Il carattere subordinato della prestazione del giornalista

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 9 aprile 2019, n. 9866.

La massima estrapolata:

Il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, di cui assume la responsabilità, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, ciò che rende la sua prestazione organizzabile in modo strutturale dalla direzione aziendale.

Sentenza 9 aprile 2019, n. 9866

Data udienza 8 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16225-2013 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” INPGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5708/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 25/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/01/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilita’ o comunque per il rigetto del ricorso principale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5708 del 2012, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiano “Giovanni Amendola” (INPGI), avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (OMISSIS) s.p.a. nei riguardi dell’INPGI, aveva dichiarato insussistenti i rapporti di lavoro giornalistico subordinato e quindi non dovuti i contributi pretesi in relazione ai giornalisti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per i periodi per ciascuno indicati, che erano stati indicati tutti in regime di subordinazione, quali redattori ordinari o collaboratori fissi, a seguito di verbale di accertamento n. 30/2005.
2. Avverso tale sentenza INPGI ricorre per cassazione sulla base di un motivo. (OMISSIS) s.p.a. ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato fondato su cinque motivi.
3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo del ricorso principale ha per oggetto la denuncia di insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)) in ragione della genericita’ delle motivazioni addotte dalla sentenza al fine di negare efficacia probante al contenuto dei verbali ispettivi INPGI in ragione del fatto che l’intrinseca efficacia probatoria riconosciuta al verbale ispettivo avrebbe potuto essere limitata solo dalla prova rigorosa, da fornirsi da parte del datore di lavoro, dell’assenza della messa a disposizione delle energie lavorative dei propri collaboratori e della mancanza della continuita’ del vincolo e della messa a disposizione dell’attivita’ tra una prestazione e l’altra dei collaboratori fissi. Ad avviso del ricorrente, infatti, la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta alla corretta ricerca della subordinazione nel lavoro giornalistico, secondo un necessario criterio cd. tipologico stretto, i cui indici rivelatori emergono dalla stessa disposizione di legge che li prevede, alla luce della peculiarita’ del lavoro giornalistico per sua natura caratterizzato da liberta’ costituzionalmente garantita. Si richiamano i contenuti dell’articolo 2 del c.c.n.l. giornalistico reso efficace erga omnes con Decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 1961, in relazione alla posizione di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per i quali e’ stato chiesto l’inquadramento nella qualifica di collaboratore fisso, e quelli dell’articolo 2 dello stesso c.c.n.l. quanto alla figura del redattore ordinario riferita al (OMISSIS).
2. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato e’ relativo alla violazione o falsa applicazione dell’articolo 645 c.p.c., omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia e violazione e o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in ragione della omessa valutazione dell’eccezione di inammissibilita’ di un eventuale conferma parziale delle pretese creditorie portate dal decreto ingiuntivo opposto, formulata in via subordinata da (OMISSIS) s.p.a;
3. Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato e’ relativo alla violazione e o falsa applicazione dell’articolo 633 c.p.c., omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e o falsa applicazione dell’articolo 3 della L. n. 241 del 1990 e violazione e o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in ragione del fatto che la sentenza impugnata non si era pronunciata sulla eccezione di genericita’ dei conteggi prodotto da INPGI.
4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 130 del 1996, articolo 6 omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in ragione della mancata disamina da parte della sentenza impugnata dell’ulteriore vizio di inammissibilita’ delle pretese creditorie sottese al decreto ingiuntivo opposto.
5. Il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato deduce la violazione e o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, articolo 3 omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in ragione della mancata disamina dell’eccezione di prescrizione dei crediti contributivi pretesi.
6. Il quinto motivo del ricorso incidentale condizionato deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, articolo 116, comma 12, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in ragione della carenza di motivazione sull’eccezione, formulata in via subordinata, dell’avvenuta estinzione delle sanzioni amministrative per violazioni di carattere formale di norme sul collocamento.
7. Il motivo del ricorso principale e’ infondato. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia di fatto eluso l’obbligo di motivazione, non procedendo ad una corretta sussunzione dei profili professionali emergenti dal materiale istruttorio all’interno delle figure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, all’articolo 1, con riferimento alla figura del redattore ordinario per quanto riguarda (OMISSIS), ed all’articolo 2 con riferimento alle figure dei collaboratori fissi, per quanto riguarda gli altri professionisti o pubblicisti oggetto dell’accertamento ispettivo.
