Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 28 giugno 2019, n. 17566.
La massima estrapolata:
In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria del luogo del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Non osta a tale conclusione l’inserimento nel contratto di una clausola CIF che sposti il momento di trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una pattuizione che attribuisca al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna concretizzando in questo modo una deroga alla giurisdizione consentita dall’art. 4 della L.n.218/95. L’inserimento di una clausola Incoterm all’interno di un contratto non comporta lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, potendo costituire un elemento interpretativo della volontà delle parti, solo qualora risulti con chiarezza la determinazione contrattuale di derogare al criterio del luogo di consegna del bene.
Sentenza 28 giugno 2019, n. 17566
Data udienza 16 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez.
Dott. MANNA Felice – Presidente di sez.
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11374-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6399/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
Ricorso ex articolo 362 c.p.c..
FATTI DI CAUSA
La societa’ (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Frosinone la societa’ (OMISSIS) S.A. avente sede in (OMISSIS) e, premesso di avere accertato dei malfunzionamenti sui componenti di apparati interfonici (ICS) acquistati dalla societa’ francese, chiedeva che la societa’ venditrice venisse dichiarata responsabile per la non conformita’ al contratto dei prodotti forniti, dichiarava di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera a Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, ratificata e resa esecutiva con la L. 11 dicembre 1985, n. 765, e, dato atto dell’offerta di restituzione delle apparecchiature fornite, chiedeva che la convenuta venisse condannata alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento dei danni.
La (OMISSIS) S.A. si costituiva, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, la decadenza dalla garanzia per i vizi, ed in via di riconvenzione chiedeva il pagamento di Euro 229,595,00, quale saldo delle fatture d’acquisto della merce e per l’assistenza tecnica prestata.
Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande e la Corte d’appello, con la sentenza depositata il 28/10/2016, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla (OMISSIS), ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rimettendo le parti avanti al Tribunale di Frosinone.
Nello specifico, la Corte del merito ha richiamato l’orientamento del S.C. di cui alle pronunce 21191/2009, 6640/2012, 1134/2014, 13941/2014 ed in particolare la successiva ordinanza 24279/2014, ed ha quindi applicato il principio secondo il quale, in tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice adito deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all’articolo 5 del Regolamento U.E. 44/2001, il quale, ove dal complesso delle clausole contrattuali non sia chiaramente indicato, va individuato avendosi riguardo al luogo di consegna materiale e giuridica della cosa, dove l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente del bene, ovvero la destinazione finale; ha concluso nel senso che, nel caso, non era rinvenibile alcuna pattuizione idonea ad identificare con chiarezza il luogo di consegna, per cui, in difetto di accordo, doveva considerarsi il recapito finale quale luogo di consegna, e nella specie, la sede dello stabilimento di (OMISSIS) in Frosinone, ove i componenti interfonici dovevano essere consegnati, per l’installazione sugli elicotteri oggetto della commessa degli Emirati Arabi Uniti a detta societa’.
Ricorre avverso detta pronuncia (OMISSIS) S.A. ex articolo 360 c.p.c., n. 1, sulla base di un unico motivo, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La societa’ (OMISSIS) non svolge difese.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, premessa l’ammissibilita’ del ricorso secondo il principio affermato nella pronuncia Sez. U. 22/12/2015, n. 25774, chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia affinche’ si pronunci, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, sull’interpretazione dell’articolo 5 e dell’articolo 23 del Regolamento C.E. del Consiglio 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; in subordine, fa valere l’assoluta illegittimita’ della sentenza impugnata, in quanto fondata su di una erronea e/o falsa applicazione degli articoli 5 e 23 del Regolamento cit.
La ricorrente riporta i due diversi orientamenti di legittimita’ sorti in relazione al concetto di “luogo in cui l’obbligazione dedotta i giudizio e’ stata o deve essere eseguita” che l’articolo 5, punto 1, lettera b) primo trattino, del Regolamento cit., applicabile ratione temporis, assume quale criterio per radicare la giurisdizione; richiama l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione Europea, di cui alla pronuncia 9/6/2011, Electrosteel Europe SA, che ha attribuito rilevanza ai termini ed alle clausole generalmente riconosciuti nel commercio internazionale, quali gli Incoterms, elaborati dalla Camera di commercio internazionale nella versione pubblicata nel 2000, in quanto aventi ampio riconoscimento ed impiego tra gli operatori professionali, ed ha riconosciuto valenza preminente alle previsioni contenute nel contratto in ordine al luogo di adempimento, ritenute sufficienti per determinare il luogo di esecuzione dello stesso, escludendo il ricorso alle norme di diritto internazionale privato del giudice del foro ed al diritto sostanziale dalle stesse individuato.
Posto che, secondo la ricorrente, la Corte di giustizia non chiarisce se il rinvio al contenuto del contratto debba intendersi riferito a tutte le formule Incoterms contenenti un riferimento al luogo di consegna, tra cui, come nella specie, la clausola Incotermes 2010 “FCA Free Carrier…named piace” (che secondo la Corte d’appello sarebbe intesa a regolamentare la ricaduta del rischio del trasporto piuttosto che il luogo di consegna), la (OMISSIS) chiede la rimessione alla Corte di giustizia in relazione ai seguenti quesiti:
a)se l’espressione “luogo, situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” di cui all’articolo 5, punto 1, lettera b) del Regolamento CE 44/2001 “vada interpretato nel senso che il rinvio alle disposizioni contrattuali comporti la disapplicazione della disciplina individuata tramite le norme di diritto internazionale del giudice del foro solo in relazione alla determinazione del “luogo di consegna dei beni” o anche con riferimento alla regolamentazione della formazione, integrazione ed interpretazione del contratti”;
b)”se l’articolo 5, punto 1, lettera b) e l’articolo 23 del Regolamento CE 44/2001 vadano interpretati nel senso che il rinvio ivi contenuto alle disposizioni contrattuali debba intendersi riferito anche a tutte le clausole generalmente riconosciute e sancite dagli usi del commercio internazionale idonee ad individuare il luogo di consegna dei beni, ivi inclusa la clausola “FCA Free Carrier…named piace”.
2. Con l’unico motivo di ricorso, in subordine, la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 5 e 23 del Regolamento CE 44/2001 e dell’articolo 1342 c.c., quale vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La ricorrente riporta il piu’ recente indirizzo elaborato dalla Corte di giustizia, e recepito dalla Suprema Corte, come espresso nelle pronunce 25/2/2010, Car Trim Gmbh e 9/6/2011, Electrosteel Europe SA, inteso a valutare, ai fini che qui interessano, la sussistenza di una valida electio fori, mancando la quale, dovra’ valutarsi l’apposizione di una regola Incoterms o di altro uso abitualmente impiegato nel commercio internazionale, riscontrata, nella seconda pronuncia citata, nella formula EKW degli Incoterms (Ex Works), presente nella specie, e che, secondo (OMISSIS), dovrebbe parimenti riconoscersi nella clausola “FCA-Free Carrier…named piace” (Franco vettore…luogo convenuto), che obbliga il venditore a consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore o spedizioniere incaricato dal compratore, nel luogo convenuto, sostenendo le relative spese ed i rischi.
La ricorrente assume che, nell’applicazione degli articoli 1342 e 1362 c.c., deve ritenersi raggiunto dalle parti l’accordo sul luogo di consegna, stante la presenza della clausola Incoterms FCA con indicazione (OMISSIS), nella proposta di (OMISSIS) e nel buono d’ordine di (OMISSIS) con cui e’ stata accettata la proposta del 13/7/2004, nonche’ in tutti gli altri ordinativi di (OMISSIS); e detta indicazione, oggetto di specifica trattativa, prevale sulla diversa indicazione di consegna (luogo dei propri stabilimenti in Italia),contenuta nelle condizioni generali di contratto allegate da (OMISSIS) alla propria proposta.
E che tale fosse la volonta’ delle parti risulta evidente anche dalla condotta tenuta dalle due societa’ successivamente alla conclusione del contratto, dato che (OMISSIS) ha consegnato le merci nel luogo indicato da (OMISSIS), e cioe’ l’aeroporto di Parigi, e questa ha ricevuto le merci, per il tramite del vettore prescelto, senza alcuna contestazione.
Infine, secondo la ricorrente, anche a non ritenere raggiunto un valido accordo tra le parti in relazione alla consegna della merce, dovrebbe individuarsi comunque l’aeroporto di (OMISSIS) quale luogo in cui i beni sono entrati nella disponibilita’ materiale e non solo giuridica dell’acquirente.
3. Premessa l’ammissibilita’ del ricorso ex articolo 360 c.p.c., n. 1 per il principio affermato nella pronuncia Sez.U. 25774/2015, va riportata la normativa di cui si discute nel presente giudizio.
L’articolo 5 del Regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella parte che qui interessa dispone, sub Sezione 2, Competenze speciali, quanto segue: “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro puo’ essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio e’ stata o deve essere eseguita; b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio e’: – nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, – nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;…
E l’articolo 23 sub Sez. 7, Proroga di competenza, cosi’ dispone nella parte che qui interessa: “1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza e’ esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, e’ ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato…”.
Come correttamente riportato in ricorso, la giurisprudenza, a partire dalla pronuncia Sez.U. 5/10/2009, n. 21191, ha affermato che, in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il “luogo di consegna” va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come “luogo di consegna principale” va riconosciuto quello ove e’ convenuta l’esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici – ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilita’ materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente -, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, “in subiecta materia”, dalla Convenzione di Vienna; e l’articolo 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonche’ il successivo articolo 57 della medesima Convenzione, relativo all’individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nel senso che contengono una “regula iuris” idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione.
A mente degli arresti della Corte di giustizia del 25 febbraio 2010, causa C- 381/08, Car Trim, e 9/6/2011, causa C-87/10, Elecrosteel Europe SA, e’ stato precisato che la giurisdizione si determina in base al luogo di consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporne effettivamente le volte che, tenuto conto di tutti i termini e delle clausole rilevanti del contratto idonei ad identificare con chiarezza il luogo indicato, non sia possibile determinarlo su tali basi.
In particolare, la pronuncia 9/6/2011, Electrosteel Europe SA, ha dato conto della propria precedente sentenza, che ha interpretato l’articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del Regolamento nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto, aggiungendo che, se non e’ possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo e’ quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.
La Corte, al fine di rispondere compiutamente alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di Vicenza, ha dovuto chiarire “in che misura sia possibile prendere in considerazione termini e clausole del contratto che non contengono un’indicazione diretta ed esplicita del luogo di consegna che determini il tribunale competente a conoscere delle controversie tra le parti”, ritenendo che non v’e’ ragione per escludere che si tenga conto degli usi commerciali di cui all’articolo 23 del Regolamento “per l’interpretazione di altre disposizioni del medesimo regolamento e, in particolare, per la determinazione del tribunale competente ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, di tale regolamento; dato che” 21. Gli usi, in particolare se sono consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciute e sono ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici, svolgono un ruolo importante nella regolamentazione non statuale del commercio internazionale. Essi agevolano i compiti di tali operatori nella redazione del contratto, poiche’, mediante l’uso di termini brevi e semplici, riescono a specificare gran parte delle loro relazioni commerciali. Gli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale, che definiscono e codificano il contenuto di determinate espressioni e di determinate clausole abitualmente impiegate nel commercio internazionale, sono caratterizzati da un riconoscimento e da un impiego nella pratica particolarmente ampi.”
Da cio’ concludendo nel senso che “22, Pertanto, nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purche’ idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo;
23 Se il contratto in questione contiene termini o clausole del genere, puo’ risultare necessario esaminare se si tratti di pattuizioni che fissano unicamente le condizioni relative alla ripartizione dei rischi legati al trasporto dei beni o alla ripartizione dei costi tra le parti contraenti oppure se esse indichino anche il luogo di consegna dei beni. Per quanto riguarda l’Incoterm “Ex Works”, invocato nell’ambito della causa principale, si deve constatare, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che tale clausola comprende, oltre alle disposizioni dei punti A5 e B5, intitolati “Transfer of risks”, relativi al trasferimento dei rischi, e quelle dei punti A6 e B6, intitolati “Division of costs”, che riguardano la ripartizione dei costi, anche le disposizioni dei punti A4 e B4, intitolati rispettivamente “Delivery” e “Taking delivery”, che rinviano al medesimo luogo e consentono quindi di individuare il luogo di consegna dei beni.
– 24, Quando, invece, i beni oggetto del contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo rispetto tanto al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di destinazione delle merci, occorre verificare, in particolare, se il luogo indicato nel contratto, situato nel territorio di tale Stato membro, serva solo a ripartire i costi e i rischi legati al trasporto dei beni oppure se esso rappresenti anche il luogo di consegna degli stessi.”
25. Spetta al giudice del rinvio valutare se la clausola.
“Resa: Franco (nostra) sede”, ripresa nel contratto oggetto della causa principale, corrisponda all’Incoterm “Ex Works”, punti A4 e B4, oppure a un’altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessita’ di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto”.
