Disciplina fiscale applicabile alla stock option

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 2 luglio 2019, n. 17695.

La massima estrapolata:

Per individuare la disciplina fiscale applicabile alla stock option è necessario distinguere fra il momento dell’assegnazione del diritto di opzione rispetto a quello del suo esercizio, considerato che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente/contribuente soltanto nel momento in cui avviene siffatto ultimo presupposto. Pertanto, rilevando ai fini impositivi tale momento l’Amministrazione non può neppure invocare la violazione del divieto di irretroattività della norma tributaria in quanto il contribuente ha comunque sempre facoltà di esercitare la stock option secondo le modalità e i tempi che riterrà più opportuni.

Ordinanza 2 luglio 2019, n. 17695

Data udienza 14 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso E-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
e da
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso sentenza n. 18/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 01/03/2013;
udita la rela,idne della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2019 Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RILEVATO

che:
Il sig. (OMISSIS) ricevette nell’anno 2004, quale dipendente della societa’ (OMISSIS) S.p.A., i diritti di opzione per l’acquisto di azioni della societa’ lussemburghese (OMISSIS) S.A., controllante di (OMISSIS) S.p.A., non quotata, al prezzo di Euro 74.375,00, pari al valore delle azioni al momento dell’offerta, con facolta’ di esercizio delle c.d. stock option ad una certa scadenza.
Nell’anno 2005, avvalendosi della riapertura dei termini per la rivalutazione di titoli, quote e diritti non negoziati posseduti al 1 gennaio 2005, ai sensi del Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 11- quaterdecies, comma 4, convertito con L. n. 248 del 2005, il sig. (OMISSIS) procedette alla rivalutazione dei diritti di opzione in base a perizia di stima ed al successivo versamento di imposta sostitutiva, fissandone in tal modo il valore fiscalmente riconosciuto in Euro 144.780,00.
In data 15/12/2006, il (OMISSIS) esercito’ i diritti di opzione e contestualmente rivendette le azioni ottenute al maggior prezzo di Euro 432.284,39, importo che la societa’ datrice di lavoro, ai sensi dell’articolo 51 T.U.I.R., comma 2, lettera g-bis, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche da ultimo introdotte dal Decreto Legge n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006, assoggettava, per il periodo d’imposta 2006, alla ritenuta IRPEF calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il valore delle azioni al momento della assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, imputando tale incremento di valore a redditi da lavoro dipendente.
Il contribuente, ritenendo che, in assenza di disciplina transitoria, dovesse farsi applicazione del principio generale di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 3, comma 1, secondo periodo, secondo cui relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono, con conseguente applicabilita’ del diverso regime agevolato delle stock option vigente al momento dell’assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, in data 12 giugno 2008 presento’ istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, chiedendo, in via principale, il rimborso della maggiore somma pari alla differenza tra l’IRPEF pagata sul differenziale “prezzo di vendita- prezzo di esercizio delle opzioni” e l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento applicabile sulla plusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio delle opzioni, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005; in via subordinata, chiedendo il rimborso della maggiore somma riscossa pari alla differenza fra l’Irpef versata sul differenziale “prezzo di vendita- prezzo di esercizio delle opzioni” e l’Irpef dovuta sullo stesso differenziale, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione operata nel 2005.
Formatosi il silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso, il contribuente impugno’ il silenzio – rifiuto medesimo, deducendo che non era applicabile la nuova disciplina risultante da ultimo dalle modifiche apportate nel 2006 all’articolo 51 T.U.I.R., comma 2, lettera g-bis, dal Decreto Legge n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286 del 2006, e, ribadendo le domande gia’ proposte con l’istanza di rimborso, chiese che venisse anche riconosciuto il valore fiscale derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005, pena la violazione del divieto di doppia imposizione previsto dall’articolo 163 T.U.I.R..
La Commissione tributaria provinciale di Torino accolse la domanda subordinata del ricorso, respingendo quella principale.
Interposto appello principale dal contribuente, il quale insisteva per l’accoglimento della domanda formulata in via principale, ed appello incidentale dall’Ufficio per il rigetto integrale dell’istanza di rimborso, la Commissione tributaria regionale del Piemonte in dispositivo pronuncio’: “Conferma la sentenza appellata”.
Ritenendo il contribuente che le motivazioni addotte nell’impugnata sentenza, soprattutto in relazione all’efficacia delle ulteriori condizioni previste a seguito delle modifiche normative dell’articolo 51 T.U.I.R., comma 2, lettera g-bis, solo a partire dall’anno d’imposta 2007, implicassero un accoglimento pieno dell’appello principale proposto, formulo’ istanza di correzione di errore materiale della sentenza, ritenuta inammissibile dalla CTR.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

CONSIDERATO

che:
1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 51, della L. n. 448 del 2002, articolo 5, del Decreto Legge n. 204 del 2005 (recte n. 203 del 2005), articolo 11 quaterdecies (comma 4), e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 67 (gia’ 81), in combinato disposto, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Osserva la ricorrente che, realizzandosi il presupposto d’imposta con l’assegnazione delle azioni, esso va collocato alla data del 15 dicembre 2006 in cui il contribuente ha esercitato i diritti di opzione conferitigli dalla societa’ acquistando le azioni e contestualmente rivendendole al maggior prezzo di Euro 432.284,39.
Poiche’ alla predetta data non ricorrevano tutte le condizioni previste dall’articolo 51 T.U.I.R., come piu’ volte modificato nel corso del 2006 perche’ il contribuente potesse godere dell’aliquota agevolata del 12,50% sul capita gain, l’avverso ricorso avrebbe dovuto essere rigettato, restando nella fattispecie in esame irrilevante ai fini della tassazione la rivalutazione operata nel 2005, avente rilievo esclusivamente ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze integranti redditi diversi.
2. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente denuncia violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando nullita’ della sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo, di conferma della decisione appellata e motivazione che avrebbe dovuto invece condurre all’accoglimento integrale dell’appello del contribuente.
3. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, secondo periodo, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), articolo 51, comma 2, lettera g-bis, nella formulazione applicabile ratione temporis dovendo intendersi che le stesse considerazioni che avevano portato la CTR a concludere solo con riferimento alla domanda subordinata proposta sull’applicabilita’ delle modifiche normative intervenute nel corso del 2006 all’anno successivo d’imposta dovevano necessariamente valere anche ai fini dell’accoglimento della domanda principale.
4. Va esaminato, in ordine logico, il primo motivo del ricorso incidentale.
Esso e’ infondato.
Invero lo stesso contribuente, nella formulazione dell’originaria istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza della CTR, mostrava d’intendere che in realta’ non fosse dato riscontrare nella fattispecie in esame un’ipotesi d’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della decisione, essendo comunque sufficientemente riconoscibile la ratio decidendi della decisione impugnata, che avrebbe dovuto portare ad escludere nella fattispecie in esame, anche in relazione alla domanda principale proposta dal contribuente, l’applicabilita’ dell’articolo 51 T.U.I.R., comma 2, lettera g-bis, nella formulazione conseguitane alla modifica disposta dal Decreto Legge n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286 del 2006; tesi, peraltro, che, alla stregua delle considerazioni esposte nel paragrafo successivo, non merita condivisione.
5. Il motivo addotto dall’Amministrazione finanziaria a fondamento del ricorso principale e’ fondato e va accolto.
Va premesso che la disposizione di riferimento e’ l’articolo 51 T.U.I.R., comma 2, lettera g-bis), e che la questione controversa attiene alla disciplina applicabile al plusvalore determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio dei diritti di opzione al momento della loro attribuzione.
Secondo l’Amministrazione ricorrente, quale che sia stata l’effettiva portata decisoria della sentenza impugnata (se meramente confermativa della sentenza di primo grado o viceversa di accoglimento dell’appello principale del contribuente) essa e’ da intendersi comunque errata in diritto, nella parte in cui la decisione impugnata ha finito con l’applicare nella fattispecie in esame la disciplina di cui all’articolo 51 T.U.I.R., comma 2, lettera g-bis), nel testo anteriore alle modifiche succedutesi nel 2006 e nella parte in cui ha tenuto conto del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione del valore dei diritti di opzione con perizia asseverata di stima.
