Risarcimento del danno alla persona e la liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7892.

Risarcimento del danno alla persona e la liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano

In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l’autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l’esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell’art. 138, comma 3, c.ass.

 

Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7892. Risarcimento del danno alla persona e la liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano

Data udienza 26 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Danni da trasfusione – Epatite – Risarcimento – Danno biologico – Danno morale – Tabelle milanesi – Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018 – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3522/2021 R.G. proposto da:

Pa.Do., Pu.An., Pu.Fa., elettivamente domiciliati in ROMA VIA (…), presso lo studio dell’avvocato La.An. (Omissis) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Me.Ma. (Omissis)

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (Omissis) che lo rappresenta e difende

– controricorrente –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6328/2019 depositata il 21/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Risarcimento del danno alla persona e la liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano

Ritenuto che

1.- Pa.Do., Pu.An., Pu.Fa. hanno contratto l’epatite ed il virus dell’HIV a seguito di trasfusioni di sangue. Hanno dunque convenuto il Ministero della Salute davanti al Tribunale di Roma, che, in una prima sentenza, ha soltanto accertato il loro diritto al risarcimento, rimettendone la quantificazione ad altro procedimento. Successivamente, instaurato dunque il procedimento per la quantificazione, lo stesso Tribunale di Roma, ha liquidato sia il danno biologico che quello morale, quest’ultimo sulla base della presunzione che danni alla salute così gravi è presumibile che provochino sofferenze d’animo.

2. – Su ricorso del Ministero questa decisione è stata riformata quanto al danno morale: la Corte di Appello di Milano ha ritenuto non motivata l’attribuzione del risarcimento del danno morale, autonomamente liquidata, in quanto risarcimento già compreso nella liquidazione del danno biologico secondo le tabelle milanesi.

3. – Contro questa decisione ricorrono i tre danneggiati, con quattro motivi di ricorso. Il Ministero si è costituito con controricorso per chiedere il rigetto della impugnazione.

Risarcimento del danno alla persona e la liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano

Considerato che

4. – Il Ministero eccepisce la tardività del ricorso, per superamento del termine annuale di cui all’articolo 327 c.p.c.

L’eccezione è infondata: non tiene conto, che tra il 9 marzo ed il 11 maggio 2020, i termini processuali sono stati sospesi a causa dell’epidemia da Covid, e dunque il ricorso è tempestivo.

5. – La ratio della decisione impugnata.

La Corte di Appello ha ritenuto errata la decisione di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il danno morale, osservando che lo stesso Tribunale aveva fatto applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, dove il danno morale è inglobato in quello biologico.

Tutt’al più, secondo i giudici di appello, il danno morale avrebbe potuto essere liquidato quale personalizzazione “nelle note esplicative delle tabelle milanesi è esplicitato che il nuovo valore punto già comprende…. La componente del danno non patrimoniale dovuto a sofferenza soggettiva prevedendo percentuali massime da utilizzarsi appunto quali personalizzazione del risarcimento dovuto alle peculiari circostanze del caso concreto”, p. 6).

Tuttavia, per ottenere il danno morale quale forma di personalizzazione del risarcimento, i ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti che davano luogo a danno morale, ossia avrebbero dovuto dire in cosa concretamente consistevano quelle sofferenze: invece, si sono limitate a dire che quelle conseguenze si presumono – allo stesso modo di quanto opinato dal giudice di primo grado – dalla gravità del danno biologico.

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6. – I motivi di ricorso

Questa ratio è contestata con quattro motivi.

I primi due attengono più precisamente alla questione del danno morale, gli altri due lamentano un difetto di motivazione.

Il primo motivo prospetta violazione degli articoli 1223 e ss. c.c, oltre che degli articoli 2059 c.c. e 115 c.p.c.

La tesi è la seguente. La Corte di Appello, nel pretendere che il danno morale sia inglobato in quello biologico, ha violato un principio di diritto diffuso in giurisprudenza secondo cui invece il danno morale è voce di danno autonomo, ed ha altresì errato nel ritenere immotivata la decisione di primo grado che ha riconosciuto il danno morale come voce autonoma, andando contro le tabelle milanesi.

Si contesta inoltre alla Corte di Appello di avere ritenuto priva di allegazione la richiesta di risarcimento del danno morale (che doveva valere quale richiesta di personalizzazione del danno), e si assume che, non solo era stato allegato che il danno morale derivava dalla gravità delle lesioni psico – fisiche, ma altresì che era stata formulata una articolata prova per testi che mirava proprio a dimostrare la sofferenza d’animo derivata dal peggioramento della salute.

7. – Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c.

La censura è in questo caso di aver violato le regole sul procedimento presuntivo, le quali prevedono che un fatto ignoto (se vi sia stata sofferenza morale) può ricavarsi da un fatto noto (gravità delle lesioni alla salute) anche senza che quella derivazione sia certa, essendo sufficiente che sia probabile.

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8. – Con il terzo motivo ed il quarto motivo (che denuncia violazione dell’articolo 111 della Costituzione) si prospetta motivazione apparente e dunque nullità conseguente della sentenza.

I giudici di appello non avrebbero affatto motivato perché, secondo loro, era errato dare al danno morale un rilievo autonomo e non avrebbero motivato, ma semplicemente asserito apoditticamente, che non era stata fornita alcuna allegazione sul danno morale.

Questi motivi sono logicamente connessi, come si può notare, e dunque può farsene scrutinio unitario.

E sono fondati.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare i criteri di liquidazione del danno morale ed i rapporti che tale pregiudizio presenta con il danno biologico, nei termini seguenti.

Posta l’autonomia del danno morale dal danno biologico, e dunque l’autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019), consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:

1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso) considerare la sola voce del danno biologico depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico – relazionale;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/ 2020).

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Inoltre, in quanto danno autonomo, quello morale è suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno biologico, ed anche in difetto di essa, e non deve dunque pretendersi la prova “diretta”.

Il ricorso va dunque accolto in questi termini e la decisione cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 marzo 2024.

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