La mera inerzia da parte dell’amministrazione

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 24 giugno 2019, n. 4315.

La massima estrapolata:

La mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico – quale è, per l’appunto, quella del ripristino della legalità violata nelle attività di trasformazione edilizia del territorio – non è per certo idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, ossia l’edificazione sine titulo (ovvero, come nel caso di specie, con titolo decaduto per effetto del suo venir meno, in ragione del decorso del tempo, in quanto ab origine rilasciato in precario).

Sentenza 24 giugno 2019, n. 4315

Data udienza 14 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2011, proposto da
-OMISSIS-in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Di. Va. e Br. Sa., con domicilio eletto presso lo studio Di. Va. in Roma, (…);
contro
Comune di (omissis) (MI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ab. e An. Ch., con domicilio eletto presso lo studio An. Ab. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 07175/2010, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per le parti l’avvocato Ma. Po., su delega dell’avvocato Di. Va., nonché l’avvocato An. Ch.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1.L’attuale appellante, -OMISSIS-documenta di aver acquistato nel territorio Comunale di (omissis) (Mi) dal Sig. -OMISSIS– rappresentante della -OMISSIS-con contratto di compravendita dd. 6 ottobre 1982 a rogito del dott. Pa. Me., Notaio in Milano, un “appezzamento di terreno, distinto nel vigente Catasto terreni alla partita (omissis), come segue: foglio (omissis), mappale (omissis), di ettari 0.87.30, foglio (omissis) mappale (omissis) di ettari 0.39.75 per un totale di ettari 1.27.05 ” (cfr. doc. 1 diparte appellante, riprodotto anche nel presente grado di giudizio).
Il corrispettivo per l’acquisto è stato indicato dalle parti nella misure di Lire 225.000.000.- (duecentoventicinquemilioni), pari ad Euro 116.202,88 (centosedicimiladuecentoduee che a tutt’oggi la -OMISSIS-. svolge ivi l’attività di /88).
Tale iimmobile risulta ad oggi ubicato al civico n. (omissis) di Via (omissis), dove la -OMISSIS-. svolge l’attività di compravendita di automobili.
Giova sin d’ora evidenziare che nel contratto la parte acquirente ha acquistato il sopradescritto terreno “a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutte le accessioni, pertinenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive”, dichiarandosi – altresì – “edotta… in merito alla classificazione di zona prevista dal vigente P.R.G. nonchè della relativa normativa d’attuazione a cui s’impegna di attenersi” e prendendo atto che l’appezzamento compravenduto era “attualmente occupato dalla ditta S.M. S.r.l., ad uso di deposito e commercio di materiale edile”; tale impresa avrebbe lasciato libero il terreno stesso “da persone e cose… entro il 30 giugno 1984”. (cfr. ibidem).
La -OMISSIS-. documenta – altresì – che sul terreno da essa acquistato insisteva a quel momento – e a tutt’oggi insiste – un edificio, non menzionato nel contratto sopradescritto se non con l’anzidetto e del tutto generico riferimento alle “pertinenze” incluse nell’acquisto.
Tali realità edificata trae a tutt’oggi origine da una licenza di costruzione Prot. n. 9576 dd. 8 dicembre 1965 rilasciata dal Sindaco di (omissis) alla In. Fl. S.p.a., precedente proprietà del terreno, avente ad oggetto “villette prefabbricate … da adibirsi ad uso esposizione!.
Tale licenza al punto 9 dispone, testualmente che “le opere costruite con la presente licenza si intendono precarie e la Società titolare della licenza dovrà demolirle a semplice richiesta dell’Amministrazione c9omunale e comunque entro il 31 dicembre 1967, a propria cura e spese e senza alcuna pretesa di indennizzo”.
A’ sensi del susseguente punto 10 di tale provvedimento, inoltre, “i corpi di fabbrica progettati non dovranno essere allacciati alle reti di distribuzione di acqua potabile e di metano e quindi non dovranno essere in alcun modo abitati” (cfr. doc. 2 di parte appellante riprodotto nel presente grado di giudizio).
Tali costruzioni precarie non sono state evidentemente demolite, posto che il Sindaco di (omissis) ha rilasciato “a richiesta di -OMISSIS-, socio accomandatario della -OMISSIS-“., la certificazione di destinazione urbanistica Prot. n. 11809 dd. 19 novembre 1985, dalla quale testualmente risulta che “in corrispondenza dei mappali nn. (omissis) del Foglio n. (omissis) del Catasto terreni di (omissis), in fregio a Via (omissis) e Via (omissis), sono state realizzate”villette prefabbricate ad uso esposizione da demolire a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale e comunque entro il 31 dicembre 1967a cura e spese della Società titolare della licenza edilizia, nel contempo fallita; che per tali costruzioni è stata rilasciata in data 9 dicembre 1965 licenza edilizia contrassegnata con il n. 9576; che l’area su cui sono state realizzate tali costruzioni precarie, … alla data 6 ottobre 1982 risultava avere al 9 dicembre 1965 la seguente destinazione urbanistica “in periodo di salvaguardia obbligatoria: zona di edilizia industriale I2 di completamento e nuova sede stradale lungo il confine est dell’area; mentre alla data del 6 ottobre 1982 risultava avere la seguente destinazione urbanistica….; zona (omissis) di completamento produttivo, strada di arroccamento della SS n. 11 e fascia di rispetto strradale lungo il confine nord dell’area” (cfr. ibidem, doc.4).
Con verbale di sopralluogo dd. 28 novembre 1996 il Responsabile del Servizio urbanistica – edilizia privata e un Istruttore tecnico del Comune di (omissis) hanno accertato che su di un’area comprendente – per quanto qui segnatamente interessa – anche il terreno di proprietà della -OMISSIS-., risultavano a quel momento “esistenti tre fabbricati di cui due sul mappale n. (omissis) del foglio n. (omissis) e uno sul mappale n. (omissis)…. Il fabbricato evidenziato con il n. 1 sull’elaborato grafico allegato risulta realizzato in conformità al progetto di cui alla licenza edilizia sopracitata, salvo parziali modifiche interne, ed è attualmente destinato a esposizione – ufficio al piano terreno mentre è inutilizzabile al piano primo; il fabbricato è sito sul mappale n. (omissis) del foglio n. (omissis) e per lo stesso non risulta alcun atto concessorio e nè alcuna richiesta di sanatoria” (cfr. ibidem, doc. 5).
Nel medesimo verbale si ribadisce, più avanti, sempre per quanto qui segnatamente interessa, che “alla luce dei rilievi formulatisi evidenzia quanto segue: sul mappale n. (omissis) del foglio n. (omissis), di proprietà della -OMISSIS-. di -OMISSIS- & C., risulta esistente fabbricato di due piani fuori terra attualmente utilizzato al piano terreno come esposizione-ufficio, in assenza di concessione edilizia in quanto le opere concesse in precario con licenza edilizia in data 9 dicembre 1965 dovevano comunque essere demolite entro il 31 dicembre 1967”.
In dipendenza di ciò, con ordinanza n. 133 dd. 27 dicembre 1996, emessa à sensi dell’art. 7 e ss. della l. 7 agosto 1985 n. 47 – all’epoca vigente – il Sindaco di (omissis), “ritenuto che il fabbricato di che trattasi si può considerare ad oggi come opera in assenza di concessione edilizia in quanto non demolita entro il termine assegnato con la licenza edilizia sopracitata” e “verificato che per il fabbricato in premessa non risulta richiesta né rilasciata alcuna concessione edilizia insanatoria…”, ne ha ingiunto la demolizione entro il termine di 90 giorni, con l’avvertenza che, in difetto, dopo il decorso di tale termine, la costruzione e il relativo sedime sarebbero stati acquisiti al patrimonio del Comune.
1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 1058 del 1997 innanzi al T.A.R. per la Lombardia la -OMISSIS-. ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento, nonché, “per quanto occorrere possa e in parte qua, della licenza in precario del 9 dicembre 1965, nella parte in cui ivi è stato imposto un limite temporale di efficacia al titolo abilitante”.
In buona sostanza, in tale primo grado di giudizio la -OMISSIS-. ha preliminarmente evidenziato che in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle villette e della circostanza che non avesse avuto luogo, nei prescritti termini, la loro demolizione, essa aveva intravisto gli estremi di una acquiescenza, da parte del Comune intimato, alla descritta situazione.
In particolare, le censure articolate nel ricorso di primo grado si sono incentrate sulla violazione e falsa interpretazione della l. 17 agosto 182 n. 1150, sulla l. 28 gennaio 1977 n. 10 e sulla l. 28 febbraio 1985 n. 47, nonché sull’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste; carenza di istruttoria e di motivazione: e ciò in quanto, in asserito spregio della precarietà che avrebbe dovuto assistere le opere indicate nella licenza edilizia del 1965 cit., il Comune di (omissis) avrebbe tollerato per oltre trent’anni la presenza dei manufatti in questione, senza mai avanzare alcuna richiesta di demolizione, con la conseguenza che – a dire della medesima -OMISSIS-. – sarebbero venuti meno i presupposti per potere qualificare il relativo titolo abilitante come concessione precaria. I
Inoltre – sempre secondo la prospettazione della -OMISSIS-. – il Comune non avrebbe in alcun modo argomentato nel proprio provvedimento di ingiunzione a demolire in ordine alle superiori esigenze di interesse pubblico che consentirebbero di rendere irrilevante nella comparazione degli interessi quello dell’affidamento lasciato maturare in capo al privato.
Sempre in tal senso la -OMISSIS-. ha rimarcato che la destinazione urbanistica dell’area di localizzazione del fabbricato sarebbe, in base al vigente PRG, quella di “zona (omissis) di completamento produttivo”, assolutamente compatibile con la presenza dello stesso.
1.3. In tale primo grado di giudizio si è costituito il Comune di (omissis), replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
1.4. Con ordinanza cautelare n. 1001 dd. 26 marzo 1997 la Sezione II^ dell’adito T.A.R. ha respinto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.
1.5. Con sentenza n. 7115 dd. 2 novembre 2010 la Sezione IV^ dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidate nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00).
2.1. Con l’appello in epigrafe la -OMISSIS-. chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo i seguenti ordini di censure.
1) Violazione e falsa applicazione della l. 28 febbraio 1985 n. 47; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di legittimo affidamento.
2) Omessa pronuncia; violazione e falsa applicazione; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
2.2. Anche in questo secondo grado di giudizio si è costituito il Comune di (omissis), concludendo per la reiezione dell’appello.
2.3. Con ordinanza cautelare n. 681 dd. 15 febbraio 2011 la Sezione IV^ di questo Consiglio di Stato, “rilevato che gli effetti demolitori -ripristinatori qui in rilievo hanno una incidenza indubbiamente negativa in ordine all’attività di commercializzazione di autoveicoli svolta nell’immobile per cui è causa; rilevato che in ragione di quanto sopra evidenziato si ravvisa in capo alla parte appellante la sussistenza di un danno grave ed irreparabile cui può ovviarsi accordando la possibilità di non eseguire la gravata ordinanza comunale per un periodo di mesi 4 (quattro) necessario al reperimento di locali necessari alla continuazione dell’attività commerciale summenzionata”, ha disposto la sospensione della sentenza impugnata limitatamente a tale lasso di tempo.
2.4. Con memoria dd. 11 aprile 2019 l’appellante ha ribadito la fondatezza delle proprie censure, dichiarando inoltre di non aver potuto reperire nel lasso di tempo accordatole dal provvedimento cautelare emanato in pendenza del presente giudizio una diversa localizzazione per la propria attività, e ha pertanto insistito per l’accoglimento dell’appello in epigrafe.
La medesima Società ha pure rappresentato il proprio attuale stato di precarietà economica, derivante dalla perdurante crisi del mercato dell’auto e contraddistinta da un forte indebitamento.
3. All’odierna pubblica udienza l’appello è stato trattenuto per la decisione.
4.1. Tutto ciò premesso l’appello in epigrafe va respinto.
4.2. L’appellante ha sostanzialmente incentrato la maggior parte delle proprie censure su due petizioni di principio: con la prima afferma la propria buona fede in quanto non ha realizzato la costruzione abusiva, già presente sul terreno al momento dell’acquisto dello stesso; con la seconda afferma invece – anche sulla scorta di copiosa giurisprudenza (ad es. Cons. Stato, Sez. IV^, 6 giugno 2008, n. 2705; 14 maggio 2007 n. 2441; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 21 giugno 2007 n. 663; T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 giugno 2007 n. 1236; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 17 marzo 2008 n. 477), tra l’altro anche della medesima Sezione del T.A.R. per la Lombardia che ha emesso la sentenza qui impugnata (cfr. infatti T.A.R. Lombardia, Milano, 27 marzo 2007 n. 1159) che il decorso del tempo rispetto alla commissione dell’abuso e il correlativo protrarsi dell’inerzia da parte dell’amministrazione ingenera nei riguardi del privato una posizione di affidamento, con conseguente onere per l’amministrazione che tardivamente intende reprimere l’abuso di motivare congruamente la propria decisione.
