Patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1742.

Patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale.

Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell’atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura oppure di specie, è ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l’intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entità.

Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1742. Patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale

Data udienza 1 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Accertamento quota proprietà fabbricato – Azione ex art. 948 c.c. – Prova – Prova testimoniale e prova documentale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6595/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), dall’Avvocato (OMISSIS), e dall’Avvocato (OMISSIS), per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), dall’Avvocato (OMISSIS), e dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), e dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA n. 3015/2016 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 29/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 1/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

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FATTI DI CAUSA

1.1. (OMISSIS) ha convenuto in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua proprieta’ sulla quota pari ai 2/9 del fabbricato identificato in catasto al f. (OMISSIS), mappale (OMISSIS).
1.2. A sostegno della domanda, l’attore ha dedotto: – di aver alienato a quest’ultimo la quota pari ai 2/9 della (OMISSIS) in data 30/7/2001, con esclusione della quota relativa al rustico facente parte del complesso e identificato in catasto al f. (OMISSIS), mappale (OMISSIS); – tale compendio e’ stato successivamente venduto dall’ (OMISSIS) a (OMISSIS) e (OMISSIS); – l’ (OMISSIS), in data 3/6/2008, avendo rilevato un errore materiale nell’atto di compravendita del 30/7/2001 per la mancata indicazione del (OMISSIS) del mappale (OMISSIS), ha invitato l’attore un atto di identificazione catastale per la rettifica dell’errore; – tale atto e’ stato comunque redatto, senza la sottoscrizione dell’attore, con successiva voltura del mappale (OMISSIS), compreso il (OMISSIS), sostituito dal mappale (OMISSIS).
1.3. (OMISSIS) ha resistito alle domande proposte dall’attore deducendo: – l’inammissibilita’ dell’azione di rivendica nei suoi confronti, per difetto di legittimazione passiva, avendone ceduto la proprieta’ e il possesso a (OMISSIS) e (OMISSIS); – la vendita aveva riguardato l’intera quota di 2/9 dell’intero complesso immobiliare denominato (OMISSIS), come gia’ specificato nel preliminare, e che solo per un errore materiale era stata omessa l’indicazione del mappale (OMISSIS), gia’ (OMISSIS). Il convenuto, quindi, ha chiesto il rigetto delle domande e la condanna dell’attore al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 1.

 

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1.4. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto il rigetto delle domande proposte dall’attore sostenendo che l’attore aveva ricevuto in eredita’ la quota di 2/9 della (OMISSIS), comprese le adiacenze e il mappale in questione, e l’aveva venduta a (OMISSIS) con la stessa superficie poi venduta agli stessi, senza, peraltro, che dal momento della vendita (30/7/2001) alla rilevazione dell’errore materiale (giugno 2008) avesse mai lamentato o richiesto nulla al riguardo.
1.5. Il tribunale, con sentenza del 9/12/2014, ha dichiarato l’inammissibilita’ della domanda proposta nei confronti di (OMISSIS), ha rigettato le domande proposte dall’attore nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ha condannato l’attore, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 1, al risarcimento dei danni in favore dell’ (OMISSIS), liquidandoli in Euro 10.000,00.
2.1. (OMISSIS) ha proposto appello al quale hanno resistito sia (OMISSIS), che (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello di (OMISSIS), rigettando la domanda di risarcimento dei danni proposta da (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 1, confermando, per il resto, la sentenza impugnata.
2.3. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che: – l’azione di cui all’articolo 948 c.c., consente al proprietario, ove dimostrato di aver acquistato il bene secondo le specifiche regole previste, di rivendicare la cosa da chiunque la possieda o detenga e sia, conseguentemente, in grado di restituirla; – e’ pacifico che, nel caso di specie, l’immobile sia attualmente nella disponibilita’ dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) e non di (OMISSIS).
2.4. La corte, poi, quanto alla qualificazione dell’azione, ritenuta dall’appellante di accertamento e non di rivendicazione, dopo aver evidenziato che: – la domanda di accertamento della proprieta’ si caratterizza per il fatto che la stessa mira non gia’ alla modifica di uno stato di fatto bensi’ solo all’eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimita’ del potere di fatto sulla cosa di cui l’attore e’ gia’ investito; – nel caso in esame, invece, la domanda non e’ diretta solo ad accertare il diritto di proprieta’, per la quota di 2/9, in capo a (OMISSIS) sulla porzione di fabbricato rurale in questione ma anche di ottenere l’ordine per il conservatore di modificare lo stato delle trascrizioni conseguente all’effetto dell’atto di identificazione catastale; ha ritenuto che la domanda dell’attore era stata correttamente qualificata come azione di rivendicazione, con la conseguente inammissibilita’ della domanda nei confronti dell’ (OMISSIS), che non ha il possesso di quanto rivendicato.
2.5. La corte, inoltre, ha rilevato che dall’istruttoria svolta era emerso che: – l’attore ha ricevuto in eredita’ i 2/9 del compendio immobiliare, compreso il mappale contestato, che ha ceduto all’ (OMISSIS) il quale, a sua volta, lo ha alienato a (OMISSIS) e (OMISSIS); – i testimoni, e cioe’ il notaio (OMISSIS) ed (OMISSIS), madre dell’attore e dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno confermato “la concorde volonta’ dei contraenti per la cessione, con l’atto di compravendita del 30/7/2001, della “quota ereditaria” pari ai 2/9 dell’intero”; – la consistenza del compendio acquistato dal padre e dante causa dell’attore nel 1973 era indicata nella superficie complessiva di ha 6.54.82 ed era certamente comprensiva del mappale in questione; – tale superficie, malgrado i diversi e successivi accatastamenti, corrisponde a quella cosi’ come specificata e trasferita con l’atto di compravendita del 30/7/2001, con l’indicazione dei confini; – non e’, infine, irrilevante, quanto all’intenzione dei contraenti, il comportamento dell’attore, mantenuto per vari anni successivi, “senza nulla lamentare circa la proprieta’ e l’uso della porzione immobiliare in esame”, compatibile, invece, con “la volonta’ di cedere i 2/9, dell’intero compendio”.
2.6. La corte, infine, ha esaminato il motivo con il quale l’appellante ha lamentato l’erroneita’ della condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., e l’ha ritenuto fondato. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che il convenuto (OMISSIS) era interessato a contraddire alla domanda con la quale l’attore aveva chiesto che fosse ordinato al conservatore la voltura catastale del bene in suo favore, ha, tuttavia, escluso che l’attore avesse agito in giudizio nei confronti dello stesso con dolo o colpa grave, tanto piu’ che il convenuto, quale acquirente della quota di 2/9 e successivamente venditore, aveva promosso l’atto di identificazione catastale della stessa quota del mappale all’interno del compendio poi ceduto.
2.7. La corte, in definitiva, ha parzialmente accolto l’appello di (OMISSIS), rigettando la domanda riconvenzionale con la quale (OMISSIS) aveva chiesto la sua condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 1, e confermando, per il resto, la sentenza appellata.
3.1. (OMISSIS), con ricorso notificato il 6/3/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
3.2. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso notificato il 14/4/2017.
3.3. (OMISSIS), (OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato in data 14/4/2017 con il quale ha proposto, per un motivo, ricorso incidentale.
3.4. (OMISSIS) ha resistito al ricorso incidentale con controricorso notificato il 12/5/2017.
3.5. Le parti hanno depositato memorie.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione degli articoli 99, 100, 101 e 112 c.p.c., con riferimento agli articoli 948 e 2650 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la domanda di accertamento della sua proprieta’ sul mappale (OMISSIS) fosse inammissibile nei confronti di (OMISSIS) sul rilievo che tale domanda, essendo volta ad ottenere la modifica dello stato delle trascrizioni, doveva essere qualificata come un’azione di rivendicazione e, come tale, non proponibile nei confronti di chi, come l’ (OMISSIS), non aveva ne’ il possesso ne’ la detenzione del bene rivendicato.
4.2. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato il ricorrente, cosi’ facendo, ha omesso di considerare che, a norma dell’articolo 2653 c.c., n. 1, la trascrizione della sentenza di accertamento e’ un effetto consequenziale ed automatico dell’accoglimento della domanda di accertamento della proprieta’ sulla quota di 2/9 del mappale in questione e che, dunque, la domanda volta ad attuare tale trascrizione non aveva alcun effetto recuperatorio ma solo quello di mutare lo stato delle trascrizioni in ordine al predetto mappale, rimuovendo le trascrizioni invalidamente eseguite, e assicurare, a norma dell’articolo 2650 c.c., la continuita’ delle stesse.
4.3. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, l’atto di identificazione catastale operato nel 2008, non potendo determinare, in difetto di sottoscrizione del venditore (OMISSIS), alcun trasferimento del mappale (OMISSIS) in questione ne’ valere come correzione di un errore materiale commesso dal notaio, non poteva essere validamente trascritto, come l’attore aveva espressamente domandato che fosse accertato.
4.4. L’ (OMISSIS), quindi, doveva essere necessariamente presente nel processo, dovendo la sentenza di accertamento valere, ai fini della trascrizione e della continuita’ delle stesse, anche nei suoi confronti e, quindi, dei successivi acquirenti.
5. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la nullita’ della sentenza in relazione agli articoli 112 e 132 c.p.c., con riferimento all’articolo 163 c.p.c. e all’articolo 2650 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha pronunciato sulla domanda con la quale l’attore aveva chiesto di accertare che i 2/9 dell’immobile identificato con il mappale (OMISSIS) del f. (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), era di sua proprieta’ e, conseguentemente, ordinare al conservatore di procedere alla voltura catastale del predetto bene in suo favore, eliminando la trascrizione illegittimamente operata dai convenuti a seguito dell’atto di identificazione catastale del 4/7/2008. La corte, infatti, ha osservato il ricorrente, non ha detto, sul punto, una parola, omettendo, quindi, di esaminare il devolutum.