Conclusivamente, la Corte di giustizia ha affermato che” l’articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato “in base al contratto”, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000. Se non e’ possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo e’ quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.”
La giurisprudenza di questa Corte ha seguito detti principi, come, tra le altre, nelle pronunce 2/5/2012, n. 6640, del 21/1/2014 n. 1134; di particolare interesse, per la evidente sovrapponibilita’ della specifica questione che rileva nel presente giudizio, e’ la pronuncia del 14/11/2014, n. 24279, che ha affermato che in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all’articolo 5, n. 1, lettera b) del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, si’ da risultare nitidamente dal contratto, con possibilita’ di far ricorso, ai fini dell’identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), purche’ da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale.
E, in relazione al Regolamento UE n. 1215/2012, che ha sostituito il Regolamento 44/2001, con identica normativa per quanto qui rileva, la recente pronuncia Sez. 13/12/2018, n. 32362 ha affermato che: in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell’articolo 7, lettera b), primo trattino, del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile “ratione temporis”), alla giurisdizione dell’A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l’inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento dei bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, cosi’ concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione, consentita dalla L. n. 218 del 1995, articolo 4 precisando che: “l’inserimento di un Incoterm non implica di per se’ lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, potendo essi eventualmente costituire un elemento interpretativo della volonta’ delle parti, ma solo laddove da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale di derogare al criterio del luogo di consegna materiale del bene (ancora, Cass. S.U. n. 11381 del 2016, Cass. n. 24279 del 2014; Cass. n. 1134 del 2014).”
Avuto riguardo ai principi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, sviluppatasi in conformita’ della prima, deve ritenersi non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dato che la stessa si e’ espressa con la pronuncia Electrosteel proprio sulle due norme per la cui interpretazione la ricorrente insta per il rinvio ex articolo 267 T.F.U.E., precisando che spetta al Giudice del rinvio verificare, senza far ricorso alla normativa sostanziale applicabile al rapporto, la sussistenza di clausole e termini “generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purche’ idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo”, non riconoscendosi tale idoneita’ alle clausole riguardanti il solo trasferimento del rischio e dei costi.
E, come affermato nella pronuncia del 26/3/2012, n. 4776, l’obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’UE (gia’ articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunita’ Europea), viene meno quando non sussista la necessita’ di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, gia’ sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza.
Cio’ posto, nel caso che qui interessa, la (OMISSIS) sostiene che, atteso che nella propria proposta si indica che “the delivery is FCA (OMISSIS)” e che, allo stesso modo, nell’ordine di (OMISSIS) si stabilisce che “Resa/Delivery Condition: FCA -(OMISSIS)”- Insurances covered by us” (ed analoghe indicazioni risultano negli altri ordinativi di (OMISSIS) del 19/4/2005, 18/4/2006 e 4/8/2006), si dovrebbe ritenere che la formula Incoterm, accompagnata dalla indicazione del luogo, Aeroporto di (OMISSIS), valga ad identificare con certezza il luogo di consegna dei beni scelto convenzionalmente dalle parti, prevalente sulle condizioni generali di contratto allegate alla proposta predisposta dalla stessa societa’ venditrice, ex articolo 1342 c.c.
A detta interpretazione non puo’ prestarsi adesione.
Ed infatti, come gia’ osservato dalla Corte capitolina, il richiamo alla clausola Incoterm FCA – Free Carrier… named piace (“Franco vettore”… luogo convenuto), non palesa la chiara ed univoca volonta’ delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, in deroga al criterio fattuale del recapito finale, essendo la clausola intesa essenzialmente a regolamentare il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore.
E, come tra le ultime ribadito nella gia’ citata pronuncia Sez.U. del 14/11/2014, n. 24279, la determinazione contrattuale del luogo di consegna per prevalere sul criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all’articolo 5, n. 1, lettera b) del Regolamento CE 22 dicembre 2001, n. 44, deve essere chiara ed esplicita, restando “altrimenti vanificato lo stesso costrutto alla base di questa disposizione regolamentare e dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, volti a semplificare e uniformare i criteri per l’individuazione del giudice nazionale munito di potestas decidendi. I termini di resa della merce sono pertanto in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una facilitazione delle convenzioni e, tramite esse, in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente.”
Va pertanto respinto il ricorso.
Non si da’ pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la societa’ intimata.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice italiano.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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