Nell’affrontare questo secondo ordine di considerazioni dell’appellante, il Collegio rileva che, n effetti anche un pregresso – ma minoritario – indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato ha sostenuto tale tesi (cfr. sul punto le predette sentenze di Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 883 e Sez. V, 13 novembre 2005, n. 3270, nonché – ad es.- Cons. Sato, Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 1016; Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470; Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3933).
La sentenza susseguentemente resa da Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 9 afferma peraltro il principio del tutto opposto: principio che questo Collegio pienamente condivide, anche con il conforto della più recente giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali di questo Consiglio di Stato formatasi al riguardo (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1893).
La mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico – quale è, per l’appunto, quella del ripristino della legalità violata nelle attività di trasformazione edilizia del territorio – non è per certo idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, ossia l’edificazione sine titulo (ovvero, come nel caso di specie, con titolo decaduto per effetto del suo venir meno, in ragione del decorso del tempo, in quanto ab origine rilasciato in precario).
Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata.
Detto altrimenti, non si può applicare a un fatto illecito – quale è, si ribadisce, l’abuso edilizio – il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell’interesse pubblico, è stato enucleato per il ben diverso ordine di presupposti su cui si fonda l’istituto dell’autotutela decisoria.
Non è in alcun modo concepibile l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l’edificazione avvenuta (o, si ribadisce, divenuta medio tempore) senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria virtualmente automatica.
Se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata: in tale evenienza – infatti – è del tutto congruo che l’ordine di demolizione sia adeguatamente motivato con il mero richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, per contro applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria.
Nel caso di specie – pertanto – il provvedimento impugnato in primo grado soddisfa pienamente l’obbligo motivazionale imposto all’amministrazione comunale à sensi dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241.
Va opportunamente soggiunto che Il decorso del tempo, ben ungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento, posto che l’eventuale inerzia degli amministratori locali pro tempore in carica, ovvero degli uffici a ciò competenti, o – ancora – la mancata conoscenza dell’avvenuta commissione degli abusi, non fa venire meno il dovere dell’amministrazione di emanare senza indugio gli atti previsti a salvaguardia dell’ordinata edificazione del territorio.
Va anche ribadito – con riguardo, ora, al primo ordine di argomentazioni dell’appellante – che le conclusioni sono le medesime anche nel caso in cui l’attuale proprietario dell’immobile non sia responsabile dell’abuso e non risulti che la cessione sia stata effettuata con intenti elusivi.
Va evidenziato al riguardo che il carattere reale della misura ripristinatoria della demolizione e la sua precipua finalizzazione al ripristino di valori di primario rilievo non si pongono in modo peculiare nelle ipotesi in cui il proprietario non sia responsabile dell’abuso (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3789)
Non può infatti ritenersi che, ferma restando la doverosità della misura ripristinatoria, la diversità soggettiva fra il responsabile dell’abuso e l’attuale proprietario imponga all’amministrazione un peculiare ed aggiuntivo onere motivazionale, posto che il carattere reale dell’abuso e la stretta doverosità delle sue conseguenze non consentono di valorizzare ai fini motivazionali la richiamata alterità soggettiva (la quale può – al contrario – rilevare a fini diversi da quelli della misura ripristinatoria, come nelle ipotesi del riparto delle responsabilità fra il responsabile dell’abuso e il suo avente causa).
In altri termini, le vicende di natura civilistica, aventi per oggetto la titolarità di un bene, non incidono sul doveroso esercizio del pubblico potere, conseguente alla violazione delle regole urbanistiche ed edilizie.
Ad ogni buon conto qui va anche rimarcato che, a ragione, il giudice di primo grado ha tassativamente escluso la buona fede dell’attuale appellante, posto che dallo stesso certificato di destinazione urbanistica da essa richiesto all’amministrazione comunale e financo da essa prodotto agli atti di causa chiaramente risultava la circostanza che l’opera in questione avrebbe dovuto essere demolita entro il 31 dicembre 1967 e che pertanto la situazione di illecito si era perpetrata anche nei suoi confronti.
