Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 23 aprile 2019, n. 11171.
La massima estrapolata:
Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito.
Ordinanza 23 aprile 2019, n. 11171
Data udienza 14 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 06279/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
(OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, CURATORE SPECIALE DEI MINORI (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nella persona dell’Avv.to (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
avverso la sentenza n.3/2018 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA in data 23/1/2018;
udita la relazione del Consigliere Dott. Marina Meloni svolta nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 14/12/2018.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza in data 23/1/2018, ha confermato la sentenza in data 15/5/2017 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di L’Aquila con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilita’ dei minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la prima figlia di (OMISSIS) gli altri due figli di entrambi i ricorrenti, nonche’ la decadenza dei genitori dalla responsabilita’ genitoriale nei loro confronti.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi in cassazione i ricorrenti affidati a cinque motivi. Il curatore speciale Avv.to (OMISSIS) resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere riuniti i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto proposti avverso la medesima sentenza, sovrapponibili e parzialmente connessi in riferimento ai minori (OMISSIS) e (OMISSIS), figli di entrambi i ricorrenti.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) lamenta violazione Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 1 e articolo 2, comma 7 in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per avere il giudice di merito omesso di comunicare lo stato di abbandono all’Autorita’ consolare marocchina stante la nazionalita’ marocchina dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile in quanto generico e privo di autosufficienza non avendo il ricorrente provato in alcun modo la nazionalita’ dei minori asseritamente marocchini.
Con il secondo motivo di ricorso del ricorrente (OMISSIS) ed il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) si lamenta violazione L. n. 184 del 1983, articoli 1 e 8 in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere il giudice di merito dichiarato lo stato di abbandono e lo stato di adottabilita’ dei minori in carenza dei presupposti di legge.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) lamenta violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 12 in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere il giudice di merito dichiarato lo stato di abbandono e lo stato di adottabilita’ dei minori pur essendo disponibili altre figure parentali disposte ad allevare i bambini.
Con il quarto motivo di ricorso del ricorrente (OMISSIS) ed il secondo e terzo motivo di ricorso di (OMISSIS) si lamenta violazione dell’articolo 115 c.p.c. in riferimento all’articolo 360c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere il giudice di merito dichiarato lo stato di abbandono e lo stato di adottabilita’ dei minori senza disporre una CTU e senza motivarne la mancata ammissione.
I motivi proposti, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono infondati e devono essere respinti. Premesso che risulta dalla sentenza impugnata che i bambini, all’epoca collocati presso una casa-famiglia, vennero dichiarati in stato di adottabilita’ con sentenza in data 5/5/2017 solo dopo numerosi tentativi e preventivi interventi di sostegno alla genitorialita’ dei Servizi Sociali, e’ stato accertato dal giudice di merito che, a parte il legame affettivo esistente tra i ricorrenti ed i minori sussiste l’inidoneita’ conclamata della coppia genitoriale ad occuparsi dei bambini e che proprio in considerazione dell’interesse superiore dei minori doveva essere dichiarato lo stato di adottabilita’, stante la loro incapacita’ genitoriale. Tale accertamento appare insindacabile in questa sede in quanto la motivazione risulta ragionevole congrua ed immune da vizi.
A tal riguardo deve essere considerato che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilita’ ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalita’ ed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di carattere transitorio, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed e’ incensurabile in cassazione.
Non ignora questa Corte (Sez. 1, n. 22589 del 27/09/2017) il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente piu’ idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato dalla L. n. 184 del 1983, articolo 1. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficolta’ o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacita’ genitoriali entro tempi compatibili con la necessita’ del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, e’ legittima la dichiarazione dello stato di adottabilita’. Nella fattispecie tali tentativi risultano, secondo la sentenza impugnata, essere stati effettuati senza successo cosi’ come sono stati interpellati senza concreti risultati i parenti piu’ prossimi (la madre della ricorrente (OMISSIS)) per verificare eventuali possibilita’ di affidamento.
Il ricorso e’ pertanto infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi con condanna alle spese del giudizio di legittimita’.
La natura del giudizio e la complessita’ di alcune questioni esaminate inducono e disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimita’.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nella sentenza.
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