Stupefacenti trattamento sanzionatorio e rideterminazione

Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|10 gennaio 2022| n. 370.

Stupefacenti trattamento sanzionatorio e rideterminazione .

In tema di stupefacenti, sussiste l’interesse del condannato ad ottenere la rideterminazione “in executivis” della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l’estinzione di entrambe tali pene.

Sentenza|10 gennaio 2022| n. 370. Stupefacenti trattamento sanzionatorio e rideterminazione

Data udienza 19 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Reati in materia di stupefacenti – Art. 73, D.P.R. n. 309/90 – Trattamento sanzionatorio – Rideterminazione – Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria T – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso la ordinanza del 14/09/2020 del TRIBUNALE di MONZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott. SECCIA Domenico A.R., che ha concluso per l’annullamento con rinvio per nuovo esame della ordinanza impugnata.
– Udienza tenutasi ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.

Stupefacenti trattamento sanzionatorio e rideterminazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata, il G.I.P. del Tribunale di Monza, in sede di esecuzione, e decidendo quale giudice del rinvio, in seguito all’annullamento pronunciato dalla I sezione della Corte di cassazione, (sentenza n. 18477/2020), ha dichiarato inammissibile la istanza di rideterminazione del trattamento sanzionatorio formulata dalla Difesa di (OMISSIS), condannato alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed Euro 40.000 di multa in relazione al delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, per avere detenuto con finalita’ di cessione a terzi kg. 2,08 di cocaina, con elevato principio attivo.
1.1. L’istanza era finalizzata a ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in conseguenza della pronuncia della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, contenente la declaratoria di illegittimita’ costituzionale del citato articolo 73 “nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziche’ di sei anni”.
1.2. Il Giudice di merito ha rigettato l’istanza, rilevando che il condannato avesse gia’ interamente espiato la pena detentiva, e che, pertanto, difettasse il requisito della pena in executivis. Ha, altresi’, rilevato, in carenza di allegazioni difensive, la insussistenza dei presupposti per la rideterminazione della pena, onde imputare ad altra condanna la quota in eccesso eventualmente espiata in relazione alla cornice edittale dichiarata illegittima, in applicazione del generale principio di fungibilita’ previsto dall’articolo 657 c.p.p., comma 3 ed ha escluso la applicabilita’ eventuale della riparazione per ingiusta detenzione.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che si duole dell’erronea applicazione della L. n. 87 del 1953, articolo 30, comma 4 e dell’articolo 673 c.p.p., comma 3. Richiamando approdi recenti della giurisprudenza di legittimita’, evidenzia come non possa considerarsi ancora concluso il rapporto esecutivo, giacche’, sebbene sia stata effettivamente espiata interamente la pena detentiva, non risulta ancora eseguita quella pecuniaria, non avendo il ricorrente ancora pagato l’importo dovuto a titolo di multa. Cio’ che rende attuale e concreto l’interesse del condannato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, quantomeno in vista dell’abbattimento – previa conversione del periodo detentivo patito in eccesso nella corrispondente pena pecuniaria – del quantum da versare.

 

Stupefacenti trattamento sanzionatorio e rideterminazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, e la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
2. E’ bene premettere che la L. n. 87 del 1953, articolo 30, comma 4, che regola gli effetti sostanziali della declaratoria d’incostituzionalita’ di una norma, stabilisce: “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e’ stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”.
3. Con riguardo alla possibilita’ del giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena, in caso di dichiarazione di incostituzionalita’ di disposizione, che incida sul trattamento sanzionatorio in termini piu’ favorevoli, le Sezioni Unite di questa Corte hanno tracciato le linee ermeneutiche fondamentali ai fini della comprensione della tematica devoluta dal ricorso. Il punto di arrivo della elaborazione giurisprudenziale in materia di giudicato e potere di “rideterminazione” e’ costituito dalle decisioni delle Sezioni Unite “Ercolano” (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 258650), e “Gatto” (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696 e 260697).
3.1. Le Sezioni Unite “Ercolano” hanno sottolineato la dimensione intangibile del bene della liberta’ personale, che non puo’ essere compromesso, in ragione del valore dell’intangibilita’ del giudicato, dall’esecuzione di una pena (anche parzialmente) illegittima: in tal senso, hanno evidenziato che “vi sono argomenti di innegabile solidita’ che si oppongono all’esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima. L’istanza di legalita’ della pena, per il vero, e’ un tema che, in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolata dal dato formale della c.d. “situazione esaurita”, che tale sostanzialmente non e’, non potendosi tollerare che uno Stato democratico di diritto assista inerte all’esecuzione di pene non conformi alla CEDU e, quindi, alla Carta fondamentale”. Hanno, quindi, ricordato che “Il nostro ordinamento non ignora ipotesi di flessione dell’intangibilita’ del giudicato, sul cui valore costituzionale prevalgono, come si e’ detto, altri valori, ai quali il legislatore assicura un primato”, ritenendo “superabile lo scoglio del giudicato, rivelatosi, ex post, intrinsecamente illegittimo nella parte relativa all’esecuzione della pena irrogata, perche’ convenzionalmente e costituzionalmente illegittima”, individuando quale strumento processuale idoneo a consentire l’intervento correttivo sullo stesso giudicato il meccanismo procedurale dell’incidente di esecuzione, in ragione degli ampi margini di manovra che l’ordinamento processuale riconosce alla giurisdizione esecutiva. “I poteri di questa non sono circoscritti alla sola verifica della validita’ e dell’efficacia del titolo esecutivo, ma possono incidere, in vario modo, anche sul contenuto di esso, allorquando imprescindibili esigenze di giustizia, venute in evidenza dopo l’irrevocabilita’ della sentenza, lo esigano”(Sez. Un. Ercolano, in motivazione). Secondo le Sezioni Unite, dunque, “il giudicato non puo’ che essere recessivo di fronte ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona”, con la conseguenza che “il divieto di dare esecuzione ad una pena prevista da una norma dichiarata illegittima dal Giudice delle leggi e’ esso stesso principio di rango sovraordinato – sotto il profilo delle fonti – rispetto agli interessi sottesi all’intangibilita’ del giudicato”.

 

