Appalto avente ed immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 luglio 2022| n. 22516.

Appalto avente ed immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia

In tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica ove l’edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l’opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell’oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dalla società ricorrente, che, in entrambi di gradi di merito aveva visto respinta la domanda di pagamento del corrispettivo, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo il giudice d’appello, in modo assiomatico, dedotto il carattere abusivo dell’immobile, senza tuttavia spiegarne la portata e senza adeguatamente giustificarne il rilievo rispetto ai lavori effettuati, in modo da rendere ragione di una conseguenza così grave come la nullità radicale del contratto di appalto)

Ordinanza|18 luglio 2022| n. 22516. Appalto avente ed immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia

Data udienza 16 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto privato – Condominio – Contratto – Nullità – Immobile abusivo – Art. 1418 cc. – Difformità parziale dalla concessione edilizia – Cass. Sez. 2, 30703/2018 – Modifica concernente parti non essenziali dell’edificio – Nullità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29134/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato IACOBELLIS (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 671/2021 depositata il 29/09/2021;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere MOCCI MAURO.
Rilevato:
che (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Matera che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Giudice di pace di Matera. Quest’ultimo aveva rigettato la domanda della societa’ relativa al pagamento del corrispettivo dovuto da (OMISSIS), riguardo ad un contratto di appalto per lavori sul condominio “(OMISSIS)” di Tursi;
che il (OMISSIS) si e’ costituito con controricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato:

che il ricorso e’ affidato a tre motivi;
che, con il primo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli articoli 1137 e 2697 c.c., anche nel combinato disposto con gli articoli 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, giacche’ il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il contratto di appalto con il Condominio e le deliberazioni assembleari che lo avevano approvato, senza alcuna impugnazione da parte del (OMISSIS);
che, mediante il secondo, si sostiene la violazione degli articoli 1322, 1362 e 2697 c.c. nonche’ dell’articolo 116 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3): sarebbe stato trascurato dal giudice il meccanismo contrattuale, il quale prevedeva che l’appaltatore, in luogo di chiedere l’intero al Condominio, dovesse esigere il pagamento direttamente ai committenti condomini;
che, con l’ultimo, (OMISSIS) s.r.l. lamenta la violazione degli articoli 1418 e 2697 c.c., anche in combinato disposto con l’articolo 116 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3), giacche’ il giudice di secondo grado avrebbe dichiarato la nullita’ del contratto, sulla scorta dell’accertato carattere abusivo dell’immobile (dedotto dal un accertamento tecnico preventivo sullo stesso immobile, ma nell’ambito di un procedimento del tutto diverso, cui la ricorrente non aveva partecipato), senza alcuna valutazione circa la quantita’ e qualita’ dei lavori effettuati;
che il primo ed il secondo motivo sono inammissibili, giacche’ non colgono l’unica ratio decidendi del Tribunale, il quale ha affermato “Ritenuto il carattere abusivo di detto immobile, la sua utilizzazione a qualsiasi titolo, salvo che per l’esecuzione di lavori tesi ad eliminarne i vizi richiamati nelle citate ordinanze sindacali, emesse a tutela della pubblica e privata incolumita’: conseguentemente il contratto d’appalto…e’ da ritenersi affetto da nullita’ ai sensi dell’articolo 1418 c.c., rilevabile d’ufficio”;
che il terzo motivo invece e’ fondato;
che, in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformita’ totale e parziale.
Nel primo caso, che si verifica ove l’edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l’opera e’ da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullita’ del detto contratto per illiceita’ dell’oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullita’ non sussiste (Sez. 2, n. 30703 del 27 novembre 2018; Sez. 6-3, n. 14459 del 26 maggio 2021);
che, nella specie, il giudice di secondo grado ha, in modo assiomatico, dedotto il carattere abusivo dell’immobile, senza spiegarne la portata e senza adeguatamente giustificarne il rilievo rispetto ai lavori effettuati, in modo da rendere ragione di una conseguenza cosi’ grave come la nullita’ radicale del contratto di appalto;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato al Tribunale di Matera, in diversa composizione unipersonale, affinche’ si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Matera, in diversa composizione unipersonale, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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