Termine di decadenza stragiudiziale di 60 giorni introdotto dall’articolo 32 della legge 183/2010

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 8 aprile 2019, n. 9750.

La massima estrapolata:

Il termine di decadenza stragiudiziale di 60 giorni introdotto dall’articolo 32 della legge 183/2010 (Collegato Lavoro) non si applica al lavoratore che invochi la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa cessionaria, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile, per effetto di un intervenuto trasferimento d’azienda. La norma del Collegato Lavoro prevede che il doppio termine di decadenza previsto per l’impugnazione del licenziamento (60 giorni per la comunicazione scritta e 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale) si applichi, tra le altre fattispecie, alla cessione del contratto di lavoro avvenuta per effetto di trasferimento d’azienda.

Sentenza 8 aprile 2019, n. 9750

Data udienza 23 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antoni – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14765-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, (poi S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 996/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/12/2016 R.G.N. 439/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 9.12.2016, respingeva il gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che, con riferimento a precedente sentenza del Tribunale di Agrigento – dichiarativa della nullita’ del termine finale apposto ai contratti di somministrazione stipulati con la (OMISSIS) s.p.a., con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla (OMISSIS) s.p.a. a far data dal 4.6.2007 – aveva rigettato, per la ritenuta maturazione del termine di decadenza fissato dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) la domanda della (OMISSIS), intesa ad ottenere la declaratoria di un avvenuto trasferimento di azienda dalla (OMISSIS) alla S.c.p.A. (OMISSIS) e la conseguente condanna della cessionaria a riammetterla in servizio ed a pagarle le mensilita’ retributive dalla data del trasferimento.
2. La Corte di Palermo rilevava che il primo (60 gg.) del duplice termine, applicabile ai sensi dell’articolo 32, comma 4, lettera c L. cit., con richiamo alle disposizioni novellate della L. n. 604 del 1966, articolo 6 fosse decorso prima dell’offerta delle proprie energie lavorative da parte dell’appellante con il telegramma del 2.4.2014, per esserne il termine iniziale ancorato alla data del trasferimento, intervenuto, per ammissione della stessa appellante, in data 1.11.2012. Riteneva che, anche per l’ipotesi in cui il lavoratore intendesse far valere nei confronti della cessionaria la cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c., il termine di decadenza ivi previsto fosse da ritenere applicabile e che l’effetto preclusivo si fosse determinato.
3. In particolare, riteneva non condivisibile la tesi dell’impossibilita’ dell’estensione analogica della indicata decadenza ad ipotesi non prevista, in violazione dell’articolo 14 preleggi, in quanto il termine decadenziale doveva ritenersi operante, secondo la generale previsione della norma (L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c), anche al caso – diverso da quello in cui si contestava la legittimita’ del trasferimento d’azienda – in cui si invocasse il riconoscimento del diritto, negato, di proseguire il rapporto di lavoro presso il cessionario, attesa la ratio della norma, volta a tutelare l’esigenza di celere definizione delle situazioni giuridiche controverse.
L’automatismo della prosecuzione del rapporto presso il cessionario doveva, secondo la Corte, essere coordinato con la previsione normativa del termine di decadenza anche per manifestare la volonta’ di avvalersi del trasferimento d’azienda attraverso l’offerta delle proprie energie lavorative e non poteva rilevare in senso contrario la circostanza che il rapporto di lavoro con la (OMISSIS) era stato dichiarato costituito solo con la sentenza n. 308 del 12.2.2014, in quanto la decorrenza dei termini di decadenza non poteva ritenersi impedita dalla pendenza del giudizio volto all’accertamento della nullita’ del termine apposto al contratto di somministrazione, ne’ poteva reputarsi precluso all’interessata l’esercizio dei diritti che da tale cessione le derivavano.
4. Di tale decisione ha domandato la cassazione la (OMISSIS), affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, la societa’ consortile (OMISSIS).
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) della L. n. 604 del 1966, articolo 6, comma 1, degli articoli 12 e 14 preleggi ed, in via gradata, rileva che debba essere sollevata questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 32, comma 4, lettera c) cit. per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., sostenendo che con la L. n. 183 del 2010 il legislatore ha assoggettato al doppio regime di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 6 altri atti estintivi e di gestione del rapporto di lavoro, diversi dal licenziamento, di cui si contesti la legittimita’, con l’esplicita finalita’ di evitare comportamenti opportunistici e dilatori posti in essere dai lavoratori per massimizzare gi effetti economici di un’eventuale pronuncia di accoglimento della domanda. Rileva che la limitazione temporale dell’azione giudiziaria rivesta carattere eccezionale e che pertanto sia necessaria un’interpretazione rigorosa del perimetro della norma, rigidamente legata al significato delle parole utilizzate.
2. Osserva che il testo della L. n. 604 del 1966, articolo 6 prevede che il licenziamento “deve essere impugnato” e che l’effetto estensivo dell’articolo 32, comma 4, lettera c), secondo cui tale disposizione si applica anche “alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del c.c.” con decorrenza del termine dalla data del trasferimento, stante il principio dell’inapplicabilita’ dell’analogia alle norme eccezionali, non possa condurre a ritenere che il termine di impugnazione sia riferibile ad ipotesi diverse da quelle in cui si contesti (impugni, ovvero neghi) la validita’ della cessione del contratto. D’altronde, anche nell’ipotesi residuale di cui all’articolo 32, comma 4, lettera d) legge cit., norma di chiusura, il presupposto dell’azione costituiva e’ un atto o contratto di cui si contesti la validita’ e peraltro nella specie solo tardivamente era stata formulata l’eccezione di decadenza ai sensi di tale ultima previsione.
3. Ulteriore argomento di carattere letterale idoneo a disattendere la interpretazione del giudice del gravame e’ costituita, secondo la difesa di parte ricorrente, dal riferimento contenuto nella norma scrutinata alla “avvenuta” cessione, cio’ che circoscrive l’ambito di sua applicazione al caso del lavoratore che, contestando il trasferimento d’azienda, pretenda di rimanere in capo la cedente. Si osserva altresi’ che, se la disposizione venisse interpretata in modo diverso da quello patrocinato, si realizzerebbe un meccanismo irrazionale, suscettibile di far decorrere il termine di decadenza prescindendosi dalla effettiva conoscenza della vicenda da parte del dipendente estraneo al trasferimento d’azienda, dovendo altrimenti sostenersi, per superare una tale incoerenza, che il termine per impugnare decorra da quando il lavoratore ha avuto una comunicazione del trasferimento d’azienda, onere pero’ non previsto dall’ordinamento. Una diversa interpretazione porrebbe la norma in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., poiche’ tale situazione verrebbe trattata in modo ingiustificatamente analogo al caso inverso in cui il lavoratore ha avuto percezione della cessione del proprio contratto di lavoro, continuando a rendere la prestazione per il cessionario, e perche’ sarebbe pregiudicato il suo diritto di difesa garantito dall’articolo 24 Cost., sotto il profilo della compromissione dell’accesso alla giustizia.
4. Con il secondo motivo, la (OMISSIS) lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) degli articoli 11 e 117 Cost. e degli articoli 3 e 4della Direttiva n. 23/2001/CE e, in via gradata, chiede che venga disposto rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, assumendo che l’interpretazione della Corte capitolina viola il canone dell’interpretazione conforme cui e’ tenuto il giudice nazionale, che, in caso di contrasto insanabile tra norma interna e diritto dell’Unione, e’ tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’U.E. Adduce che, infatti, la lettura della norma finirebbe per restringere arbitrariamente l’operativita’ della Direttiva richiamata, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o di parti di esse, e rileva che tutti gli articoli della Direttiva denotino il carattere inderogabile della disciplina del trasferimento d’azienda con riferimento ai diritti dei prestatori di lavoro.
5. Osserva che questa Corte, con sentenza n. 12919 del 23.5.2017, ha ben evidenziato che nell’ipotesi di cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario che non necessita di consenso da parte dei contraenti ceduti e che a tale regola non e’ consentito derogare in senso sfavorevole ai lavoratori, sicche’ la interpretazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) seguita dai giudici del merito stride con l’obiettivo della Direttiva di tutelare i lavoratori ceduti ed il loro diritto di mantenere il posto di lavoro con il cessionario alle condizioni pattuite con il cedente. Diversamente opinando, sarebbe previsto un effetto decadenziale generale in caso di inerzia del lavoratore, in contrasto con il principio di automaticita’ del trasferimento di cui alla Direttiva 23/2001/CE.
6. Con il terzo motivo, la ricorrente ascrive alla decisione impugnata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e degli articoli 2112 e 2935 c.c., ritenendo necessaria per l’operativita’ della decadenza la conoscenza, da parte del lavoratore, dell’avvenuto trasferimento d’azienda, al fine di contestare la mancata cessione del proprio contratto di lavoro. Rileva come la Corte di appello indichi come data in cui la lavoratrice ha avuto contezza del trasferimento quella del 1.11.2012, precisando che l’offerta delle energie lavorative sia avvenuta solo il 2.4.2014, non considerando che il telegramma con il quale si invitata l’azienda ad accettare la messa a disposizione delle proprie energie lavorative era pervenuto entro 60 gg. dalla data di costituzione del rapporto tra ricorrente e (OMISSIS) in forza della sentenza del Tribunale di Agrigento (Palermo) del 12.2.2014 n. 308 e che, alla data di ritenuta decorrenza del termine di impugnazione, il rapporto di lavoro della (OMISSIS) non era neppure intercorrente con l’impresa cedente, ma con l’agenzia per il lavoro (OMISSIS) s.p.a. Si sottolinea l’insuscettibilita’ per rapporti neppure costituiti a subire l’effetto della cessione ai sensi dell’articolo 2112 c.c., a cio’ dovendo conseguire che il diritto di impugnare l’eventuale mancata cessione del contratto poteva sorgere solo per effetto della sentenza costitutiva del rapporto tra la cedente e la ricorrente, per essere solo a tale il diritto esercitabile ai sensi dell’articolo 2935 c.c.
7. Con il quarto motivo, ci si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 32, comma 4, lettera c L. cit. e dell’articolo 2697 c.c., essendo a carico dell’eccipiente provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, ossia l’assolvimento degli oneri pubblicitari relativi al trasferimento d’azienda che avrebbero consentito la conoscenza dello stesso da parte della lavoratrice appellante.
8. Il quinto motivo attiene alla dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c. e articolo 111 c.p.c., sostenendo la ricorrente che la Legge Regionale siciliana n. 11 del 2010 – il cui comma 6 prevedeva che il personale delle societa’ dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, fosse trasferito nelle societa’ risultanti alla fine del processo di riordino – aveva comportato il trasferimento del personale e che l’applicazione della decadenza avrebbe paralizzato gli effetti automatici dell’articolo 111 c.p.c., che prevede che la pronuncia contro il cedente esplichi i suoi effetti contro il successore a titolo particolare.
9. Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento di tutti gli altri.
10. la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 6 (novellato) si applicano anche: (…) “c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento”.
11. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie di causa la decadenza di cui al citato articolo 32, comma 4, lettera C, considerando estensibile la decadenza prevista per il caso in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c. anche alle ipotesi in cui si verifichi comunque un trasferimento d’azienda ed il lavoratore intenda far accertare l’intervenuta cessione di detto contratto, in conformita’ all’esigenza di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza (ritenuto particolarmente pregiudizievole specie per il datore di lavoro) scaturente dal trasferimento.
12. Osservava quindi la Corte palermitana che, risultando per tabulas che l’appellante, dopo il trasferimento d’azienda dalla (OMISSIS) alla S.c.p.A. (OMISSIS), intervenuto per sua ammissione in data 1.11.2012, aveva atteso quasi due anni prima di formulare domanda di accertamento del suddetto trasferimento e di sussistenza del rapporto di lavoro con la cessionaria, era evidente la violazione del termine stragiudiziale di 60 giorni decorrente dalla data del trasferimento, entro cui la (OMISSIS) avrebbe dovuto manifestare alla SAS la volonta’ di far valere nei suoi confronti la cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c.
13. La tesi seguita dalla sentenza impugnata e’ erronea.
14. Ed invero, la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda avviene automaticamente ex articolo 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro gia’ verificata dal 1.11.12, sicche’ non vi era alcuna necessita’, ne’ onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione gia’ avvenuta ope legis, sicche’ e’ evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex articolo 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’articolo 32, comma 4 lettera c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente SAS, egli dedusse “l’intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all’articolo 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente (SAS), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso” (pag. 7 controricorso).
15. Del resto la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, prevede l’applicabilita’ anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 6(novellato) e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex articolo 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.
16. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che non si e’ attenuta a tale principio decidendo l’intera controversia sulla base di tale insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, nonche’ per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

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