In alcune tipologie di controversie la mancata CTU costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18358.

In alcune tipologie di controversie la mancata CTU costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti

In alcune tipologie di controversie, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza tecnica, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, riconoscendo il giudice l’alta tecnologia richiesta per l’adempimento della prestazione e dell’opera commissionata, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.

Ordinanza|| n. 18358. In alcune tipologie di controversie la mancata CTU costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti

Data udienza  20 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Prova civile – Decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio – Potere discrezionale del giudice – Motivazione adeguata del rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti – Risoluzione dei problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione – Art. 360 comma 1 n 5

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10709/2018 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS) del foro di Treviso e (OMISSIS) del foro di Roma, con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del secondo difensore;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 742 pubblicata il 30 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere Milena Falaschi.

In alcune tipologie di controversie la mancata CTU costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti

Osserva in fatto e in diritto

Ritenuto che:

– il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 605 del 2015, rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 30 del 2012 con il quale il medesimo ufficio, su istanza di (OMISSIS) s.r.l., intimava il pagamento della somma di Euro 13.601,10, oltre accessori, per la fornitura di radiatori forniti e prodotti dalla intimante, di cui alle fatture n. 532 del 07.04.2011, n. 1458 del 30.09.2011 e n. 1771 del 02.12.2011, respinta anche la domanda dell’opponente di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni per inidoneita’ all’uso dei predetti radiatori progettati e realizzati sottodimensionati rispetto ai mezzi su cui dovevano essere montati;

– sul gravame interposto dalla stessa (OMISSIS), la Corte di appello di Trieste, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 742 del 2017, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza del giudice di prime cure, liquidando le spese processuali del grado secondo soccombenza.

Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale evidenziava che proprio in considerazione della specificita’ dell’operazione commissionata – si trattava di montare su carrelli e su motori gia’ realizzati un radiatore in grado di consentire ai mezzi un esercizio piu’ performante, tenendo conto del fatto che i carrelli erano stati acquistati dall’esercito francese che intendeva impiegarli in zone caratterizzate da elevate temperature climatiche, come Ciad, Afghanistan, Gabon, Sahel, Guyana – la societa’ committente avrebbe dovuto fornire al costruttore dei radiatori non solo il dettaglio costruttivo del motore in forma cartacea, ossia i disegni del motore Iveco che alimentava i carrelli, ma anche un motore per effettuare le prove “al banco” onde consentire all’appaltatore di verificare le modalita’ di esercizio del raffreddamento, simulazione che doveva necessariamente svolgersi con il motore in funzione e non di certo per raffronti cartacei. Ne’ poteva essere accolta l’istanza di ammissione di c.t.u., giacche’ per stessa affermazione dell’appellante non aveva piu’ a disposizione un carrello “viziato’ su cui poter eseguire i necessari rilievi. Infine, non poteva essere riconosciuta alcuna efficacia probatoria alle perizie giurate depositate da una delle parti, alle quali poteva essere attribuito solo un valore di indizio;

– per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Triste ricorre la (OMISSIS), sulla base di tre motivi;

– sebbene ritualmente evocata, la (OMISSIS) e’ rimasta intimata;

– in prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche curato il deposito di memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che

– con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti. In particolare, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che la stessa (OMISSIS), tramite il responsabile del proprio ufficio tecnico, ing. Leonardo Zanata, che nell’agosto 2011 aveva preso parte al test su un carrello elevatore appositamente fatto rientrare dalla Francia, aveva avuto piena consapevolezza del fatto che il problema del surriscaldamento non era da riferire al fatto che i carrelli venivano impiegati in Paesi con temperature ambientali particolarmente elevate. All’evidenza siffatto test aveva dato riscontro alla circostanza che la progettazione e la realizzazione dei radiatori commissionati alla (OMISSIS) non era idonea all’impiego cui erano destinati.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex articolo 360 comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte distrettuale respinto la richiesta di c.t.u. sulla base di motivazione apparente o perplessa. La Corte territoriale dopo avere ritenuto rilevante ai fini del decidere l’espletamento di c.t.u., aveva rigettato la medesima istanza rilevando la natura meramente indiziaria della perizia di parte dell’ing. (OMISSIS), da una parte, e la mancata disposizione di un radiatore appartenente alla fornitura de qua, dall’altra, circostanza quest’ultima assolutamente non veritiera per avere piu’ volte la (OMISSIS) detto di averne. Conclude la ricorrente che la domanda e’ stata peraltro rigettata dalla Corte distrettuale per difetto di prova.

Con il terzo ed ultimo motivo viene dedotta la violazione o la falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 61 e 194 c.p.c. nonche’ dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la Corte di merito nel rigettare l’istanza di ammissione di c.t.u. mancato di dimostrare di avere potuto risolvere tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi di giudizio acquisiti, sulla base di cognizioni proprie, fatto che nella specie non risulta;

– e’ pregiudiziale l’esame del secondo e del terzo mezzo di ricorso che attengono entrambi all’onere della prova dell’inadempimento della prestazione de qua. Essi sono fondati.

La ratio posta dal giudice di merito a fondamento della sentenza impugnata, laddove ha rigettato la domanda “riconvenzionale” di risoluzione del contratto di fornitura di speciali radiatori spiegata in sede di opposizione dalla (OMISSIS), attiene alla mancata prova della responsabilita’ della societa’ (OMISSIS) nell’inadempimento alla prestazione, affermando sia che l’appellante non aveva piu’ a disposizione un carrello ÃÆ’Æ‘ÃâEuro ‘ÃÆ’‚ÃâEurošÃ‚¢ÃÆ’Æ‘ÃâEurošÃ‚¢ÃÆ’¢â‚¬ÃâEuro¦Ã‚¡ÃÆ’‚ÃâEurošÃ‚¬ÃÆ’Æ‘âââEurošÂ¬Ã‚¹ÃÆ’…”viziato’ su cui poter eseguire i necessari rilievi per una eventuale c.t.u. sia la inidoneita’ a tal fine della perizia giurata depositata dalla societa’ opponente, pur riconoscendogli valore indiziario.

Entrambi i suddetti argomenti rendono la motivazione apparente.

La circostanza che la perizia giurata provenga da una delle parti non la rende, evidentemente, di per se’, intrinsecamente inidonea.

Inoltre, la ricorrente aveva espressamente chiesto l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio proprio per dimostrare l’attendibilita’ della perizia giurata prodotta dalla parte e del proprio impianto difensivo e, in tal modo, l’esistenza della responsabilita’ della (OMISSIS) nell’inadempimento e del nesso dei danni causalmente riconducibili all’inadempimento imputato alla societa’ opposta, sicche’ il rigetto dell’istanza di ammissione della c.t.u. da parte del giudice e’ sostanzialmente immotivato.

Nella giurisprudenza di questa Corte e’ consolidato l’orientamento secondo cui la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (v. Cass. n. 17399 del 2015; Cass. n. 72 del 2011; Cass. n. 88 del 2004; Cass. n. 10 del 2002; Cass. n. 15136 del 2000).

E’ stato anche precisato che in alcune tipologie di controversie, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza tecnica, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, riconoscendo il giudice l’alta tecnologia richiesta per l’adempimento della prestazione e dell’opera commissionata, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza;

– il primo motivo di ricorso risulta assorbito dall’accoglimento degli ultimi due.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che dovra’ riesaminare la causa nel merito alla luce dei principi sopra enunciati e provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, con assorbimento del primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *