Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 maggio 2021| n. 17091.

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

In ambito militare, i comportamenti violenti connessi al fenomeno del cosiddetto “nonnismo” non sono costitutivi del reato di cui all’art. 195 cod. pen. mil. pace (violenza contro un inferiore) in quanto non sono posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari, ma possono essere perseguiti ai sensi di altre disposizioni del codice penale ordinario o anche del codice penale militare di pace, senza però poter essere sussunti sotto una delle figure di reato di cui ai Capi terzo e quarto del Titolo terzo del Libro secondo di quest’ultimo, non incidendo sull’oggetto giuridico protetto dalle corrispondenti norme incriminatrici. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello militare, in relazione alla condotta degli imputati che, in caserma, quali militari con il grado di caporale, destinatari di una licenza breve ed in abiti civili, avevano costretto un allievo paracadutista, appena rientrato dalla libera uscita e parimenti in abiti civili, in assenza di relazioni funzionali dirette, a salire la scala della torre di prosciugamento dei paracadute sino a fiaccarne la resistenza ed a provocarne la caduta al suolo, dove lo avevano lasciato agonizzante). (Conf. n. 4139 del 1995).

Sentenza|4 maggio 2021| n. 17091

Data udienza 23 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Conflitto di giurisdizione – Militare deceduto – Configurazione dell’omicidio volontario – Militari non in servizio – Giurisdizione ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE MILITARE ROMA;
nei confronti di:
GUP TRIBUNALE PISA;
MINISTERO DELLA DIFESA;
con l’ordinanza del 18/09/2020 del GIP TRIB. MILITARE di ROMA
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Roberto Binenti;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Loy Maria Francesca, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del Tribunale ordinario di Pisa;
udite le conclusioni dell’avvocato (OMISSIS), per l’Avvocatura generale dello Stato, in difesa del Ministero della difesa, nonche’ quelle dell’avvocato (OMISSIS) per la parte civile (OMISSIS), dell’avvocato (OMISSIS) per la parte civile (OMISSIS), dell’avvocato (OMISSIS) per l’imputato (OMISSIS) e dell’avvocato (OMISSIS) per l’imputato (OMISSIS), che si sono associati alla richiesta del Pubblico ministero.

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

RITENUTO IN FATTO

1. In data 5 settembre 2020 i difensori di (OMISSIS) presentavano denuncia di conflitto di giurisdizione nella cancelleria del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma, davanti al quale era stata fissata l’udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore generale militare della Repubblica (dopo l’avocazione delle indagini) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati del reato previsto dall’articolo 195 c.p.m.p., commi 1 e 2, (in relazione all’articolo 575 c.p., n. 4 e articolo 61 c.p., n. 4), articolo 61 c.p., n. 5 c.p. e articolo 47 c.p.m.p., n. 2.
L’imputazione del reato di violenza contro l’inferiore addebitava ai predetti di avere, in concorso, il 13 agosto 1999, all’interno del caserma “(OMISSIS)”, quali militari con il grado di caporale presso il Reparto corsi del Centro Addestramento Paracadutismo, cagionato la morte dell’allievo paracadutista (OMISSIS), ponendo in essere contro tale inferiore, per cause non estranee al servizio e alla disciplina militare, atti di violenza e omettendo, dopo i gravi traumi in talmodo cagionatogli, di attivare i necessari soccorsi,, cosi’ da potere evitare il decesso.
La denuncia di conflitto di cui sopra rilevava che per il medesimo fatto era stata avanzata nei confronti degli stessi imputati richiesta di rinvio a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e che in relazione a tale richiesta era stata gia’ fissata in data 9 novembre 2020 la trattazione dell’udienza preliminare da parte del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa, al quale era attribuibile la giurisdizione in ordine allo stesso fatto contestato.

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

Nel procedimento davanti all’Autorita’ giudiziaria ordinaria di Pisa ai medesimi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si contestava il reato previsto dall’articolo 110 c.p., articolo 575 c.p. e articolo 577 c.p., comma 1, n. 4) in relazione all’articolo 61 c.p., n. 1), per avere cagionato, agendo in concorso fra loro, la morte di (OMISSIS) nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, attraverso condotte di violenza poste in danno dell’allievo, la cui descrizione, di contro, escludeva ogni derivazione da cause inerenti al servizio e alla disciplina militare.
All’udienza preliminare celebrata davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma in data 18 settembre 2020, l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del Ministero della difesa (citato quale responsabile civile), depositava memoria, con la quale chiedeva di dichiarare inammissibile la denuncia di conflitto di cui sopra, in ragione dell’insussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 28 c.p.p., non potendosi ravvisare la contemporaneita’ della cognizione del procedimento da parte dei due giudici investiti (il G.U.P. di Pisa aveva solo fissato l’udienza preliminare), ne’ l’identita’ del fatto (non coincidendo le contestazioni mosse nelle diverse sedi) e degli imputati (la richiesta di rinvio a giudizio davanti al giudice ordinario vedeva altresi’ imputati, dei reati di cui all’articolo 378 c.p., (OMISSIS) e (OMISSIS), loro rispettivamente contestati al capo b) e al capo c).
Con ordinanza emessa alla suddetta udienza del 18 settembre 2020, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma, ravvisando il conflitto denunciato, rimetteva gli atti per la risoluzione alla Corte di cassazione.
Osservava che, diversamente quanto esposto nella denuncia di conflitto non poteva far ritenere la giurisdizione del giudice ordinario, in luogo di quella del giudice militare, non sussistendo le “cause estranee al servizio o alla disciplina militare” contemplate dall’articolo 199 c.p.m.p., che avrebbero potuto fare escludere l’integrazione della fattispecie speciale configurata dall’articolo 195 c.p.m.p..
A ragione, illustrava che il limite negativo di cui sopra all’applicazione delle fattispecie incriminatrici speciali di insubordinazione e di abuso di autorita’, rispettivamente previste dal capo terzo e dal capo quarto (contenente quest’ultimo il reato di violenza contro l’inferiore), codice penale militare di pace, puo’ operare solo quando i fatti non coinvolgano in alcun modo la funzione che un militare, con il proprio grado, e’ chiamato a svolgere, senza che sia richiesta la prova positiva dell’inerenza del fatto criminoso a motivi di servizio e di disciplina.

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

Tanto evidenziato, aggiungeva che nella specie non risultava alcun genere di conoscenza o di contatto personale prima del fatto fra gli imputati e la persona offesa (OMISSIS), giunto nella caserma soltanto poche ore prima. Anzi, la descrizione dell’intera condotta risultava di difficile, se non impossibile, realizzazione al di fuori dello specifico contesto militare, all’interno del quale era emersa l’esistenza della disdicevole e criminogena prassi di sottoporre le reclute a costanti richiami e a vessazioni da parte dei graduati (“nonnismo”), a mezzo di condotte che strumentalizzavano il rapporto di subordinazione gerarchica.
Sicche’, andava ritenuta la giurisdizione dell’Autorita’ giudiziaria militare in ordine al reato previsto dall’articolo 195 c.p.m.p. come contestato agli imputati.
Con atto del 5 ottobre 2020, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa rappresentava le sue osservazioni, ex articolo 31 c.p.p., comma 2, a supporto dell’attribuzione della giurisdizione all’Autorita’ giudiziaria ordinaria.
Rilevava che la tesi contraria si fondava sulla ricostruzione secondo cui il fatto sarebbe stato preceduto dalla contestazione operata dai caporali – quali superiori – della violazione da parte di (OMISSIS) della prescrizione di non adoperare il telefono cellulare all’interno della caserma, quando nella prassi tale regola, dopo un certo orario, non aveva vigenza e lo stesso uso del telefonino ad opera dell’allievo era rimasto una mera congettura contrastante con alcune risultanze.
Aggiungeva che in capo agli imputati non esisteva un rapporto gerarchico funzionale e diretto rispetto alla persona offesa. Gli stessi non erano effettivi nel reparto di addestramento delle reclute e al momento del fatto non erano in servizio, cosicche’ neppure indossavano la divisa. E anche (OMISSIS) si trovava in libera uscita e percio’ portava gli abiti civili. Non solo gli imputati posero in essere atti di violenza fisica nei confronti della vittima, ma la stessa “arrampicata a sole braccia del palco di salita”, configurata come conseguenza di tali atti, non era un esercizio contemplato per la formazione dell’allievo paracadutista. Ed ancora, il riferimento alla violazione dell’obbligo di prestare soccorso, pure contenuto nell’imputazione davanti all’Autorita’ giudiziaria militare, traeva spunto da un assunto smentito da precise risultanze: quello secondo cui (OMISSIS), dopo essere precipitato al suolo, si sarebbe trovato nelle condizioni di potere essere salvato.