5.1. Venendo all’esame del primo profilo, la norma dell’articolo 51 T.U.I.R., comma 2, lettera g-bis, al momento dell’offerta nel 2004 dei diritti di opzione dalla societa’ al dipendente sulle azioni di propria controllante, escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l’incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione dei diritti di opzione ed il momento di esercizio degli stessi, per cui l’incremento di valore era imponibile solo al momento successivo della vendita delle azioni ottenute mediante l’esercizio dei diritti di opzione, scontando la tassazione del 12,5 per cento prevista per i capital gains, e l’accesso al regime agevolativo era subordinato al rispetto di due condizioni, ossia a) che l’ammontare corrisposto dal beneficiario per l’esercizio dell’opzione fosse “almeno pari” al valore delle azioni al momento dell’offerta; b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario non rappresentassero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.
5.2. Nel corso del 2006 la disciplina e’ stata oggetto di tre diversi interventi di modifica: a) con il primo, introdotto dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 36, comma 25, ne e’ stata sancita l’abrogazione, con la conseguenza che e’ stato attratto a tassazione ordinaria, come reddito di lavoro dipendente, l’incremento di valore prima escluso; b) con il secondo intervento, per effetto della L. n. 248 del 2006 di conversione del Decreto Legge n. 223 del 2006, la disciplina prima abrogata e’ stata reintrodotta, con l’aggiunta di due nuove condizioni applicative (per cui era anche richiesto che: 1) le azioni ricevute non fossero cedute o costituite in garanzia nei cinque anni successivi alla data di assegnazione e: 2) che il valore delle azioni assegnate non superasse l’importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo di imposta precedente a quello di assegnazione); c) con il terzo intervento, ossia con il Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 29, come convertito dalla L. n. 286 del 2006, sono state mantenute le due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa previste nell’originario regime e sono state introdotte ulteriori tre condizioni, ossia 1) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal beneficiario; 2) l’esercitabilita’ dell’opzione “non prima” che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 3) la quotazione delle azioni oggetto delle stock option quando l’opzione diviene esercitabile.
Alla data del 15 dicembre 2006, momento di esercizio dei diritti di opzione con l’acquisto e la immediata rivendita delle azioni da parte del dipendente, era dunque gia’ in vigore (dal 3 ottobre 2006) il Decreto Legge n. 262 del 2006 che aveva aggiunto alle due originarie condizioni per fruire della tassazione agevolata del 12,50% sul capital gain le ulteriori tre condizioni sopra indicate, queste ultime pacificamente non ricorrenti nel caso di specie.
5.3. La sentenza impugnata, che ha recepito la tesi del contribuente, secondo cui altro e’ l’entrata in vigore della disposizione succitata, altro e’ invece la sua efficacia che, per effetto della norma generale di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 3, comma 1, secondo periodo, non derogata da disposizione espressa, va riferita all’anno successivo d’imposta, non e’ condivisibile.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, al fine della corretta individuazione della disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle cd. stock options assegnate a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, e’ necessario distinguere fra i due momenti dell’assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso, e, dunque, dell’effettiva assegnazione dei rispettivi titoli, dall’altro, considerato che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l’opzione viene esercitata o ceduta; la disciplina applicabile va quindi individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l’opzione (cfr. Cass. sez. 5, 12 aprile 2017, n. 9465; Cass. sez. 5, ord. 20 giugno 2018, n. 16227; cass. sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18917), ed a tale conclusione il giudice di legittimita’ era gia’ pervenuto anche con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore alle modifiche intervenute nel 2006, segnalando che il presupposto impositivo insorgeva non al momento dell’offerta dell’opzione ma in quello del suo esercizio (cfr. Cass. sez. 5, 3 giugno 2015, n. 11413).
L’orientamento richiamato, a cui questo Collegio ritiene di aderire, non sussistendo ragioni per discostarsene, non puo’ essere superato per effetto delle argomentazioni difensive del contribuente, ulteriormente sviluppate con la memoria depositata in atti, riferite ad una presunta violazione del divieto di retroattivita’ della norma tributaria, poiche’ l’operazione alla quale consegue la tassazione non va individuata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non e’ soggetta ad imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio del diritto di opzione mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio sul prezzo delle azioni, e che e’ rimesso alla libera scelta del beneficiario, il quale puo’ o meno esercitarlo secondo le modalita’ ed i tempi che riterra’ opportuni (cfr. la gia’ citata Cass. 12 aprile 2017, n. 9465).