Va soggiunto che anche dalla lettura del verbale redatto dai tecnici comunali e recante l’accertamento dell’abuso risulta che, durante tutto il lasso di tempo decorso dalla data di acquisto del terreno sino a tutt’oggi, mai la medesima appellante ha reputato di chiedere – pur avendone avuto più volte la possibilità in forza dei ricorrenti provvedimenti legislativi speciali (cfr. art. 31 e ss. della l. 47 del 1985; art. 39 della l. 23 dicembre 1994 n. 724; art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni i n l. 24 novembre 2003, n. 326) – la sanatoria per l’abuso in questione.
Tale comportamento discende verosimilmente da una scelta consapevole di violare la legge, posto che dal verbale medesimo risulta che la confinante impresa Fo. S.n. c., dove parimenti insiste un’altra delle tre costruzioni precarie assentite nel 1965, ha viceversa chiesto di beneficiare della sanatoria.
4.3. Il Collegio rimarca – da ultimo – che è inesatto il rilievo dell’appellante contenuto a pag. 15 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio secondo il quale l’impugnata ingiunzione di demolire dovrebbe reputarsi illegittima poiché la costruzione di cui trattasi non sarebbe stata realizzata in maniera abusiva.
Come accennato dianzi, certamente tale costruzione non era abusiva al momento del rilascio del titolo con il quale ne era stata assentita la realizzazione, ma lo è divenuta dopo il decorso del termine previsto per la sua rimozione.
Né l’attuale appellante può ora ragionevolmente sostenere che la licenza con la quale era stata autorizzata la costruzione stessa era illegittima in quanto contemplava una scadenza.
Sotto questo specifico profilo, il Collegio non ignora che in linea di principio è inammissibile il rilascio di un provvedimento abilitativo che consenta di realizzare opere edilizie in contrasto con la normativa urbanistica, atteso che o viene in considerazione un’opera avente natura precaria, ed allora non si rende conseguentemente necessario altro titolo abilitativo, o viene in rilievo un’opera avente carattere di stabilità, ed allora necessita in ogni caso il rispetto della normativa urbanistica; pertanto, il comune non può, mediante l’inserimento nel titolo abilitativo di clausole o condizioni, permettere la realizzazione, in contrasto con la programmazione di settore, di opere che siano in grado di alterare in modo permanente l’assetto urbanistico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2000, n. 1507 e 18 marzo 1991, n. 280; cfr., altresì, il puntuale precedente di Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 1995, n. 363, secondo il quale non può essere rilasciata una concessione edilizia cd. “in precario” con la quale l’amministrazione comunale consenta una situazione di palese abuso edilizio sulla base del solo impegno del costruttore di rimuovere in futuro i manufatti contrastanti con le indicazioni di piano regolatore generale su semplice richiesta dello stesso comune e breve preavviso, in quanto, oltre a snaturare la tipicità della concessione di costruzione, non potrebbe avere altra funzione che quella di tollerare una situazione di evidente abuso edilizio).
Nondimeno, all’epoca del rilascio del titolo in precario di cui trattasi, vigeva l’originario testo dell’art. 31 della l. 17 agosto 1942 n. 1150 che – di per sé – non contemplava il divieto di apporre limiti temporali alle licenze edilizie.
E se è dunque vero che – alla stregua dell’attuale assetto normativo della materia – l’istituto del permesso di costruire “in precario” non è previsto dall’ordinamento perché il permesso di costruire postula ex se la sussistenza di una trasformazione del territorio che abbia natura di prevedibile stabilità, risulta altrettanto innegabile che nella vigenza dell’originaria disciplina contenuta nell’art. 31 della l. 1150 del 1942 – e ben prima, dunque, dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che attualmente disciplina in via generale quale “attività edilizia libera” le fattispecie di edificazione non permanente – le amministrazioni comunali utilizzavano diffusamente la prassi – talvolta codificandola anche nei propri regolamenti edilizi – di rilasciare permessi di costruire provvisori (ovvero “in precario”) in fattispecie pure dissimili tra loro ma per lo più per assentire opere non conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico maalle quali, per natura e destinazione, veniva riconosciuta una durata limitata e predeterminabile.
5. Il Collegio, pur respingendo l’appello, reputa di poter integralmente compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Presidente FF
Fulvio Rocco – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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