Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1826.
Trust e soggettività tributaria.
Il “trust”, previsto dall’ art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società dall’art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l’effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal “trustee” nell’interesse di uno o più beneficiari. Ne deriva che l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi- dotato altresì di legittimazione processuale- è solo il “trustee”. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, disattendendo, a sua volta, il gravame, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo azionato dalla banca nei confronti del “trust” sul rilievo del difetto di legittimazione passiva dello stesso, posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il “trustee”).
Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1826. Trust e soggettività tributaria
Data udienza 11 gennaio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: “Trust” – Soggettività tributaria – Autonomia rispetto alla soggettività civilistica – Esclusione della creazione di un nuovo soggetto di diritto – Istituzione di un patrimonio destinato ad un fine prestabilito – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23190-2020 proposto da:
(OMISSIS) S.c.p.A. (nuova ragione della (OMISSIS) s.c.p.a.), con sede in (OMISSIS), in persona del suo Direttore Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia presso lo studio di questi ultimi due in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella sua qualita’ di trustee del TRUST (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 30 dicembre 2021, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza, n. cronol. 117/2020, della CORTE di APPELLO di TRIESTE, depositata in data 20/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
Trust e soggettività tributaria
FATTI DI CAUSA
1. La (OMISSIS) s.c.p.a. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 20 aprile 2020, n. 117, reiettiva del gravame dalla prima proposto contro la sentenza del Tribunale di Udine n. 394/2018. Quest’ultima aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1420/2016, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta della stessa banca, nei confronti del Trust (OMISSIS), sul rilievo del difetto di legittimazione passiva del menzionato trust posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il trustee (OMISSIS), e non il trust stesso, carente di personalita’ giuridica. Resiste, con controricorso, (OMISSIS), quale trustee del Trust (OMISSIS).
1.2. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, dopo aver premesso che “l’appello e’ stato correttamente proposto nei confronti del trustee, opponente a decreto ingiuntivo in primo grado e risultato vincitore proprio in punto legittimazione” e che da prima difesa, fin dall’inizio, del trustee e’ stata quella afferente al difetto di legittimazione passiva del Trust, sempre ripetuta nel prosieguo, onde nessuna sanatoria sul punto potrebbe essere invocata”, ha opinato che: i) “il trust e’ un istituto, mutuato dal diritto anglosassone, con cui un soggetto costituisce con uno o piu’ beni un patrimonio separato, finalizzato ad uno scopo determinato o a piu’ scopi, istituto che e’ diventato operante anche nel nostro Paese a partire dal 1992, anno in cui l’Italia ha ratificato la convenzione dell’Aia del 1985 sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso”; “con la recente sentenza n. 2043 / 2017, confermativa di altre pronunzie precedenti e citata dalla sentenza impugnata, si e’ autorevolmente sostenuto che il trust non dispone di personalita’ giuridica ed e’ quindi privo di legittimazione processuale
Trust e soggettività tributaria
Infatti, l’istituzione di un trust non determina il sorgere di nuovo soggetto giuridico, bensi’ esclusivamente la formazione di un patrimonio separato, amministrato dal trustee nell’interesse di uno o piu’ beneficiati e destinato ad un fine prestabilito. E’ quindi il trustee l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i temi, non quale legale rappresentante del trust ma come colui che dispone in via esclusiva della
titolarita’ dei beni e dei rapporti giuridici conferiti nel trust stesso”; “non appare suffragato da elementi sufficienti ad inficiare la richiamata giurisprudenza l’argomento difensivo costituito dall’assimilazione, a fini tributari, del trust “ad altri soggetti analoghi”, limitato com’esso e’ destinato ad essere alla soggettivita’ tributaria, ispirata a criteri non necessariamente coincidenti con quelli normalmente validi nel nostro ordinamento giuridico”; iv) “ogni altra questione, alla stregua di tale premessa, rimane assorbita, compresa quella della mancata indicazione della legge applicabile nell’atto istitutivo del trust, ritenuto pertanto ine cace. Ed infatti, correttamente, il primo giudice ha ritenuto, dopo aver affrontato e risolto nel senso ora esposto la questione principale della personalita’ giuridica del trust, di dover aggiungere che l’atto istitutivo del trust era quindi inidoneo “in ogni caso a fondare la pretesa creditoria dell’istituto che logicamente lo presuppone””.
Trust e soggettività tributaria
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la “Violazione o falsa applicazione, da parte del Giudice di merito, dell’articolo 75 c.p.c., in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1973, articolo 73, Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 19, comma 1, lettera b), (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver ritenuto che il Trust difetti di personalita’ giuridica e, quindi, di legittimazione processuale (recte di capacita’ processuale)”. Si assume la non condivisibilita’ della decisione impugnata, in considerazione del complessivo assetto del sistema normativo italiano, “pur nella consapevolezza: a) della difficolta’ dell’ordinamento interno ad ammettere la dissociazione tra proprieta’ formale e sostanziale dei patrimoni autonomi, difficolta’ derivante dal tentativo di inquadrare la proprieta’ fiduciaria nella tradizionale concezione “monolitica” della proprieta’; b) dell’incertezza dell’impianto normativo posto dalla Convenzione dell’Aia 1 luglio 1985, articolo 2, non chiarisce univocamente chi sia il “proprietario” dei beni costituiti in Trust, limitandosi unicamente a prevedere che il governo degli stessi sia affidato al Trustee”. Si sostiene che “l’imputazione in capo ad un Trust di autonomi rapporti giuridici risulta confermata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1973, articolo 73 nella parte in cui, dunque, considera il Trust come vero e proprio “soggetto” equiparato ad una persona giuridica, qualificandolo espressamente come soggetto passivo rispetto all’applicazione dell’imposta sul reddito; considerazioni sostanzialmente identiche possono essere proposte sulla scorta di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 19, comma 1, lettera b, che assimilando, a fini di antiriciclaggio, il Trust ad altri “soggetti giuridici analoghi”, evidenzia, da parte dell’ordinamento, la volonta’ di equiparazione dei Trusts a soggetti pacificamente dotati di capacita’ giuridica”. Si conclude che l’affermazione della corte territoriale, stando alla quale la soggettivita’ tributaria sarebbe “ispirata a criteri non necessariamente coincidenti con quelli normalmente validi nel nostro ordinamento giuridico” e non autorizzerebbe, pertanto, a fondare il riconoscimento al Trust di personalita’ giuridica (recte capacita’ processuale) e, conseguentemente, di legittimazione processuale, “si pone in palese contrasto con il disposto dell’articolo 75 c.p.c.. Infatti, l’unicita’ del concetto di capacita’ processuale non consente di operare alcuna scissione, come invece parrebbe aver fatto il giudice di secondo grado lasciando intendere che tale capacita’ possa competere al Trust nei rapporti di natura fiscale, diversamente da quelli di natura civilistica in relazione ai quali la capacita’ in discorso competerebbe unicamente al Trustee”.
2. Una siffatta doglianza si rivela infondata.
2.1. Invero, come esaustivamente chiarito dalla recente Cass. n. 3986 del 2021 (cfr., amplius, in motivazione): i) “la legge finanziaria del 2007 riconosce la soggettivita’ tributaria del Trust, inserendolo tra i soggetti passivi delle imposte dirette (Ires) alla stregua di un ente. Piu’ precisamente, la citata legge, articolo 1, comma 74, ha modificato l’articolo 73 TUIR, introducendo nelle lettere b), c) e d) del comma 1 anche il trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’, a seconda dell’attivita’ svolta (commerciale o non commerciale) e della residenza. In definitiva, con l’emanazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il legislatore nel rilevare l’impossibilita’ di attribuire la soggettivita’ passiva ai soggetti coinvolti nel trust (settlor, trustee e beneficiari), ha optato per la soggettivazione del trust stesso, dato che consente un’imputazione autonoma della capacita’ contributiva; il trust viene considerato, pertanto, secondo la previsione normativa, un soggetto passivo delle imposte dirette (v. Cass. Sentenza 21 giugno 2019, n. 16700), benche’ privo di soggettivita’ giuridica di tipo civilistico âEuro¦”; “… la previsione dell’articolo 73 TUIR, comma 1, che individua espressamente i trusts tra i soggetti passivi Ires (nei soli casi in cui dall’atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l’indicazione dei beneficiari), non comporta una loro soggettivita’ assoluta ai fini dell’imposizione diretta. E’ infatti un concetto ormai elaborato dalla dottrina che il legislatore possa disporre della soggettivita’ tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettivita’, e che il rostrato minimo sul quale il legislatore puo’ costruire la soggettivita’ tributaria stessa e’ la separazione o l’autonomia patrimoniale, e non gia’ la soggettivita’ civilistica. Vale osservare, quindi, come dalla soggettivita’ IRES non possa inferirsi il riconoscimento di una capacita’ generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi. Questa tesi appare difatti contrastare con il divieto, posto dall’articolo 14 preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual e’ quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettivita’, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalita’ giuridica”; “… non puo’, in ogni caso, leggersi l’articolo 73 TUIR nel senso che il legislatore abbia attribuito al trust la personalita’ giuridica, ne’, tantomeno, puo’ la giurisprudenza elevare a soggetto giuridico i centri di interessi e rapporti che non lo sono, posto che l’attribuzione della soggettivita’ giuridica e’ appannaggio del solo legislatore…”.
2.2. Pertanto, si legge ancora nella indicata pronuncia, si deve ribadire “l’inesistenza della soggettivita’ del trust, il quale – come chiaramente emerge dalla afferente Convenzione dell’Aia 1 luglio 1985, articolo 2, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364 – costituisce un insieme di beni e rapporti con d’etto di segregazione patrimoniale “istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”. Principio che trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il trust traslativo non e’ un ente dotato di personalita’ giuridica; l’etto proprio del trust non e’ quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), per cui va escluso che possa ritenersi che esso possa essere titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta (v. Cass. n. 2043/20i7; n. 12718/ 2017). (…) Si tratta, invece, di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (Cass. civ. sez. I, n. 3456 / 2015; Cass. civ. sez V 25478 / 2015 Cass. civ. sez II n. 28363/2010″.
2.3. La peculiarita’ dell’istituto risiede, dunque, nello “sdoppiamento del concetto di proprieta’”, tipico dei Paesi di common law: la proprieta’ legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (sia pure nell’interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati e quindi diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust (cfr. Cass. n. 9320 del 2019 e Cass. n. 16550 del 2019, entrambe richiamate, in motivazione, dalla piu’ recente Cass. n. 3986 del 2021).
2.4. Deve escludersi, allora, che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti, e cio’ trova conferma nel fatto che, come anticipato, l’effetto proprio dello stesso non e’ quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, bensi’ di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), sulla base delle ampie argomentazioni sviluppate nei precedenti di questa Corte, ai quali il Collegio, condividendoli, ritiene di dare continuita’ mediante un mero richiamo.
2.5. Non vi sono ragioni giuridiche per discostarsi da tale descritto orientamento, ne’ il caso di specie, al pari delle argomentazioni che sorreggono la censura in esame, presenta peculiarita’ tali da rendere inapplicabile la regola che ne risulta.
3. Il secondo motivo – recante “Violazione o falsa applicazione da parte del Giudice di merito degli articoli 7 e 11, Convenzione dell’Aia del 1 luglio 1985, ratificata con L. 16 ottobre 1989, n. 364, in relazione all’articolo 1322 c.c., comma 2, articoli 1323, 1324 e 2645-ter c.c., per aver ritenuto che l’atto istitutivo del Trust sia inefficace per la mancata indicazione della legge regolatrice, pur essendo detta legge individuabile in forza di quanto disposto dalla menzionata Convenzione e senza aver tenuto conto dei principi di autonomia contrattuale e di conservazione degli atti giuridici (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” – puo’ considerarsi assorbito.
4. Le spese di questo giudizio di legittimita’, regolate dal principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, altresi’ dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalita’ al riguardo Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della banca ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spettera’ all’amministrazione giudiziaria verificare la debenra in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo.
Condanna la (OMISSIS) s.c.p.a. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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