5.4. Specificamente in relazione al contenuto della memoria, le considerazioni esposte, in virtu’ delle quali i principi esposti nelle summenzionate pronunce non potrebbero essere trasfusi e/o ulteriormente riaffermati nella fattispecie in esame, non sono condivisibili.
5.4.1. In primis, quanto alla nozione di “tributi periodici” cui fa riferimento il disposto della L. n. 212 del 2000, articolo 3, comma 1, secondo periodo, per il quale “Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”, essa deve ritenersi attinente a tributi che connotino le prestazioni periodiche come basate su un’unica causa debendi continuativa (si pensi, ad esempio, tra i tributi locali, la tassa sui rifiuti, su cui, nel vigore della c.d. TARSU, cfr. Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4823), mentre essa non e’ riferibile all’IRPEF, in cui la prestazione tributaria, sebbene dovuta di anno in anno, stante l’autonomia dei singoli periodi d’imposta ed in relazione all’autonoma valutazione dei presupposti impositivi, non puo’ definirsi periodica.
5.4.2. Inconferente, pertanto, risulta il richiamo, da parte della difesa del contribuente, a Cass. sez. 5, 30 giugno 2010,n. 15528, decisione in fattispecie relativa a decorrenza di adeguamenti tariffari sulla pubblicita’ ordinaria, rientrando l’imposta sulla pubblicita’ nell’ambito della categoria dei tributi periodici.
5.4.3. Ne’ la conferma del succitato indirizzo pone problemi di compatibilita’ con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale di riferimento (per i puntuali rinvii alla quale si veda, esaustivamente, Cass. SU 19 giugno 2018, n. 16157), dovendosi escludere che al momento dell’offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull’immutabilita’ della disciplina agevolativa.
5.4.4. Deve, pertanto, escludersi che l’applicazione della disciplina entrata in vigore il 3 ottobre 2006 abbia violato il principio di non retroattivita’ della norma tributaria ed affermarsi che il momento perfezionativo del presupposto generatore della disciplina agevolativa debba essere ricondotto all’esercizio dell’opzione e non all’offerta del diritto di opzione, con la conseguenza che la disciplina tributaria applicabile deve necessariamente essere quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione, cio’ comportando l’assoggettamento ad IRPEF quale reddito da lavoro dipendente secondo aliquota progressiva del differenziale tra prezzo corrisposto e valore di offerta dei diritti di opzione.
6. Quanto al secondo profilo, deve del pari escludersi che debba tenersi conto della rivalutazione effettuata nel 2005 del valore di offerta dei diritti di opzione, che ha rilievo ai fini del trattamento impositivo sulle plusvalenze in tema di redditi diversi, qui vertendosi invece, come si e’ detto innanzi, in ipotesi di tassazione ordinaria di redditi da lavoro dipendente.
Cio’ impedisce che possa farsi valere in questa sede da parte del contribuente il pagamento dell’imposta sostitutiva.
6.1. Ne’ sembra fondato il rilievo del controricorrente riguardo al rischio di assoggettamento a doppia imposizione, in violazione del divieto di cui all’articolo 163 T.U.I.R., atteso che il contribuente potra’ agire comunque per il rimborso del pagamento dell’imposta sostitutiva.
7. Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va pertanto accolto.
8. Cio’ comporta il rigetto del secondo motivo di ricorso incidentale di controparte in posizione di totale antinomia col ricorso erariale accolto.
9. Rigettato quindi il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va invece cassata in accoglimento del ricorso principale e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, dovendosi dichiarare la legittimita’ del silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del contribuente medesimo, tanto in relazione alla domanda principale, quanto in relazione a quella proposta in via subordinata.
10. Il recente consolidarsi del succitato indirizzo interpretativo giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso principale e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 12 settembre 2008.
Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *