E’ inaccoglibile la domanda di risarcimento del danno per mancata aggiudicazione di una gara d’appalto, se la società che ha proposto la domanda si è limitata a chiedere il risarcimento del danno per equivalente. La sentenza ha argomentato che la società avrebbe dovuto provare che essa – dopo l’annullamento dell’aggiudicazione all’impresa prima classificata – sarebbe...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 marzo 2016, n. 1242. È inammissibile il ricorso nel quale si è impugnata l’aggiudicazione definitiva, ma non è stata impugnata la scelta dell’amministrazione di indìre una nuova gara. Nel caso di specie, il ricorrente aveva usato una clausola di stile, del tipo: “(…) nonché gli atti presupposti e / o precedenti non ancora cogniti, essendone negato l’accesso”, e tale clausola non consentiva di estendere l’impugnazione agli altri atti presupposti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 marzo 2016, n. 1242 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6133 del 2015, proposto da: La. Co. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Ma. Co., Er. Co.,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5655. L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è mai obbligatoria, neppure nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione richiesta dalla disciplina di gara
Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 dicembre 2015, n. 5655 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2015, proposto dalla società Te. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 ottobre 2015, n. 4971. Il requisito formale della sottoscrizione dell’offerta cui ha riguardo l’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006 deve intendersi rispettato già con il fatto stesso dell’apposizione della formalità di cui si tratta in calce al relativo documento. Nell’ambito delle gare pubbliche per “sottoscrizione dell’offerta” deve intendersi, infatti, proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto. Questo adempimento, inoltre, soddisfa anche l’esigenza di certezza sul contenuto e la provenienza dell’offerta che è perseguita dall’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. cit. , valore la cui lesione integra una delle cause di esclusione operanti anche nel vigente regime di tassatività delle circostanze escludenti.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 ottobre 2015, n. 4971 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9191 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla El. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pa.Ba., con...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 ottobre 2015, n. 4586. Le difformità tra l’indicazione del gruppo di lavoro contenuto nell’offerta (pacificamente conforme alle previsioni della lex specialis) e quello indirettamente ricavabile dall’esame del cronoprogramma non possono determinare l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria (legittimando piuttosto una eventuale richiesta di chiarimenti attraverso il doveroso esercizio del soccorso istruttorio): il preteso obbligo per l’aggiudicataria di garantire che ogni singolo componente del gruppo lavoro presti servizio per un orario corrispondente a quello del pubblico impiegato comporterebbe un’inammissibile intrusione dell’amministrazione appaltante nell’organizzazione aziendale dell’impresa concorrente e/o aggiudicataria ovvero ancora finirebbe per trasformare altrettanto inammissibilmente l’appalto del servizio di cui si discute in un mero mero appalto di mano d’opera
Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 ottobre 2015, n. 4586 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2790 del 2015, proposto da: ME. SOC. COOP., in persona del legale rappresentante...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 agosto 2015, n. 3819. Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 13/2006, l’affitto di azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, mette l’affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al compendio aziendale acquisito. Una volta accertata l’efficacia giuridica del negozio di trasferimento della titolarità o del godimento dell’azienda, l’unica “verifica in concreto” all’uopo occorrente (e possibile), da parte della stazione appaltante, è quella dell’inerenza del requisito in questione al compendio aziendale oggetto della cessione o dell’affitto. Non può invece ritenersi che l’Amministrazione potrebbe verificare – sulla base di ulteriori parametri, non precisati da una disposizione normativa primaria o secondaria, né tanto meno dal bando di gara – se il subentrante, in concreto, “possa effettivamente disporre dei requisiti ad esso trasferiti”. Nei confronti del cessionario/affittuario di azienda, non possono quindi pretendersi altri requisiti se non quelli già esigibili secondo legge nei riguardi del suo dante causa e degli altri concorrenti, ossia quelli previsti dalla disciplina legale e dalla lex specialis. E proprio questo è il contenuto essenziale dell’art. 51 cit., che, appunto, richiede soltanto l’accertamento “sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62”
Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 agosto 2015, n. 3819 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 850 del 2015, proposto dalla s.p.a. Cr., in proprio e quale capogruppo della ATI costituenda con s.r.l....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 maggio 2015, n. 2388. In omaggio al “favor partecipationis” che privilegia interpretazioni più conformi alla sostanza dell’esito competitivo, sono esclusi dalle gare pubbliche coloro che nell’esercizio dell’attività professionale commettano un errore “grave” accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, non invece chi è autore di mera irregolarita?, inadempienza o ritardo nell’impresa
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 maggio 2015, n. 2388 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9083 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da SO. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. An.Za., con...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 marzo 2015, n. 1143. L'aggiudicazione provvisoria costituisce un atto endoprocedimentale ad effetti ancora instabili e del tutto interinali che si inserisce nell'ambito della scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo. La definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta, infatti, cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva. Di talché, l'aggiudicatario provvisorio vanta soltanto un'aspettativa (la cui lesione non può costituire presupposto della responsabilità precontrattuale), alla conclusione positiva del procedimento
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 marzo 2015, n. 1143 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8894 del 2013, proposto da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 844. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto il provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione di un appalto, sia per la mancata prestazione da parte dell'aggiudicataria della polizza assicurativa, sia per l'avvenuta produzione di una polizza falsa ed inesistente, senza che sia stato stipulato il contratto Sussistono gli estremi per l'incameramento della cauzione provvisoria nel caso di mancata comparizione dell'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 844 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5517 del 2014, proposto dalla s.p.a. CO., in persona del legale rappresentante in...
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