Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 7 novembre 2013, n. 25042

Svolgimento del processo

1. In data 24 febbraio 1985 si verificava un incidente stradale a seguito del quale D. G. perdeva la vita.
Con atto notificato il 30 maggio 1997 i suoi genitori, G.S. e A..M. , e i suoi fratelli Fabio ed G.I. citavano a giudizio, davanti al Tribunale di Milano, Ivano Felice Cattaneo, proprietario e conducente del mezzo, e la s.p.a. Assicurazioni generali, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei relativi danni.
I convenuti si costituivano eccependo la prescrizione ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., e il Tribunale, con sentenza del 15 aprile 2002, accoglieva la domanda e condannava i predetti, in solido, al risarcimento dei danni, ritenendo di dover applicare alla fattispecie il regime della prescrizione di cui all’art. 2953 codice civile.
2. Interposto appello da parte dei convenuti soccombenti, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14 novembre 2006, accoglieva il gravame, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dai familiari del defunto D. G. e compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Premetteva la Corte territoriale che, nella specie, il processo penale a carico del Cattaneo si era concluso con una sentenza di patteggiamento della pena emessa in data 27 febbraio 1992 e divenuta irrevocabile il successivo 15 marzo 1992.
Ciò posto, la Corte osservava che il presupposto occorrente per l’applicazione dell’art. 2953 cod. civ. è che riguardo al diritto per il quale è prevista una prescrizione più breve di quella decennale sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato. Ma nel caso di specie – rilevava la Corte – nessuna condanna, neppure generica, era stata pronunciata nei confronti del Cattaneo, imputato del delitto di omicidio colposo; il processo penale, infatti, si era concluso col patteggiamento e nei confronti della parte civile non erano state neppure liquidate le spese di lite. Da tanto conseguiva che il diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi regolato dall’art. 2947, terzo comma, cod. proc. civ., che fissa il termine della prescrizione in due anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale; e poiché costituiva circostanza pacifica che tra il passaggio in giudicato della sentenza penale e la notifica dell’atto di citazione davanti al Tribunale di Milano non fosse intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, doveva ritenersi fondata l’eccezione riproposta dagli appellanti in sede di gravame, con conseguente rigetto dell’originaria domanda risarcitoria.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano propongono un unico ricorso S..G. , A..M. , G.F. ed I. , con atto affidato ad un motivo.
Resiste la s.p.a. Assicurazioni generali con controricorso.
I ricorrenti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2947, terzo comma, e 2953 cod. civ., nonché degli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale.
Rilevano i ricorrenti che la giurisprudenza civile ha in più occasioni affermato che la sentenza prevista dall’art. 444 cod. proc. pen. non è un equipollente della sentenza di condanna, bensì una sentenza di condanna a tutti gli effetti. Nel caso di specie, la sentenza emessa dal giudice penale nel giudizio concluso col patteggiamento «conteneva una motivazione anche relativamente al merito della vicenda», osservando che non emergevano elementi utili ad un proscioglimento dell’imputato nel merito. Pertanto la sentenza di patteggiamento dovrebbe essere considerata come una sentenza di condanna, idonea a rendere applicabile nella specie il disposto dell’art. 2953 cod. civ., con trasformazione della prescrizione breve in prescrizione decennale; ciò anche alla luce dell’orientamento di cui alla sentenza 19 febbraio 2007, n. 3762, di questa Corte.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. La decisione dell’odierno ricorso esige un confronto tra le norme contenute negli artt. 2947 e 2953 del codice civile.
A norma dell’art. 2947, secondo comma, cit., il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni; il successivo terzo comma chiarisce che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive, in relazione al danno da circolazione, nel termine biennale, decorrendo il termine iniziale dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
L’art. 2953 cod. civ., invece, dispone che i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di quella decennale si prescrivono con il decorso di dieci anni “quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato”.
La giurisprudenza di questa Corte, occupandosi proprio dell’interpretazione di tali norme, ha chiarito che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell’art. 2947 cod. civ. emerge, per l’ipotesi in cui il fatto costituisca anche reato, che, quando il reato si estingue per prescrizione, non si applica il termine biennale, ma quello eventualmente più lungo previsto per la prescrizione del reato, al fine di evitare che il soggetto condannato in sede penale resti esente dall’obbligo di risarcimento verso la vittima, beneficiando del più breve termine di prescrizione in sede civile (sentenza n. 3762 del 2007 cit.).
Quando, però, il reato si estingue per un motivo diverso dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica il termine di cui ai primi due commi dell’art. 2947 cod. civ., ma il dies a quo è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da quella della prescrizione e che non pregiudichi l’azione risarcitoria del danno; rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (principio enunciato dalla sentenza n. 3762 del 2007, citata in ricorso, e confermato dalle successive sentenze 10 gennaio 2008, n. 256, e 26 luglio 2012, n. 13218. Di recente, esso è stato ribadito anche in riferimento all’ipotesi di morte del reo, dalla sentenza delle Sezioni Unite 5 aprile 2013, n. 8348).
2.2. Il ricorso sollecita, da parte di questa Corte, l’applicazione al caso in esame dell’art. 2953 cod. civ., insistendo sul fatto che la sentenza penale emessa a seguito del patteggiamento della pena dovrebbe essere equiparata ad una pronuncia di condanna, ma tale tesi non è condivisibile.
Come questa Corte ha già in più occasioni ribadito (v. per tutte le due sentenze 31 luglio 2006, n. 17289, e 20 settembre 2013, n. 21591, delle Sezioni Unite), la sentenza di applicazione della pena di cui all’art. 444 cod. proc. pen., pur costituendo un importante elemento di prova per il giudice di merito, non si può configurare come una sentenza di condanna a tutti gli effetti. Si è detto, in particolare, che la sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e concordata con il pubblico ministero, “pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene l’imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità” (così l’ordinanza 12 aprile 2011, n. 8421, in conformità alla sentenza 11 maggio 2007, n. 10847).
Ne consegue che la sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non può essere equiparata, ai fini dell’art. 2953 cod. civ., ad una pronuncia di condanna idonea ad innalzare a dieci anni il più breve termine di prescrizione previsto dalla legge, diversamente da quanto questa Corte ha stabilito, con giurisprudenza pure costante, in relazione alla sentenza di condanna generica emessa a conclusione del giudizio penale; ciò in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l’accertamento dell’obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum (sentenze 19 febbraio 2009, n. 4054, e 18 aprile 2012, n. 6070).
3. La Corte d’appello di Milano ha fatto corretta applicazione di tali principi, calcolando il termine di prescrizione in due anni decorrenti dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di patteggiamento, ed ha accertato che tale termine era ampiamente decorso al momento della notifica dell’atto di citazione, in assenza di ulteriori atti interruttivi intermedi.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
In considerazione, tuttavia, della tragicità dell’evento e degli alterni esiti dei giudizi di merito, la Corte ritiene conforme ad equità compensare per intero le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

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