 

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6.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 132 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello si e’ limitata, per un verso, a ribadire che la domanda proposta dall’attore doveva essere qualificata come una rivendicazione ex articolo 948 c.c. e, per altro verso, ad affermare che l’intestazione del mappale (OMISSIS), a seguito del contratto di compravendita del 2001 e del successivo atto di identificazione catastale del 2008 era stata correttamente effettuata in favore dell’acquirente, omettendo, tuttavia, di esaminare e di pronunciare sui temi di impugnazione che la stessa aveva indicato nella sentenza, come l’illegittimita’ dell’atto di identificazione catastale, in quanto privo del consenso e della sottoscrizione del venditore, e, di conseguenza, della sua trascrizione, nonche’ l’inutilizzabilita’ della prova testimoniale in materia immobiliare.
6.2. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, non era affatto vero che (OMISSIS) avesse venduto all’ (OMISSIS) il mappale (OMISSIS), non essendo indicato nella descrizione degli immobili, ne’ e’ vero che il notaio (OMISSIS) aveva dichiarato che (OMISSIS) avesse espresso la volonta’ di vendere l’intera quota ereditaria, e neppure e’ vero, come emerge dalla denuncia di successione, che l’area complessiva di ettari 6.54.82 comprendeva anche il fabbricato rurale.
6.3. In ogni caso, ha concluso il ricorrente, e’ errata la conclusione che la corte ne ha implicitamente tratto, e cioe’ il riconoscimento dell’avvenuto trasferimento all’ (OMISSIS) anche del mappale (OMISSIS), non risultando dall’atto di compravendita e non potendo a tale fine valere ne’ l’atto di identificazione catastale in mancanza della sottoscrizione del venditore, ne’ le testimonianze rese in violazione del divieto previsto dall’articolo 2722 c.c..
7.1. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del primo, che riguarda la legittimazione passiva del convenuto (OMISSIS).
7.2. La corte d’appello, invero, ha ritenuto che, alla luce delle prove raccolte in giudizio, l’attore aveva ricevuto in eredita’ i 2/9 del compendio immobiliare, comprensivo del mappale contestato, e che, come riferito dai testimoni (e cioe’ il notaio (OMISSIS) ed (OMISSIS), madre dell’attore e dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS)), “la concorde volonta’ dei contraenti” era quella di stipulare “con l’atto di compravendita del 30/7/2001” (e non, come ha assunto il ricorrente, con l’atto di identificazione catastale) “la cessione… della quota ereditaria pari ai 2/9 dell’intero”, come, del resto, confermato sia dal fatto che la consistenza del compendio acquistato dal padre e poi ereditato dall’attore, indicata in 6.54.82 are e certamente comprensiva del mappale in questione, corrispondeva, malgrado i diversi e successivi accatastamenti, alla superficie complessiva cosi’ come specificata e trasferita con il contratto di compravendita intercorso tra lo stesso attore e l’ (OMISSIS) il 30/7/2001, sia dal fatto che l’attore, per vari anni successivi alla vendita del 2001, aveva assunto un comportamento compatibile con “la volonta’ di cedere i 2/9/dell’intero compendio” non avendo mai lamentato nulla “circa la proprieta’ e l’uso della porzione immobiliare in esame”.
7.3. Si tratta, com’e’ evidente, di un apprezzamento in fatto che, come tale, puo’ essere denunciato, in sede di legittimita’, solo per il vizio previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, e cioe’ per omesso esame di una o piu’ di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilita’ logica, una differente ricostruzione dell’accaduto tale da integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (e cioe’, nella specie, la mancata vendita della quota immobiliare pretesa dall’attore). Nel caso in esame, al contrario, il ricorrente, pur avendone l’onere (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente rappresentato in ricorso i fatti storici, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorche’ risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, ne’, infine, la loro decisivita’ ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole, finendo, cosi’, per lamentare, pur a mezzo della denuncia della violazione di norme di legge sostanziale o processuale, la ricognizione dei fatti, asseritamente erronea, che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, li’ dove, in particolare, questi, ad onta delle (asseritamente) diverse emergenze delle stesse, hanno affermato che l’attore, ad onta della sua mancata previsione del mappate (OMISSIS) nel contratto di compravendita, avesse, in realta’, inteso vendere anche la relativa quota. La valutazione delle prove raccolte, pero’, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non, appunto, per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piu’ fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si e’ formato, a norma dell’articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilita’ delle fonti di prova. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). Del resto, come piu’ volte ribadito da questa Corte, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonche’ la facolta’ di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia puo’ essere decisa senza necessita’ di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 98 del 2019, in motiv.; Cass. n. 11176 del 2017).

 

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Il compito di questa Corte, d’altra parte, non e’ quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual e’ reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’e’ accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
7.4. La corte d’appello, in effetti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, in fatto, con motivazione nient’affatto apparente o perplessa o illogica, che, ad onta della sua mancata indicazione (o, piu’ precisamente, ad onta della mancata indicazione dei corrispondenti dati catastali) nel contratto di compravendita, le parti avessero inteso comprendere, tra i cespiti ceduti, anche la quota, pari ai 2/9, del mappale (OMISSIS). Ed una volta affermato, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioe’, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di una o piu’ circostanze decisive, che l’attore avesse inteso trasferire anche la quota immobiliare pari ai 2/9 del mappale in questione, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioe’ il rigetto della domanda proposta dall’attore, in quanto volta, appunto, all’accertamento della sua proprieta’ sulla predetta quota.

