Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28413.
Difetto dei requisiti per la prelazione agraria e la nullità dell’acquisto
L’esercizio del diritto di prelazione, di cui all’art. 8 della l. n. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell’acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell’art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta.
Ordinanza|| n. 28413. Difetto dei requisiti per la prelazione agraria e la nullità dell’acquisto
Data udienza 6 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti agrari – Diritto di prelazione e di riscatto – In genere esercizio del diritto di prelazione da parte di un soggetto privo dei requisiti previsti dall’art. 8 della l.n. 590 del 1965 – Nullità dell’acquisto – Legittimazione in ordine alla relativa azione – Individuazione.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6600/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), ed (OMISSIS), e con i medesimi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), sito in (OMISSIS), Pec: (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
e contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS), pec: (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 752/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/06/2023 dal Cons. Dott. ANNA MOSCARINI.
Difetto dei requisiti per la prelazione agraria e la nullità dell’acquisto
RILEVATO
Che:
Il sig. (OMISSIS) convenne davanti al Tribunale di Udine i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) per ivi sentir dichiarare la nullita’, per violazione di norme imperative, del contratto di compravendita intercorso tra i convenuti avente ad oggetto alcuni fondi agricoli siti nel Comune di (OMISSIS), e per sentir pronunciare il trasferimento ex articolo 2932 c.c., in suo favore dei medesimi, per effetto dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di compravendita assunto con la stipulazione del contratto preliminare a suo tempo concluso con lo (OMISSIS), oltre alla condanna di quest’ultimo al risarcimento dei conseguentemente subiti danni; allego’ di aver concluso il contratto preliminare versando una caparra confirmatoria in relazione a terreni sui quali esisteva un diritto di prelazione agraria, ai sensi della L. n. 590 del 1965, spettante a tale (OMISSIS), coltivatrice diretta e confinante con i fondi agricoli; che, nelle more della notifica del preliminare, il (OMISSIS) e il (OMISSIS) – che faceva parte della famiglia coltivatrice della (OMISSIS) -avevano stipulato il contratto di vendita nel quale l’acquirente (OMISSIS) aveva dichiarato di essere comproprietario di una parte dei fondi e di coltivare abitualmente e continuativamente un terreno confinante, si’ da essere titolare del diritto di prelazione;
si costituirono in giudizio sia il (OMISSIS), chiedendo decidersi secondo giustizia, sia il (OMISSIS) assumendo di aver diritto alla prelazione agraria quale coltivatore diretto facente parte della medesima famiglia coltivatrice di (OMISSIS);
il Tribunale adito, acquisite prove testimoniali e disposta una CTU diretta ad accertare la qualita’ di coltivatore diretto di (OMISSIS), ritenne raggiunta la prova, incombente sull’attore, dell’assenza del requisito oggettivo della coltivazione del fondo e, in accoglimento delle domande, dichiaro’ la nullita’ del contratto di compravendita stipulato tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) in preteso esercizio del diritto di prelazione di quest’ultimo, di cui mancavano, invero, i presupposti e pronuncio’ l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare concluso dal (OMISSIS) con il (OMISSIS), trasferendo in capo ad (OMISSIS) la proprieta’ esclusiva dei fondi di proprieta’ di (OMISSIS) e condizionando il trasferimento della proprieta’ al pagamento del prezzo;
a seguito della interposizione di appello principale da parte del (OMISSIS) e di appello incidentale condizionato da parte del (OMISSIS), con sentenza del 19/12/2018 la Corte d’Appello di Trieste, ritenendo che la fattispecie fosse diversa da quella del prelazionario pretermesso, e che il contratto (OMISSIS) – (OMISSIS) stipulato a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione agraria del secondo fosse da ritenersi valido ha riformato la sentenza del giudice di prime cure, rigettando la domanda di nullita’ in origine proposta dal (OMISSIS);
avverso la suindicata pronunzia della corte di merito quest’ultimo propone ora ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
resiste con controricorso il (OMISSIS);
il ricorso e’ stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’articolo 380bis c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Difetto dei requisiti per la prelazione agraria e la nullità dell’acquisto
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 1418, 1421 e 2932 c.c., nonche’ della L. 26 maggio 1965, n. 590, articolo 8, e della L. 14 agosto 1971, n. 817, articolo 7 – il ricorrente lamenta che la corte del merito, facendo riferimento a precedenti di legittimita’ non pertinenti al caso in esame in quanto riferiti alla tutela del diritto del prelazionario pretermesso, e non anche alla tutela del terzo che abbia stipulato un preliminare di vendita condizionato dall’esito dell’altrui esercizio di prelazione, ha violato tutte le norme indicate in epigrafe discostandosi da una consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di contratti agrari, qualora sia sottoscritto un contratto preliminare di vendita di alcuni fondi, subordinatamente alla condizione del mancato esercizio della prelazione legale da parte degli aventi diritto, e costoro abbiano violato tale condizione, esercitando la prelazione senza essere in possesso dei requisiti prescritti ovvero senza il rispetto delle relative modalita’, il promittente acquirente non e’ titolare di un diritto di prelazione e quindi non puo’ esercitare l’azione di riscatto, potendo invece chiedere sia la dichiarazione di nullita’ del contratto stipulato dal promissario venditore con il terzo, sia l’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c., nei confronti del promissario alienante, che non ha mai cessato di essere proprietario del fondo, avendo disposto di questo con atto nullo, pertanto, privo di effetti” (Cass. n. 11375 del 2010; Cass., n. 24530 del 2008);
il motivo e’ fondato;
pur avendo correttamente ravvisato la diversita’ della fattispecie in esame rispetto a quella del prelazionario pretermesso, la corte di merito non ne ha invero tratto le inevitabili e logiche conseguenze;
anziche’ ribadire la sussistenza del diritto del terzo pretermesso ad agire per sentir pronunciare la nullita’ del contratto stipulato da terzi in violazione delle norme sulla prelazione agraria, ha immotivatamente ravvisato l’integrazione di un’ipotesi di nullita’ relativa, evocando precedenti della giurisprudenza di legittimita’ invero assolutamente ultronei rispetto al caso in esame, in tema di retratto spettante al prelazionario pretermesso che ha viceversa escluso ricorrere nella specie;
va pertanto ribadito il principio affermato da questa Corte in base al quale l’esercizio del diritto di prelazione, di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, articolo 8, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullita’ dell’acquisto per contrarieta’ a norme imperative e tale nullita’ puo’ essere fatta valere, a norma dell’articolo 1421 c.c., da chiunque vi ha interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia e’ condizionata proprio dalla validita’ o invalidita’ del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta (Cass., 3, n. 4785 del 2/9/1982; Cass., 2/10/2008 n. 24530; Cass., n. 11375 dell’11/5/2010);
a tale stregua, qualora sia sottoscritto un contratto preliminare di vendita di alcuni fondi, subordinatamente alla condizione del mancato esercizio della prelazione legale da parte degli aventi diritto, e costoro abbiano violato tale condizione, esercitando la prelazione senza essere in possesso dei requisiti prescritti ovvero senza il rispetto delle relative modalita’, il promittente acquirente non e’ titolare di un diritto di prelazione e quindi non puo’ esercitare l’azione di riscatto, potendo invece chiedere sia la dichiarazione di nullita’ del contratto stipulato dal promissario venditore con il terzo, sia l’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c., del proprio contratto preliminare di vendita;
Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo comporta, assorbiti gli altri motivi (il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia nullita’ della sentenza e del procedimento d’appello per violazione degli articoli 112, 342 e 329 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2909 c.c.; il terzo motivo, con il quale denunzia omessa motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply