Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2549.

La massima estrapolata:

Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto e, ove tale meccanismo si trovi in una fase così avanzata da non poter più essere interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall’art. 12 l. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine.

Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2549

Data udienza 25 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11757/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, quale incorporante (OMISSIS) spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1521/2014 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 01/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1521 depositata in data 1.7.2014 il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) contro il (OMISSIS) s.p.a., finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimita’ dell’operato dell’istituto di credito in relazione all’elevazione del protesto per la cambiale avente scadenza 18.1.1998, oltre al risarcimento del danno quantificato in Euro 200.000,00.
Ha osservato il giudice di primo grado che lo stesso attore aveva ammesso di aver dato alla Banca disposizione di provvedere al pagamento della cambiale poi protestata in data 20.1.1998 (seppur con valuta del 18.1.1998), e quindi successivamente alla sua scadenza, di talche’ l’elevazione del protesto non poteva ritenersi determinata dal comportamento dell’istituto di credito, bensi’ dalla tardivita’ della disposizione impartita.
Con ordinanza ex articoli 348 bis e ter c.p.c., del 16 febbraio 2015, la Corte d’Appello di Messina, ritenendo che l’appello non avesse una ragionevole probabilita’ di essere accolto, lo dichiarava inammissibile.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Messina ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a..
(OMISSIS) s.p.a., quale incorporante del (OMISSIS) s.p.a., si e’ costituita in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato la memorie ex articolo 380 bis. 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il sig. (OMISSIS) ha dedotto la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 1669 del 1933, articoli 44, 51 e 70, nonche’ l’erronea e/o illegittima elevazione del protesto.
Lamenta il ricorrente di aver provveduto in data 20.1.1998 al pagamento della cambiale scaduta il giorno 18.1.1998 (che cadeva di domenica) all’istituto di credito presso cui era domiciliata, mediante addebito in conto corrente. Tale pagamento era quindi avvenuto con un solo giorno di ritardo e, peraltro, con valuta coincidente con la stessa data di scadenza del 18.1.1998. Ne consegue che il protesto del titolo era stato illegittimamente elevato, essendo avvenuto – in data 21.1.1998 – dopo che il debito era gia’ stato estinto.
2. Con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dei principi generale di buona fede da parte della banca, del tempo dell’adempimento ed estinzione dell’obbligazione nonche’ la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1188 c.c..
Lamenta il ricorrente che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto come momento dell’adempimento non la data di pagamento presso lo sportello bancario, ma quello in cui la valuta era stata trasmessa al beneficiario.
La circostanza che il (OMISSIS) avesse tardivamente trasmesso le somme al creditore non poteva far slittare la data del pagamento, ma poteva far nascere la responsabilita’ solo in capo allo stesso istituto di credito, il quale, nonostante l’avvenuto pagamento, non aveva “richiamato ” il titolo, lasciandolo nelle mani del Pubblico Ufficiale che provvedeva ad elevare il protesto.
3. Con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 legge cambiaria e dell’articolo 1453 c.c..
Espone il ricorrente che il versamento da parte sua alla banca del corrispettivo della cambiale ha comportato la conclusione di un contratto con cui lo stesso istituto di credito si e’ impegnato a richiamare il titolo prima del protesto. L’inadempimento della Banca all’obbligo contrattualmente assunto determina un obbligo risarcitorio a norma dell’articolo 1453 c.c..
In ordine ai danni subiti per effetto della illegittima levata del protesto, il ricorrente espone di aver dovuto nuovamente pagare il medesimo titolo, oltre ad essere ingiustamente stato sottoposto a giudizio penale (conclusosi con un’assoluzione) con l’accusa di aver falsamente dichiarato di non aver subito protesti.
4. Con il quarto motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, e dell’articolo 91 c.p.c..
Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel liquidare le spese di lite, non ha correttamente applicato i parametri di legge, tenuto conto che il giudice, per discostarsi dai valori medi, deve fornire idonea motivazione (adempimento non espletato nel caso di specie).
Infine, il ricorrente ha criticato l’ordinanza di inammissibilita’ della Corte d’Appello, la quale si e’ astenuta dal valutare la legittimita’ o meno dell’elevato protesto, ritenendo ingiustificatamente che non fosse comunque stata fornita prova del danno.
5. I primi due motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla connessione delle questioni trattate, sono fondati.
Va osservato che questa Corte ha gia’ statuito in un caso molto simile a quello per cui e’ procedimento, in cui il pagamento del titolo era parimenti avvenuto nel primo dei due giorni successivi alla scadenza e, quindi, validamente in relazione alla facolta’ di cui al Regio Decreto n. 1699 del 1933, articolo 43, – che la banca presso cui il paghero’ cambiario risulta pagabile e che aveva, in precedenza, provveduto a rivolgere al Notaio la richiesta del protesto, una volta avuta notizia dell’intervenuto pagamento, ha l’obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha piu’ ragione d’essere a fronte dell’intervenuto pagamento del titolo. E’ stata, in particolare, configurata a carico della Banca che non si era attivata una responsabilita’ da contatto sociale e da comportamento omissivo, in relazione all’affidamento incolpevolmente riposto dal debitore circa l’avvenuta comunicazione del pagamento dell’effetto cambiario (vedi Cass. n. 11130 del 13/05/2009).
E’ stato, inoltre, evidenziato nella sentenza sopra citata che, per escludere la responsabilita’ della banca, sarebbe anche stato sufficiente che lo stesso istituto avesse eventualmente comunicato al debitore che i tempi tecnici non gli consentivano di intervenire presso il Notaio per bloccare il meccanismo di pubblicazione della levata del protesto, per mettere comunque l’interessato in condizione di attivare gli strumenti che l’ordinamento metteva a sua disposizione, per evitare o limitare il pregiudizio conseguente alla pubblicazione (L. n. 77 del 1955, ex articolo 3, come modif. dalla L. n. 349 del 1973, articolo 12).
Non vi e’ dubbio che, anche nel caso per cui e’ procedimento, si configuri a carico della banca una responsabilita’ per condotta omissiva, atteso che nonostante che il debitore avesse provveduto, presso la banca in cui era domiciliata la cambiale, al pagamento del titolo nel giorno successivo alla sua scadenza – come consentito dall’articolo 43 della legge cambiaria – e, peraltro, con valuta del giorno della scadenza, l’istituto di credito e’ rimasto inerte, non comunicando al Pubblico Ufficiale che era venuto meno il presupposto per elevare il protesto, ovvero il mancato pagamento della cambiale.
Non si tratta, tuttavia, nel caso di specie, di responsabilita’ da “contatto sociale”, bensi’ di natura contrattuale, risultando dalla sentenza impugnata che il debitore aveva dato ordine alla banca di addebito della cambiale in conto corrente (come consentito dall’articolo 4 della legge cambiaria), con una disposizione quindi riconducibile al contratto di mandato. Peraltro, l’obbligo della banca di attivarsi immediatamente per impedire la levata del protesto deriva comunque dalla clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex articolo 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte.
E’ indubitabile che l’istituto di credito, accettando sic e simpliciter il pagamento del titolo con addebito in conto corrente (peraltro con valuta del giorno della sua scadenza), nonostante il ritardo, peraltro minimo, rispetto alla stessa scadenza, abbia ingenerato nel debitore il ragionevole affidamento che con l’intervenuta estinzione del debito sarebbe venuto meno ogni rischio dell’elevazione del protesto.
Inoltre, lo stesso istituto, ove avesse avuto dei dubbi in ordine alla propria possibilita’ di intervenire per bloccare il meccanismo di levata del protesto, avrebbe dovuto rappresentarli adeguatamente al debitore al fine di consentire allo stesso di avvisare personalmente il Pubblico Ufficiale o comunque, ove non fosse stato piu’ possibile impedire la levata del protesto, di attivarsi tempestivamente per ottenere quantomeno, nell’immediatezza, la cancellazione del protesto secondo la procedura prevista dalla L. n. 349 del 1973, articolo 12.
Il debitore, invece, ha subito il protesto del titolo, ignorando completamente che, nonostante il pagamento della cambiale presso la banca domiciliataria, la procedura per la levata del protesto non era stata comunque interrotta.
Infine, non condivisibile e’ il ragionamento svolto dal giudice di primo grado in ordine alla rilevanza dei tempi necessari per consentire alla somma pagata alla Banca di giungere materialmente nella sfera giuridica del destinatario.
E’ evidente che, essendo stato deciso come luogo di pagamento della cambiale quello di un terzo (la Banca) – come consentito dall’articolo 4 legge cambiaria – l’obbligazione si e’ estinta con il pagamento del titolo presso lo stesso istituto di credito.
Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, la quale (oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’) nel nuovo esame dovra’ attenersi al seguente principio di diritto:
“Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase cosi’ avanzata da non poter essere piu’ interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dal L. n. 349 del 1973, articolo 12, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine”.
6. L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo e del quarto.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *