Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 aprile 2013 n. 18909[1]
L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica, aggravata ai danni dello Stato ex art. 649 ter/2 cod. pen. nonché ai sensi dell’art. 61 n. 9, cod. pan., è simile a quello fra il delitto di peculato ed il delitto di truffa aggravata ex art. 61 no 9 cod. pen. Conseguentemente, l’elemento distintivo va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo il reato di peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisando invece il reato di frode informatica quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno
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