Violenza sessuale anche se la moglie accetta rapporti sessuali

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 6 novembre 2019, n. 44956.

Massima estrapolata:

Il reato di violenza sessuale è configurabile anche se la moglie accetta rapporti sessuali col marito perché rassegnata a non reagire a causa di violenze e minacce. Il mancato esplicito dissenso, infatti, non è scriminante, in quanto in tale ipotesi la donna subisce comunque violenze fisiche o psicologiche che ne riducono l’autodeterminazione.

Sentenza 6 novembre 2019, n. 44956

Data udienza 12 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2018 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Cerroni Claudio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Corasaniti Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS), che si e’ riportato alle conclusioni depositate;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2018 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 13 gennaio 2016 del Tribunale di Termini Imerese, in forza della quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui all’articolo 81p c.p., articolo 609-bis c.p., articolo 609-septies c.p., comma 4, n. 4, articolo 572 c.p. e articolo 570 c.p., comma 2, n. 2.
2. Avverso il predetto provvedimento e’ stato proposto ricorso per cassazione con tre articolati motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente ha dedotto mancanza ed illogicita’ della motivazione in relazione alla valutazione dell’attendibilita’ della persona offesa, costituitasi parte civile.
Secondo il ricorrente infatti la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la vicenda si era svolta anche in un piccolo paese nella provincia di Palermo, e che la parte offesa aveva ammesso di essersi sposata con l’imputato, malgrado non lo amasse, solo per riacquistare credibilita’ e dignita’ a fronte dei mormorii di paese, come era ampiamente emerso nel corso del giudizio di primo grado.
Oltre a cio’, non era stata adeguatamente considerata la condotta del ricorrente, che si era presentato a casa dei suoceri per chiedere scusa alla donna, non si era mai ribellato alle richieste della ex moglie in seguito alla separazione, allontanandosi da casa senza obiettare niente, sottoscrivendo una separazione alle condizioni stabilite dalla parte offesa, mantenendo un rapporto sereno con le figlie, astenendosi infine dal salire a casa della donna, ogniqualvolta doveva incontrare la prole. Ne’ risultavano valutate le ragioni che avevano spinto la persona offesa a sporgere denuncia a distanza di un anno dalla separazione, mentre in ogni caso andavano ridimensionati tutti gli episodi di pretesa vessazione, anche violenta, ascritti allo stesso imputato, tanto piu’ che tutti i testi di accusa appartenevano al nucleo familiare della vittima, con i relativi dubbi su imparzialita’ ed obiettivita’ degli stessi.
Per quanto riguardava la contestazione di cui all’articolo 572 c.p., aveva fatto difetto, da parte dell’imputato, la volonta’ di infliggere alcuna sofferenza fisica o psichica alla ex moglie, e non era stato considerato che si era trattato di singoli episodi, sganciati gli uni dagli altri, risalenti nel tempo, non reiterati, da interpretare come naturali espressioni di una conflittualita’ di coppia, del tutto fisiologica, considerando la giovanissima eta’ dei coniugi e l’incapacita’ di costoro di reale autodeterminazione.
In ordine infine al reato di cui all’articolo 570 c.p., non era mai mancato il mantenimento in favore delle due figlie, cui il ricorrente aveva fatto fronte anche con l’aiuto dei propri genitori.
2.2. Col secondo motivo e’ stata contestata la mancata riqualificazione del fatto a norma dell’articolo 609-bis c.p., u.c., dal momento che – a fronte delta materialita’ del fatto – non erano stati presi in considerazione tutti gli elementi favorevoli al ricorrente (v. supra).
2.3. Col terzo motivo e’ stata infine censurata l’omessa motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale, immediatamente esecutiva, sproporzionata nella sua entita’ di Euro 20.000 ed ancorata a parametri non accertati in giudizio.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ inammissibile.
Osserva peraltro la Corte in via del tutto preliminare che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e cio’ in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.
Allorche’ infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303).
4.1. Cio’ posto, ed in relazione al primo motivo d’impugnazione, questa Corte ha gia’ osservato – quantunque in sede di chiamata di correita’ – che le ragioni di astio o risentimento nei confronti dell’accusato non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessita’, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicita’ del loro contenuto (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Dinardi, Rv. 270531). Allo stesso tempo, le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessita’ di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. altresi’ Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). A tal fine e’ necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo cosi’ l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (cfr. Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, Pirajno e altro, Rv. 261730).
In proposito, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine all’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, chiare, precise e coerenti con altre risultanze processuali, tant’e’ che, oltretutto, l’assenza di malanimo nei confronti del marito era dimostrata dalla stessa sottolineatura di aspetti favorevoli dell’imputato, mai violento ne’ maltrattante nei riguardi delle figlie.
Eventuali imprecisioni quindi, ancorche’ messe in risalto dalla difesa, riguardavano aspetti irrilevanti ed erano inidonee a mettere in dubbio l’attendibilita’ della donna.
In proposito, sono state evocate tanto le dichiarazioni della persona offesa quanto le deposizioni testimoniali che, anche in via diretta e non solamente de relato, hanno fornito altresi’ riscontro a quanto somministrato dalla medesima persona offesa anche in relazione all’origine dei lividi sul corpo ed alla restrizione della sua liberta’ di movimento, altresi’ dando conto delle – non contestate ammissioni dello stesso imputato.
Al riguardo, sono state utilizzate (ed in proposito non e’ stata formulata censura di sorta, cfr. Sez. 6, n. 6037 del 08/04/1999, Sacco ed altri, Rv. 214063) le telefonate registrate dalla parte civile nel corso delle quali l’imputato aveva largamente ammesso le aggressioni sessuali contro la donna ed in genere tutte le condotte vessatorie ripetutamente poste in essere. In ragione di cio’, la ventilata calunnia e’ stata correttamente esclusa proprio in considerazione della contraddittorieta’ della condotta dell’imputato, il quale allora senza motivo alcuno avrebbe chiesto perdono alla moglie, tra l’altro supplicandola di ritirare la denuncia senza mai ipotizzare la falsita’ delle accuse mossegli.
In tale quadro, la Corte siciliana ha dato anche adeguatamente conto, a norma dell’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e) dello scarso rilievo da attribuire alle argomentazioni difensive, tese a contrastare presenza e significato dei lividi sulla persona offesa.