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3.2. Le Sezioni Unite “Gatto” hanno ribadito il potere di “rideterminazione” della pena in caso di declaratoria di incostituzionalita’ del trattamento sanzionatorio previsto da una norma penale diversa da quella incriminatrice. Innestandosi sul percorso interpretativo gia’ intrapreso da precedenti decisioni (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 258650; Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, Catanzaro, Rv. 232610), il piu’ autorevole Consesso di legittimita’ ha affermato che, in linea di principio, la formazione del giudicato non rappresenta un ostacolo insormontabile all’accoglimento di istanze avanzate in sede esecutiva per adeguare il rapporto esecutivo ai mutamenti intervenuti nel titolo di condanna e nella sanzione inflitta, in quanto, sebbene la pronuncia irrevocabile mantenga nell’ordinamento processuale il suo valore a garanzia della certezza e della stabilita’ delle situazioni giuridiche, oggetto di accertamento giudiziale e della liberta’ individuale, stante il divieto di nuovo processo per lo stesso fatto illecito conseguente alla condanna irrevocabile, cio’ nonostante non esplica efficacia assoluta e totalmente preclusiva in ragione della previsione legislativa di plurimi strumenti che consentono al giudice dell’esecuzione di operare interventi integrativi o modificativi delle statuizioni gia’ divenute definitive, in primis la possibilita’ di revoca della sentenza di condanna di cui all’articolo 673 c.p.p..
Si e’, quindi, considerato che la pronuncia di illegittimita’ costituzionale travolge sin dall’origine la norma scrutinata, e che, poiche’, con la declaratoria di incostituzionalita’, la norma incostituzionale viene “espunta dall’ordinamento proprio perche’ affetta da invalidita’ originaria”, sorge l’obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme dichiarate incostituzionali di non applicarle, obbligo vincolante anche quando il contrasto con i valori costituzionali sia riscontrato in disposizione di legge penale sostanziale diversa da quella incriminatrice, perche’ incidente soltanto sulla pena, cosi’ divenuta illegale nella sua misura, sebbene irrogata a punizione di un fatto di immodificata illiceita’ penale. Ne discende che “tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure in parte, sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi dall’universo giuridico, ovviamente nei limiti in cui cio’ sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perche’ gia’ compiuti e del tutto consumati”. In tal modo si e’ precisato, in aderenza al disposto della L. n. 87 del 1953, articolo 30, comma 4, da un lato, che l’omesso inserimento nel testo dell’articolo 673 c.p.p. del caso di declaratoria di incostituzionalita’ di norma penale relativa al solo trattamento sanzionatorio non impedisce l’esercizio dei poteri del giudice dell’esecuzione, dall’altro che il rilievo concreto della pronunzia di incostituzionalita’ della disposizione che prevede la pena incontra il limite dell’esaurimento del rapporto esecutivo. Invero, “l’aspetto decisivo, che segna invece il limite non discutibile di impermeabilita’ e insensibilita’ del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di illegittimita’ costituzionale della norma applicata e’ costituito dalla non reversibilita’ degli effetti, giacche’ l’articolo 30 cit. impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo irreversibili perche’ gia’ consumati, come nel caso di condannato che abbia gia’ scontato la pena”. Da tali premesse si e’ fatta discendere la conclusione per cui l’illegalita’ della pena ne comporta la rideterminazione ad opera del giudice dell’esecuzione, ma a condizione che essa non sia stata gia’ interamente espiata. Invero, le Sezioni Unite, ponendosi in continuita’ con l’orientamento gia’ espresso dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 127 del 1966 e n. 58 del 1967) hanno rilevato come “l’esecuzione della pena, infatti, implica l’esistenza di un rapporto esecutivo che nasce dal giudicato e si esaurisce soltanto con la consumazione o l’estinzione della pena. Sino a quando l’esecuzione della pena e’ in atto, per definizione il rapporto esecutivo non puo’ ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, dunque, possono e devono essere rimossi”. Pertanto, se l’esecuzione e’ perdurante, il rapporto esecutivo non puo’ ritenersi esaurito.

 

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3.3. Il tema della flessibilizzazione del giudicato guarda, dunque, al giudicato penale in una duplice dimensione: una dimensione relativa all’accertamento del fatto, realmente intangibile, non essendo consentita, al di fuori delle speciali ipotesi rescissorie, una rivalutazione del fatto oggetto del giudizio, e tendenzialmente posta a garanzia del reo (presunzione di innocenza e divieto di bis in idem); ed una dimensione alternativa attinente alla determinazione della pena, che appare maggiormente permeabile alle “sollecitazioni” provenienti ab extra rispetto alla res iudicata.
3.3.1. Le Sezioni Unite Gatto, che individuano nella decisione delle Sezioni Unite, 19.6.1982 n. 9559, Alunni – che affermo’ il riconoscimento della continuazione anche in presenza di sentenza irrevocabile di condanna (“in quanto la norma statuisce in modo inequivocabile solo l’immodificabilita’ del giudizio sul fatto costituente reato, l’impossibilita’ di un nuovo esame della condotta del reato escludendo un nuovo procedimento penale a suo carico, sicche’ nulla consente di ricavare dalla norma l’immodificabilita’ in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna”) – il momento a partire dal quale “il massimo organo di nomofilachia abbandono’ finalmente l’anacronistica concezione del giudicato come valore “assoluto”” (par. 6.1.), rammentano che “il processo di erosione dell’intangibilita’ del giudicato (…) ha subito negli ultimi tempi una forte accelerazione, sotto la necessita’ di dare esecuzione all’obbligo di ripristinare i diritti del condannato, lesi da violazioni delle norme della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali” (par. 8). Di particolare rilievo e’ la precisazione che l’esaurimento del rapporto, con la conseguente intangibilita’ del giudicato, non coincide con quest’ultimo, bensi’, nel diritto penale, con la “non reversibilita’ degli effetti” del giudicato, ossia quelli divenuti irreversibili, che non possono essere rimossi, perche’ gia’ “consumati”.
3.3.2. Le Sezioni Unite “Marcon”, inoltre, hanno affermato come, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile, interviene la dichiarazione d’illegittimita’ costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudicato permane quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilita’ soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, ma il giudice della esecuzione deve rideterminare la pena, attesa la sua illegalita’ sopravvenuta, in favore del condannato (Sez. Un. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264858). Nello stesso senso la coeva pronuncia “Jazouli” (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205) secondo cui e’ illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette “leggere”, sui limiti edittali del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 come modificato dalla L. n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalita’.
4. Cio’ posto, nel caso di specie, sostiene il ricorrente che, dall’integrale espiazione della sanzione detentiva non e’ derivato l’integrale esaurimento del rapporto esecutivo, a cio’ ostando l’omessa riscossione della pena pecuniaria, pari a 40.000 Euro, in quanto ancora dovuta. La tesi guarda al rapporto esecutivo nella prospettiva dell’intero trattamento sanzionatorio, in coerenza, peraltro, con gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che – diversamente da quanto accaduto con la piu’ recente pronunzia n. 40 del 2019, pure afferente alla cornice edittale del reato Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ex articolo 73 – hanno riguardato sia la reclusione che la multa.

