Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 marzo 2022| n. 9970.
Cassazione con rinvio ed altri aspetti della controversia impregiudicati.
In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, oltre a doversi uniformare al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise o colmare le lacune della motivazione rilevate in sede di legittimità, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio, deve esaminare “ex novo” il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, dato che neppure l’eventuale contumacia della parte interessata può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate o acquisite al giudizio.
Ordinanza|28 marzo 2022| n. 9970. Cassazione con rinvio ed altri aspetti della controversia impregiudicati
Data udienza 23 febbraio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – ONORARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. LA BATTAGLIA Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10918/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante p.t. dell’ (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrenti-
contro
(OMISSIS) S.A.S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS), E (OMISSIS).
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1520/2016, pubblicata in data 26.9.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.2.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Cassazione con rinvio ed altri aspetti della controversia impregiudicati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’ (OMISSIS) s.a.s. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’ (OMISSIS), per l’importo di Lire 30.671.410, a saldo delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione e restauro del (OMISSIS), effettuate dagli arch. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eccependo ritardi e inadempienze nello svolgimento dell’incarico e la mancata redazione del progetto esecutivo.
I convenuti si sono costituiti, chiedendo la conferma dell’ingiunzione. Esaurita la trattazione, il Tribunale di Spoleto ha accolto parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento della minor somma di Lire 18.088.607, oltre interessi.
La sentenza e’ stata impugnata in via principale dallo Studio professionale ed in via incidentale dalla societa’ (OMISSIS). A seguito del decesso (OMISSIS), il processo e’ stato interrotto e quindi riassunto nei confronti degli eredi.
All’esito, la Corte di Appello di Perugia ha riformato la sentenza di primo grado e ha condannato l’ (OMISSIS) al pagamento di Euro 1.376,20, oltre interessi dalla domanda e spese dei due gradi di giudizio, ritenendo non dovuti i compensi relativi alla redazione del progetto esecutivo.
La sentenza e’ stata impugnata per revocazione dallo Studio professionale e dagli arch. (OMISSIS) e (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, sostenendo che il giudice di appello non aveva tenuto conto che le tavole della progettazione esecutiva erano sottoscritte dal legale rappresentante della (OMISSIS), a riprova del fatto che tale progettazione era stata effettuata e consegnata alla committenza.
L’impugnazione per revocazione e’ stata ritenuta infondata dalla Corte d’appello, con sentenza n. 88/2006.
Lo (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio hanno proposto ricorso in cassazione avverso entrambe le decisioni.
Con sentenza n. 9637/2013, questa Corte di legittimita’ ha respinto il ricorso avverso la sentenza sulla revocazione, mentre ha accolto il secondo motivo avverso la sentenza di appello, ritenendo sussistente il denunciato vizio di motivazione, osservando che, “essendo controverse proprio la redazione e consegna da parte dello Studio professionale del progetto esecutivo dei lavori durante la vigenza del rapporto, la circostanza che le tavole recanti tale progetto portavano la firma del cliente era elemento probatorio potenzialmente decisivo per dimostrare che la relativa prestazione era stata da questi accettata, con conseguente diritto del professionista al pagamento del compenso previsto, per cui su tale aspetto la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi”.
Dichiarato l’assorbimento delle altre censure, la pronuncia di legittimita’ ha rimesso al giudice del rinvio il compito di accertare la riferibilita’ della sottoscrizione presente sulle tavole progettuali al legale rappresentante della societa’ committente e l’effettivo contenuto ed oggetto di tali documenti.
Riassunto ritualmente il giudizio, la Corte distrettuale di Firenze ha nuovamente respinto la domanda di pagamento del compenso per la progettazione esecutiva, ponendo in rilievo che, nonostante l’acquisizione del fascicolo di appello, risultavano prodotti solo i frontespizi delle tavole progettuali esecutive (sottoscritte dal legale rappresentante dell’ (OMISSIS)), ma non i documenti integrali, non essendovi elementi per ritenere che il c.t.u. avesse a disposizione i progetti nella loro interezza o che gli atti fossero stati rimossi dal fascicolo o fossero andati dispersi.
La cassazione della sentenza e’ chiesta dallo (OMISSIS) e da (OMISSIS), con ricorso in tre motivi.
L’ (OMISSIS) resiste con controricorso.
(OMISSIS) e (OMISSIS), erede di (OMISSIS), non hanno svolto difese.
In prossimita’ dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.
2. Va respinta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso dello (OMISSIS).
Lo scioglimento e la cancellazione dello (OMISSIS) dall’albo professionale risultano intervenuti gia’ prima che questa Corte pronunciasse sul primo ricorso in cassazione e in detto giudizio di legittimita’ non risulta prospettata o rilevata alcuna violazione sotto i profili denunciati, sicche’ la censura e’ preclusa.
Peraltro, lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta, quale lo studio professionale, verificatosi nelle more del giudizio di merito, non ne determina l’automatica perdita della capacita’ di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti tramite i precedenti titolari degli organi in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di “prorogatio”.
