La banca non può correre ai ripari rispetto all’insolvenza dell’impresa debitrice

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 10 febbraio 2020, n. 3024.

La massima estrapolata:

La banca non può correre ai ripari rispetto all’insolvenza dell’impresa debitrice, ormai prossima al fallimento, trasformando il “mutuo ordinario” in un “mutuo fondiario”, attraverso la successiva costituzione di una garanzia ipotecaria. La concessione del credito fondiario, infatti, deve essere simultanea all’erogazione della garanzia, non potendo rendersi «contestuale un’ipoteca per un credito preesistente».

Ordinanza 10 febbraio 2020, n. 3024

Data udienza 21 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10231/2014 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela Fallimento (OMISSIS), in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 20/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso, con tutte le conseguenze che ne derivano per legge.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. (OMISSIS) ha chiesto di essere ammessa con privilegio ipotecario al passivo fallimentare dell’impresa individuale (OMISSIS), titolando la propria domanda in un mutuo fondiario.
Il giudice delegato ha ammesso il credito “integralmente in via chirografaria, in quanto la costituzione della garanzia ipotecaria e’ da ritenersi inefficace nei confronti della procedura ex articolo 67 comma 1, in quanto avvenuta nel periodo sospetto e comunque in relazione a un credito preesistente non scaduto”.
2.- La Banca ha proposto opposizione ai sensi della L. Fall., articoli 98 e ss. avanti al Tribunale di Trani. Che la ha respinta, con provvedimento depositato in data 20 marzo 2014.
3.1.- In proposito, il Tribunale ha rilevato che l’assunta operazione di mutuo fondiario e’ stata posta in essere “quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento”; e che, inoltre, “il saldo passivo dei contratti di conto corrente, in parte azzerato (per un contratto) e in parte ridotto (per il secondo contratto) con la somma mutuata, costituisce un debito preesistente e scaduto al momento della costituzione dell’ipoteca, essendo immediatamente esigibile”: l'”articolo 7 nub stabilisce l’immediata esigibilita’ delle esposizioni debitorie su c/c, prevedendo che ogni versamento di una somma su un conto passivo implichi l’estinzione della passivita’ per il corrispondente importo”.
Constatato poi che nella specie non si discuteva del credito in quanto tale, ma solo dell'”atto di costituzione di garanzia reale”, ha osservato che “la fattispecie giuridica ricorribile nel caso di specie sia quella del negozio indiretto”, come inteso a “conseguire il fine ulteriore di munire di prelazione ipotecaria un credito chirografario (ossia lo scoperto di conto corrente), con il risultato di costituire la garanzia ipotecaria per il preesistente debito”. Riscontrata cosi’ la “natura indiretta e fraudolenta dell’operazione”, il Tribunale ha ritenuto corretta la “decisione del giudice delegato di ammettere al passivo il credito bancario in chirografo per effetto della revocatoria in via breve della garanzia ipotecaria”, precisando trattarsi di ipotesi da catalogare nella L. Fall., articolo 67, comma 1, n. 4.
3.2.- Volgendosi altresi’ a esaminare partitamente i contenuti dell’opposizione presentata dalla banca in punto di “esenzione per il mutuo fondiario, il giudice ha rilevato che la norma dell’articolo 38, comma 1 TUB “impone che l’ipoteca sia concessa a garanzia del finanziamento e non di debiti preesistenti”; che “la non contestualita’ esclude quindi che il mutuo possa essere qualificato come fondiario”; che la norma della L. Fall., articolo 67, u.c. e’ “di stretta interpretazione”, facendo eccezione alla regola generale della revocabilita’, attuativa del principio generale espresso dal combinato disposto degli articoli 2740 e 2741 c.c., per cui non ne e’ consentita l’applicazione fuori dai casi previsti, cioe’ nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di configurabilita’ del mutuo fondiario”.
4.- Avverso questo provvedimento ricorre (OMISSIS), svolgendo due motivi di cassazione.
Resiste il fallimento, con controricorso.
5.- Entrambe la parti hanno anche presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso sono intestati secondo i termini che qui di seguito vengono riportati.
Primo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 67, u.c. e dell’articolo 39 TUB in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 67”.
7.- Al di la’ della rubricazione che reca, il primo motivo di ricorso viene a proporre un contenuto scomposto in due parti; e articolato in due distinte censure.
7.1.- Ritiene dunque il ricorrente, nella prima sezione del motivo, che il Tribunale pugliese ha errato nel ritenere che tra i presupposti del credito fondiario rientri la “contestualita’” (da intendere come coesistenza sinallagmatica) “tra la concessione dell’ipoteca e l’erogazione del mutuo”.
La norma dell’articolo 38 TUB – cosi’ ammonisce il motivo – “pone esclusivamente requisiti connessi: 1) alla durata delle operazioni (“a medio e lungo termine”, cioe’ con durata superiore a 18 mesi); 2) alla presenza di garanzie ipotecarie di immobili (di determinate caratteristiche rispetto al grado di iscrizione e all’ammontare del credito garantito in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire su di essi). Null’altro”.
7.2.- Nella sua seconda sezione, il motivo assume che la norma della L. Fall., articolo 67, comma 4 ha portata esonerativa piu’ ampia di quella prevista dalla norma dell’articolo 39, comma 4 TUB, che ne risulta “assorbita”. E cosi’ questa norma esonera, tra l’altro, da revocatoria pure “la costituzione di garanzie anche non contestuali, che come tali ricadrebbero sotto la disciplina revocatoria della L. Fall., articolo 67, commi 1 e 4”.
“In altri termini” – incalza il motivo – “l’esenzione “estesa” di cui alla L. Fall., articolo 67, u.c. rende non assoggettabile a revocatoria l’operazione (come quella in esame) in forza della quale una banca concede credito all’impresa, nella forma del finanziamento fondiario, perche’ questa estingua i debiti gia’ in essere verso la stessa banca”.
8.- Il motivo non merita di essere accolto, ne’ nella prima, ne’ nella seconda parte in cui risulta articolato.
In proposito, va rilevato che l’intima connessione strutturale – che nell’operazione di credito fondiario si pone tra erogazione del mutgrue garanzia ipotecaria – risulta gia’ disvelata del testo dell’articolo 38 TUB, comma 1 che appunto lega in modo diretto la concessione del credito alla costituzione della garanzia.
A parte cio’, risulta comunque decisiva, peraltro, la constatazione che la disposizione dell’articolo 38 TUB, comma 2 stabilisce la regola per cui l’ammontare del finanziamento e’ “determinato… in rapporto al valore dei beni ipotecati”. Cio’ significa, all’evidenza, che nel mutuo fondiario l’ammontare del credito dipende – non puo’ non dipendere, meglio – dal valore che possiede l’immobile dato in ipoteca.
Proprio sulla base di questa disposizione (come poi completata dalle Istruzioni della Banca d’Italia), la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che il “mutuo fondiario e’ operazione che si connota per concentrare la copertura del rischio di rientro dell’erogato sul solo immobile “mobilizzato” e contestualmente iscritto in ipoteca di primo grado” (cfr. Cass., 18 maggio 2018, n. 11201; v. pure sulla scia di questa, tra le altre, Cass., 28 maggio 2018, n. 13285; Cass. 28 maggio 13286; Cass., 24 settembre 2018, n. 22459). Percio’, il mutuo fondiario possiede requisiti identificativi diversi da quelli dell’ordinario mutuo ipotecario ed e’ inteso a porre in essere un’operazione diversa e con effetti (anche) distinti da quelli propri dell’ordinario mutuo (cfr. ancora Cass., n. 11201/2018).
In altri termini, nel mutuo fondiario e’ proprio la garanzia dell’ipoteca a conformare il credito (merito e quantita’): cosi’ dando vita a una speciale tipologia di operazione, che il sistema vigente ha inteso proteggere in modo peculiare (con l’assegnazione di forti vantaggi disciplinari), in ragione della rischiosita’ sua intrinseca.
Ne segue che un mutuo non puo’, nel corso di svolgimento del relativo rapporto, diventare fondiario. Nel caso di ipoteca posta a servizio di un preesistente mutuo, quest’ultimo rimane semplicemente un ordinario mutuo.
9.- Dal complesso delle osservazioni appena compiute viene pure a discendere in via diretta l’infondatezza della censura svolta nella seconda parte del motivo.
In effetti, il problema che cosi’ e’ stato sollevato – come relativo all’ipotetica “estensione” dell’esenzione revocatoria, nell’avviso del ricorrente dall’articolo 67, u.c. portata sino alle ipoteche a servizio di crediti preesistenti – non ha, in realta’, neppure uno spazio per potersi porre.
10. – Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale di ritenere revocabile la sola garanzia ipotecaria, secondo la prospettiva tracciata dalla curatela del fallimento. Richiamando precedenti della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente sostiene, per contro, nel caso presupposto necessario per potere revocare l’ipoteca e’ l’inopponibilita’ del mutuo alla massa dei creditori fallimentari.
11.- Il motivo e’ inammissibile.
Lo stesso infatti non coglie la ratio decidendi della pronuncia del Tribunale pugliese. Questo, in effetti, non ha assegnato – come pure mostra di ritenere il ricorrente – al “mutuo fondiario” nessuna funzione realmente solutoria (anche solo in via indiretta).
Sul punto, in realta’, il provvedimento impugnato si manifesta chiaro, univoco: “scopo dell’operazione oggetto di revoca non (e’ stato) il pagamento effettuato in forma anomala, quanto la trasformazione di un debito preesistente da chirografario a privilegiato attraverso il negozio indiretto di cui si e’ detto (apparente estinzione della passivita’ preesistente e creazione di una “nuova” passivita’ privilegiata)”.
In questa prospettiva, dunque, la stipulazione del “mutuo fondiario” viene propriamente assunta come mera forma, strutturalmente idonea a realizzare la funzione “fraudolenta” dell’operazione, quale quella di “rendere” contestuale un’ipoteca per un credito che era preesistente. E che, nello svolgimento della motivazione compiuto dal Tribunale, tale nella sostanza e’ rimasto: posto, se non altro, che l’ipoteca e’ stata revocata in relazione alla norma della L. Fall., articolo 67, comma 1, n. 4.
12.- In conclusione il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimita’, che liquida nella somma di Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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