Consiglio di Stato, Sentenza|21 maggio 2021| n. 3947.
Il soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori
La realizzazione di un soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori per i quali non è richiesto il permesso di costruire sola qualora abbia caratteristiche tali da non incrementare la superficie dell’immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone; al contrario, qualora il soppalco determini un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia necessitando, quindi, di un titolo abilitativo.
Sentenza|21 maggio 2021| n. 3947. Il soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori
Data udienza 11 maggio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Realizzazione di un soppalco – Natura minore – Permesso di costruire – Necessità – Insussistenza – Ipotesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2015, proposto da
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pa. Co., Ra. Iz., An. Ma., Al. Mo., con domicilio eletto presso lo studio Ra. Iz. in Roma, (…);
contro
Vi. Im. Sas di Ma. vi. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato con domicilio eletto presso lo studio Gi. Vi. in Roma, (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Da. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda n. 01304/2014, resa tra le parti, concernente quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vi. Im. Sas di Ma. vi. & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 11 maggio 2021 il Cons. Davide Ponte e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame il Comune odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1304 del 2014 del Tar Milano, di accoglimento dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla parte odierna appellata, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento a firma del dirigente del Servizio Monitoraggio Territorio dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano pervenuto in data 4 aprile 2013 di avviso di rilascio del permesso di costruire, relativo all’ampliamento pari a mq. 93,61 di superficie utile tramite trasformazione di ripostiglio in quota s.p.p. in ufficio al primo piano dello stabile di via (omissis), limitatamente alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in Euro 55.872,59 per effetto della classificazione dell’abuso in Tipologia 1 anziché Tipologia 3, come dichiarata dalla originaria ricorrente.
All’esito del giudizio di prime cure il Tar condivideva la prospettazione di parte ricorrente, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, il Comune appellante proponeva i seguenti vizi di appello, censurando le argomentazioni del Tar:
– violazione degli artt. 3 e 10 comma 1 lett c) t.u. edilizia, in quanto l’opera condonata va qualificata come ampliamento \ nuova costruzione.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza straordinaria dell’11 maggio 2021 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. La controversia si concentra sulla questione giuridica relativa alla qualificazione dell’opera in questione, agli specifici fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione dovuti.
2. In fatto, è pacifico che la società appellata, quale proprietaria di un immobile sito in Milano, Via (omissis), abbia ottenuto l’accoglimento dell’istanza di condono relativa alla trasformazione di un soppalco di mq. 93,91, che da deposito non computabile nella superficie lorda di pavimento (s.l.p.) è stato trasformato in ufficio.
3. Oggetto del contenzioso è invece la qualificazione dell’opera condonata ai fini della determinazione a saldo dovuta, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione: l’amministrazione ha qualificato l’intervento di nuova costruzione, da ascrivere alla tipologia 1, di cui alla tabella allegata al decreto-legge n. 269 del 2003, in luogo della dichiarata tipologia 3, propria degli interventi di ristrutturazione, come ritenuto dalla stessa società istante.
4. L’appello è infondato.
4.1 Nel condividere le argomentazioni e le conclusioni formulate dal Giudice di prime cure, va richiamato l’orientamento di questo Consiglio che, ancora di recente, ha ribadito come la realizzazione di un soppalco rientri nell’ambito degli interventi edilizi minori per i quali non è richiesto il permesso di costruire sola qualora abbia caratteristiche tali da non incrementare la superficie dell’immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone; al contrario, qualora il soppalco determini un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia necessitando, quindi, di un titolo abilitativo (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4780, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4166 e sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8268).
4.2 Conseguentemente, se per un verso va esclusa a monte la qualificazione perseguita dal Comune appellante, per un altro verso le caratteristiche dell’opera in questione, in cui la trasformazione in spazio da deposita ad ufficio ha comportato pacificamente un aumento della superficie utile ed un conseguente aggravio ma non una nuova costruzione, confermano la correttezza della conclusione proposta dalla parte originaria istante e condivisa dal Tar.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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