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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1978. Non integra violazione del dovere di diligenza ex articolo 2104 del Cc, l’omissione da parte del lavoratore, di una condotta che non sia prevista tra quelle contrattualmente dovute né comunque risulti ai fini della prestazione di lavoro, ad esse complementare o accessoria; Non integra violazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’articolo 2105 del cc, anche inteso come generale dovere di leale cooperazione nei confronti del datore di lavoro a tutela degli interessi dell’impresa l’omissione da parte del lavoratore di condotte che, oltre a non rientrare nell’ambito delle prestazioni contrattualmente dovute, siano connesse a superiori livelli di controllo e di responsabilità, in presenza di un assetto dell’impresa caratterizzato da accentuata complessità e articolazione organizzativa; In tema di licenziamento per giusta causa, deve aversi riguardo, nella valutazione dell’idoneità della condotta extra lavorativa del dipendente a incidere sulla persistenza dell’elemento fiduciario, anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 febbraio 2016, n. 1978 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 gennaio 2016, n. 281. In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro ad acquisire ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida. In particolare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere rilievo autosufficiente la pendenza di un procedimento penale, attesa l’autonomia tra i due procedimenti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 gennaio 2016, n. 281 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. TRICOMI Irene –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 21016, n. 496. In tema di inidoneità fisica al lavoro, l’impossibilità di utilizzazione di un apprendista in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute e con disponibilità di personale che possa fornire la necessaria formazione, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l’onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile però una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage” in ordine all’esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato. Se dunque l’impossibilità di utilizzazione del lavoratore deve essere provata dal datore di lavoro, costituendo uno degli elementi che costituiscono il presupposto di fatto ed il requisito giuridico per la legittimità dell’esercizio del potere di assegnazione delle mansioni nel caso di inidoneità lavorativa del lavoratore, peraltro, al datore di lavoro non può chiedersi una prova assoluta ed inconfutabile, atteso che la concreta possibilità di diverso impiego del dipendente può emergere solo nel contraddittorio con le parti. Se dunque il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziali, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse compatibili, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 gennaio 21016, n. 496 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente – Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2016, n. 21. Scatta il vizio di omessa pronuncia per il giudice, anche di appello, che dichiari illegittimo un licenziamento intimato per «giusta causa» senza verificare d’ufficio la possibilità di riqualificarlo come licenziamento «per giustificato motivo soggettivo»

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 gennaio 2016, n. 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. CAVALLARO Luigi –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 novembre 2015, n. 22627. I termini di decadenza e di inefficacia dell’impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, devono trovare applicazione quando si deduce l’invalidità del recesso datoriale, come nella specie prospettandone la nullità in quanto discriminatorio, senza che assuma rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore e, quindi, anche nei confronti del dirigente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 novembre 2015, n. 22627   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY Paola – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 gennaio 2016, n. 586. Grava sul lavoratore assente per malattia l’onere di dimostrare la compatibilità del lavoro nelle more svolto presso terzi con l’infermità denunciata, e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico­fisiche (onere probatorio rimasto nella specie non assolto), le relative valutazioni sono riservate al giudice del merito

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 gennaio 2016, n. 586 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Roma, D.A. dedusse di aver lavorato alle dipendenze dell’Associazione CNOS-FAP Regione Lazio dall’1.11.1999 al 2.3.2007 in qualità di operaio ausiliario di I livello; che era stato licenziato dalla datrice di lavoro a seguito di contestazione...