La massima

Il tentativo è di per sé compatibile con il reato di sottrazione di minore, avente natura di reato eventualmente permanente e con la struttura soggettiva della fattispecie, che è punita a titolo di dolo generico, bastando il proposito di attuare una arbitraria e unilaterale compromissione dell’esercizio della potestà genitoriale o temporaneamente tutoria delle altre persone elencate dall’art. 574 c.p. oltre ai genitori.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 30 ottobre 2013, n. 44260

Fatto e diritto

 1. Con il ministero del difensore l’imputata cittadina albanese K.F. impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la decisione in data 29.4.2010 del Tribunale di Pordenone, con cui è stata riconosciuta colpevole dei reati di tentata sottrazione del bambino P.G. (sei anni) e di minaccia grave in danno della madre del minore P.E. e, per l’effetto, condannata – unificati i reati ai sensi dell’art. 81 co. 2 c.p. ed esclusa l’incidenza della contestata recidiva- alla pena di nove mesi di reclusione.

Condotte criminose realizzate – quanto al reato ex artt. 56 e 574 c.p. – l'(omissis) , allorché la K. si presentava presso la scuola elementare Gaspare Gozzi di (omissis), tra le ore 10.30 e 11.00, e riferiva all’insegnante A.M.G. di essere venuta a riprendere il bambino P.G. su richiesta dei suoi genitori impossibilitati a recarsi a scuola, richiesta che rinnovava con insistenza, ricevendone il rifiuto dell’insegnante in difetto di una delega motivata degli esercenti la potestà genitoriale sul minore e anche in ragione dell’incontro mattutino tra l’insegnante e la madre del bambino che assicurava il suo ritorno alle ore 12.30 per riprendere il figlio al termine dell’orario di scuola. Contegno cui la K. , quasi implicitamente rivendicando tale tentativo di sottrazione del minore, faceva seguire l'(omissis) l’episodio di minaccia grave nei confronti di P.E. , unica esercente la potestà genitoriale sul bambino (la scuola non avendo notizie del padre del piccolo), fermandola in luogo pubblico e minacciandola col dirle ‘da oggi in poi avrai di peggio, non ti lascio in pace finché non tifare del male, non ho paura di nessuno’.

2. La Corte di Appello ha ritenuto ampiamente provata la penale responsabilità dell’imputata per i fatti ascrittile, segnatamente per quel che concerne il tentativo di sottrazione del minore, respingendo le doglianze della K. sia in punto di compiuta ricostruzione dell’episodio e di connessa individuazione dell’imputata nella donna presentatasi all’insegnante A. per farsi consegnare il bambino, sia in punto di idoneità della condotta della K. ad integrare l’ascritta fattispecie criminosa tentata.

In particolare i giudici di secondo grado, condividendo il percorso decisorio del Tribunale, hanno evidenziato – per un verso – come, dopo l’episodio delle minacce rivolte ad P.E. dalla K. , sua lontana cugina indicata alla p.g. come responsabile dell’intimidazione, la p.g. abbia collegato l’episodio al tentativo di sottrazione del figlio della P. e, sottoposta con altre immagini somiglianti la fotografia della K. alla maestra A. , costei abbia riconosciuto senza esitazione nell’imputata la donna che l'(OMISSIS) si era presentata a scuola per riprendere il piccolo P.G. . Di poi gli stessi giudici hanno rilevato, per altro verso, la piena compatibilità oraria esistente tra la consumazione dell’episodio (collocato dalla A. tra ore 10.30/10.40 e le ore 11.00) e la presenza (ore 10.00/10.30) della K. presso l’ospedale di (OMISSIS) (in cui la K. si era recata per pagare un esame effettuato il giorno precedente e per un colloquio presso il Tribunale del Malato), distante non più di due chilometri dalla scuola elementare, e il successivo ritorno nel piazzale del nosocomio (ore 11.30/ore 12.00) della stessa K. , ivi raggiunta dal convivente in auto.

In base alle ricostruite modalità della condotta dell’imputata presso la scuola elementare del bambino P.G. la Corte giuliana ha stimato sussistere senza incertezze, disattendendo i rilievi al riguardo espressi con l’appello, il tentativo del reato punito dall’art. 574 c.p., atteso che la postuma prognosi dell’azione dell’imputata e del contesto in cui essa si è svolta avvalora l’idoneità della medesima azione a realizzare l’evento lesivo della fattispecie criminosa.

3. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputata di persona, adducendo i vizi di violazione di legge e di mancanza e illogicità della motivazione di seguito riassunti.

3.1. Erronea applicazione degli artt. 56, 574 c.p..

Le rigorose regole che disciplinano l’affidamento di alunni minorenni della scuola dell’obbligo e in particolare della scuola elementare non avrebbero mai consentito alla K. di ottenere davvero la consegna del bambino P.G. con la sua semplice richiesta verbale, adducente il presunto incarico assegnatole dei genitori. Al contrario di quanto sostiene la sentenza impugnata non vi è seria prova che l’imputata, che pure risiede da anni in Italia, fosse all’oscuro dell’anzidetta disciplina e, quindi, della concreta impossibilità di vedersi affidare il minore dall’insegnante o dai responsabili della scuola.

3.2. Travisamento delle prove in relazione all’orario in cui sarebbe avvenuto il tentativo di sottrazione del minore e alla testimonianza dell’insegnante A. .

La scansione spazio-temporale della vicenda ripercorsa dalla Corte territoriale è frutto di una fuorviante e incongrua lettura delle emergenze probatorie sotto duplice profilo. Da un lato la sentenza non tiene conto delle particolari condizioni di salute dell’imputata, che per i postumi di recente sinistro stradale aveva difficoltà a camminare e non avrebbe potuto raggiungere la scuola nell’orario indicato dalla maestra A. , trovandosi ancora intorno alle ore 10.30/10.40 presso l’ospedale. Né, d’altro lato, il riconoscimento fotografico dell’imputata effettuato dalla testimone A. appare sicuro, atteso che la maestra ha definito l’interlocutrice poi riconosciuta nella K. come un pò più alta di lei (che misura poco più di mt. 1,60) e che l’imputata (come da certificato prodotto in dibattimento è alta appena mt. 1,56. La giustificazione offerta dalla Corte di Appello, secondo cui l’imputata ben avrebbe potuto indossare delle scarpe con tacchi sì da sembrare più alta, costituisce una mera congettura.

3.3. Violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e carenza ed illogicità della motivazione. Una corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova avrebbe dovuto condurre i giudici del gravame a riconoscere la fragilità del paradigma accusatorio elaborato nei confronti della K. . Dinanzi alla plausibilità dell’alternativa tesi di difesa delineata dalla ricorrente la Corte di Appello avrebbe dovuto attenersi alla regola di giudizio del ragionevole dubbio dettata dall’art. 533 co. 1 c.p.p. e mandare assolta la prevenuta dall’ascritto reato di cui agli artt. 56 e 574 c.p. (in dubio pro reo).

3.4. Gli stessi principi processuali appena richiamati militano a sostegno della insufficiente prova della responsabilità dell’imputata per il reato di minaccia grave in danno di P.E. . L’accusa è imperniata sulle sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa, sulla cui credibilità né il Tribunale né la Corte di Appello hanno svolto una doverosa e seria verifica, assumendola come unica e valida fonte di prova in assenza di qualsiasi utile riscontro.

3.5. Violazione degli artt. 62 bis e 163 c.p..

La sentenza di appello ha, in subordine, negato all’imputata le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione della pena con una motivazione soltanto apparente, perché fondata sui soli precedenti penali della K. . Giudizio che prescinde, quindi, dal reale apprezzamento della concreta minima gravità della condotta criminosa. Senza tacere che il limite della sospensione condizionale della pena non è determinato dal numero delle precedenti sospensioni ma dalla pena complessiva risultante dalle condanne cui il beneficio è applicato entro il limite di due anni di reclusione ex art. 163 c.p.. Le precedenti sospensioni di cui ha fruito la K. coprivano una condanna a totali undici mesi di reclusione, sicché l’istituto avrebbe potuto senz’altro ancora applicarsi alla ricorrente per l’attuale condanna alla pena di nove mesi di reclusione.

4. Il ricorso di K.F. deve essere rigettato per infondatezza, per più versi manifesta, degli esposti motivi di impugnazione. La sentenza impugnata ha motivato congruamente, infatti, la decisione confermativa della responsabilità della K. per entrambi i reati contestatile e del corrispondente trattamento sanzionatorio.

4.1. Le censure sulla ricostruzione del più grave episodio di tentata sottrazione del minore e sull’individuazione della K. come responsabile dello stesso sono prive di pregio e lambiscono accenti di indeducibilità, laddove prospettano una riconsiderazione meramente fattuale delle fonti di prova estranea al giudizio di legittimità.

La sentenza della Corte triestina, attraverso la rinnovata disamina delle emergenze processuali correlata ai profili critici segnalati con l’appello, ha ampiamente sottolineato la perfetta compatibilità oraria della presenza della K. presso la scuola elementare correlata alla sua presenza – quella stessa mattina – nell’ospedale di (OMISSIS), inframmezzata da un segmento temporale che coincide proprio con l’intervento della ricorrente nella scuola del bambino P. e al non lungo dialogo avuto con l’insegnate A. , rifiutatasi di consegnarle il piccolo per riportarlo a casa, subito insospettitasi – al di là dei regolamenti scolastici sull’affidamento degli alunni di una scuola elementare- dal distonico riferimento della K. all’asserito incarico di riprendere il bambino ricevuto da entrambi i suoi genitori, essendo invece ben noto alla A. che l’alunno P. viveva da solo con la madre in assenza di ogni figura genitoriale paterna.

Ineccepibili appaiono, poi, gli argomenti con cui i giudici di appello hanno attribuito piena credibilità al riconoscimento fotografico dell’imputata operato senza alcuna perplessità della maestra A. . Affatto parziale è la notazione critica espressa nel ricorso sulla incongrua altezza della presunta imputata indicata dalla A. , per altro già giustificabile – come osservano le due conformi sentenze di merito- con la brevità dell’incontro tra la maestra e l’interlocutrice. La certezza dell’identificazione della K. ad opera dell’insegnante A. riposa, in vero, su altri dati. Primo fra tutti, in uno all’epoca della ricognizione fotografica eseguita poco tempo dopo l’episodio, su uno specifico dettaglio fisico dell’imputata costituito dalla presenza di un evidente neo nella zona tra il naso e la bocca. Dettaglio che logicamente la sentenza impugnata definisce ‘assolutamente personalizzante’ e significativo dell’alto grado di attendibilità dell’assunto testimoniale della A. . Non sottacendosi, altresì, che – pur a distanza di quasi due anni dai fatti – la A. in dibattimento non ha esitato a confermare la sicurezza del suo riconoscimento della presente imputata K. .

Ugualmente nessuna discrasia è ravvisabile nel percorso argomentativo della sentenza con riferimento alle precarie condizioni di salute della K. , che le avrebbero impedito di muoversi agevolmente e -quindi- di raggiungere dall’ospedale, dove si trovava fino alle ore 10.30 circa, la scuola elementare nel lasso di tempo individuato dall’ipotesi di accusa. Condizioni non soltanto non rilevate dalla stessa A. , ma tali da non far escludere la piena autonomia di movimento dell’imputata. In realtà si tratta di discrasie apparenti, perché – come precisa la decisione di appello – le difficoltà motorie della K. non sono state constatate dalla teste A. e, per quanto emerso dalle indagini, neppure durante la permanenza della donna presso l’ospedale alla luce di quanto riferito dai testimoni imbattutisi nella K. in tale circostanza. A ciò dovendosi aggiungere la brevità della distanza esistente tra l’ospedale e la scuola elementare, che l’imputata avrebbe potuto facilmente raggiungere anche avvalendosi di mezzi pubblici e non necessariamente a piedi.

Ne discende, dunque, che l’analisi dei dati processuali è stata compiuta dalla Corte di Appello nel pieno rispetto dei canoni di valutazione della prova indiziaria e in assenza dei profili di illogicità o contraddizione lamentati dalla ricorrente.

4.2. Quanto alla qualificazione giuridica della condotta dell’imputata e alla sua sussumibilità nella fattispecie del tentativo di sottrazione del minore, i rilievi enunciati nel ricorso sono infondati.

La sentenza di appello (al pari della decisione del Tribunale) ha fatto corretta applicazione degli indici di riconoscibilità del tentativo punibile alla stregua di una lineare ricostruzione della condotta incriminata secondo il criterio della prognosi postuma, valutando in concreto e in rapporto al generale contesto esplicativo della condotta la sicura attitudine offensiva, rilevante ex art. 56 c.p., della medesima condotta a realizzare l’evento di indebita sottrazione del minore alla potestà genitoriale della madre. Non a caso la sentenza impugnata ha sottolineato come la K. ignorasse necessariamente gli ostacoli di natura giuridico – amministrativa che non le avrebbero permesso di conseguire il risultato di portare via con sé il bambino, giacché la maestra o il personale dell’istituto non le avrebbero consegnato il piccolo in assenza di espressa delega formale, previamente comunicata, della madre del bambino. Tale ignoranza della K. non infirma la specifica idoneità (potenziale lesività ex art. 574 c.p.) dei suoi atti diretti alla ‘sottrazione’ del minore e della sua volontà di realizzarla, anche facendo verosimilmente leva sul fatto di essere persona conosciuta dal piccolo P. , stanti i suoi pur lontani rapporti parentali con la madre del bambino.

In proposito è il caso di ribadire, per un verso, che il tentativo è di per sé compatibile con il reato di sottrazione di minore, avente natura di reato eventualmente permanente e con la struttura soggettiva della fattispecie, che è punita a titolo di dolo generico (v. Cass. Sez. 6,18.2.2008 n. 21441, rv. 239881), bastando il proposito di attuare una arbitraria e unilaterale compromissione dell’esercizio della potestà genitoriale o temporaneamente tutoria (delle altre persone elencate dall’art. 574 c.p. oltre ai genitori). Ed altresì, per altro verso, che l’idoneità degli atti rilevante ai sensi dell’art. 56 c.p. va apprezzata con un giudizio ex ante (cd. prognosi postuma) che tenga conto delle concrete circostanze in cui opera il soggetto agente e delle modalità del suo contegno, tali da integrare l’adeguatezza causale degli atti compiuti e la loro attitudine a creare una situazione di pericolo attuale di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice.

Situazione che, per quanto esposto dalle due conformi decisioni di merito, ricorre senz’altro nel comportamento attuato dall’imputata K. , tanto più quando si osservi che l’idoneità degli atti ex art. 56 c.p. non deve stimarsi con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione del disegno criminoso, ma alla sola possibilità che alla condotta dell’agente consegua lo scopo antigiuridico che costui si è proposto di conseguire (cfr. Cass. Sez. 5, 27.5.2011 n. 30139, Agostino, rv. 250413). Possibilità che i giudici di appello considerano insita nella condotta attuata dalla K. (sentenza, p.5: ‘…se solo si pone mente alle tragiche conseguenze che ne sarebbero derivate se la maestra avesse agito con superficialità, non ricordando che la mamma di danni non aveva dato deleghe ad alcuno per ritirare il bambino’).

4.3. Infondate sono le censure relative alla confermata responsabilità della K. per il connesso reato di minaccia grave in danno di P.E. . I giudici di merito e in particolare la Corte di Appello hanno adeguatamente verificato la credibilità delle accuse provenienti dalla persona offesa. Credibilità, asseverata in dibattimento dall’ufficiale di p.g. procedente alle indagini (il maresciallo CC Pe.Ma. ) e basata non soltanto sulla linearità e costanza delle dichiarazioni della P. , ripetute nei medesimi termini sia alla p.g., sia poi a distanza di tempo in dibattimento, in assenza di eventuali ragioni di astio o risentimento verso l’imputata (e da costei neppure evocate). Opportunamente la sentenza impugnata rimarca, per sgombrare il campo dalle ragioni di dubbio profilate dalla difesa dell’imputata, che non è stata la P. a prefigurare alla p.g. la K. come verosimile responsabile del tentativo di sottrazione del figlio. La connessione logica e personale tra i due episodi criminosi (le minacce sono successive alla tentata sottrazione del minore) è stata elaborata dagli inquirenti (sottoponendo all’insegnante Ami l’immagine dell’imputata insieme ad altre fotografie somiglianti), poiché la P. ha appreso delle indagini nei confronti della K. (oltre che per le denunciate minacce) anche per la tentata sottrazione del bambino soltanto dopo il positivo riconoscimento fotografico della K. da parte della maestra A. (ribadito de visu in dibattimento).

4.4. Indeducibili e palesemente infondate si mostrano, infine, le subordinate doglianze della ricorrente in punto di complessivo trattamento sanzionatorio.

Con valutazioni chiare e coerenti, immuni da scrutinio di legittimità, la sentenza impugnata ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti innominate, richiamando i plurimi e anche pesanti precedenti penali della K. (ricettazione, calunnia, ecc.) e l’oggettiva gravità delle sue condotte criminose oggetto di regiudicanda. Elementi che in termini consequenziali concorrono, secondo la valutazione dei giudici di appello, alla formulazione di una sfavorevole prognosi comportamentale nei confronti della K. , perché valutati ostativi (al di là dei precedenti benefici ex art. 164 co. 4 c.p. già in passato concessile) all’applicazione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. Istituto che -come è noto – è rimesso al vaglio discrezionale del giudice, che lo applica soltanto se, in ragione delle circostanze elencate dall’art. 133 c.p., ritenga che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere altri reati. Giudizio che la sentenza ha motivatamente escluso di poter esprimere per la ricorrente.

Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna della K. al pagamento delle spese processuali.

 P.Q.M.

 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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