Sono utilizzabili nella fase procedimentale le dichiarazioni spontanee dell’indagato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 gennaio 2021| n. 2124.

Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l’indagato abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell’immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini).

Sentenza|19 gennaio 2021| n. 2124

Data udienza 27 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sostanze stupefacenti – Spaccio e narcotraffico – Reati ex art. 73 e 74 dpr 309/90 – Profili partecipativi – Accertamento dei ruoli – Modalità operative – Struttura organizzata di significative dimensioni – Fattispecie della lieve entità ex co 5 – Condotte incompatibili – Confisca – Beni mobili e immobili – Principio di proporzionalità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ESPOSITO ALDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CARDIA DELIA;
In limine, l’avvocato (OMISSIS) del foro di Santa Maria Capua Vetere eccepisce la mancata notifica del decreto di fissazione di udienza per conto dell’avvocato (OMISSIS) del foro di NAPOLI difensore di (OMISSIS) e deposita documentazione attestante l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito avvocato (OMISSIS); il Collegio, visti gli atti e rilevato che il decreto di fissazione e’ stato inviato al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore in sostituzione, dispone procedersi oltre.
Il Proc. Gen. conclude per: l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Michele, (OMISSIS); il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); l’annullamento con rinvio della sentenza in relazione alla disposta confisca nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), rigetto per il resto;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BENEVENTO in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) che illustra i motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che si riporta ai singoli motivi dei ricorsi ed insiste per l’accoglimento. L’avv. (OMISSIS) deposita nomina a difensore di fiducia di (OMISSIS). L’avv. (OMISSIS) e’ altresi’ presente anche in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di NAPOLI in difesa di (OMISSIS) per conto del quale conclude riportandosi ai motivi del ricorso.
E’ inoltre presente l’avv. (OMISSIS) del foro di Roma per (OMISSIS) e (OMISSIS) che si riporta ai motivi dei ricorsi, ne chiede l’accoglimento e deposita nomina a difensore di fiducia di entrambi gli imputati.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di (OMISSIS) che conclude riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.
E’ infine presente l’avvocato LEONE ANTONIO del foro di BENEVENTO in difesa di (OMISSIS) che si riporta ai motivi del ricorso insistendo per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha condannato, in relazione ai reati di cui all’articolo 81 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73: (OMISSIS), concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3, alla pena di anni diciotto di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1), 2), 3), 5) (in quest’ultimo assorbita la condotta contestata al capo 4)), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12)
e 25); (OMISSIS), concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati ascrittile ai capi 1) e 9); (OMISSIS) alla pena di anni e mesi di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1) (riqualificato in quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2), 3), 6) e 9); (OMISSIS), concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui al cit. D.P.R., articolo 74, comma 3, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1) e 9); (OMISSIS) alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1), 8) (limitatamente all’importazione di hashish)
e 9); (OMISSIS) alla pena di anni quindici e mesi otto di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1), 2), 5), 8), 9), 17), 18), 20) e 24); (OMISSIS) alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione in ordine al reato ascrittogli al capo 1); (OMISSIS), concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3, alla pena di anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1), 20) e 24); (OMISSIS) alla pena di anni undici di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1) (riqualificato in quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2), 8) (limitatamente all’importazione di hashish) e 9); (OMISSIS), concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro quattordicimila di multa in ordine al reato ascrittogli al capo 31).
2. Con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, ha rideterminato le pene come segue: (OMISSIS), anni dieci di reclusione; (OMISSIS), anni quattro e mesi dieci di reclusione; (OMISSIS), anni sei di reclusione; (OMISSIS), anni quattro e mesi dieci di reclusione; (OMISSIS), anni cinque e mesi due di reclusione; (OMISSIS), anni dieci di reclusione; (OMISSIS), anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione; (OMISSIS), anni sei di reclusione.
La Corte di appello, inoltre, ha confermato la pronunzia di condanna emessa nei confronti di (OMISSIS).
3. La Corte di appello ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici il percorso motivazionale della sentenza di primo grado ed ha evidenziato che il compendio probatorio era costituito, prevalentemente, dalle risultanze delle attivita’ di indagine, osservazione e sequestro eseguite dagli organi di P.G., dei flussi delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie rese da gran parte degli odierni imputati.
La Corte territoriale ha evidenziato di poter adoperare la motivazione per relatio-nem, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso di censure degli appellanti prive di elementi di novita’ rispetto a quelli gia’ disattesi dal Tribunale; ha configurato l’esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1 della rubrica) operativa dal luglio 2013 fino al 16 maggio 2017 in Benevento, Montesarchio, Solopaca, Bonea, Marano di Napoli, Spagna e Marocco nonche’ la consumazione di plurimi reati di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti (prevalentemente hashish e in alcune occasioni di marijuana e cocaina) (dal capo 2 al capo 24), e di violazioni della disciplina sulle armi (capo 30).
Secondo la Corte di merito, il Tribunale, con argomentazioni condivisibili, aveva ritenuto il sodalizio operante in base al seguente schema: il (OMISSIS) procurava, prevalentemente in Marocco, la droga, conducendo le trattative coi fornitori, tra i quali (OMISSIS) e (OMISSIS), avvalendosi dell’intermediazione di (OMISSIS) (alias (OMISSIS)), raccogliendo il denaro necessario all’acquisto della droga mediante il sistema delle cd. puntate, attraverso la partecipazione all’affare di vari finanziatori, tra i quali lo stesso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultimo partecipe anche alle trattative per l’acquisto ed il successivo trasporto dello stupefacente) nonche’ utilizzando il supporto di (OMISSIS), originario di (OMISSIS) – che fungeva da collettore per le puntate dei maranesi) – e di (OMISSIS).
Nello svolgimento di tale attivita’, il (OMISSIS) impiegava stabilmente anche il fratello (OMISSIS) (dimorante in Spagna), la moglie (OMISSIS) e il cognato (OMISSIS), i quali raccoglievano il denaro dai finanziatori (che poi inviavano al (OMISSIS) in Spagna) ed operavano da intermediari tra il (OMISSIS), (OMISSIS) e il (OMISSIS), portando le varie imbasciate di (OMISSIS); questi reperiva i luoghi dove occultare lo stupefacente proveniente dalla Spagna, acquistava i biglietti aerei per conto del (OMISSIS), lo accompagnava e lo prelevava in aeroporto a Fiumicino o a Ciampino; (OMISSIS) trasportava lo stupefacente da Napoli a Montesarchio, si occupava di occultare la droga nella sua abitazione e nei terreni circostanti nonche’ spacciava al dettaglio della sostanza, coadiuvato da (OMISSIS), fratello di (OMISSIS). Il (OMISSIS) curava personalmente le trattative nella zona della montagna, ubicata subito dopo il confine tra Ceuta in Spagna ed il sud del Marocco. Lo stupefacente era trasportato dal Marocco in Spagna a bordo di imbarcazioni e, in alcuni casi, erano corrotte le forze dell’ordine per eludere i controlli. Il gruppo si avvaleva della collaborazione di una ditta di import export per trasportare la droga in Italia.
Gli investigatori, tramite l’attivita’ di captazione, monitoravano in diretta le piu’ importanti operazioni illecite gestite dal sodalizio e in alcune occasioni sequestravano lo stupefacente (cfr. sequestri in date 31 luglio 2013 dei c.c. di (OMISSIS), (OMISSIS) di 30 Kg di hashish e (OMISSIS) di 450 kg. di hashish).
La Corte di appello ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, sottolineando che il compendio probatorio aveva evidenziato il legame tra tutti coloro i quali, a vari livelli e con modalita’ diverse, avevano contribuito alla realizzazione del programma criminoso.
La Corte di merito ha riconosciuto l’esistenza di una complessa organizzazione, strutturata gerarchicamente, avente carattere di stabilita’, con vincolo destinato a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonche’ dotata di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti; ha constatato la sussistenza degli elementi distintivi dell’associazione, quali la suddivisione dei compiti, l’organizzazione di mezzi e la protrazione temporale dell’apporto garantito dai singoli sodali nell’ambito della struttura.
Secondo la Corte partenopea, il (OMISSIS) ricopriva il ruolo di capo del sodalizio; egli dirigeva tutti i traffici illeciti, si recava all’estero a trattare coi fornitori, organizzava le operazioni di importazione e delegava la raccolta del denaro necessario agli acquisti ai piu’ fidati sodali presenti in Italia, mediante il sistema delle cd. puntate.
Il reato associativo non poteva essere derubricato nell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, la quale richiede, quale imprescindibile condizione, la qualificazione di tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso come fatti di lieve entita’ e di minima offensivita’ previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
La Corte partenopea ha poi ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale avanzata dalla difesa degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1, prospettata sotto il profilo della violazione dell’articolo 3 Cost., nella parte in cui la norma non distingue il trattamento sanzionatorio tra droghe pesanti e leggere.
La Corte territoriale ha respinto la richiesta della difesa del (OMISSIS) del riconoscimento dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in relazione ai delitti scopo della associazione, negata dal Giudice di prime cure. La sua intraneita’ al sodalizio e gli ingenti quantitativi di droga dallo stesso trattati (cfr. sequestro del 4 settembre 2014 di circa 4 Kg. di hashish) sono circostanze che denotavano la sussistenza di una condotta di una particolare gravita’.
Con riferimento all’organizzazione criminale di cui al capo 1) della rubrica, la Corte di appello si e’ soffermata sulla posizione di (OMISSIS) e del (OMISSIS), i soli imputati chiamati a rispondere dell’ipotesi associativa (il (OMISSIS) anche dei delitti scopo di cui ai capi 20 e 24), che non avevano rinunciato ai motivi di gravame relativi alla affermazione di responsabilita’.
3.1. (OMISSIS).
La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata l’affiliazione di (OMISSIS) al sodalizio criminale.
In primo luogo, il giudice a quo ha disatteso la doglianza, con cui la difesa esclude la riferibilita’ al proprio assistito delle conversazioni intercettate per mancata identificazione del (OMISSIS) quale reale interlocutore, in quanto le utenze a lui riferibili non erano mai state monitorate ne’ tantomeno era stata avviata una attivita’ di captazione ambientale nella sua autovettura o nei luoghi allo stesso direttamente riferibili. Nella sentenza impugnata si e’ attribuito rilievo agli elementi forniti dagli organi di P.G. per identificare gli interlocutori delle conversazioni intercettate; la loro genuinita’ e’ stata desunta dal contesto in cui erano state captate e dal loro contenuto complessivo.
Il tenore delle conversazioni captate che coinvolgevano direttamente (OMISSIS) era il piu’ delle volte inequivoco: l’imputato parlava esplicitamente di cocaina (n. 2910 del 20 settembre 2013), di “roba” (n. 2667 dell’11 settembre 2013), di centinaia di “cosi” (n. 57 dell’8 marzo 2914) e di chili (n. 4153 del 22 luglio 2014). (OMISSIS) e’ fratello del coimputato (OMISSIS) (il collaboratore piu’ vicino ad (OMISSIS) nell’organizzazione del sistema e delle puntate).
(OMISSIS) aderiva al sodalizio per acquistare cocaina ed hashish, che poi smerciava nelle piazze di spaccio nel beneventano, avvalendosi della collaborazione di (OMISSIS) e di (OMISSIS). Nel corso delle conversazioni intercettate all’interno della vettura di (OMISSIS), il (OMISSIS) e (OMISSIS) parlavano esplicitamente di droga e dei rifornimenti che gli stessi ricevevano da (OMISSIS); (OMISSIS) gestiva la piazza di spaccio insieme al (OMISSIS) e sotto la costante direzione del fratello (OMISSIS), che li riforniva attraverso l’associazione, finanziando gli acquisti operati in territorio iberico dal (OMISSIS) (n. 57 dell’8 marzo 2014, n. 4144 del 22 luglio 2014 e n. 4188 del 24 luglio 2014).
La Corte di appello ha richiamato le conversazioni nell’autovettura in uso a (OMISSIS), nelle quali (OMISSIS) era direttamente intercettato col (OMISSIS) o era richiamato dal fratello (OMISSIS) nelle conversazioni da costui intrattenute con altri sodali, riportate nella sentenza impugnata (pagg. 355 – 362). L’interpretazione alternativa dei colloqui captati fornita dalla difesa appariva inverosimile.
In relazione alla conversazione n. 2910 del 20 settembre 2012 intercorsa tra l’imputato e la moglie (OMISSIS), la difesa rilevava che non era stato dimostrato l’avvicinamento del giovane a nome “(OMISSIS)”, identificato in (OMISSIS), all’imputato per ricevere stupefacente da vendere, non potendosi escludere l’ipotesi di uso personale della sostanza da parte del (OMISSIS). La Corte di merito, invece, ha osservato che “(OMISSIS)” si era avvicinato all’autovettura occupata dall’imputato e dalla moglie (OMISSIS), e l’imputato gli aveva dato appuntamento per il giorno successivo. Subito dopo l’imputato e la moglie commentavano l’incapacita’ del (OMISSIS) a tagliare lo stupefacente. Evidentemente, la condotta riferita al (OMISSIS) riguardava il taglio della sostanza ai fini della cessione e non il consumo personale (in caso contrario, infatti, il (OMISSIS) non avrebbe avuto motivo di contestargli le modalita’ di taglio della droga).
La conversazione n. 2267 dell’11 settembre 2013 captata tra (OMISSIS) e (OMISSIS) dimostrava i contatti dell’imputato con soggetti operanti nel settore dei traffici di droga e la sua consapevolezza delle ingenti disponibilita’ finanziarie del fratello.
Dal tenore della conversazione n. 4152 del 22 luglio 2014 e, in particolare, dalla frase “questo lo metto in frigorifero”, si comprendeva che (OMISSIS) e il (OMISSIS) si erano recati a Napoli per acquistare stupefacente; i due, d’altronde, erano soliti conversare nell’auto in modo chiaro ed esplicito di cocaina, di dosi e di taglio della droga. Analoghe considerazioni valevano in relazione alle conversazioni nn. 4188, 4189, 4190, 4192 e 4197 del 24 luglio 2014, le quali, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non concernevano un futuro viaggio a Napoli di (OMISSIS) e del (OMISSIS) per acquisto di droga destinata ad uso personale. Tale interpretazione non considerava i soggetti coinvolti e il contesto del colloquio: si trattava di un viaggio su mandato di (OMISSIS), trafficante internazionale di droga, per conto del quale gestivano una piazza di spaccio nel beneventano.
Nella conversazione n. 4153 del 22 luglio 2014, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, (OMISSIS) e il (OMISSIS) programmavano l’acquisto di un ingente quantitativo di stupefacente (“150 chili li mettiamo dentro e torniamo…”).
Tenuto conto del ruolo svolto all’interno del sodalizio, (OMISSIS) non aveva l’esigenza di mantenere contatti diretti con gli altri sodali e, in particolare, col (OMISSIS); il (OMISSIS) concludeva gli affari all’estero e le operazioni di importazione, che (OMISSIS) contribuiva a finanziare, per poi spacciare la droga nel beneventano, grazie all’ausilio del fratello (OMISSIS). Le dichiarazioni del (OMISSIS) – che escludeva la partecipazione di (OMISSIS) al sodalizio – erano smentite dal contenuto delle conversazioni captate e costituivano il frutto del suo intento di scagionarlo.
L’associazione e’ configurabile anche nell’ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete di acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla sul mercato, anche se non si puo’ prescindere dal provare l’effettivo contributo offerto dal singolo alla realizzazione degli scopi propri del sodalizio. La prova della sussistenza di un reato associativo puo’ essere legittimamente desunta dalla consumazione dei reati rientranti nel programma criminoso e dalle loro specifiche modalita’ esecutive. In questa prospettiva, anche l’attivita’ di vendita della droga ai consumatori, quando sia effettuata valendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse di un’organizzazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e con la coscienza di farne parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto dell’organizzazione medesima.
3.2. (OMISSIS):
Al pari di (OMISSIS), (OMISSIS) coadiuvava (OMISSIS) negli acquisti e nelle cessioni di droga (come dimostrato dalla sua partecipazione alle condotte delittuose contestate ai capi 20 e 24 della rubrica).
Il (OMISSIS), in qualita’ di uomo di fiducia e per conto di (OMISSIS), gestiva una piazza di spaccio nel beneventano; incontrava insieme al (OMISSIS) anche gli altri sodali, tra i quali il (OMISSIS) (come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio dell’8 giugno 2017 e come emerso dalle conversazioni captate) e (OMISSIS).
Il (OMISSIS) dichiarava invero di conoscere il (OMISSIS), come persona che si accompagnava a (OMISSIS) e che il (OMISSIS) gli aveva presentato. Il (OMISSIS) accompagnava insieme a (OMISSIS) il (OMISSIS) all’aeroporto di Roma, da dove partiva per la Spagna. Il (OMISSIS) dichiarava di non conoscere il ruolo svolto dal (OMISSIS) “penso che “aiuta… pero’ nello specifico se lo aiuta o meno non lo so”; tuttavia, dal tenore dei dialoghi captati tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) risulta provato il pieno coinvolgimento del prevenuto negli affari illeciti del (OMISSIS). Era irrilevante che durante il viaggio per Roma i colloqui relativi ai traffici illeciti fossero intercorsi solo tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in quanto il (OMISSIS), presente in auto, ascoltava la conversazione, a conferma del rapporto di assoluta fiducia tra lui e gli altri sodali.
La mancanza di un rapporto diretto tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) trovava la sua ratio nei ruoli svolti all’interno del sodalizio dai vari soggetti: il (OMISSIS) curava all’estero le trattative per l’acquisto della sostanza, utilizzando il denaro di (OMISSIS) che partecipava a finanziare le operazioni, e col quale pertanto aveva un diretto contatto, mentre il (OMISSIS) gestiva per conto del (OMISSIS) la piazza di spaccio in Monte-sarchio, alimentata con la droga importata dal (OMISSIS).
Il (OMISSIS) era informato delle ingenti disponibilita’ economiche di (OMISSIS), era messo al corrente dei viaggi del (OMISSIS) in Spagna e partecipava col (OMISSIS) alle riunioni dei cd. quotisti.
Egli custodiva la droga per conto del (OMISSIS) nei terreni circostanti alla sua abitazione: dal colloquio n. 2583 del 7 settembre 2013 captata in ambientale emergeva che (OMISSIS) e (OMISSIS) si recavano a casa del (OMISSIS) e prelevavano alcune buste, e poi si allontanavano, facendo particolare attenzione ad evitare i controlli delle forze dell’ordine.
La sentenza del Tribunale (pagg. 333 – 343) riportava tutte le conversazioni captate in ambientale nella autovettura in uso a (OMISSIS), contenenti intercettazioni dirette del (OMISSIS) durante i suoi colloqui coi fratelli (OMISSIS). Gli interlocutori discorrevano di clienti, di prezzi, di casi bianchi (dosi di cocaina), di qualita’ della droga, del principio attivo e degli effetti delle sostanze (tel. n. 2092 dell’11 aprile 2014), commentavano i sequestri di stupefacente patiti dal clan (in particolare quello in (OMISSIS) – n. 4890 del 3 settembre 2014), mostravano cautela negli spostamenti per evitare controlli delle forze dell’ordine e programmavano il cambio dei cellulari per timore di essere intercettati (n. 2234 del 17 novembre 2014).
Un riscontro all’accusa elevata al (OMISSIS) era costituito dalla sua accertata partecipazione all’episodio di cui al capo 24) della rubrica, conclusosi col sequestro di 1 Kg. di hashish, operato dalle forze dell’ordine.
L’interpretazione alternativa dei colloqui captati fornita dalla difesa nell’atto di gravame appariva inverosimile e smentita dal tenore letterale dei colloqui. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti conversazioni: a) n. 2460 del 1 settembre 2013 intercettata in ambientale nella vettura di (OMISSIS), in cui un giovane interessato all’acquisto di droga avvicinava il (OMISSIS); b) n. 2629 in cui l’imputato accompagnava in auto (OMISSIS) a riscuotere denaro e a concludere affari.
La tesi difensiva avvalorata da (OMISSIS), secondo cui il (OMISSIS) si limitava ad accompagnare in auto il coimputato, in quanto quest’ultimo era privo della patente di guida (circostanza che giustificherebbe, si sostiene, anche l’attenzione dei due soggetti ad evitare i controlli di Polizia), era smentita dal contenuto delle conversazioni, indicative di una fattiva collaborazione dell’imputato nella gestione dell’attivita’ illecita. Nella conversazione n. 2014 del 9 aprile 2014, (OMISSIS) affermava che il (OMISSIS) “stava acquistando roba buona, anche se la stava pagando qualcosa in piu’ – la roba deve essere buona altrimenti e’ tutto in perdita”; il giorno dopo, il (OMISSIS) e il (OMISSIS) indicavano le cautele da adottare per evitare i controlli degli organi di P.G. e programmavano un incontro col (OMISSIS) (n. 2964 del 10 aprile 2014).
Il (OMISSIS) non intratteneva rapporti solo con (OMISSIS) e con gli altri soggetti che per conto di costui gestivano la piazza di spaccio nel beneventano, ma frequentava anche personaggi di spicco del sodalizio, come il (OMISSIS) ed il (OMISSIS). Conosceva perfettamente a il sistema delle cd. puntate, che consentiva di raccogliere il denaro necessario all’acquisto di droga.
Nel colloquio n. 2093 dell’11 aprile 2014 intercettato in auto, (OMISSIS) e il (OMISSIS) commentavano le proteste sollevate dal gruppo dei maranesi (finanziatori del narcotraffico, originari di (OMISSIS) e diretti dal (OMISSIS)) in merito al ritardo nella consegna della droga da parte del (OMISSIS), temendo una truffa. Il (OMISSIS) criticava la scelta del (OMISSIS) di coinvolgere i maranesi per aumentare il volume di affari, senza averne adeguatamente valutato i rischi. Durante il colloquio captato il solo (OMISSIS) parlava, ma il (OMISSIS) dimostrava di conoscere la questione.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si parlava ancora di droga nelle conversazioni n. 2672 del 6 maggio 2014 e n. 3544 del 18 giugno 2014 intercettate a bordo dell’autovettura di (OMISSIS), localizzata nella zona Cupa (OMISSIS) (quartiere Secondigliano, nota piazza di spaccio di stupefacenti): in tale frangente, il (OMISSIS) si vantava col (OMISSIS) di avere effettuato un buon affare “mi sento male… 40 Euro… (…)… sono un mostro a sfruttare le occasioni”.
