Gi. era la prova più chiara ed evidente dell’esistenza in capo all’odierno appellante di un interesse legittimo e attuale alla proposizione dell’azione di cui all’art. 117 c.c.; ha, inoltre, rimarcato che, dall’esame degli estratti dei conti bancari prodotti, risultavano accertati plurimi trasferimenti di danaro dal conto de cuius a quello di Pi.Om., prelevamenti in contanti e altre liberalità in favore dei parenti di Pi.Om. e che ciò dimostrava che il matrimonio impugnato non solo aveva avuto una rilevante incidenza sugli assetti famigliari del defunto Po.Gi., ma era “pacificamente andato ad erodere e compromettere il patrimonio della famiglia Po..”. Tali circostanze di fatto non risultano essere state smentite in fase di merito da avverse risultanze probatorie e sicuramente risultano congruenti alla ricostruzione dell’interesse qualificato e attuale di colui che riveste la qualità di erede legittimo del de cuius, compiuta dalla Corte di appello, ciò anche senza considerare quanto esposto in sentenza, in ordine al rinvio a giudizio di Pi.Om. per circonvenzione di incapaci, in continuazione (artt. 81 e 643 c.p.), posta in essere in danno di Po.Gi. .
Questa interpretazione dell’interesse qualificato trova avallo anche nella dottrina, secondo la quale deve intendersi come legittimo e attuale un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo o annullabile.
Il motivo di ricorso va, pertanto respinto.
3.6. – Non si ravvisano, infine, profili di incostituzionalità delle norme civilistiche applicate, che si inseriscono nel complessivo e coerente quadro normativo che disciplina presupposti ed effetti del matrimonio.
Quanto alle norme CEDU invocate (artt. 8 e 12), poste a tutela delle libertà fondamentali, rettamente la Corte di merito ha rimarcato che non sono applicabili nel caso di specie, in quanto è la stessa Convenzione a premettere e precisare che il diritto al matrimonio è vincolato al rispetto delle “leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”.
4. – In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply