Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28751.
Diritti autodeterminati e la situazione giuridica esposta per la prima volta in appello
In tema di servitù la caus petendi delle azioni giudiziarie è identificata dal diritto stesso e non dal titolo che ne è la fonte, conseguentemente non costituisce ius novarum la deduzione in appello di un fatto costitutivo diverso da quello del primo grado.
Ordinanza|| n. 28751. Diritti autodeterminati e la situazione giuridica esposta per la prima volta in appello
Data udienza 13 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Diritti reali di godimento – Diritti autodeterminati – Servitù – Servitù di passaggio – Allegazione servitù pedonale – Mutatio libelli – Situazione giuridica esposta per la prima volta in appello – Esclusione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 163/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1637/2020 depositata il 07/09/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Presidente Dott. MAURO MOCCI.
Diritti autodeterminati e la situazione giuridica esposta per la prima volta in appello
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1637 del 7 settembre 2020, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) contro (OMISSIS) e (OMISSIS), cosi’ confermando la sentenza del Tribunale di Pistoia, che aveva ordinato agli appellanti di cessare il parcheggio di auto e mezzi di proprieta’ loro, o di amici o parenti, a lato di una stradella, su cui le controparti godevano di una servitu’ di passaggio.
Rilevava il giudice di secondo grado che, in ordine alla diminuzione dell’esercizio della servitu’ per effetto della riduzione dell’ampiezza del passaggio, gli appellanti non avevano sollevato in primo grado alcuna questione circa l’accertamento del contenuto della servitu’, sicche’ la suddetta domanda avrebbe dovuto reputarsi inammissibile.
Per la cassazione della predetta sentenza ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla scorta di due motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS), ritualmente citate, sono rimaste intimate.
Diritti autodeterminati e la situazione giuridica esposta per la prima volta in appello
RAGIONI DI DIRITTO
1) Mediante la prima censura, i ricorrenti assumono la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione alla ritenuta inammissibilita’ dell’allegazione della servitu’ pedonale, ex articolo 360 c.p.c., n. 4.
La Corte di merito avrebbe erroneamente ravvisato una mutatio libelli sul presupposto che l’allegazione circa la natura pedonale del passaggio fosse fondata su una situazione giuridica esposta per la prima volta in appello, laddove invece la nuova deduzione avrebbe dovuto ritenersi ricompresa, sotto il profilo quantitativo, nella questione prospettata in primo grado.
2) La seconda doglianza e’ volta ad invocare la nullita’ della sentenza, in relazione all’articolo 112 c.p.c., per violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. La Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la richiesta di accoglimento dell’impugnazione e, per l’effetto, il rigetto dell’originaria domanda attrice.
3) Il primo motivo e’ fondato.
3.1) La Corte d’appello ha testualmente affermato “…E’ pacifico che nella scrittura del (OMISSIS) era stata costituita una servitu’ di passo. Costituendosi in primo grado (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano contestato che la domanda formulata da (OMISSIS) e (OMISSIS) era infondata in quanto l’attivita’ posta in essere dagli attuali appellanti non determinava alcuna limitazione al diritto di servitu’ come esercitato sulla strada…in primo grado (OMISSIS) e (OMISSIS) non avevano eccepito ne’ svolto domanda per l’accertamento del contenuto della servitu’, essendosi limitati a sostenere che il parcheggio non determinava alcun impedimento all’esercizio della servitu’, pertanto inammissibile e’ la domanda avanzata in questo grado da (OMISSIS) e (OMISSIS) volta alla contestazione del contenuto della servitu’ di passaggio, se anche carrabile, in virtu’ della scrittura del (OMISSIS)”.
3.2) In tal modo, la Corte distrettuale si e’ posta in evidente contrasto con il principio, piu’ volte affermato da questa Suprema Corte, per il quale la proprieta’ e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti “autodeterminati”, individuati, cioe’, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto si’ come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la “causa petendi” delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello “ius novorum” in appello la deduzione da parte dell’attore – ovvero il rilievo “ex officio iudicis” – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio o della difesa del convenuto (Sez. 2, n. 23565 del 23 settembre 2019; Sez. 2, n. 3089 del 13 febbraio 2007; Sez. 2, n. 3192 del 4 marzo 2003).
3.3) Sotto diverso profilo, la sentenza impugnata neppure ha tenuto conto che la variazione della domanda rientrava nel thema decidendum, sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata, per la quale non si esclude la possibilita’ della modifica del “petitum” o della “causa petendi” della domanda originariamente formulata, purche’ rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte o l’allungamento dei tempi del processo (Sez. U, n. 22404 del 13 settembre 2018; Sez. U, n. 12310 del 13 settembre 2015; Sez. 6-2, n. 20898 del 30 settembre 2020; Sez. 3, n. 4031 del 16 febbraio 2021; Sez. 3, n. 31078 del 28 novembre 2019).
Il secondo motivo resta assorbito.
La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, dovra’ riesaminare l’intera vicenda, alla luce del principio sopra esposto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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