Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9242.

Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore valgono anche nei confronti del curatore fallimentare, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sull’organo della procedura – della sua inesistenza o invalidità.

Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9242. Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

Data udienza 10 gennaio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Ammissione parziale crediti per prescrizione – Istanze di rateizzazione e parziale pagamento – Atti interruttivi idonei – Riconoscimento del diritto e art. 2944 c.c.
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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 17955 – 2021 r.g. proposto da:

(…) Spa Agente della Riscossione per la Provincia di M (C.F.: Omissis; P.IVA: Omissis), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Gi.Si., con sede in (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Gi. Pa. del Foro di Messina giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, (…) (Studio dell’Avv. Ca. Sa.

– ricorrente –

contro

Fallimento (…) Srl (C.F.: Omissis), in persona del Curatore Avv. Ma.Me., elettivamente domiciliato in Messina, (…), presso lo studio dell’Avv. Ga. De. Sa. che lo rappresenta e difende per procura in atti.

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 249/2021 pronunciato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 7.5.2021, pubblicato il 20/05/2021 e comunicato tramite pec in data 21.5.2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da (…) s.p.a contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento (…) Srl, col quale il G.D. aveva ammesso solo in parte i crediti insinuati dall’opponente, ritenendoli per il resto prescritti stante il decorso del quinquennio fra la data di notifica delle cartelle e quella di deposito della domanda.

Il giudice del merito ha condiviso la decisione impugnata, rilevando che il termine di prescrizione non poteva ritenersi interrotto né dall’avvenuta comunicazione degli atti adottati (in parte, peraltro, già oltre il quinquennio dalla notifica della relativa cartella) ai sensi dell’art. 77 co. 1 e 2 d.P.R. 602/73 (preavviso e avviso di iscrizione ipotecaria), in quanto privi dei connotati richiesti dagli artt. 2943 co. 4 e 1219 c.c., né dai pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, per come risultanti dall’estratto formato unilateralmente dall’opponente e dunque privo di qualsivoglia elemento atto a desumere una volontà della debitrice valevole ai sensi dell’art. 2944 c.c. e inconciliabile con il disconoscimento della pretesa creditoria, non essendo stato prodotto l’accordo intervenuto fra le parti per la rateizzazione del debito.

2. Il decreto, pubblicato il 20 maggio 2021, è stato impugnato da (…) Spa con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Fallimento (…) Srl ha resistito con controricorso.

Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 25, comma 2, d.P.R. n.602/73, 1 e 6 D.M. n. 321 del 1999, 2718 e 2944 c.c., per aver il tribunale negato valenza di atti interruttivi della prescrizione ai pagamenti rateali da essa documentati attraverso la produzione di estratti di ruolo inerenti a ciascuna cartella/avviso di addebito, prodotti sub. doc. 4 insieme ad un prospetto riepilogativo. Osserva che, come evincibile da detti documenti, i pagamenti erano stati eseguiti dalla società poi fallita a seguito dell’accoglimento delle istanze di rateizzazione presentate nel luglio del 2010 e nell’ottobre del 2011 e che il giudice ha, da un lato, erroneamente ritenuto tali estratti privi di valenza probatoria in mancanza di produzione dell’accordo di rateizzazione e, dall’altro, altrettanto erroneamente affermato che, perché possa ritenersi integrato un atto interruttivo di riconoscimento del debito, è necessaria un’espressa manifestazione di volontà, laddove è invece sufficiente che il debitore abbia consapevolezza del debito e ponga in essere una condotta incompatibile con la volontà di disconoscerlo.

Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

1.2. Il motivo è fondato.

Indipendentemente dal fatto che (…) abbia prodotto a fondamento dell’opposizione dei veri e propri estratti di ruolo, non risulta che il curatore abbia contestato che la società poi fallita avesse presentato istanze di rateizzazione del debito ed eseguito i pagamenti elencati negli “estratti” a seguito dell’accoglimento del loro accoglimento.

Lo stesso tribunale, del resto, ha dato per pacifiche tali circostanze (comunque provate ai sensi dell’art. 115, 1° comma, c.p.c.), pur escludendo che fossero sufficienti a ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 2944 c.c. in difetto di produzione dell’accordo o di qualsivoglia altro elemento dal quale desumere una volontà della debitrice inconciliabile col disconoscimento della pretesa creditoria.

1.3. In realtà, il contenuto dell’accordo o delle istanze non è rilevante al fine di riconoscere, o escludere, la valenza di atto interruttivo di queste ultime.

Quel che conta è che le istanze siano state presentate e, per di più, siano state seguite da parziali pagamenti.

Questa Corte è difatti ferma nell’affermare che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito, si configura senz’altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22).

Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

1.4. È poi principio consolidato che gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore valgono anche nei confronti del curatore fallimentare, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sull’organo della procedura – della sua inesistenza o invalidità (tra le ultime, Cass. n. 12567/23; nn. 34608 – 34609/23, 34611/23, 34624/23, 34692/23).

1.5. È, invece, irrilevante, contrariamente a quanto sostiene il curatore richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 12735/20), che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.

E ciò perché l’istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l’avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22).

2. All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

3. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, con i quali si deducono questioni logicamente subordinate al mancato accoglimento del primo (valenza interruttiva della comunicazione di avviso di iscrizione ipotecaria; mancato rilievo d’ufficio della sospensione del termine di prescrizione nel periodo 8 marzo/31 maggio 2020) nonché il quarto, con il quale si chiede una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di merito.

Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria in data 8 aprile 2024.

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