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Tutto cio’, dunque, secondo il GUP di Pisa, dimostrava l’assenza nei fatti di ogni profilo attinente al servizio e alla tutela della disciplina militare, di talche’, esclusa la possibilita’ di ritenere il reato militare ascritto davanti al giudice speciale, la giurisdizione per quello di omicidio spettava al giudice ordinario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto, sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma, va risolto attribuendo la giurisdizione al giudice ordinario, ossia al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa, per le seguenti ragioni.
2. Va anzitutto osservato che il conflitto risulta ammissibile, sussistendo tutti i presupposti previsti dall’articolo 28 c.p.p., comma 1 lettera a).
In primo luogo e’ rilevabile, in termini concreti e attuali, la contemporaneita’ della presa di cognizione da parte del giudice speciale e di quello ordinario del medesimo fatto contestato ai medesimi imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nello stesso stato del giudizio di primo grado. Infatti, il giudice ordinario ha tenuto l’udienza fissata a seguito della richiesta di rinvio a giudizio e non ha declinato la propria giurisdizione. Anzi ancor prima ha trasmesso articolate deduzioni ai sensi dell’articolo 31 c.p.p., comma 2, con le quali ha rappresentato le ragioni per cui ha inteso trattenere la propria cognizione quale giudice titolare della giurisdizione. La stessa discussione davanti a questa Corte ha confermato che il conflitto non e’ cessato, secondo quanto previsto dall’articolo 29 c.p.p..
Quanto al requisito del medesimo fatto, deve ricordarsi che esso nella materia dei conflitti va individuato secondo gli stessi parametri operanti ai fini dell’applicazione della preclusione processuale del “ne bis in idem” che previene il contrasto di giudicati, cioe’ sotto il profilo della corrispondenza storico-naturalistica, considerando gli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale) e le circostanze di tempo, luogo e persona (Sez. U., n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, Rv. 269586, che, a sua volta, ha richiamato i principi indicati da Sez. U., 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799).

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

Tale corrispondenza nella specie e’ chiaramente ravvisabile, poiche’ le contestazioni mosse nei due procedimenti si riferiscono alle stesse condotte di violenza poste in essere dagli stessi imputati nei confronti della stessa persona, aventi un diretto nesso eziologico rispetto all’evento morte di quest’ultima, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. Le “frazioni eccedenti” o “difformi” della contestazione rimangono cosi’ sullo sfondo, costituendo semplicemente le ragioni del conflitto, poiche’ da esse deriva solo la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto secondo il significato storico-naturalistico sopra precisato.
3. Giova, altresi’, premettere che in materia di risoluzione dei conflitti, la Corte di cassazione puo’ e deve procedere al di fuori dei limiti propri del giudizio di legittimita’, con piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, esercitando, ove necessario, autonomi poteri di integrazione alla stregua di quanto previsto dall’articolo 32 c.p.p., comma 1. Sicche’, la Corte di cassazione viene ad operare quale giudice del merito “fattuale”, rimanendo non condizionata nella sua decisione dalle prospettazioni e dalle argomentazioni giuridiche devolute e dalle stesse contestazioni e qualificazioni delle accuse formulate nei procedimenti ove e’ sorto il conflitto (fra le altre, Sez. 1, n. 43236 del 01/10/2009, Mendico, Rv. 245122).
Come precisato dalla Sezioni Unite, proprio in materia di conflitto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice militare (sentenza Zimarmani sopra citata), la Corte di cassazione, esercitando detti poteri, all’esito della preliminare delibazione in ordine alle risultanze processuali consentita nel particolare caso, deve accertare se la definizione giuridica attribuita al fatto nell’una o nell’altra sede sia corretta, procedendo cosi’ essa stessa alla qualificazione del fatto. Di talche’, il fatto storico (medesimo) risultera’ penalmente individuato e qualificato, divenendo la sua corretta qualificazione giuridica – come compiuta dalla Corte regolatrice del conflitto – l’effettiva causa determinatrice della giurisdizione. La qualificazione del fatto puo’ coincidere con quella dell’uno o dell’altro dei giudici in contrasto, cosi’ come puo’ essere diversa da entrambe, essendo essenziale che essa provenga dalla valutazione discrezionale della Corte regolatrice degli atti processuali, svincolata da ogni automatismo decisionale, seppur sempre rigorosamente circoscritta a quanto e’ oggetto di contestazione (per l’appunto “in fatto”). Resta fermo che il giudizio risolutivo del conflitto di giurisdizione, quale accertamento dotato di effetti preclusivi circoscritti al thema decidendum del conflitto stesso, non si estende al contempo, stante la natura incidentale della decisione emessa ai sensi dell’articolo 32 c.p.p., alla valutazione anche solo prognostica della fondatezza o meno delle imputazioni, il cui apprezzamento infatti e’ sempre riservato al solo giudice della cognizione di merito.