 

Stupefacenti trattamento sanzionatorio e rideterminazione

4.1. Un riferimento giurisprudenziale orientativo nel senso auspicato dalla Difesa e’ rinvenibile nella pronuncia della Sezione I n. 39237 del 19/04/2017, Malorgio, Rv. 271047, che nell’esaminare, seppur incidentalmente, la questione dell’incidenza della riscossione della multa sul rapporto esecutivo, ha escluso la possibilita’ di rideterminare in melius, in sede esecutiva, una multa gia’ pagata, ostandovi l’avvenuto esaurimento del rapporto esecutivo conseguente alla corresponsione della sanzione pecuniaria: in tal caso, infatti, l’interessato non puo’ piu’ ottenere la restituzione della differenza tra quanto versato e l’importo rideterminato, risultato inibito, appunto, dall’avvenuto esaurimento del rapporto esecutivo conseguente alla corresponsione della sanzione pecuniaria.
4.2. Piu’ recentemente, si e’ registrata la presa di posizione di Sez. 1 n. 13072 del 03/03/2020, Rv. 278893, cosi’ massimata: “In tema di stupefacenti, sussiste l’interesse del condannato ad ottenere la rideterminazione “in executivis” della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti della L. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 30 il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l’estinzione di entrambe tali pene. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui residui da eseguire la sola pena pecuniaria, la rideterminazione ad opera del giudice dell’esecuzione deve investire anche quella detentiva, in funzione della eventuale commisurazione, nell’ipotesi di esecuzione di pene concorrenti, della pena residua da espiare).
4.3. Non ignora il Collegio l’orientamento di segno contrario espresso dalla stessa Sezione secondo cui, agli effetti della L. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 30 il rapporto esecutivo si esaurisce con l’espiazione della pena detentiva, risultando irrilevante la mancata riscossione della eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata (Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep. 2019, Rv. 275811; conf. Sez. 1, n. 51274 del 03/10/2019, Schiaroli, non massimata). Secondo tale orientamento, in sintesi, la cosa giudicata non osta alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna, nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona, in ossequio ad un principio di piu’ ampia portata, gia’ stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 115 del 1987, 267 del 1987 e 282 del 1989, in ottica esegetica fedelmente aderente alle affermazioni contenute nelle pronunce piu’ avanti richiamate, evocative dei temi della liberta’ personale e della pena detentiva, che non potrebbero essere estesi sic et simpliciter alla pena pecuniaria.
4.4. Ma, come e’ stato gia’ osservato – a sostegno della opposta tesi che qui si condivide – “la nozione di esaurimento del rapporto esecutivo ostativo alla rideterminazione della pena deve essere intesa nella sua accezione piu’ ampia, comprensiva sia della sanzione detentiva che di quella pecuniaria.” In questa direzione si e’, del resto, espressa, di recente, sempre la Sezione I, con la sentenza n. 8583 del 28/01/2020, non massimata, nella quale e’ stato ulteriormente segnalato, a supporto di siffatta interpretazione, come essa sia coerente con la previsione, all’articolo 657 c.p.p., comma 3, della fungibilita’ della carcerazione sine titulo nel computo, previo ragguaglio, della pena pecuniaria da eseguire. In concreto, allora, il soggetto che abbia scontato una pena detentiva superiore a quella ricalcolata per effetto dell’intervento del giudice delle leggi e non ancora pagato l’importo dovuto a titolo di multa mantiene interesse alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio quantomeno in vista dell’abbattimento, previa conversione del periodo detentivo espiato in eccesso nella corrispondente pena pecuniaria, del quantum da versare.
Logica conseguenza dell’enunciato approccio euristico e’ che, nel caso di non avvenuta esecuzione della sola multa, la rideterminazione debba interessare anche quella detentiva, eventualmente anche in funzione della commisurazione, in caso di esecuzione di pene concorrenti, della pena residua da espiare.

 

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4.5. Il Collegio condivide le osservazioni teste’ richiamate con le quali – senza abbandonare la traccia segnata dalle pronunce delle Sezioni Unite nel rammentare la necessita’ del contemperamento di diversi valori costituzionali, dando prevalenza a quelli primari afferenti alla persona – si sono tratte le ulteriori conseguenze ermeneutiche in tema di diritto alla rideterminazione della pena anche laddove sia in executivis solo quella pecuniaria, giacche’, come e’ stato gia’ chiarito, anch’essa incidente su quello status.
4.6. A tanto puo’ aggiungersi che, come emerge da quelle medesime pronunce del piu’ autorevole Consesso di legittimita’, se e’ vero che il giudicato sull’accertamento e’, e resta, intangibile, non consentendo rivalutazioni del fatto ed essendo posto a garanzia del reo, il giudicato sulla pena rimane permeabile ad eventuali modifiche del trattamento sanzionatorio, purche’ in bonam partem, giacche’ esso risponde a un interesse generale (quello alla certezza dei rapporti giuridici esauriti) che, nel bilanciamento con altri principi costituzionali e convenzionali – quali, oltre alla liberta’ personale, anche la legalita’ della pena, la finalita’ rieducativa, il principio di uguaglianza – che, afferiscono invece alla dimensione individuale, risultano prevalenti rispetto a quella collettiva sottesa all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In tale ottica, dunque, anche nell’ipotesi della mancata riscossione della pena pecuniaria non puo’ considerarsi esaurito il rapporto esecutivo, potendo venire in rilievo anche altri valori di rango costituzionale rispetto ai quali il valore del giudicato torna a essere recessivo.
5. Traendo le somme di quanto si e’ detto, nel caso in esame, pur dovendosi considerare effettivamente esaurita la pena detentiva, in quanto interamente espiata dal ricorrente al momento della pronuncia di incostituzionalita’, non puo’ dirsi lo stesso con riguardo alla pena pecuniaria di Euro 40.000 che venne inflitta dalla Corte di appello di Milano.
5.1. Il Collegio intende, dunque, dare continuita’ all’orientamento che ammette la possibilita’ di pervenire alla rideterminazione in executivis della pena irrogata sulla base della cornice edittale del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, vigente prima del deposito della sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014, nelle ipotesi in cui, interamente espiata la pena detentiva, non sia stata, invece, eseguita quella pecuniaria.
5.2. Poiche’ non difetta, pertanto, il presupposto costitutivo della esecuzione della sanzione applicata per il reato divisato ai fini della valutazione dell’interesse all’espletamento del ricorso di che trattasi, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito che, nel rinnovato giudizio, si adeguera’ ai richiamati principi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Monza.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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