Uso degli indumenti e delle scarpe da lavoro sia obbligatorio per lo svolgimento della prestazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 9 aprile 2019, n. 9871.

La massima estrapolata:

Il fatto che nel caso specifico l’uso degli indumenti e delle scarpe da lavoro sia obbligatorio per lo svolgimento della prestazione, trattandosi di dispositivi di protezione individuale, non è una circostanza decisiva al fine della retribuibilità del tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione qualora emerga che i suddetti indumenti possano essere indossati e dismessi anche fuori dal luogo di lavoro e, quindi, in ambito sottratto all’eterodirezione. Pertanto, la retribuibilità del tempo dedicato alle operazioni di vestizione e dismissione degli abiti da lavoro dipende dall’assoggettamento delle stesse alle regole di impresa.

Ordinanza 9 aprile 2019, n. 9871

Data udienza 17 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28647-2014 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti principali –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 541/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/08/2014 R.G.N. 1253/2012;
Il P.M. ha depositato conclusione scritte.

RILEVATO

1. Che (OMISSIS) ed altri lavoratori facenti parte del personale operaio di officina dell’azienda di trasporto pubblico gestita da (OMISSIS) s.p.a., passati, ex articolo 2112 c.c., alle dipendenze di (OMISSIS) s.r.l. con decorrenza dal 1.12.2004, hanno agito nei confronti di entrambe le societa’ chiedendo il riconoscimento del diritto: a) alla retribuzione dei tempi di vestizione/svestizione degli indumenti di lavoro nella misura di 10 minuti all’inizio e 15 minuti alla fine di ciascun turno, retribuzione che asserivano dovuta sulla base di un uso aziendale illegittimamente soppresso nel gennaio 1999; b) ad una pausa retribuita della durata di 20 minuti nel turno del mattino e 10 minuti nel turno pomeridiano, anch’essa fondata su un uso aziendale unilateralmente soppresso dalla datrice di lavoro nel novembre 2005 con sostituzione di una pausa non retribuita di 10′ per ciascun turno;
2. che la sentenza di primo grado, respinto il primo capo di domanda, in parziale accoglimento del secondo capo, ha riconosciuto il diritto a una pausa retribuita di 10 minuti per ciascun turno;
3. che la Corte di appello di Firenze, pronunziando sull’impugnazione dei lavoratori proposta avverso (OMISSIS) s.p.a. (OMISSIS) (da ora (OMISSIS) s.p.a.) anche quale incorporante nelle more (OMISSIS) s.r.l., in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha dichiarato il diritto degli appellanti ad una pausa retribuita di 20 minuti nel turno del mattino e di 10 minuti nel turno del pomeriggio e condannato la societa’ al pagamento, a titolo di differenze retributive, delle somme in favore di ciascuno indicate in dispositivo;
3.1. che la conferma della statuizione di rigetto della domanda relativa alla retribuzione dei tempi di vestizione e svestizione e’ stata fondata sulla mancanza di prova dell’assoggettamento a eterodirezione di tali operazioni e sul fatto che neppure era stata dimostrata l’esistenza di un uso negoziale aziendale relativo alla retribuzione di tale tempo;
3.2. che la riforma della statuizione relativa al ripristino della pausa lavorativa retribuita e’ stata fondata sulla considerazione che le emergenze in atti deponevano per la esistenza di una pausa retribuita mattutina maggiore rispetto a quella pomeridiana di talche’ poteva ritenersi provata nella misura del 20 nel turno del mattino e del 10 in quello pomeridiano, con decorrenza dal novembre 2005, coincidente con l’epoca in cui era stata disposta la contestata modifica;
3.3. che, pertanto, a tale titolo, ai lavoratori spettavano le differenze retributive come determinate dalla consulenza tecnica disposta in primo grado;
4. che per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe indicati sulla base di cinque motivi; (OMISSIS) s.p.a., anche quale incorporante nelle more (OMISSIS) s.r.l., ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo al quale gli intimati hanno resistito con controricorso;
5. che il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso incidentale;
6. che (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso principale i lavoratori di cui in epigrafe deducono nullita’ della sentenza o vizio del procedimento e violazione dell’articolo 112 c.p.c.. Censurano la sentenza impugnata per non avere pronunziato sul fondamento giuridico della domanda “costituito dal complesso della disciplina legislativa e contrattuale nazionale del settore autoferrotranviario in materia di orario di lavoro – includente i tempi accessori nell’orario di lavoro”. Osservano che tale questione era stata posta con il quarto motivo di appello che aveva denunziato analogo vizio di omessa pronunzia con riferimento alla sentenza di primo grado la quale aveva trascurato di verificare la pretesa dei ricorrenti anche in relazione alla nozione di orario di lavoro delineata dalla disciplina generale legislativa e speciale del settore quale desumibile dalle fonti legislative (Regio Decreto n. 2328 del 1923) e contrattuali a partire dal contratto collettivo del luglio 1976. Tale disciplina – sostengono – era idonea ex se, a prescindere dal rilievo della esistenza del dedotto uso aziendale, a fondare la pretesa azionata;