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

Quest’ultimo, quale giudice designato in forza della risoluzione del conflitto, rimane, quindi, libero di apprezzare il fatto (regiudicanda) e di mutarne anche la qualificazione giuridica ipotizzata dalla Corte regolatrice, con il solo limite di non potere qualificare il fatto rebus sic stantibus come appartenente all’attribuzione di altro giudice, poiche’ tanto vanificherebbe in modo abnorme la decisione risolutiva del conflitto (articolo 32, comma 3, in relazione all’articolo 25 c.p.p.).
4. Ai fini della decisione e’ possibile esaminare la copiosa documentazione allegata alla denuncia di conflitto davanti al G.U.P. militare e alle osservazioni trasmesse dal G.U.P. ordinario ai sensi dell’articolo 31 c.p.p., comma 2.
Nessun’altro atto del procedimento risulta trasmesso dal G.U.P. militare.
Del resto, mette conto di rilevare che in una comunicazione in data 31 ottobre 2019 del Procuratore Generale Militare della Repubblica (allegata alla denuncia di conflitto), tale Autorita’ giudiziaria rappresentava che le ragioni per le quali riteneva la giurisdizione militare in ordine ai fatti non si basavano su elementi di prova diversi da quelli in possesso dell’Autorita’ giudiziaria ordinaria, ma attenevano piuttosto alla diversa qualificazione giuridica della condotta.
In ragione di tutto cio’ e considerando ll’esaustivita’ delle acquisizioni rispetto ai temi di rilievo ai fini della decisione, non si e’ proceduto a richiedere altri atti.
5. Chiarito quanto sopra in ordine all’ambito dei poteri attribuiti a questa Corte ai fini della risoluzione del conflitto di giurisdizione nella specie sollevato e al possibile confronto con gli atti allegati laddove rilevanti ai fini della decisione, occorre soffermarsi sull’esatta lettura delle condizioni descritte dall’articolo 199 c.p.m.p., che escludono il ricorso dei reati previsti dal Libro secondo, Titolo terzo, Capo terzo (reati di insubordinazione) e Capo quarto (reati di abuso di autorita’), e dunque anche del reato previsto dall’articolo 195 (violenza contro l’inferiore), che in una delle forme aggravate previste dal comma 2 si realizza tipicamente attraverso la violenza che da’ causa all’omicidio volontario.

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

L’articolo 199 sopracitato, nella sua attuale formulazione, come derivante dalla dichiarazione di parziale illegittimita’ costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1991, recita: “Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto e’ commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza dei militari riuniti per servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”.
La sentenza sopra menzionata, in particolare, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma in questione ove prevedeva la non operativita’ della causa di esclusione dei reati per il solo fatto che le condotte, pur al di fuori dello svolgimento del servizio (in cui si innesta il rapporto gerarchico-disciplinare) fossero poste in essere in “luoghi militari”, diversi dalle navi e dagli aeromobili. La Corte costituzionale, spiegando le ragioni di tale decisione, ha preso in considerazione la sfera di protezione dei reati di insubordinazione e di abuso di autorita’, che riguarda il bene della disciplina militare, sotto il profilo della garanzia del rispetto del rapporto gerarchico intercorrente fra il superiore e inferiore e l’osservanza da parte del primo dei doveri di comportamento inerenti alla propria funzione. Un presupposto che ricorre in quelle situazioni e in quei rapporti la cui connotazione, “obiettivamente” militare, fa venire in gioco il bene della disciplina e, quindi, la rilevanza del rapporto gerarchico. Se pero’ il fatto avviene in un “luogo militare”, per cause del tutto estranee al servizio o alla disciplina e al di fuori dallo svolgimento del servizio, cosi’ come dalla presenza dei militari riuniti per servizio, la condotta rimane collegata in modo del tutto estrinseco all’area degli interessi militari attinenti alla tutela del servizio e della disciplina, giacche’ l’unico elemento considerabile si riduce al mero accadimento in uno spazio “militare”, che in se’ non puo’ giustificare l’operativita’ delle fattispecie previste dai capi terzo e quarto. Come ancora chiarito nella sentenza, i fatti cosi’ espunti dalla disciplina speciale, oltre a restare sanzionabili disciplinarmente, possono pero’ integrare i reati previsti dagli articoli da 222 e 229 c.p.m.p. Tali reati puniscono, tuttavia, fatti diversi da quello – di evento che cagiona l’omicidio volontario, contemplato di contro dall’articolo 195 c.p.m.p..