Infine la Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente con i precedenti rilievi, non ha negato credibilita’ alla persona offesa circa l’affermata responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato di cui all’articolo 609-bis c.p., stante la sistematica violenza posta in essere nei confronti della moglie eventualmente dissenziente, ma comunque rassegnata a subire nella consapevolezza dell’inutilita’ dell’opposizione.
In tema infatti di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacita’ di reazione per timore di conseguenze ancor piu’ pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali (Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018, dep. 2019, R., Rv. 275947).
4.1.2. Parimenti la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive anche per quanto concerne l’affermata responsabilita’ dell’imputato per il reato di cui all’articolo 572 c.p..
L’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, infatti, e’ rappresentato dal compimento di piu’ atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalita’ e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3., n. 6724 del 22/11/2017, D.L., Rv. 272452). Peraltro, ai fini della configurabilita’ del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, e’ richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressivita’, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalita’ della vittima (Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018, C., Rv. 275033). Inoltre, tale reato non e’ integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignita’, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962).
Per quanto riguarda, invece, l’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 572 c.p., esso richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volonta’ di sottoporre la persona di famiglia ad un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (Sez. 6, Sentenza n. 15680 del 28/03/2012, F., Rv. 252586).
Infatti (v. anche supra), ai fini della configurabilita’ del delitto di maltrattamenti, l’articolo 572 c.p. richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volonta’ di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avviliscono la personalita’ (Sez. 6, n. 27048 del 18/03/2008, D.S., Rv. 240879).
A questo proposito la sentenza impugnata ha ascritto all’imputato di avere posto in essere, durante quasi tutto il periodo della non breve convivenza coniugale, una serie di violenze, anche di natura sessuale, aggressioni fisiche, offese, minacce, molestie ed umiliazioni di vario tipo, anche in presenza delle figlie. E’ stato cosi’ ritenuto, con motivazione adeguata, che l’insieme di tali condotte fosse idoneo a rendere abitualmente dolorose, umilianti e intollerabili le relazioni familiari. Peraltro, nella sentenza impugnata, si e’ cosi’ dato correttamente atto che la reiterazione, in un arco di tempo significativo, di comportamenti cosi’ gravi e variegati denotava l’intenzione dell’imputato di avvilire e sopraffare la propria vittima.
In proposito, invero e tenuto conto della preliminare valutazione di credibilita’ alla stregua delle suesposte complessive osservazioni, e’ configurabile il concorso formale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all’articolo 572 cit. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s’inserisca in una serie di atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti (Sez. 1, n. 13349 del 17/05/2012, dep. 2013, D., Rv. 255051), dal momento che il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversita’ dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua liberta’ di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale (Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015, dep. 2016, Z., Rv. 267595). Tutt’altra situazione e’ stata ricostruita in giudizio, dove la molestia sessuale altro non era che un momento della deprimente convivenza.
4.1.3. Parimenti non coglie nel segno la contestazione circa la sussistenza del reato di cui all’articolo 570 c.p..
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare la minore eta’ dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 261871). Peraltro, il reato in questione e’ a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volonta’ di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, n. 24644 dell’08/05/2014, L., Rv. 260067). Ne’ lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, D.M., Rv. 260823).
L’imputato infatti, in base alle condizioni di separazione, doveva corrispondere mensilmente alla moglie Euro 600 (400 dei quali a titolo di mantenimento delle figlie minorenni). Per tre mesi, ossia marzo, luglio ed agosto 2012, egli non ha corrisposto alcunche’, pur svolgendo regolare attivita’ lavorativa e fruendo del relativo stipendio. La circostanza, quindi, che i genitori dell’imputato avessero aiutato economicamente la persona offesa e le figlie non esonerava l’obbligato dalla responsabilita’:
4.2. Per quanto riguarda il secondo motivo d’impugnazione, esso va, parimenti, del tutto disatteso.
Ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravita’ di cui all’articolo 609-bis c.p., u.c., e’ stato anche sottolineato che deve farsi infatti riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalita’ esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’eta’, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante e’ sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravita’ (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, D., Rv. 266272).
Peraltro, l’attenuante in questione non puo’ in ogni caso essere concessa quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo (Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, T., Rv. 263749; cfr. altresi’ Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, M., Rv. 268063).
Al riguardo la Corte palermitana, nell’escludere l’ipotesi attenuata, ha correttamente – ed in adesione ai ri’cordati principi – richiamato tanto la gravita’ delle singole condotte poste in essere dall’imputato (concretizzatesi in rapporti sessuali completi di varia modalita’ invasiva, estorti con sistematica violenza, ai danni di una moglie indifesa), quanto la loro reiterazione negli anni.
4.3. In relazione infine all’ultimo motivo di censura, questa Corte ha gia’ ritenuto che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare come in specie – condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non e’ impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261536). In proposito, anzi, non e’ egualmente impugnabile in questa sede la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486).
4.3.1. La censura non ha quindi ragion d’essere.
5. Tutti i motivi di impugnazione si presentano pertanto manifestamente infondati.
Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso.
5.1. Tenuto altresi’ conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
5.2. Deve infine provvedersi, nei termini di cui al dispositivo, alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili che si liquidano in complessivi Euro tremila, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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