2. che con il secondo motivo di ricorso principale deducono violazione per omessa applicazione di legge speciale nel settore autoferrotramviario (Regio Decreto n. 2328 del 1923, articolo 7); violazione per omessa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi 23.7.1976, del luglio 1985, del luglio 1997, del novembre 2000 in materia di orario di lavoro. Censurano, in sintesi, la mancata applicazione della disciplina collettiva alla stregua della quale – sostengono – sarebbe evincibile la enucleazione di un concetto di orario di lavoro inclusivo, oltre che del lavoro effettivo, anche dei tempi cd. accessori;
3. che con il terzo motivo di ricorso principale deducono violazione, per omessa e/o errata applicazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 1 (nozione di orario di lavoro), e falsa ed errata applicazione della giurisprudenza di legittimita’ sui cd. tempi tuta. Assumono, in sintesi, un difetto di sussunzione della fattispecie esaminata nelle norme regolatrici sul rilievo che l’accertamento dello svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione all’interno dell’azienda implicava la messa a disposizione del datore di lavoro e obbedienza alle relative prescrizioni; cio’ in quanto tali operazioni erano strettamente funzionali allo svolgimento delle mansioni di lavoro e gli indumenti utilizzati costituivano dispositivi di protezione obbligatoria; questo, secondo i ricorrenti, comportava ipso iure la riconducibilita’ delle operazioni di vestizione e svestizione all’ambito dell’attivita’ di lavoro retribuita, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’ in relazione ai dispositivi di protezione obbligatoria. In diversa prospettiva i ricorrenti sostengono che la esclusione dell’assenza di eterodirezione in relazione alle operazioni di vestizione e svestizione costituiva frutto della valorizzazione a tal fine di circostanze in realta’ inconferenti;
4. che con il quarto motivo di ricorso principale deducono violazione del principio della domanda di cui all’articolo 112 c.p.c.. Censurano la sentenza impugnata per avere la Corte di merito identificato l’uso aziendale secondo un oggetto o contenuto diversi da quelli allegati. Nel ricorso introduttivo, infatti, tale uso era identificato nella antica prassi aziendale secondo la quale le operazioni di vestizione/svestizione avvenivano all’interno dell’orario di lavoro del turno giornaliero, dopo la marcatura dell’orologio all’ingresso in azienda e prima della marcatura dell’orologio in uscita; evidenziano che solo dopo la vestizione l’operaio si recava in reparto nel quale, comunque, doveva essere presente, gia’ vestito, non oltre le ore 7,10 al mattino e le ore 13,40 nel turno serale; analogamente per la svestizione la quale era eseguita nell’ultimo quarto d’ora del turno. Tale prassi non implicava affatto, come sembrava ritenere il giudice di appello, ne’ l’arrivo simultaneo dei lavoratori in azienda, ne’ la simultaneita’ delle operazioni di vestizione da parte degli operai in quanto cio’ che rilevava era la condotta aziendale della grande prevalenza dei lavoratori che si vestivano in azienda e che, legittimamente, potevano farlo dopo avere marcato la cartolina di presenza alle ore 7,00. La Corte aveva errato pretendendo di assegnare all’uso aziendale il contenuto di condotta rigorosamente uniforme ed escluso la sussistenza dello stesso sulla base di tale inconferente argomentazione;
5. che con il quinto motivo di ricorso principale deducono violazione dell’articolo 2078 c.c. in tema di configurazione giuridica dell’uso aziendale. Assumono che la Corte di merito, nell’escludere la sussistenza dell’uso negoziale aveva richiamato, errando, la giurisprudenza di legittimita’ in tema di usi normativi e cio’ in contrasto con la distinzione tra usi negoziali e usi normativi desumibile dall’articolo 8 preleggi. Evidenziano che, a differenza che per gli usi normativi per i quali si richiede la opinio iuris ac necessitatis, per la configurabilita’ dell’uso negoziale aziendale e’ sufficiente la mera reiterazione dei comportamenti senza necessito, di estendere l’indagine alla esistenza della volonta’ negoziale; in questa prospettiva assumono l’errore della Corte di merito per avere ritenuto anche in relazione al dedotto uso negoziale la necessita’ di concreto accertamento della volonta’ delle parti;