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

6. Alcune precisazioni si impongono, a questo punto, a proposito della pratica del “nonnismo” che viene richiamata da entrambi i giudici in conflitto.
Le disdicevoli ragioni di tale pratica e gli atti di sopraffazione che la contraddistinguo non sono in se’ ricollegabili al dispiegarsi del rapporto gerarchico, cosi’ come al servizio o al rispetto della disciplina militare. Rilevano, invece, secondo l’essenza dello stesso manifestarsi del fenomeno, le vessatorie condizioni di integrazione che vengono imposte ai nuovi arrivati in un gruppo che gia’ vive e interagisce socialmente in un determinato luogo in cui debbono svolgersi certe attivita’. Tale contesto e’ individuabile nella caserma nel caso del “nonnismo” militare, ma puo’ anche essere costituito da un altro luogo, nel quale, sul piano delle distorte relazioni sociali proiettate all’interno di un certo gruppo, possono innescarsi le stesse dinamiche di sopraffazione di tipo ambientale. Il genere di dominio alla base delle prove vessatorie cui viene sottoposta la recluta, dunque, e’ ricollegabile non gia’ al grado e all’esercizio dei poteri dei superiori, bensi’ a un'”anzianita’” della presenza nel gruppo in un certo contesto ambientale che resta, appunto, estranea alle ragioni del servizio e della disciplina militare.
A fronte di cio’, la giurisprudenza di legittimita’, proprio richiamando le spiegazioni illustrate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 1991, ha gia’ espresso l’orientamento, da ribadire in questa sede, secondo il quale, in ambito militare, i comportamenti violenti connessi al fenomeno del cosiddetto “nonnismo” non sono costitutivi del reato di cui all’articolo 195 c.p.m.p. (violenza contro un inferiore) in quanto non sono posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari, non rientrando siffatti comportamenti in questo ambito, ne’ essendo essi tali da turbare l’ordinato svolgersi del rapporto gerarchico, alla cui sola tutela presiede la norma in esame. Le predette condotte possono essere perseguite a norma di altre disposizioni del codice penale militare di pace (come nel caso delle percosse di cui all’articolo 222) ovvero del codice penale ordinario (come nel caso della violenza privata prevista dall’articolo 610 c.p.), ricorrendone le rispettive condizioni, ma non possono integrare una delle figure di reato di cui al Capo terzo e al Capo quarto del Titolo terzo del Libro secondo del c.p.m.p., non incidendo sull’oggetto giuridico protetto dalle relative disposizioni (Sez. 1, n. 4139 del 31/01/1995, Quercia, Rv. 200792).

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

7. Da quanto appena esposto risulta, dunque, con chiarezza che nella specie l’evocazione della pratica del “nonnismo” operata dal Giudice militare segna in se’ l’allontanamento dei tratti della condotta dall’essenza dello svolgimento del servizio in cui si innesta il rapporto gerarchico-disciplinare, in modo da deporre nel senso dell’applicazione dell’esclusione contemplata dall’articolo 199 c.p.m.p..
Tanto a fronte di un fatto verificatosi nel momento in cui gli autori della condotta (destinatari di una licenza breve) e la vittima (appena rientrata dalla libera uscita), in assenza di precise relazioni funzionali dirette, per il tipo di collocazione delle rispettive figure nell’organigramma militare, non erano impegnati in attivita’ di servizio e percio’ si trovavano in caserma in abiti civili.
La caserma, quindi, si presenta solo come il luogo in cui si verificava il fatto.
Poste queste premesse, rimane privo di significato ogni riferimento alla violazione di doveri militari – e certamente prima ancora delle primarie regole di convivenza e di rispetto umano, a prescindere da ogni gerarchia istituzionale insita in atti di spregiudicata e brutale violenza del genere di quelli configurati.
Al riguardo, va rilevato che vi e’ piena concordanza nella descrizione delle accuse nelle diverse sedi, comportante una dinamica, come desunta dagli esiti degli accertamenti medico-legali allegati, che vedeva gli autori del fatto fiaccare la resistenza di (OMISSIS) tramite violenti colpi, mentre egli saliva, in condizioni di insostenibile stress, la scala della torre di prosciugamento dei paracadute.
La stessa descrizione contenuta nel capo di imputazione elevato dall’Autorita’ militare da’ contezza, come del resto e’ di palmare evidenza, che non erano le condizioni di addestramento, sempreche’ si fosse trattato di una pratica (nella medesima descrizione si precisa correttamente “con le dovute cautele”) astrattamente rientrante nei piani di esercitazione riservati alle reclute.
Sfugge poi quale correlazione potrebbero avere simili atti con la semplice contestazione dell’utilizzo del telefonino nelle particolari condizioni date, le quali ragionevolmente svuotavano di significato ogni possibile vigenza di una regola che, per di piu’, in dette condizioni, secondo gli atti allegati, non era considerata.

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

L’inconducenza della prospettazione di tale antefatto ai fini citati dal G.U.P. militare va tanto piu’ affermata alla luce degli altri atti allegati, che conducono a rilevare come il tipo di iniziativa (la contestazione della violazione) costituisca un’ipotesi rimasta, nei presupposti (l’uso del telefonino), per nulla acclarata e, anzi, in apparenza smentita dai dati relativi ai tabulati del traffico telefonico.
La rappresentazione della contestazione mossa dall’Autorita’ giudiziaria militare, dopo avere anch’essa dato contezza del rapporto causale fra la condotta degli imputati e il precipitare di (OMISSIS) al suolo da un’altezza di cinque metri in modo da derivarne gravissime lesioni, addebita agli imputati la violazione dello specifico dovere di comportamento militare di chiedere gli interventi di soccorso sanitario, specificando che essi, ove tempestivi, avrebbero impedito la morte.
Ma, nel contesto della stessa descrizione si rileva che (OMISSIS) giaceva a terra “agonizzante”, ossia gia’ prossimo alla morte, li’ dove veniva abbandonato dagli autori del fatto: costoro-, in effetti, coerentemente con l’intera ricostruzione del tipo di condotta, semplicemente si dileguavano per sfuggire all’individuazione.
Per altro verso, quello del nesso fra la morte e il ritardo di un soccorso che avrebbe potuto evitarla e’ un assunto che appare smentito dall’allegazione di una piu’ recente relazione di consulenza in data 11 giugno 2020, nella quale si’ da’ atto, quanto alla causa e’ai tempi del decesso, che e’ stata rilevata “la presenza di numerose fratture a piu’ vertebre cervicali che hanno certamente provocato un danno midollare importante con elevatissima probabilita’ di morte in breve tempo”, sottolineandosi piu’ avanti (dopo altre considerazioni): “La causa del decesso si traduce pertanto in lesioni cervicali midollari da politrauma contusivo da precipitazione. Il tempo di sopravvivenza, secondo la letteratura medica attuale, e’ stato molto breve, con una morte che e’ sopravvenuta istantaneamente o quasi. Pertanto, la gravita’ delle lesioni riportate condusse certamente ad un rapido arresto delle funzioni vitali quantificabile in minuti”.

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8. Sotto nessun profilo e’, quindi, possibile ritenere la non operativita’ nella specie, secondo la corretta individuazione del fatto, dell’ipotesi di esclusione del reato militare di violenza contro l’inferiore prevista dall’articolo 199 c.p.m.p..
Sicche’, alla stregua di tutto quanto rilevato, venendo meno la configurabilita’ della fattispecie speciale, l’esatta qualificazione della condotta risulta solo quella del reato di omicidio volontario assegnato alla giurisdizione del giudice ordinario.
La giurisdizione, in ordine al medesimo fatto per cui contemporaneamente procedono le Autorita’ giudiziarie in conflitto, da qualificarsi come omicidio volontario, va dunque attribuita al Giudice ordinario del Tribunale di Pisa.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pisa e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 32 c.p.p., comma 2.

Il fenomeno del cosiddetto “nonnismo”

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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