Accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale e mancata trascrizione della domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28779.

Accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale e mancata trascrizione della domanda

Nel caso in cui colui che agisce per l’accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli articoli 111, quarto comma, cod. proc. civ. e 2653, n. 1, cod. civ., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l’atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l’opposizione di terzo ordinaria prevista dall’articolo 404, primo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, riaffermando l’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel dichiarare inammissibile l’opposizione, aveva erroneamente ritenuto non legittimati all’opposizione anche i litisconsorti necessari sopravvenuti in corso di giudizio, malgrado la pacifica inopponibilità agli stessi della sentenza opposta, a causa della mancata trascrizione della originaria domanda giudiziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 maggio 1991, n. 5852).

Ordinanza|| n. 28779. Accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale e mancata trascrizione della domanda

Data udienza 13 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Diritti reali – “Actio confessoria servitutis” – Relativa domanda – Trascrizione – Omissione – Sentenza decisoria – Terzo estraneo al giudizio resosi acquirente del fondo servente nel corso dello stesso – Opponibilità – Esclusione – Legittimazione di detto acquirente – Alla opposizione di terzo ordinaria – Sussistenza. (Cc, articoli 1079 e 2653; Cpc, articoli 102, 111 e 404)

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