 

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7.5. Per il resto, la Corte non puo’ che ribadire che i limiti legali di ammissibilita’ della prova orale non operano quando la prova sia diretta non gia’ a contestare il contenuto di un documento ma a renderne esplicito il significato: in particolare, il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’articolo 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (Cass. n. 9526 del 2012). In effetti, nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all’articolo 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risultino in alcun modo previsti dal contratto e che non possono, percio’, ritenersi comprese nel negozio consacrato dall’atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volonta’ contrattuale precisamente e compiutamente espressa, cosi’ che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volonta’ negoziale (Cass. n. 5071 del 2007). Ne consegue che, in caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura oppure di specie, e’ ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l’intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entita’ (Cass. n. 14024 del 2005).
8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale che ha articolato, il controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 948 e 2650 c.c. e degli articoli 96 e 100 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in accoglimento dell’appello proposto dall’attore, ha rigettato la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto (OMISSIS) aveva chiesto la sua condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 1, omettendo, tuttavia, di considerare che l’attore, asseritamente proprietario del mappale (OMISSIS) in quanto non venduto con l’intervenuta compravendita, non aveva, in realta’, alcun interesse giuridico di agire in rivendica nei confronti dell’ (OMISSIS) poiche’ gli unici legittimati a contraddire sul punto erano (OMISSIS) e (OMISSIS) essendo il bene in questione nella loro esclusiva disponibilita’ materiale e giuridica. L’attore, del resto, ha aggiunto il ricorrente incidentale, come ha accertato la corte d’appello, aveva avuto l’intenzione sin dall’origine di cedere tutta la propria quota del compendio immobiliare ereditato dal padre e, dunque, sapeva che il mappale (OMISSIS) non era di sua proprieta’ avendolo ceduto all’ (OMISSIS) ma, cio’ nonostante, non solo ha rivendicato il bene ma ha pure citato in giudizio l’acquirente sperando che quest’ultimo sarebbe stato disponibile a corrispondergli una somma pur di evitare il contenzioso avanti il tribunale nel quale esercitava come avvocato. Le prove raccolte, in effetti, come le deposizioni rese dai testimoni escussi in giudizio, dimostrano che l’attore aveva agito in giudizio con dolo, avendo, in realta’, notificato la citazione introduttiva per vendetta.
9. Il motivo e’ infondato. La corte d’appello, in effetti, ha ritenuto, per un verso, che il convenuto (OMISSIS) era interessato a contraddire alla domanda con la quale l’attore aveva chiesto che fosse ordinato al conservatore la voltura catastale del bene in suo favore, e, per altro verso, che l’attore non aveva agito in giudizio nei confronti dello stesso con dolo o colpa grave rilevando che il predetto convenuto, quale acquirente della quota di 2/9 e successivamente venditore, aveva promosso l’atto di identificazione catastale della stessa quota del mappale all’interno del compendio poi ceduto. In effetti, l’accertamento dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., implica un apprezzamento di fatto in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo che non e’ censurabile in sede di legittimita’ se non per il vizio di motivazione previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 327 del 2010; Cass. n. 13071 del 2003), vale a dire soltanto per l’omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio, non potendo, al contrario, rilevare la mancata valutazione degli elementi istruttori in quanto tali, come le invocate prove testimoniale, quando il fatto storico da essi (in ipotesi) rappresentato, vale a dire la sussistenza del dolo o della grave colpa dell’iniziativa processuale dell’attore, sia stato comunque preso in considerazione, come in effetti e’ accaduto nel caso di specie, dal giudice di merito, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
10. Il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere, quindi, rigettati.
11. Le spese di lite, nei rapporti tra il ricorrente principale e i controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), seguono l’esclusiva soccombenza del primo e sono liquidate in dispositivo. Viceversa, nei rapporti tra il ricorrente principale ed il controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del primo e, per l’effetto, previa compensazione nella misura di un quarto, liquidate, per il resto, in dispositivo.
12. La Corte da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto del ricorrente incidentale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida, per i controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), nella somma di Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e le spese generali nella misura del 15%, e, per il controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), previa compensazione nella misura di un quarto, nella somma di Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e le spese generali nella misura del 15%; da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto del ricorrente incidentale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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