(OMISSIS), soggetto apicale del clan, rivestiva piena fiducia nei confronti del (OMISSIS), lo informava dei suoi affari, delle sue ingenti disponibilita’ economiche e del denaro da lui stesso elargito al (OMISSIS) (n. 3341 del 5 giugno 2014). La circostanza dedotta dalla difesa, secondo la quale nel 2014 l’imputato era subentrato nella gestione di una tavola calda, era irrilevante, non sussistendo incompatibilita’ tra l’appartenenza ad un’associazione criminale e lo svolgimento di un’attivita’ lecita.
In relazione al capo 20), dalla conversazione n. 6222 del 20 dicembre 2013 captata in ambientate nell’autovettura di (OMISSIS), si comprendeva che il (OMISSIS) aveva coadiuvato il (OMISSIS) per consegnare a tale (OMISSIS) 1 Kg. di hashish nonche’ ulteriori trenta dosi di droga. Anche in tal caso il tenore della conversazione era inequivoco (si parlava di fumo e dei quantitativi richiesti dall’acquirente): il solo (OMISSIS) parlava col soggetto chiamato (OMISSIS), ma in auto era presente anche il (OMISSIS), e il (OMISSIS), raggiunto l’accordo con (OMISSIS), interagiva subito col (OMISSIS) (“e’… si lavora… un chilo di coso…) e, una volta accompagnato a casa il (OMISSIS), gli impartiva specifiche disposizioni ( (OMISSIS): “un coso lo preparo per questo… quello non venne piu’ ieri sera” – (OMISSIS): “chi e’ (OMISSIS)” – (OMISSIS): “si” – (OMISSIS): “e preparagli un poco” – (OMISSIS): “sempre 200 e 100” – (OMISSIS): “no fa 100, 100 e una cosa”. (OMISSIS): “ah uno e uno, va bene” – (OMISSIS): “o due cose e 100”).
Tenuto conto del tenore complessivo del colloquio e dello spessore criminale degli interlocutori – uno dei quali, (OMISSIS), tra l’altro, ammetteva gli addebiti) l’espressione “coso” e’ senz’altro riferibile allo stupefacente.
Con riferimento al capo 24), dalle conversazioni intercettate in ambientale tra (OMISSIS) e “imputato all’interno della vettura del primo, gli investigatori apprendevano che i due erano in attesa di un carico di 4 Kg. di hashish trasportato da tale (OMISSIS) (poi identificato, all’atto dell’arresto, in (OMISSIS)).
Grazie all’ascolto delle conversazioni captate il 4 settembre 2014 tra (OMISSIS) e il (OMISSIS), e sfruttando le informazioni di fonte confidenziale, gli investigatori predisponevano un servizio di osservazione che consentiva loro di monitorare l’incontro tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), e di arrestare quest’ultimo, sorpreso con un carico di 4 Kg. di hashish. La partecipazione di (OMISSIS) e del (OMISSIS) all’operazione trovava conferma nelle telefonate precedenti all’arresto del (OMISSIS), nell’attivita’ di osservazione e nei dialoghi successivi, quando i due, ignari dell’intervento delle forze dell’ordine, commentavano il ritardo di (OMISSIS) (n. 4902).
3.3. (OMISSIS).
La Corte di appello ha confermato la condanna del (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 31) della rubrica per detenzione di un quantitativo non precisato di cocaina, accertato sino al (OMISSIS).
A seguito dell’arresto in flagranza del 7 agosto 2014 (per possesso di 2 panetti di hashish del peso di gr. 99 ciascuno), in sede di dichiarazioni spontanee rese ex articolo 350 c.p.p., comma 7, in data 23 ottobre 2015 dinanzi ai c.c. di Montesarchio dinanzi ai quali si era presentato, il (OMISSIS) dichiarava di avere custodito piu’ volte cocaina nell’interesse di (OMISSIS), di abitare nel suo stesso stabile e di ricevere dosi gratuitamente a titolo di ricompensa per la disponibilita’ a custodire la droga.
La Corte partenopea ha ritenuto il verbale di spontanee dichiarazioni rese dall’imputato non affetto da nullita’ per presunta violazione dell’articolo 63 c.p.p., comma 2 o da inutilizzabilita’ per violazione degli articolo 197 e 197 bis c.p.p.. Nel giudizio abbreviato, infatti, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla P.G. sono utilizzabili a fini di prova, perche’ l’articolo 350 c.p.p., comma 7, ne limita l’inutilizzabilita’ esclusivamente al dibattimento.
Le dichiarazioni spontanee del prevenuto – sottoposto alle indagini alla polizia giudiziaria – erano parte integrante del fascicolo e la scelta difensiva di procedere col rito abbreviato le aveva rese utilizzabili ai fini della prova, perche’ l’articolo 350 c.p.p., comma 7, ne limita l’inutilizzabilita’ esclusivamente al dibattimento”.
Il preventivo invito rivolto al dichiarante alla nomina del difensore e l’avvertimento circa la facolta’ di non rispondere non sono necessari per l’assunzione di tali dichiarazioni: alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria non e’ applicabile la disciplina di cui all’articolo 63 c.p.p., comma 2, ma esclusivamente quella di cui all’articolo 350 c.p.p., comma 7. E’ improprio anche il riferimento agli articoli 197 e 197 bis c.p.p. effettuato dalla difesa, trattandosi di disposizioni riguardanti l’ufficio di testimone e non la diversa ipotesi delle dichiarazioni spontanee.
Premesso il dato della pendenza per l’episodio accertato il (OMISSIS) di un autonomo procedimento dinanzi al Tribunale di Benevento, la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva di una pronuncia di improcedibilita’ dell’azione penale, per violazione dell’articolo 649 c.p., in relazione alla sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 5 febbraio 2015, di conferma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avellino del 7 maggio 2014, irrevocabile il 9 giugno 2016. Con la citata sentenza definitiva, il (OMISSIS) era giudicato per la detenzione di gr. 103 di cocaina accertata in Avellino il 18 febbraio 2014: nell’occasione era controllato all’interno dell’abitazione di tale (OMISSIS) e trovato in possesso dello stupefacente.
Le condotte contestate nel presente procedimento ed in quello gia’ definito erano differenti quanto alla data ed al luogo di consumazione del reato. La Corte di appello e’ giunta a tale conclusione sulla base delle spontanee dichiarazioni del (OMISSIS), che sosteneva di avere in diverse occasioni custodito la cocaina per conto del (OMISSIS) esclusivamente all’interno della sua abitazione in (OMISSIS).
3.4. TRATTAMENTO SANZIONATORIO:
In ordine agli imputati rinuncianti ai motivi di gravame relativi all’affermazione di responsabilita’, tenuto conto di ragioni di equita’, dell’ammissione degli addebiti e delle dichiarazioni etero accusatorie rese da alcuni di loro che avevano consentito di comprendere il modus operandi del sodalizio, la Corte territoriale ha rideterminato le pene, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi per gli imputati chiamati a rispondere del reato associativo prevalenti sulla contestata aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3, (anche per il (OMISSIS), al quale erano state gia’ concesse ma con giudizio di equivalenza), riducendo la pena base e, per gli imputati chiamati a rispondere anche dei delitti scopo, gli aumenti per la continuazione in relazione alle plurime condotte in contestazione.
La Corte di merito ha respinto la richiesta avanzata dal (OMISSIS), di riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 7, applicabile nei confronti di colui che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. Rimane indiscusso – in tal caso – che gli elementi posti a fondamento della concessione della c.d. dissociazione attuosa non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La confessione resa dal (OMISSIS) (che non manifestava nessun intento di dissociazione, limitandosi ad ammettere le proprie responsabilita’ e a chiamare in causa i complici, a fronte di un chiaro quadro probatorio a loro carico) era gia’ stata valorizzata ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante.
La Corte di merito ha ritenuto congrua ed adeguata al fatto la pena irrogata per i seguenti imputati, rideterminandola nei termini di seguito riportati.
3.4.1. (OMISSIS) – pena base per il piu’ grave reato di cui al capo 1) di anni 20 di reclusione; ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni 13 e mesi 4; aumentata di mesi 8 per la continuazione col reato di cui al capo 9), di mesi 4 per la continuazione col reato di cui al capo 8), di ulteriori mesi 8 per gli altri reati in continuazione (mesi 1 per i reati di cui ai capi 2, 3, 5, 6, 7, 12 e 25 e giorni 15 per i reati di cui ai capi 10 e 11), per un totale di anni 15; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni 10 di reclusione; oltre la conferma della misura di sicurezza della liberta’ vigilata e della pena accessoria del divieto di espatrio.
3.4.2. (OMISSIS) E (OMISSIS) – pena base per il piu’ grave reato di cui al capo 1) di anni 10 di reclusione; ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni 6 e mesi 8; aumentata di mesi 7 per la continuazione col reato di cui al capo 9) per un totale di anni 7 e mesi 3; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni 4 e mesi 10 di reclusione. Tenuto conto della pena in concreto inflitta al prevenuto e della sua negativa personalita’, nei confronti di (OMISSIS) sono state poi confermate le pene accessorie di cui agli articoli 29 e 32 c.p..
3.4.3. (OMISSIS) – pena per il piu’ grave reato di cui al capo 1) di anni 10 di reclusione; ridotta per le attenuanti generiche ad anni 6 e mesi 8; aumentata di mesi 8 per la continuazione col reato di cui al capo 9) e di mesi 5 per la continuazione col reato di cui al capo 9), per un totale di anni 7 mesi 9; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni 5 e mesi 2 di reclusione.
3.4.4. (OMISSIS) – pena base per il piu’ grave reato di cui al capo 1) di anni 12 di reclusione (superiore al minimo edittale per il rilevante contributo apportato al perseguimento degli scopi del sodalizio); ridotta per le attenuanti generiche ad anni 8 e mesi 2 (non concesse nella massima estensione per la negativa personalita’ del reo, come desumibile dal certificato penale in atti); aumentata di mesi 8 per la continuazione col reato di cui al capo 9), di mesi 2 per la continuazione con gli ulteriori reati (di cui mesi uno per ciascuno degli stessi), per un totale di anni 9; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni 6 di reclusione.
3.4.5. (OMISSIS) – pena base per il piu’ grave reato di cui al capo 1) di anni 12 di reclusione (superiore al minimo edittale per il rilevante contributo dallo stesso arrecato al perseguimento degli scopi del sodalizio); ridotta per le attenuanti generiche ad anni 8; aumentata di mesi 8 per la continuazione col reato di cui al capo 9) e di mesi 4 per la continuazione col reato di cui al capo 8), per un totale di anni 9; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni 6 di reclusione.
4. Alla luce dell’accertata incongruenza tra le disponibilita’ effettive degli imputati e redditi dichiarati da loro e dai rispettivi familiari nel periodo oggetto di contestazione, la Corte partenopea ha confermato il provvedimento di confisca adottato dal Tribunale ai sensi dell’articolo 240 bis c.p.. In caso di condanna ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, e’ sempre disposta la confisca del danaro, dei beni o delle altre utilita’ di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e delle quali, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilita’ in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attivita’ economica. Secondo il giudice a quo, le difese non avevano addotto elementi idonei a stravolgere le considerazioni del Tribunale in ordine alla ritenuta incongruenza tra le disponibilita’ effettive ed i redditi dichiarati dagli imputati e dai loro nucleo familiare, nel periodo oggetto di contestazione.
5. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
6. (OMISSIS) (un motivo di impugnazione – avv. (OMISSIS)) 6.1. Vizio di motivazione in ordine agli articoli 62 bis e 133 c.p..
Si osserva che, nonostante la derubricazione del reato originariamente configurato in quello previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2, in considerazione del presunto rilevante contributo apportato al sodalizio, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche nella misura piu’ ampia e ha applicato una pena superiore al minimo edittale.
Tale argomentazione si poneva in contraddizione con l’affermazione riportata nella stessa sentenza impugnata, secondo la quale doveva essere riconosciuto un trattamento di favore agli imputati rinuncianti ai motivi sull’affermazione di responsabilita’ (tra i quali il (OMISSIS)), sia per il corretto comportamento processuale sia per le dichiarazioni eteroaccusatorie utili all’accertamento dei reati. La Corte di merito non ha spiegato le ragioni dell’affermata rilevanza del contributo apportato dal (OMISSIS), che, in realta’, appariva scarsamente significativo.
7. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (sei motivi di impugnazione – avv. (OMISSIS)).
7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, per violazione dell’articolo 3 Cost., articolo 24 Cost., comma 2, articolo 27 Cost., comma 1 e 3, articolo 32 Cost., articolo 111 Cost., commi 3, 4 e 5, articolo 117 Cost., comma 1, e articolo 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Si deduce che la sentenza impugnata merita censura nella parte in cui non ha ritenuto di verificare, ancorche’ d’ufficio, la fondatezza della apposita istanza di eccezione di questione di illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, per le ragioni articolate nell’atto d’appello, in violazione dell’obbligo di adeguata motivazione dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di illegittimita’ costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza previsto dalla L. n. 87 del 1953, articolo 24.
Poiche’ i fatti ascritti al capo 1) della rubrica erano stati riqualificati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2, occorreva valutare la legittimita’ costituzionale della proporzionalita’ delle pene prevedute per la fattispecie in parola, alla luce della diversa pena edittale prevista in seno al cit. D.P.R., articolo 73 tra le ipotesi concernenti le cd. sostanze pesanti e quelle leggere, di cui ai commi 1 e 4.
La disposizione oggetto di censura incrimina la condotta di chi partecipa ad un’associazione finalizzata alla commissione dei delitti preveduti dall’articolo 73 cit., senza distinguere tra i delitti di cui al comma 1 e al comma 4, e sanziona tale condotta con la pena della reclusione da dieci a ventiquattro anni. L’indicato minimo edittale si presenta eccessivo e la cornice sanzionatoria appare sproporzionata, se raffrontati con la condotta incriminata dalla disposizione di cui all’articolo 74 cit. e con le altre norme regolatrici della medesima materia o incriminatrici di fenomeni associativi in generale, che sanzionano in modo meno severo comportamenti illeciti della medesima indole e forse anche piu’ gravi sotto il profilo della manifestazione della capacita’ a delinquere e tali da destare un maggiore allarme sociale.
Emerge la manifesta irragionevolezza intrinseca della cornice edittale prevista per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 74, comma 2, laddove parifica e non distingue la pena prevista in relazione alla diversa finalita’ sottesa all’accordo associativo, rispetto alla distinzione esistente oggi nel corpo dell’articolo 73, tra le ipotesi di cui al comma 1 e le ipotesi di cui al comma 2. Essa e’, prima di tutto, contestata alla luce di un asserito mutamento complessivo delle condizioni normative indotte dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 40 del 2019.
L’articolo 3 Cost. esige la proporzionalita’ della pena al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia alle funzioni di difesa sociale e di tutela delle posizioni individuali. La tutela del principio di proporzionalita’ induce a negare legittimita’ alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalita’ statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni alla societa’ e ai diritti fondamentali dell’individuo sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) con la tutela dei beni giuridici protetti dalle predette disposizioni. In tale prospettiva rileva la violazione dell’articolo 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell’articolo 6, comma 1, del Trattato sull’Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 10 dicembre 2009), a tenore del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
L’articolo 27 Cost., nel prevedere la finalita’ rieducativa della pena, impone che essa debba esistere sempre e accompagnare dalla sua astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue.
Tale principio obbliga il legislatore e i giudici della cognizione a infliggere solo pene tendenti alla rieducazione e non sproporzionate.
La palese sproporzione del sacrificio della liberta’ personale vanifica il fine rieducativo della pena prescritto dall’articolo 27 Cost., comma 3, che di quella liberta’ costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione.
L’asprezza della risposta sanzionatoria determina percio’ una violazione congiunta degli articoli 3 e 27 Cost., per lesione dei principi di proporzionalita’ della pena rispetto alla gravita’ del fatto commesso e di finalita’ rieducativa della pena. Una soluzione costituzionalmente obbligata alla quale ricondurre la pena (quantomeno quella minima) prevista dal delitto di cui al cit. D.P.R., articolo 74, comma 2, e’ praticabile alla luce del successivo comma 6 e delle richiamate ipotesi dell’articolo 416 c.p., una semplice rettifica in riferimento a grandezze gia’ rinvenibili nell’ordinamento.
7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 69, articolo 74, comma 3 e articolo 74, comma 7, per inosservanza e/o erronea applicazione della normativa concernente la circostanza attenuante della cd. collaborazione, per travisamento della prova sul punto e per omessa riduzione delle circostanze attenuanti generiche nella massima portata, in riferimento alla posizione del (OMISSIS).
Si osserva che, nell’interrogatorio espletato in data 8 giugno 2017, il (OMISSIS) ammetteva le proprie responsabilita’ e chiariva il ruolo dei correi, adoperandosi efficacemente per assicurare le prove del reato e cosi’ determinando la sussistenza dei presupposti per concedere l’attenuante di cui al cit. D.P.R., articolo 74, comma 7.
Infatti, nell’economia della prova del reato ascritto al capo 1), le dichiarazioni del (OMISSIS) erano di sicuro rilievo, nella parte in cui egli riferiva il nominativo di altri soggetti coinvolti e spiegava alcuni aspetti delle vicende verificatesi in Spagna ed in Marocco rimasti sino ad allora oscuri. La circostanza attenuante, quindi, era integrata nella sua dimensione soggettiva e nella sua dimensione oggettiva, in misura tale da legittimarne un’applicazione nella massima portata riduttiva. Si trattava di un contributo conoscitivo offerto dall’imputato serio e non pretestuoso, in misura tale da determinare una sorta di cessazione della permanenza del vincolo associativo.
7.3. Violazione degli articoli 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla posizione di (OMISSIS).
Si rileva l’esistenza di un vizio motivazionale in ragione dell’omessa applicazione del minimo aumento per la continuazione.
L’aumento apportato in punto di continuazione tra il capo 1) della rubrica e quello sub 9) per il quale v’e’ stata condanna, ha determinato ai fini del cumulo giuridico applicato un aumento eccessivo e senza addurre nessuna motivazione, in violazione del disposto della sentenza n. 241 del 2015 la Corte costituzionale, in tema di clausola di salvaguardia di cui all’articolo 81 c.p., comma 3, secondo cui la pena per il reato satellite non doveva essere sproporzionata per eccesso, trovando quali limiti il massimo edittale previsto per il reato meno grave e la pena applicabile secondo le disposizioni sul cumulo materiale.
7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 132, 133 e 62 bis c.p. e alla posizione di (OMISSIS).
Si deduce che la sanzione detentiva applicata in danno dell’imputato, era eccessiva ed erroneamente determinata.
Le circostanze generiche non erano state applicate nella massima estensione e sul punto la decisione non era stata motivata neanche implicitamente. Al riguardo, rilevavano la personalita’ dell’imputato, il comportamento processuale, la sostanziale in-censuratezza, il ruolo non primario assunto, le modalita’ non particolarmente gravi dell’azione (acquisti pro quota di scarso valore), la minima rilevanza del vantaggio illecito determinato e la durata limitata della condotta illecita (tre mesi).
Le condotte – nel contesto spazio-temporale in cui erano maturate – erano sintomatiche di una non professionalita’ della vicenda e di una sua collocazione fattuale in un contesto peculiare di difficile ripetitivita’. La situazione era inquadrabile nel momento contingibile della sua vita, sino ad allora regolare. Il pericolo e il danno cagionato ai beni giuridici tutelati dalla norma violata erano privi di spiccata offensivita’ e il grado in cui i parametri anzidetti potevano essere rapportati erano desumibili dalla ridotta essenza qualitativa e quantitativa dello stupefacente posseduto e ceduto. Il dolo riscontrato in capo all’imputato non era di forma ed intensita’ tali da far assurgere l’intero fatto di reato nell’alveo di una valutazione di estrema gravita’.
Per quanto concerne l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’aumento apportato per i reati satelliti era immotivato, alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 241 del 2005 (vedi supra). A fronte di tre episodi non gravi di detenzione di sostanze leggere (reato di cui al capo 9), ai limiti dell’ipotesi tentata, la pena era eccessiva se parametrata ai dati oggettivi emergenti, trattandosi di fatti non gravi.
7.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’articolo 203 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 85 ed alla posizione del (OMISSIS).
Si rileva che l’applicazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata era del tutto priva di motivazione.
La Corte territoriale non ha espresso una valutazione prognostica basata sul criterio commisurativo della capacita’ a delinquere, non accertando se si trattasse di persona socialmente pericolosa. Il giudizio espresso era illogico nelle parti in cui si riconoscevano le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed era evidenziata la presunta personalita’ negativa del (OMISSIS). Anche la misura del divieto di espatrio era applicata sulla base di una motivazione apparente.
7.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 240 bis c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 74 e alla posizione del (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Si osserva che, in sede di applicazione della misura cautelare, il G.I.P. procedente aveva ordinato anche il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p., comma 2, finalizzato alla cd. confisca allargata e/o per sproporzione ex L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies, ritenendo indimostrata la lecita provenienza della provvista.
Non sussistevano gli estremi per applicare la confisca dei suddetti beni ex articolo 240-bis c.p., comma 3, per difetto del requisito della sproporzione. I due autoveicoli erano di modestissimo valore, ampiamente compatibili coi proventi anche leciti percepiti dal (OMISSIS) durante il periodo lavorativo in Spagna. La somma di Euro. 10.000 di cui al buono fruttifero proveniva dai risparmi della suocera (OMISSIS), pensionata da oltre 20 anni; le ricevute dimostravano che tale somma era stata formalmente cointestata alla (OMISSIS) solo per la consuetudine locale delle donne anziane di coinvolgere i discendenti nelle scelte economiche. Detta somma era il ricavato dello svincolo di altri buoni fruttiferi postali avvenuto nel 2010, a sua volta costituenti risparmi di (OMISSIS) e del di lei marito, deceduto solo nel 2013. Il danaro non era collegato alla (OMISSIS). Non ricorrevano i presupposti per la confisca previsti dall’articolo 240-bis cit., difettando: 1) la mancanza di una giustificazione cartolare sulla sua provenienza; 2) l’assenza di sproporzione rispetto al reddito della (OMISSIS), reale titolare del buono fruttifero; 3) l’assenza di buona fede in capo alla effettiva titolare del bene.
7.7. Nei motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2020, la difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) sottolinea che, nonostante la formale rinuncia ai motivi di appello relativi all’accertamento della responsabilita’, la Corte di merito avrebbe comunque dovuto valutare l’esistenza o meno di una palese insussistenza di conformita’ tra fatti storici e fattispecie contestata.
Molti originari coimputati erano stati assolti con sentenza del Tribunale di Benevento, per cui si prospettava un’evidente contraddizione per futuro contrasto di giudicati, che, ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera a), imporrebbe la revisione della sentenza in caso di condanna. Al riguardo, secondo detto organo giudicante, all’esito della perizia fonica, il contenuto di molte conversazioni intercettate, una volta trascritte, appariva irrilevante o di significato favorevole ai prevenuti.
In ordine ai beni confiscati, nelle more della trattazione del presente procedimento, la richiesta di applicazione della confisca di prevenzione in relazione ai medesimi beni oggetto di vincolo reale era rigettata, ritenendosi compatibile l’acquisto delle auto (di modesto valore) e del buono fruttifero con le capacita’ reddituali degli imputati.
8. (OMISSIS) (un motivo di impugnazione – avv. (OMISSIS));
8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6.
Si deduce che la sentenza era priva di motivazione in ordine alla possibilita’ di riconoscere la circostanza attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, e di emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
9. (OMISSIS) (tre motivi di impugnazione – avv. (OMISSIS)).
9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata era manifestamente illogica e che la Corte di appello ha risposto con affermazioni laconiche ed apodittiche alle deduzioni difensive, nonostante i plurimi elementi offerti a discarico, non consentendo di comprendere l’iter logico-argomentativo seguito.
9.1.1. La Corte territoriale non ha esaminato le doglianze circa l’inaffidabilita’ del riconoscimento vocale di (OMISSIS), basato sulla individuazione della sua voce quale colloquiante in conversazioni intercettate in ambientale, in un’auto non di proprieta’ dell’odierno imputato e in uso a una pluralita’ di persone, tra le quali il fratello (OMISSIS), avente una voce simile alla sua.
La Corte di merito ha rilevato la differenza del timbro di voce di (OMISSIS) sulla base di indimostrate competenze tecniche degli organi di P.G.; non ha considerato l’eventualita’ di un errore nel riconoscimento degli operanti e l’assenza di rapporti di preventiva conoscenza tra il ricorrente e l’agente autore del riconoscimento vocale; non ha illustrato le capacita’ tecniche atte a consentire il riconoscimento agli agenti e non ha spiegato se gli addetti all’ascolto della voce dell’imputato erano i medesimi che avevano esaminato le conversazioni ambientali.
9.1.2. La Corte di appello non ha fornito elementi dai quali desumere lo svolgimento da parte di (OMISSIS) di una funzione di gestione di una piazza di spaccio per conto del fratello (OMISSIS), a fronte di una specifica doglianza difensiva, mentre al massimo poteva essergli riconosciuto un compito meramente esecutivo. Non e’ comprensibile come e quando sia stato svolto siffatto ruolo di gestione di una piazza per conto di (OMISSIS). I motivi fattuali per i quali (OMISSIS) avrebbe travalicato il presunto mero ruolo di occasionale pusher, non inserito nella rete associativa, sono stati totalmente omessi.
Nella sentenza impugnata non sono stati indicati gli elementi che permettono di desumere da conversazioni relative al singolo rapporto di parentela, l’adesione di (OMISSIS) all’associazione, dando spazio a illegittimi automatismi. Emerge un grave vizio motivazionale in ordine alle specifiche doglianze difensive in relazione al contenuto delle conversazioni, tra le quali la n. 57 dell’8 marzo 2014 e la n. 4144 del 22 luglio 2014, gia’ sollevate nell’atto di appello. Il generico giudizio di inverosimiglianza non appare sufficiente alla luce del tenore letterale dei colloqui.
La conversazione n. 57 dell’8 marzo 2014 non era riconducibile al canale associativo di approvvigionamento internazionale per tramite del (OMISSIS); non sussisteva un vincolo esclusivo, che accumunava il fornitore di droga e i presunti spacciatori acquirenti. (OMISSIS), infatti, aveva plurimi fornitori; la conversazione integrale non conteneva riferimenti al “fratello (OMISSIS)”. La presunta sostanza stupefacente di cui alla conversazione n. 4144 del 22 luglio 2014 non era ricollegabile al canale associativo di approvvigionamento internazionale per tramite del (OMISSIS).
Pur volendo sostenere che la conversazione n. 4188 del 24 luglio 2014 concernesse la vendita di droga, poteva trattarsi di un’attivita’ autonoma e distinta rispetto alla presunta azione associativa; nel corso del colloquio, (OMISSIS) affermava “al ritorno ci dobbiamo fare un cocktail”. Stando al tenore letterale del dialogo e di quelli intercettati nella stessa data (nn. 4189, 4190, 4192, 4197 del 24 luglio 2014), non menzionati dalla Corte di appello, era possibile escludere l’ipotesi accusatoria.
Nella conversazione n. 2910 del 20 settembre 2012, a fronte della doglianza difensiva atta a sottolineare che i conversanti stessero parlando di fatti riguardati il (OMISSIS), la Corte di merito ha eluso l’obbligo motivazionale, menzionando una presunta “evidenza” del fatto. Del resto, si comprendevano le ragioni dell’estraneita’ di (OMISSIS), che parlava per conoscenza de relato, rispetto alle attivita’ del (OMISSIS), neppure coimputato nella presente vicenda processuale. La conversazione n. 2267 dell’11 settembre 2013 era priva di significato, in quanto intercorreva con un altro coimputato assolto dalla vicenda associativa. Erano impropriamente desunti elementi di reita’ dalla mera conoscenza di fatti e di circostanze relative a terzi.
In ordine alle conversazioni n. 4152 del 22 luglio 2014 e nn. 4190, 4192 e 4197 del 24 luglio 2014 e n. 4153 del 22 luglio 2014 era configurabile il difetto assoluto di motivazione rispetto alle doglianze difensive e, in particolare, alla finalita’ per uso personale, al mancato collegamento tra acquisto e attivita’ dell’associazione e alla contestazione dell’impiego del temine “kili”.
La Corte di appello ha erroneamente desunto l’adesione di (OMISSIS) all’associazione dalla sussistenza di reati fine (tra l’altro non contestati e non cristallizzati in un precipuo capo di imputazione). Al contrario, il concorso in taluni dei reati fine riconducibili all’associazione medesima non e’ sufficiente, occorrendo l’assunzione di una partecipazione funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative, che sia espressione non occasionale al sodalizio, e alla sua sorte, con l’immanente coscienza e volonta’ di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo.
Qualsiasi pusher non puo’ che approvvigionarsi da ulteriori trafficanti di maggiore spessore, ma cio’ non consente di inserirlo automaticamente all’interno del sodalizio di appartenenza dei medesimi. D’altronde, non era stata dimostrata l’esclusivita’ dell’approvvigionamento di (OMISSIS) da (OMISSIS).
La Corte di merito non ha esaminato le ipotesi alternative, prospettate dalla difesa, o della diversa qualificazione (riconducibilita’ all’ipotesi attenuata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 o all’ipotesi di concorso esterno) e ad esplicitare le ragioni, per ritenere le ricostruzioni alternative dei fatti prospettate dalla difesa prive di concreti riscontri ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana.
Il requisito della permanenza del vincolo associativo in termini di volonta’ e di coscienza e di partecipazione non poteva essere confuso coi rapporti di conoscenza e parentela intercorrenti tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Il presunto coinvolgimento in acquisti o cessioni non significava di per se’ partecipare all’associazione. Il tenore letterale di taluni dialoghi deponeva a favore di un acquisto per uso personale della droga. Se il canale di acquisto dello stupefacente da parte dell’associazione era quello transnazionale tramite il (OMISSIS), non si capivano le ragioni per le quali (OMISSIS) si era recato a Napoli per l’approvvigionamento.
Per configurare la compartecipazione al delitto di associazione per delinquere, l’accordo per la realizzazione di uno o piu’ delitti tra quelli che formano oggetto del comune programma di delinquenza non e’ sufficiente; occorre dimostrare, invece, la volonta’ dell’agente di inserirsi nell’associazione e di apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso per il quale l’associazione e’ stata costituita. Relativamente al dolo, sono necessarie la coscienza e la volonta’ di compiere un atto di associazione, cioe’ la manifestazione di una affectio societatis scelerum.
