Sottoscrizione di un documento in bianco

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 11 febbraio 2020, n. 3266.

La massima estrapolata:

Nel caso di sottoscrizione di un documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso, soltanto nell’ipotesi in cui il sottoscrittore assume che il riempimento del contratto sia avvenuto absque pactis (cosiddetto “sine pactis”) ovvero in maniera non autorizzata.

Sentenza 11 febbraio 2020, n. 3266

Data udienza 16 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23678-2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 187/2015 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per la controricorrente che ha concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimita’ trae origine dalla ricorso notificato il 2/10/2015 da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste con la quale era stato rigettato l’appello contro la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la querela di falso dallo stesso proposta.
2. Il contenzioso era insorto fra le parti a seguito del decreto ingiuntivo emesso su ricorso di (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) per il pagamento della somma oggetto del contratto di finanziamento denominato “(OMISSIS)”.
3. L’ingiunto spiegava opposizione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e formulava incidentalmente querela di falso per l’accertamento dell’abusivo riempimento del modulo contrattuale.
4. Il (OMISSIS) sosteneva, in particolare, che il modulo di finanziamento era stato compilato successivamente alla sottoscrizione avvenuta in bianco in occasione della stipulazione di un contratto di franchising con la societa’ (OMISSIS) s.p.a.; deduceva che il modulo era stato completato in assenza di un accordo di riempimento e cioe’ senza la preventiva conoscenza dei tassi d’interesse del finanziamento, senza l’indicazione del bene o del servizio cui era diretto il finanziamento, ne’ dell’importo delle singole rate, ne’ della scadenza della prima rata di rimborso.
5. Respinta l’opposizione e proposto appello avverso la sentenza, la corte d’appello sospendeva il giudizio ed assegnava alle parti il termine per la riassunzione della causa di querela di falso dinanzi al tribunale competente, ravvisando nella decisione di prime cure la sostanziale delibazione negativa della dedotta falsita’ al di fuori delle forme processuali specificamente previste dagli articoli 221 c.p.c. e ss..
6. Con la sentenza n. 916/2011 il Tribunale di Pordenone rigettava la querela di falso e l’odierno ricorrente avverso la predetta sentenza proponeva gravame, deciso con la sentenza qui impugnata.
7. La Corte d’appello di Trieste ha respinto l’impugnazione evidenziando l’irrilevanza della censura di mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, dal momento che le deposizioni testimoniali assunte in quella causa non dimostravano la fondatezza della querela di falso.
8. Ad avviso della corte distrettuale la circostanza che il modulo del finanziamento fosse stato riempito in ogni sua parte non era sufficiente ai fini dell’accertamento della falsita’.
9. La corte giuliana riteneva cioe’ necessaria la prova che il successivo riempimento del modulo era avvenuto senza o al di fuori di un accordo di riempimento.
10. Detta prova, che incombeva sul (OMISSIS), non era ravvisabile nel contenuto delle deposizioni assunte in primo grado, ne’ si ricavava dalla dedotta assenza di indicazione (nel modulo) del soggetto finanziatore cosi’ come dalla circostanza della mancata consegna di una copia del documento ovvero dalla mancata conoscenza delle condizioni generali di contratto riportate sul retro del modulo medesimo.
11. La corte triestina ha respinto anche la doglianza dell’appellante (OMISSIS) secondo la quale il patto di riempimento avrebbe dovuto avere la forma scritta costituendo un”mandato ad scribendum” il quale, in applicazione dell’articolo 1392 c.c., se vi fosse stato, avrebbe dovuto rivestire la forma scritta, essendo finalizzato alla stipulazione di un contratto di finanziamento, per la cui validita’ e’ prevista la forma scritta (articolo 117 t.u.b.).
12. Osservava, infatti, la corte d’appello come l’accordo di riempimento fosse assimilabile al mandato e non alla procura, potendo quindi assumere anche la forma verbale.
13. Infine,in via assorbente e decisiva al fine del rigetto della querela, la corte giuliana rilevava che il (OMISSIS) non aveva fornito la prova della mancanza di un accordo di riempimento.
14. Il ricorso per cassazione dell’opponente (OMISSIS) e’ affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

15. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 126 disp. att. c.p.c. in correlazione all’articolo 221 c.p.c. ed all’articolo 2697 c.c., per non avere la corte d’appello proceduto all’acquisizione delle prove testimoniali dalle quali sarebbe stato possibile ricavare la dimostrazione dell’abusivo riempimento del modulo di finanziamento.
15.1. La censura e’ infondata.
15.2. Perche’ la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio, come prescritto dall’articolo 126 disp. att. c.p.c., sia censurabile occorre, infatti, che l’inosservanza della suddetta disposizione formale abbia comportato l’omesso esame di atti contenuti nel detto fascicolo (cfr. Cass. 10123/2011; Cass. 4759/2014).
15.3. Nel caso di specie, tale conseguenza sfavorevole per la parte non e’ ravvisabile perche’ la corte territoriale non ha pretermesso l’esame delle dichiarazioni testimoniali, ma lo ha considerato irrilevante – avendo ritenuta pacifica la circostanza del riempimento del modulo – ai fini della prova essenziale del fatto del suo riempimento senza alcun accordo.
15.4. E’ principio consolidato che la proposizione della querela di falso e’ necessaria, infatti, tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis”, non anche nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”: nel primo caso, infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicche’ l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsita’ materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, tale provenienza non puo’ essere esclusa, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sara’ adottata dal riempitore. (Cass. 5245/2006)..
15.5. Cio’ posto, nel caso di specie la corte territoriale ha considerato che, anche ove ritenuto desumibile dalle deposizioni testimoniali che il foglio sia stato riempito parzialmente dopo la sottoscrizione, nondimeno l’appellante non risultava aver fornito la prova che il successivo riempimento era avvenuto “absque pactis” e dunque abusivamente (cfr. pag. 9 della sentenza) e cio’ giustificava il rigetto della querela di falso.
16. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 2729 c.c. laddove, nell’escludere il riempimento abusivo del modulo di finanziamento la corte d’appello ha invocato il principio dell’id quod plerumque accidit che attinge alle presunzioni semplici, mentre nella vicenda ricorrevano aspetti di singolarita’ che avrebbero dovuto escludere la possibilita’ di applicare le presunzioni.
16.1. Il motivo e’ infondato perche’ le conclusioni tratte sul piano logico dalla corte d’appello in merito alla mancata prova del riempimento in assenza di un relativo accordo sono contrastate con argomenti fondati su documentazione generica (esposto presentato in Procura, trasmissione televisiva, cfr. pag. 94 del ricorso) ovvero con considerazioni del tutto indimostrate (cfr. il riferimento al clima euforico nel quale sarebbe avvenuta la sottoscrizione del foglio firmato in bianco a pag. 95 del ricorso).
17. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2730 c.c. laddove la corte d’appello ha ritenuto che le clausole prestampate del modulo di finanziamento, e precisamente quella in cui il sottoscrittore afferma di avere ricevuto copia del modulo al momento della sottoscrizione e quella in cui afferma di essere a conoscenza delle condizioni generali di contratto poste sul retro del modulo stesso, integrerebbero dichiarazioni confessorie che comproverebbero il riempimento contra pacta del modulo di finanziamento.
17.1. Il motivo e’ infondato.
17.2. La corte d’appello ha considerato il contrasto fra la sottoscrizione del modulo e le allegazioni in causa del (OMISSIS) circa la mancata consegna nell’immediatezza di una copia del documento e la conseguente ignoranza delle condizioni generali di contratto, ritenendo che, tuttavia, esse erano irrilevanti ai fini della prova del riempimento del tutto abusivo, prova che, lo si ribadisce, incombeva sul (OMISSIS) che aveva dedotto la falsita’ del documento.
18. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in correlazione con l’articolo 117 del t.u.b. in correlazione con l’articolo 1392 c.c. e articolo 1703 c.c., per avere la corte d’appello escluso la necessita’ di forma scritta del patto di riempimento rispetto ad un rapporto di finanziamento, da adottare per iscritto ai sensi dell’articolo 117 t.u.b..
18.1. La censura e’ infondata.
18.2. La corte d’appello, come evidenziato dal P.M., non ha affatto affermato che fra le parti era intercorso un mandato, essendosi limitata a confermare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale non e’ richiesta la forma scritta per un mandato senza rappresentanza in quanto atto non produttivo di effetto reale (cosi’ Cass. 20051/2013; id.21806/2016).
18.3. Al contempo la corte territoriale ha chiarito che l’argomento e’ irrilevante ai fini della prova della fondatezza della denunciata falsita’ e tale statuizione non e’ efficacemente attinta da nessuna delle doglianze dedotte con il presente ricorso.
19. Atteso l’esito di tutti motivi, il ricorso deve essere respinto.
20. In applicazione della soccombenza, parte ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
2.1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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