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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 aprile 2014, n. 17799. La sottrazione di un minore alla potestà del genitore o dei genitori e la sua ritenzione contro la volontà del titolare o dei titolari della potestà parentale tutelano il medesimo bene giuridico incentrato sulla protezione degli interessi del minore e comportano entrambe l'assoggettamento della vittima all'esercizio di un potere illegittimo, distinguendosi solo per le modalità attraverso le quali l'autore del delitto entra in contatto con il minore ed interferisce sui suoi diritti e sulle sue situazioni soggettive, distogliendolo dalle direttive a lui impartite dal genitore o dal tutore: nel primo caso, infatti, si fa cessare de facto una determinata relazione che unisce una persona ad un determinato soggetto, nell'altra ipotesi l'autore del reato approfitta del fatto di essere venuto in contatto con il minore per una causa lecita e lo trattiene indebitamente presso di sé, ossia contro la volontà dell'altro genitore, del tutore, del curatore, o comunque di colui che eserciti una forma di vigilanza o custodia nei confronti del minore. La condotta di uno dei due coniugi deve portare ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro, sì da impedirgli non solo l'esercizio della funzione educativa e dei poteri inerenti all'affidamento, ma da rendere impossibile quell'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore e della società.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  28 aprile 2014, n. 17799 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 ottobre 2012 la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 1 giugno 2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.F. in ordine al reato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 ottobre 2013, n. 44260. Il tentativo è di per sé compatibile con il reato di sottrazione di minore, avente natura di reato eventualmente permanente e con la struttura soggettiva della fattispecie, che è punita a titolo di dolo generico, bastando il proposito di attuare una arbitraria e unilaterale compromissione dell’esercizio della potestà genitoriale o temporaneamente tutoria delle altre persone elencate dall’art. 574 c.p. oltre ai genitori.

La massima Il tentativo è di per sé compatibile con il reato di sottrazione di minore, avente natura di reato eventualmente permanente e con la struttura soggettiva della fattispecie, che è punita a titolo di dolo generico, bastando il proposito di attuare una arbitraria e unilaterale compromissione dell’esercizio della potestà genitoriale o temporaneamente tutoria delle...