Non sono difatti applicabili alla “associazione non riconosciuta” le norme del procedimento di liquidazione previsto inderogabilmente per le associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalita’ giuridica (articolo 30 c.c.), sia in considerazione della mera eventualita’ – rimessa agli accordi tra gli associati – della fase liquidatoria (non essendo estendibile analogicamente la norma dell’articolo 30 c.c., non richiamata, ne’ riprodotta dall’articolo 42 c.c.), sia in considerazione dell’assenza di un regime di pubblicita’ legale previsto per le associazioni non riconosciute (Cass. 30606/2018; Cass. 12528/2018; Cass. 5738/2009).
3. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n., 5, lamentando che il giudice del rinvio, preso atto che erano state acquisiti i frontespizi delle fotocopie contrassegnate con le lettere “C” e “D”, avrebbe dovuto considerare che la c.t.u. si era espressa sul contenuto delle due tavole, ricevute dal consulente in originale e per esteso, la cui acquisizione al progetto era stata inoltre rilevata anche dalla pronuncia di legittimita’, avendo i ricorrenti comunque prodotto i progetti integrali all’udienza del 29.4.2016.
Il motivo e’ infondato.
Il compito che la pronuncia di cassazione aveva devoluto al giudice del rinvio consisteva nel valutare se le firme presenti sulle tavole progettuali, per la cui elaborazione era stato chiesto il compenso, fosse riferibili alla committenza e quale fosse il contenuto dei documenti, ossia se effettivamente contenessero i progetti stessi.
A tale compito non si e’ sottratto la Corte di merito, che, rilevata la mancanza degli elaborati progettuali e la presenza solo di una copia dei frontespizi, ne ha chiesto vanamente il deposito o l’acquisizione tramite cancelleria presso la Corte d’appello di Perugia, valutando anche i documenti depositati nel giudizio di rinvio ma negando che avessero valenza probatoria, in quanto non sottoscritti (cfr. sentenza, pag. 12).
Quanto al contenuto della c.t.u., la sentenza e’ giunta alla motivata conclusione che il consulente aveva potuto esaminare solo le copie dei frontespizi e non gli elaborati completi, non essendovi elementi per ritenere che gli atti integrali fossero stati dispersi.
Non sussiste, pertanto, la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, dato che il contenuto delle produzioni e della c.t.u. e’ stato oggetto di specifica disamina da parte del giudice di merito (Cass. s.u. 8053/2014). La decisione e’ inoltre congruamente motivata quanto alla mancata produzione dei documenti integrali, che era onere dello Studio professionale depositare in giudizio, essendo posti a fondamento della domanda di pagamento.
4. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 115, 115 e 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che il giudice del rinvio abbia omesso di valutare l’ammissibilita’ e la rilevanza della prova per testi gia’ formulata in appello e riproposta con l’atto di riassunzione, diretta a provare l’elaborazione e l’avvenuta consegna delle tavole progettuali alla societa’ committente.
Il motivo e’ fondato.
L’esame degli atti processuali conferma che i ricorrenti non si erano limitati a produrre le copie dei frontespizi della progettazione esecutiva, ma avevano articolato prova orale sulla redazione e la consegna dei progetti alla committenza, lamentando gia’ nel giudizio di legittimita’ la mancata valutazione delle richieste istruttorie (cfr. ricorso del 7.2.2007, pagg. 26 e ss.).
La censura, oggetto del secondo motivo di ricorso, e’ stata dichiarata assorbita con la sentenza n. 9637/2013 (cfr. sentenza di legittimita’, pagg. 6 e 7), sicche’ il giudice del rinvio doveva esaminarla, anche in quanto esplicitamente riproposta nell’atto di riassunzione ex articolo 392 c.c., non essendo preclusa, come infondatamente sostenuto nel controricorso.
La sentenza va quindi cassata, non essendo conforme al principio, secondo cui, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, oltre a doversi uniformare al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni gia’ decise o colmare le lacune della motivazione rilevate in sede di legittimita’, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio, deve esaminare “ex novo” il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, dato che neppure l’eventuale contumacia della parte interessata puo’ implicare rinuncia o abbandono delle richieste gia’ specificamente rassegnate o acquisite al giudizio (Cass. 4070/2019; Cass. 24336/2015; Cass. 4070/2019; Cass. 16506/2019; Cass. 1/1963).
5. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2333 c.c. e della L. n. 143 del 1949, articolo 10 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la pronuncia abbia respinto la richiesta di maggiorazione del compenso in caso di sospensione dell’incarico professionale, a causa del rigetto della domanda di pagamento delle spettanze per la progettazione esecutiva, mentre tale corrispettivo era dovuto a prescindere da quali fossero le prestazioni gia’ eseguite. Il motivo e’ assorbito, avendo la pronuncia negato la spettanza della maggiorazione a causa dell’inadempimento in cui ha ritenuto fosse incorso lo Studio professionale (per non aver elaborato e consegnato la progettazione esecutiva), questione che andra’ riesaminata all’esito del nuovo giudizio di rinvio, qualora fosse esclusa la sussistenza di tale inadempimento.
In conclusione, e’ accolto il secondo motivo di ricorso, e’ respinto il primo ed e’ dichiarato assorbito il terzo.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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