Sub agenzia e la richiesta dell’indennità di cessazione del rapporto

Corte di Cassazione, civile,
Sentenza|18 luglio 2022| n. 22535.

Sub agenzia e la richiesta dell’indennità di cessazione del rapporto

In tema di sub agenzia, la richiesta, anche parziale, dell’indennità di cessazione del rapporto entro il termine annuale di cui all’art. 1571, comma 5, c.c., in qualunque modo effettuata, purché con specificazione del titolo, impedisce qualsiasi decadenza, consentendo all’agente di chiederne un’integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo.

Sentenza|18 luglio 2022| n. 22535. Sub agenzia e la richiesta dell’indennità di cessazione del rapporto

Data udienza 13 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Agenzia – Subagenzia – Conferimento incarico – Indennità – Richiesta pagamento – Termine di decadenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27383/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 593/2017 depositata il 28/07/2017;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, chi ha chiesto l’accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso.

Sub agenzia e la richiesta dell’indennità di cessazione del rapporto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trieste, nel definire la causa promossa dalla (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) nei confronti egli eredi di (OMISSIS), gia’ titolare dell’agenzia (OMISSIS) S.p.A. di (OMISSIS), al fine di ottenere il pagamento dell’indennita’ relativa al conferimento dell’incarico di sub agenzia, cessato con il decesso dell’agente, ha accolto l’appello degli eredi, negando il diritto dell’attrice al pagamento delle maggiori somme riconosciute dal primo giudice. La Corte territoriale ha ritenuto che il sub agente fosse decaduto dall’accampare pretese per somma superiore a quella di Euro 20.000,00, oggetto della richiesta fatta prima della causa; ha ritenuto che il diritto al pagamento dell’indennita’ non fosse dovuto in termini assoluti, tenuto conto che l’indennita’ spetta in relazione ai vantaggi futuri che il proponente continua a conseguire ai clienti procurati dall’agente, vantaggi nel caso in esame non configurabili, essendo l’attivita’ cessata a seguito della morte dell’agente.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a sei motivi.
(OMISSIS) a (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.

Sub agenzia e la richiesta dell’indennità di cessazione del rapporto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I sei motivi di ricorso sono tutti proposti come errores in iudicando, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che l’agente, il quale abbia chiesto in via stragiudiziale il pagamento di una indennita’ per un determinato importo, non potrebbe pretendere in giudizio un importo maggiore. Si sostiene che la preventiva comunicazione dell’agente, richiesta dall’articolo 1751 c.c., comma 5, al fine di evitare la decadenza nell’esercizio dei diritti derivanti dalla cessazione del rapporto, deve indicare il titolo della pretesa e non il suo preciso ammontare.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la corrispondenza inoltrata dal subagente, qualora valutata correttamente, avrebbe impedito di ravvisare in essa l’enunciazione di una pretesa contenuta nel quantum all’importo di Euro 20.000,00.
Con il terzo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte di merito di non avere considerato che i convenuti avevano formulato un’eccezione di decadenza generica, riferita all’intenzione di far valere la pretesa, non al quantum della medesima: tale profilo fu fatto valere tardivamente solo in grado d’appello, per cui la Corte di merito avrebbe dovuto trascurare l’ulteriore rilievo, non potendo la decadenza essere rilevata d’ufficio.
Con il quarto motivo si censura la decisione perche’ la Corte d’appello non ha considerato che i convenuti, nella corrispondenza precedente alla lite, avevano, seppure per importo insufficiente, riconosciuto il diritto all’indennita’, il che precludeva loro di sollevare l’eccezione di decadenza in giudizio.
Il quanto motivo denuncia ulteriore violazione di legge, perche’ la Corte d’appello non ha considerato che fra i vantaggi, giustificativi del diritto del sub agente, debbono essere annoverati anche quelli che l’agente consegua nell’ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia. I ricorrenti evidenziano che l’agente aveva nel caso in esame percepito l’indennita’ di Euro 900.000,00, alla quale ha contribuito per circa Euro 120.000,00 il portafoglio clienti della societa’ ricorrente.
Il sesto motivo torna sulla corrispondenza proveniente dagli eredi dell’agente, il cui contenuto precludeva ulteriori contestazioni sull’an. Il primo motivo e’ fondato, per le ragioni limpidamente colte dal Procuratore Generale, le cui conclusioni sono condivise dal collegio.
L’articolo 1751 c.c., comma 5, prevede un termine breve entro il quale l’agente deve “comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti”. Si osserva che sara’ sufficiente un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale si chieda il pagamento dell’indennita’ in esame. In conformita’ ai principi valevoli in tema di decadenza la richiesta del pagamento dell’indennita’ entro il termine previsto dalla norma impedisce la decadenza e fa si’ che l’agente possa poi chiederne un’integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo.
Infatti, costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui “qualora l’esercizio di un diritto di credito sia sottoposto a termine di decadenza, la richiesta di un pagamento soltanto parziale, rientrante nelle facolta’ del debitore ex articolo 1181 c.c., vale ad impedire la decadenza ed a far si’ che il creditore possa chiedere il pagamento residuo senza essere assoggettato ad alcun termine decadenziale” (Cass. n. 12472/1993; n. 11866/1992).
Insomma, la richiesta di un pagamento soltanto parziale e’ atto di esercizio idoneo ad impedire la decadenza con riguardo all’intera prestazione dovuta ed a far si’ che la richiesta di pagamento dell’importo residuo non sia poi soggetta ad alcun termine di tal genere (Cass. n. 7099/2005).
La decisione di Cass. n. 3851 del 2017, sulla quale la ricorrente ancora insiste con la memoria, non offre argomento a sostegno della tesi della ricorrente e fatta propria dalla Corte triestina, secondo cui, qualora l’agente abbia chiesto la corresponsione di determinato importo, la pretesa poi svolta nel giudizio dovrebbe essere contenuta nei limiti della richiesta stragiudiziale.
Invero, nella fattispecie oggetto di tale pronuncia di legittimita’, la Corte di merito, decidendo una fattispecie analoga, aveva riconosciuto che l’indennita’ di fine rapporto ex articolo 1751 c.c., non era dovuta, essendosi verificata la decadenza annuale prevista dal comma 5 della norma citata; e questo perche’ la lettera inviata dall’agente non conteneva alcun riferimento all’indennita’ di fine rapporto, ma piuttosto a pretese collegate a un rapporto di lavoro subordinato. Tale ratio decidendi fu censurata dall’agente, sulla base del rilievo che “un’interpretazione costituzionalmente adeguata esclude che la tutela giurisdizionale dei diritti derivanti da prestazioni lavorative possa dipendere dall’esatta qualificazione giuridica del titolo che da’ origine a quei diritti e che, pertanto, rimane privo di considerazione il richiamo contenuto nella lettera del lavoratore al trattamento di fine rapporto, costituente l’omologo del trattamento previsto dall’articolo 1751 c.c.”. La Corte di cassazione non condivise tale impostazione. Si legge testualmente nella sentenza del giudice di legittimita’: “Al fine di tutelare le elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici e’ necessario, infatti, che l’adempimento atto ad evitare la decadenza si esplichi in relazione a una pretesa determinata, individuata anche mediante l’indicazione del titolo posto a fondamento della tutela invocata, costituente imprescindibile elemento distintivo della pretesa medesima. Al di fuori dell’area individuata mediante la richiesta cosi’ determinata deve ritenersi operante l’effetto preclusivo della decadenza, senza che possa utilmente farsi riferimento alla giurisprudenza in tema di effetti dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ipotesi in cui la volonta’ di contestare la validita’ ed efficacia dell’atto impugnato vale a individuare senza possibilita’ di equivoci l’ambito della tutela che s’intende fare valere. L’interpretazione offerta dalla Corte territoriale, pertanto, si rivela corretta, dovendosi considerare che l’interpretazione della norma deve garantire anche la tutela della parte che dell’avverarsi della decadenza si giova”.
Dalla decisione di Cass. n. 3581 del 2017, ora in esame, si ricava il principio che, al fine di evitare la decadenza, occorre l’indicazione del titolo, il che non autorizza minimamente a richiedere, in aggiunta al titolo, l’indicazione neanche approssimativa della somma pretesa. Vale pur sempre il principio, sopra richiamato, secondo cui, qualora tale indicazione sia stata fatta per somma minore, si impedisce il prodursi della decadenza con riguardo all’intera prestazione e, quindi, anche con riferimento alla somma residua, stante la facolta’ del creditore di chiedere e di accettare l’adempimento parziale (Cass. n. 3918/2008), atteso altresi’ che non puo’ configurarsi una rinuncia a un diritto in mancanza di uno specifico atto dal quale possa univocamente ricavarsi tale manifestazione di volonta’ (Cass. n. 7099/2005).
Consegue da quanto sopra che la Corte friulana, con la sentenza impugnata, ha deciso in applicazione di un principio di diritto inesistente. Il richiamo dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, implicitamente operato dai controricorrenti con la memoria, e’ del tutto fuori luogo.
Sono assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo.
Il collegio condivide e fa proprie le considerazioni espresse dal Procuratore Generale anche sul quinto motivo. Se ne ricorrono le condizioni, l’indennita’ di scioglimento del contratto e’ sicuramente dovuta anche nel caso di sub agenzia. Le condizioni ricorrono quando “l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il proponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Questa Corte ha chiarito, in relazione al contratto di subagenzia che “(…) i sostanziali vantaggi che il preponente (in questo caso l’agente) e’ necessario riceva ancora dagli affari procurati dall’agente (in questo caso dal sub-agente), non consistono soltanto in vantaggi futuri che gli affari procurati dal sub-agente possono procurare all’agente nel corso dello svolgimento della propria attivita’, che in questo caso e’ ormai cessata, ma in vantaggi di qualsiasi genere, compresi quelli che l’agente consegua nell’ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia. In particolare, vi rientrano tutti quelli importi, o maggiori importi, che l’agente di livello superiore percepisca in sede di chiusura dei conti o dalla preponente o direttamente dall’agente di pari livello che gli subentra. Come e’ noto, nel settore assicurativo l’indennita’ a favore dell’agente per la cessazione del rapporto e’ funzionale all’incremento del portafoglio, alla differenza tra il volume di polizze che gli e’ stato consegnato all’inizio dell’attivita’, e quello che restituisce alla cessazione dell’attivita’ stessa. Inoltre, come pure e’ noto, il portafoglio della sub-agenzia confluisce in quello dell’agenzia. Cio’ significa che gli incrementi di portafoglio della sub-agenzia, nel caso di specie le differenze (positive) tra il volume di affari che il sub-agente ha ricevuto all’inizio della sua attivita’ e quello che lascia alla cessazione dell’attivita’ medesima, si convertono in un maggior incremento del portafoglio su cui viene calcolata l’indennita’ dovuta all’agente (o dalla preponente, o dall’agente subentrante) in occasione della cessazione dall’attivita’ di quest’ultimo” (Cass. n. 3196/2006).
Rispetto all’applicazione di tale principio, al quale il collegio ritiene doversi dare continuita’, diversamente da quanto sostengono i controricorrenti con la memoria, non e’ configurabile la distinzione fra cessazione volontaria o cessazione involontaria del rapporto. Nell’uno e nell’altro caso, sotto il profilo del vantaggio conseguito dall’agente, questo puo’ manifestarsi allo stesso modo in sede di chiusura dei conti.
I controricorrenti ancora insistono con la memoria nel sottolineare che non c’e’ prova dei sostanziali vantaggi conseguiti dall’agente nella chiusura dei conti. L’obiezione e’ irrilevante, perche’ la Corte di merito ha negato l’indennita’ in via di principio, sul presupposto che non ricorresse, in conseguenza della cessazione dell’attivita’ a seguito della morte dell’agente, la condizione prevista dalla norma, ossia “che il proponente riceva ancora sostanziali vantaggi dai nuovi procurati dall’agente” (pag. 9 della sentenza impugnata). E’ stato invece chiarito che, nel contratto di sub agenzia, il vantaggio dell’agente potrebbe concretizzarsi anche in sede di chiusura di conti.
Fuorviata da tale errore, la Corte d’appello non ha compiuto alcuna verifica in fatto, ne’ in merito ai vantaggi conseguiti in sede di chiusura del conto dall’agente (dedotti nel giudizio dal subagente), ne’ con riferimento al fatto, eccepito ancora dai controricorrenti con la memoria, che il subagente aveva beneficiato in proprio del risultato utile conseguito, essendo a sua volta divenuto agente della (OMISSIS) (cfr. Cass. n. 21602/2019).
E’ assorbito il sesto motivo.
La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al primo e al quinto motivo e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

Sub agenzia e la richiesta dell’indennità di cessazione del rapporto

P.Q.M.

accoglie il primo e il quinto motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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