Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 giugno 2022| n. 20604.
Valutazione dell’autosufficienza economica del coniuge beneficiario
Anche quando sia stato accertato che ognuno dei due coniugi è in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno di divorzio può essere riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole, ma in funzione equilibratrice, non più finalizzata a garantire lo stesso tenore di vita, ma volto a consentirgli un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, il coniuge abbia rinunciato o sacrificato le proprie aspettative professionali o aspirazioni personali, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio.
Ordinanza|27 giugno 2022| n. 20604. Valutazione dell’autosufficienza economica del coniuge beneficiario
Data udienza 7 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Cessazione degli effetti civili del matrimonio – Assegno divorzile – Valutazione dell’autosufficienza economica del coniuge beneficiario – Esclusione di riferimenti al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – Funzione equilibratrice dell’assegno – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19606/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e sul ricorso successivo di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5252/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 22/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/04/2022 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
Valutazione dell’autosufficienza economica del coniuge beneficiario
RILEVATO
Che:
1. – Con sentenza del 26 febbraio 2018 il Tribunale di Venezia ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ponendo a carico del primo l’obbligo di contribuire al mantenimento della seconda attraverso la corresponsione di un assegno divorzile dell’importo di Euro 400,00 mensili.
2. – La pronuncia, gravata di appello da (OMISSIS), e’ stata parzialmente riformata dalla Corte di Venezia che, con sentenza del 22 novembre 2019, accertato che (OMISSIS) e’ economicamente autosufficiente, ha disposto la riduzione dell’assegno ad Euro 200,00 mensili ed ha compensato fra le parti le spese del doppio grado nella misura della meta’, ponendo l’altra meta’ a carico dell’appellata.
3. – Entrambe le parti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza: il ricorso di (OMISSIS), da qualificare principale in quanto notificato per primo, consta di quattro motivi; quello incidentale di (OMISSIS) e’ affidato ad un unico motivo. Ciascuno dei due ricorsi e’ contrastato dal controricorso dell’altra parte e illustrato da memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Il primo motivo del ricorso principale oppone la violazione e falsa applicazione dei criteri di determinazione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6. (OMISSIS) lamenta che la Corte di merito abbia assunto la propria decisione sulla determinazione dell’assegno di divorzio facendo riferimento agli introiti che ella avrebbe ricavato dalla propria attivita’ lavorativa, trascurando di considerare il criterio normativo dato dal contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune dei coniugi o al patrimonio personale di ciascuno di essi; richiama quindi le deduzioni svolte nel corso del giudizio di merito, con riguardo ai parametri di cui al cit. articolo 5, comma 6, riferite, tra l’altro, al divieto di ricercare una stabile occupazione impostole dal marito affinche’ potesse prendersi cura a tempo pieno della casa e dei figli, e al contributo da lei fornito, attraverso i proventi di attivita’ saltuarie, alle necessita’ della vita familiare.
1.1. Il secondo motivo oppone la violazione dell’articolo 116 c.p.c., in relazione all’articolo 2697 c.c., e l’erronea interpretazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, in relazione al criterio del reddito dei coniugi ai fini della valutazione dell’autosufficienza economica. La ricorrente assume che la Corte veneta avrebbe conferito valore probatorio a deduzioni rimaste prive di riscontro e anzi smentite da altre prove. Sostiene, in particolare, che il giudice distrettuale avrebbe errato nel considerarla reticente quanto all’attivita’ lavorativa svolta, non essendo emersa alcuna prova che tale attivita’ le garantisse autonomia reddituale.
1.2. Il terzo e il quarto motivo censurano la sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine al giudizio sulla soccombenza ai fini della statuizione delle spese di lite e per violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..
2. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6. (OMISSIS) lamenta che la Corte distrettuale, pur riconoscendo provata la capacita’ lavorativa e reddituale di (OMISSIS) e la sua autosufficienza economica, si sia limitata a ridurre l’assegno determinato in primo grado, mentre, una volta escluso che l’ex coniuge fosse priva di mezzi di sostentamento e non in grado di procurarseli autonomamente, avrebbe dovuto rigettarne la domanda.
3. – Il secondo motivo del ricorso principale, il cui esame precede in ordine logico quello degli altri motivi, va dichiarato inammissibile.
3.1. – La Corte distrettuale ha ritenuto provata la prestazione da parte di (OMISSIS) di attivita’ lavorativa retribuita “ulteriore rispetto al rapporto lavorativo gestito in regola dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. sua datrice di lavoro”; ha osservato che l'(allora) appellata non aveva contestato di svolgere da anni, presso numerose abitazioni di cui possedeva anche le chiavi, servizi di pulizia, badante e dog sitter e che le ” plurime reticenze manifestate ” dalla signora in ordine a tali attivita’ e la scarsa credibilita’ degli esiti delle prove orali da lei introdotte (in contrasto con quanto dalla stessa dichiarato), convincevano del fatto che si trattava di lavori retribuiti, restando solo incerta la misura effettiva dei compensi percepiti; ha aggiunto che non era neppure controversa la disponibilita’, da parte della (OMISSIS), di un notevole patrimonio mobiliare, non inferiore a 55.000 Euro, ricavato dalla liquidazione di conti correnti e di polizze assicurative, e che era altrettanto pacifico quanto documentato da (OMISSIS) alla pag. 11 dell’atto d’appello in ordine al patrimonio immobiliare dell’ex coniuge. Valutata la portata economica complessiva di tali sopravvenienze, la corte ha concluso che l’appellata risultava, in definitiva, “capace ad oggi di produrre il reddito necessario al proprio sostentamento, godendo tuttora, come per il passato, della disponibilita’ di un alloggio gratuito a lei confacente, e complessivamente patrimonializzata in modo piu’ che adeguato per far fronte alle proprie attuali esigenze di vita”.
3.2. – Il motivo di ricorso in esame, che mira a confutare detta conclusione, si risolve nella sollecitazione di un’integrale rivalutazione del materiale probatorio, difforme da quella compiuta dalla corte d’appello e in linea con le aspettative della ricorrente. Questa Corte, tuttavia, non e’ giudice del fatto e puo’ esercitare un controllo sulla legalita’ e logicita’ dell’accertamento cui e’ pervenuto il giudice del merito nei soli, ristretti, limiti contemplati dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: (OMISSIS), anziche’ contrappore all’apprezzamento della rilevanza e della concludenza dei singoli elementi di prova espresso dalla Corte veneziana la propria personale interpretazione di quegli stessi elementi, avrebbe dunque dovuto indicare il fatto decisivo omesso, oggetto di discussione, che, ove considerato dal giudice a quo, lo avrebbe condotto ad escludere la sua autosufficienza economica.
4. Sono invece fondati, nei termini che si vengono ad esporre, il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo di quello incidentale.
4.1. Com’e’ noto, l’innovativo orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. n. 11504/2017 (che ha per la prima volta affermato che l’indagine sull’an debeatur dell’assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma a quello dell’autosufficienza economica) e’ stato integrato dalle SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 18287/2018, mediante il riconoscimento della natura, oltre che assistenziale, anche perequativo/compensativa dell’assegno, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta’. In tale ottica, quando (come nella specie) sia stato accertato in via definitiva che ognuno degli ex coniugi e’ in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno puo’ essere ancora riconosciuto in favore di quello economicamente piu’ debole, ma in una funzione equilibratrice non piu’ finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, bensi’ volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell’eta’ raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., in termini, Cass. nn. 18287/019, 5603/2020).
4.2 – La corte del merito non si e’ conformata a tali principi, in quanto si e’ arrestata al rilievo della autosufficienza economica della (OMISSIS), senza considerare che l’assegno divorzile ha anche una funzione perequativo-compensativa, e ha dunque omesso di valutare se ricorresse la prova del contributo apportato dalla ricorrente principale, a prezzo di personali sacrifici e rinunce, ai bisogni della famiglia e alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi.
4.3. – E’ tuttavia da condividere anche la censura svolta da (OMISSIS), risultando errato e contraddittorio escludere, da un lato, il diritto all’assegno in funzione perequativo/compensativa e riconoscerne, dall’altro, la debenza, sia pur in misura ridotta, nonostante l’accertata capacita’ del coniuge richiedente a produrre il reddito necessario al proprio sostentamento: l’autosufficienza economica di quest’ultimo comporta, infatti, che l’assegno non possa essergli attribuito in funzione meramente assistenziale, restando irrilevante l’eventuale permanere di una disparita’ fra la sua complessiva situazione patrimoniale e quella dell’altro coniuge.
5. All’accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi sopra scrutinati conseguono l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che accertera’ se (OMISSIS) abbia o meno diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa e, in caso positivo, ne determinera’ la misura. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il secondo e assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’;
dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza vengano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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