6. che con l’unico motivo di ricorso incidentale la societa’ (OMISSIS) s.p.a. deduce violazione dell’articolo 116 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere, sulla base di errata valutazione delle emergenze istruttorie ed, in particolare, della deposizione del teste (OMISSIS), riconosciuto il diritto alle pause retribuite nella misura stabilita in sentenza;
7. che il primo motivo di ricorso principale e’ infondato. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa pronunzia e’ configurabile solo quando manchi la decisione su uno dei capi della domanda, autonomamente apprezzabile, ossia quando sia omesso il provvedimento che si palesa indispensabile con riferimento al caso concreto e non ricorre, invece, quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa della parte, comporti il rigetto di tale pretesa, pur in mancanza di una specifica argomentazione (Cass. 09/05/2007 n. 10636; Cass. 29/09/1999 n. 10813). Da tanto consegue che nel caso di specie e’ da escludere la sussistenza del vizio denunziato posto che la sentenza impugnata si e’ comunque espressa sulla domanda (unica autonomamente configurabile oltre a quella intesa all’accertamento del diritto alla pausa lavorativa retribuita) di riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione e la ha respinta in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimita’, ritenuta coerente con il dato normativo del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 2 alla stregua della quale, al fine della retribuibilita’ di tali operazioni e’ necessario che le stesse risultino assoggettate ad eterodirezione da parte datoriale;
8. che il secondo motivo di ricorso principale e’ inammissibile in quanto generico. Parte ricorrente, in primo luogo, non esplicita con riferimento alle concrete circostanze di fatto le ragioni della ritenuta applicabilita’ al caso di specie delle citate fonti collettive via via succedutesi nel tempo a regolare il rapporto degli autoferrotramvieri; in secondo luogo, non chiarisce le ragioni per le quali alla stregua delle richiamate fonti collettive la nozione di ” tempi accessori di lavoro” dovrebbe ritenersi inclusiva, pur in assenza di eterodirezione, anche delle operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro; parimenti generica e’ la censura di omessa applicazione del Regio Decreto n. 2328 del 1923, articolo 7 non avendo parte ricorrente chiarito, neppure con riferimento alla previsione della L. n. 753 del 1980, articolo 103 le ragioni per le quali l’articolo 7 cit. tale norma avrebbe dovuto trovare applicazione ai rapporti in oggetto, stante l’avvenuto” abrogazione dell’intero testo normativo del Regio Decreto ad opera della L. n. 753 del 1980 cit., articolo 104 con salvezza della previsione di cui all’articolo 103 stessa Legge; tale rilievo assorbe la considerazione della inadeguata modalita’ di censura della violazione denunziata in quanto non conforme all’insegnamento di questa Corte secondo il quale il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilita’, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione (v., tra le altre, Cass. 08/032007 n. 5353; Cass. del 2007,Cass. 17/05/2006 n. 11501);
9. che il terzo motivo di ricorso principale e’ infondato. La sentenza impugnata ha espressamente preso in considerazione il fatto che l’uso degli indumenti e delle scarpe da lavoro fosse obbligatorio per lo svolgimento della prestazione trattandosi di dispositivi di protezione individuali ed ha ritenuto la circostanza in concreto non decisiva al fine della retribuibilita’ del tempo impiegato per tali operazioni essendo emerso dalla prova espletata che gli indumenti potevano essere indossati e dismessi anche fuori dal luogo di lavoro e quindi in ambito sottratto all’eterodirezione. La decisione risulta coerente con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale, sia in relazione alla regola fissata dal Regio Decreto n. 692 del 1923, articolo 3 – secondo cui “e’ considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un’occupazione assidua e continuativa” (Cass. 10/09/2010 n. 19358; Cass. 08/09/2006 n. 19273; Cass. 21/10/2003 n. 15734; Cass. 14/04/1998 n. 3763), sia in relazione alla disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003 (di attuazione delle direttive 93/10 4/CE e 2000/ 34/CE), il quale, all’articolo 1, comma 2, definisce “orario di lavoro” “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attivita’ o delle sue funzioni”, ha sempre mostrato di valorizzare al fine della retribuibilita’ delle operazioni di vestizione e svestizione la circostanza dell’assoggettamento delle stesse alla disciplina di impresa (Cass. 28/03/2018 n. 7738; Cass. 29/05/2017 n. 13466; Cass. 07/06/2012 n. 9125) anche in ipotesi di indumenti obligatorii ex lege costituenti dispositivi individuali di protezione. In questa prospettiva e’ da rimarcare che il principio qui accolto ha trovato applicazione anche nelle sentenze di legittimita’ invocate da parte ricorrente a sostegno del proprio assunto. Da tanto deriva la insussistenza del denunziato vizio di sussunzione. In merito al profilo attinente alla nozione giuridica di eterodirezione si rileva la genericita’ della censura a riguardo articolata da parte ricorrente la quale si sostanzia, in assenza di specifico riferimento normativo, nella mera contrapposizione al criterio fatto proprio dal giudice di merito con quello, asseritamente conforme a diritto, proposto dai ricorrenti;
10. che il quarto motivo di ricorso principale e’ infondato. La sentenza impugnata ha escluso il ricorrere di un uso aziendale argomentando dal fatto che gli orari di marcatura dei cartellini mutavano in ragione della variabilita’ dell’orario di arrivo degli operai tenuti, comunque, a trovarsi alle ore 7.00 sul luogo di lavoro ed ha ritenuto che potendo le operazioni di vestizione essere effettuate anche anteriormente all’inizio dell’orario lavorativo tale circostanza si poneva in contrasto con la tesi di un uso negoziale attributivo del diritto alla retribuzione del tempo di vestizione tra le ore 7 e le ore 7,10. Sulla base della variabilita’ dei tempi di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro ha escluso quindi la stessa configurabilita’ di un uso negoziale ed ha ulteriormente puntualizzato che il rilevante ritardo tra la modifica dell’orario lavorativo e l’instaurazione del presente giudizio nonche’ l’assenza di formali contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali costiuivano elementi che contrastavano con l’esistenza di un uso normativo o negoziale. Tanto premesso e’ da escludere la violazione del principio di cui all’articolo 112 c.p.c. fondata sull’assunto che la Corte di merito avrebbe fatto riferimento ad un uso aziendale di contenuto diverso da quello allegato in prime cure, rappresentato dall’antica prassi secondo la quale le operazioni di vestizione /svestizione avvenivano all’interno dell’orario di lavoro del turno giornaliero dopo la marcatura dell’orologio all’ingresso in azienda e prima della marcatura dell’orologio in uscita. Le circostanze valorizzate dal giudice di appello, quali la possibilita’ di effettuazione delle operazioni di vestizione prima di recarsi sul luogo di lavoro, la diversita’ degli orari di marcatura in arrivo, cosi’ come il riferimento al rilevante ritardo tra la modifica dell’orario lavorativo e l’instaurazione del giudizio e l’assenza di formali contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, nell’economia della motivazione assurgono a elementi dai quali muovere ai fini dell’accertamento sulla base di ragionamento presuntivo della inesistenza, gia’ sul piano oggettivo, di una prassi aziendale con le caratteristiche pretese dai ricorrenti. Tale accertamento di fatto poteva essere incrinato solo attraverso la deduzione di omesso esame, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, nei termini rigorosi delineati da Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053, fatto storico neppure prospettato dai ricorrenti;
10.1. che l’accertamento relativo alla insussistenza, gia’ sul piano oggettivo, di una prassi aziendale nei termini allegati dai ricorrenti assorbe l’esame del quinto motivo del ricorso principale incentrato sulla irrilevanza della verifica della volonta’ del datore di lavoro in presenza della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento del datore di lavoro tenuto nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi);
11. che il motivo di ricorso incidentale e’ inammissibile in quanto inteso a contrastare l’accertamento di fatto alla base della conferma del diritto alla pausa retribuita nei termini ritenuti dalla sentenza impugnata sulla base di un diverso diretto apprezzamento delle risultanze probatorie. La censura si rivela, pertanto, intrinsecamente inidonea ad incrinare l’accertamento del giudice del merito richiedendosi a tal fine, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la deduzione di omesso esame di un fatto controverso e decisivo oggetto di discussione fra le parti nei termini prescritti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. 8053/2014 cit.);
12. che al rigetto del ricorso principale ed alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso incidentale segue la compensazione delle spese di lite;
13. che sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater nei confronti dei ricorrenti principale e incidentale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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