8. La sentenza impugnata ha affermato che spetta all’INPGI l’onere di provare i presupposti degli obblighi contributivi derivanti dei pretesi rapporti di lavoro giornalistico subordinato intercorsi tra (OMISSIS) ed i soggetti indicati nel verbale ispettivo n. 30 del 2005, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); sono stati, inoltre, riportati gli indici della subordinazione contenuti nelle previsioni astratte del c.c.n.l.g. agli articoli 1 e 2 (continuita’ della prestazione intesa come assicurazione della propria prestazione volta a soddisfare le esigenze informative di uno specifico settore, con modalita’ necessariamente quotidiane per il solo redattore; vincolo di dipendenza, responsabilita’ di un servizio) e tali indici, sono stati confrontati con le circostanze dedotte in sede ispettiva e le testimonianze acquisite in sede giudiziale, traendo la conclusione dell’assenza della stabile disposizione a favore dell’editore – per evaderne richieste variabili frutto di direttive specifiche – anche nell’intervallo tra un prestazione e l’altra per le posizioni dei supposti collaboratori fissi, senza attribuire allo schema formale del contratto indicato dalle parti valenza prevalente rispetto alle effettive modalita’ di esecuzione dei rapporti.
9. Quanto, poi, alle singole posizioni, la sentenza impugnata ha esaminato i contenuti delle dichiarazioni testimoniali ed ha evidenziato che:
– (OMISSIS) inviava alla redazione di l’Aquila 40 o 50 notizie al mese relative all’attivita’ della regione Abruzzo e cio’ avveniva anche in favore di altre testate e non quotidianamente, la stessa non aveva obblighi di presenza ne’ assicurava la piena disponibilita’; analoghe situazioni la sentenza ha ravvisato relativamente ad (OMISSIS) (per le notizie relative alla Regione Lombardia), a Marcello (OMISSIS) (collaboratore della redazione di L’Aquila per la cronaca giudiziaria), al giornalista (OMISSIS), che reperiva ed inviava notizie alla redazione di Milano, ed a (OMISSIS) che forniva notizie alla redazione di Milano.
10. Tale struttura argomentativa della motivazione che da’ conto del procedimento logico giuridico adottato esclude che possa trovare conferma la denuncia di insufficienza della motivazione, di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nella stesura precedente a quella introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, che la parte ricorrente ravvisa nella erronea valutazione delle concrete circostanze in fatto posta in essere dalla Corte d’appello con cio’, inevitabilmente, richiedendo al giudizio di legittimita’ di ripercorrere le medesime valutazioni in punto di fatto.
11. Questa Corte di cassazione, a tal proposito, ha affermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. (Cass. 19547 del 2017; 29404 del 2017).
12. Nella fattispecie, il ricorrente ha rilevato che’ per i quattro giornalisti per cui si erano chiesti contributi dovuti per i collaboratori fissi ex articolo 2 c.c.n.l. giornalistico cosi’ come per quello per cui era stata prospettata la qualita’ di redattore, ex articolo 1 c.c.n.l.g, si era escluso che gli stessi avessero responsabilita’ di un servizio o che fossero a disposizione della redazione del giornale senza considerare le testimonianze raccolte, ma cosi’ facendo non ha indicato alcun “fatto”, dedotto e non adeguatamente valutato nella sentenza impugnata, idoneo a giustificare una decisione diversa da quella assunta, limitandosi a denunciare in blocco la valutazione compiuta dai giudice e a proporne una diversa per cui il motivo e’, per tali versi, inammissibile.
13. La sentenza impugnata ha affermato correttamente che e’ l’INPGI l’attore, cioe’ colui che esercita una pretesa. Rettamente, pertanto, la Corte di Appello ha richiesto che fosse l’INPGI a provare il proprio assunto (vale a dire la natura subordinata dei rapporti di lavoro) ed ha ritenuto che tale prova non fosse desumibile dai verbali ispettivi ne’ dalle dichiarazioni rese da terzi. Tale apprezzamento e’ incensurabile in questa sede, siccome sorretto da adeguata motivazione per le ragioni gia’ sopra esplicitate. Ne’ tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499). In particolare, l’accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle stesse, ai fini dell’inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva, si risolvono in un giudizio di fatto del giudice del merito, che e’ insindacabile in sede di legittimita’, se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici (ex plurimis: Cass., n. 1127 del 1983; Cass., n. 26233 del 2008; Cass., n. 28284 del 2009). Cio’ vale anche con riguardo all’individuazione dell’inquadramento da attribuire al lavoratore nell’ipotesi di svolgimento di attivita’ promiscue e alla determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore.
14. Nella stessa ottica, e’ stato affermato che anche alla valutazione del contenuto dell’attivita’ giornalistica va attribuita natura di accertamento di fatto, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimita’ (v. Cass., n. 13814 del 2008). Peraltro, con riferimento alle figure professionali di cui si discute nel presente giudizio, da tempo sono consolidati gli indirizzi secondo cui: costituisce attivita’ giornalistica – presupposta, ma non definita dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista – la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuita’ o periodicita’ del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro e’ utilizzato, nonche’ l’inserimento continuativo del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa (Cass. n. 17723 del 2011).
15. Per la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuita’ ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, di cui assume la responsabilita’, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura cosi’ la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilita’ del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, cio’ che rende la sua prestazione organizzabile in modo strutturale dalla direzione aziendale (cfr. fra le tante Cass. nn. 833 del 2001, 4797 del 2004, 11065 del 2014 e da ultimo 8144 del 2017).
16. A tale parametro normativo si e’ attenuta la Corte territoriale nello scrutinio delle risultanze istruttorie, indipendentemente dal fatto che, per argomentare l’insussistenza di prova circa la sussistenza del vincolo di permanente disponibilita’, abbia desunto indizi dalle concrete modalita’ con cui la prestazione si era di fatto svolta ed, in particolare, sulla mancata prova dell’assenza di obbligo di mantenersi reperibile e sulla prova del potere di iniziativa sulla produzione dei pezzi giornalistici.
17. Il ricorso va quindi rigettato.
18. Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato e le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente principale nella misura liquidata in dispositivo.
19. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 7000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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