L’insussistenza dell’adesione all’associazione e’ desumibile dai seguenti elementi: a) il ristretto numero di conversazioni a carico di (OMISSIS) dalle quali emergeva che (OMISSIS) non era ritenuto affidabile e disinteressato rispetto alle attivita’ associative; b) la mancata dimostrazione della riconducibilita’ all’associazione della droga di cui ai differenti reati-fine (non contestati al (OMISSIS)). La frequentazione tra lui e gli altri presunti affiliati non erano attestate in relazioni di servizio o con controlli di polizia o in conversazioni telefoniche frequenti.
La partecipazione all’associazione in termini di adesione agli scopi implica la prova positiva della partecipazione agli utili ed alle perdite. Concorrente e’ chi occupa uno spazio concretamente ravvisabile in momenti di emergenza della vita dell’associazione stessa. Al contrario, (OMISSIS) non risultava aver partecipato alle piu’ importanti riunioni riservate all’associazione; ne’ veniva stipendiato dal sodalizio.
9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’ipotesi subordinata di non adesione all’associazione ma di concorso in singoli reati fine.
Si osserva che la Corte di appello ha omesso di indicare gli specifici elementi sottesi al giudizio di stabilita’ e di non occasionalita’ del contributo a superamento dei rilievi difensivi volti, di contro, ad evidenziare: a) l’assenza di volonta’ di partecipare alla strutturazione di un vincolo stabile e permanente; b) la non indispensabilita’ del ruolo ricoperto da (OMISSIS) e la sua fungibilita’ rispetto alla sopravvivenza della presunta associazione; c) l’occasionalita’ del suo apporto.
Anche in presenza di un venditore al minuto che acquisti droga da un fornitore appartenente ad un clan criminale, la sussistenza della condotta di partecipazione deve essere sempre accompagnata dalla prova del dolo ossia di voler partecipare stabilmente all’organizzazione, senza dare spazio a presunzioni ed a automatismi.
9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’ipotesi subordinata ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6.
Si rileva che la vicenda poteva essere ricondotta all’ipotesi attenuata di cui all’articolo 74, comma 6, cit., essendo state contestate al ricorrente presunte condotte, neppure continuative, di cessione a consumatori finali di modesti quantitativi di droga, in mancanza di una diretta partecipazione ad attivita’ organizzative di rilevante pericolosita’.
9.4. Nei motivi nuovi depositati in data 12 ottobre 2020, si ribadisce la tesi dell’insussistenza della fattispecie associativa, deducendosi che (OMISSIS) svolgeva al massimo funzioni meramente esecutive. La sentenza impugnata si e’ basata sul mero legame di parentela con (OMISSIS), come si evinceva dalla pronunzia di assoluzione emessa dal Tribunale di Benevento il 4 ottobre 2019 in favore di (OMISSIS), vittima del medesimo automatismo.
10. (OMISSIS) (due motivi di impugnazione – avv. (OMISSIS)).
10.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articolo 63, comma 2, articoli 197 e 197 bis c.p.p., e articolo 3 della Direttiva n. 2012/13/UE inutilizza-bilita’ delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) in data 23 ottobre 2015 davanti ai militari della stazione dei Carabinieri di (OMISSIS).
Si osserva che, affinche’ l’articolo 350 c.p.p., comma 7 possa trovare applicazione nei confronti di colui che debba essere sentito fin dall’inizio in qualita’ d’indagato o imputato e’ necessario che preventivamente il soggetto sia stato avvertito di tale sua qualita’, ma cio’ malgrado lo stesso dichiari di voler procede a rilasciare le dichiarazioni spontanee. Il mancato avvertimento, dovuto anche nel caso in cui si voglia procedere alla verbalizzazione di dichiarazioni spontanee, comporta la violazione dell’articolo 3 della Direttiva 2012/13/UE, secondo cui occorre dare adeguata garanzia da parte degli Stati membri alle persone indagate o imputate, le quali devono essere tempestivamente informate del loro status.
Il (OMISSIS) non rendeva le dichiarazioni spontanee nell’immediatezza e nel luogo dei fatti. La disposizione di cui all’articolo 350 c.p.p., comma 7, non era applicabile, in quanto si riferisce alle sole dichiarazioni assunte nell’immediatezza e nel luogo del fatto dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini senza la presenza del difensore, ma le stesse possono essere impiegate solo ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, mentre ogni documentazione e ogni altra utilizzazione ne e’ vietata (articolo 350 c.p.p., commi 5 e 6). La scelta del rito abbreviato non poteva valere come rinuncia dei diritti e delle garanzie di cui all’articolo 63 c.p.p., comma 2, con conseguente inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese.
Aldila’ della anteriorita’ o meno dell’iscrizione nel registro degli indagati del (OMISSIS) rispetto alla data della sua audizione quale persona informata sui fatti, l’attribuibilita’ allo stesso, in termini sostanziali, della qualita’ di indagato nel momento in cui le dichiarazioni erano rese appariva evidente alla luce delle seguenti considerazioni:
A) Come correttamente riportato nella formulazione del capo 31) dell’imputazione, in ordine ai fatti di cui al sequestro del (OMISSIS), per cui si procedeva separatamente (cfr. “In particolare, (OMISSIS) custodiva per conto di (OMISSIS), in diverse occasioni, la suddetta sostanza stupefacente presso la sua abitazione fino al (OMISSIS), data del suo arresto per la detenzione, sempre in concorso con (OMISSIS), di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in due panetti del peso circa gr. 99,00 ciascuno. In (OMISSIS), accertato fino al (OMISSIS) – data del sequestro della sostanza stupefacente ed arresto di (OMISSIS)”.), a seguito dell’arresto del (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, si incardinava dinanzi al Tribunale di Benevento il proc. pen. 5564 del 2014 R.G.N. R., nell’ambito del quale il G.I.P. convalidava l’arresto e applicava la misura degli arresti domiciliari, con ordinanza dell’8 agosto 2014 (provvedimento annullato con ordinanza del Tribunale del Riesame del 19 settembre 2014).
B) Il (OMISSIS) era tratto in arresto in flagranza in data 18 febbraio 2014, “perche’ illecitamente deteneva al fine di cederla a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 103 gr. che per le modalita’ di detenzione, in localita’ diversa dal luogo di residenza, le circostanze di tempo e di luogo nonche’ l’ingente quantitativo escludono l’uso personale”. In seguito a tale arresto, poi convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Avellino il 21 febbraio 2014, era emesso decreto di giudizio immediato nell’ambito del procedimento penale incardinatosi n. 787 del 2014 R.G.N. R.. Tale procedimento penale era definito in primo grado con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avellino del 21 maggio 2014 e in secondo grado con sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 febbraio 2015, divenuta irrevocabile il 9 giugno 2016. Pertanto, il (OMISSIS) conservava il proprio status di imputato fino al 9 giugno 2016. Per tale ragione erano nulle le dichiarazioni da lui rese il 23 ottobre 2015 senza l’assistenza di un difensore, allorquando aveva lo status di imputato in due procedimento connessi e/o collegati: a) il proc. pen. 5564 del 14 R.G.N. R. pendente dinanzi al Tribunale di Benevento (e per i quali fatti come da capo di imputazione si procedeva separatamente); b) il proc. pen. 787 del 2014 R.G.N. R. svoltosi dinanzi al Tribunale di Avellino. La necessita’ della presenza del difensore appariva ancor piu’ evidente laddove, il (OMISSIS) preliminarmente chiariva di voler riferire quanto a sua conoscenza per il reato da lui commesso di detenzione di due panetti di hashish; in altri termini, il (OMISSIS) palesava la volonta’ di riferire di fatti per i quali rivestiva formalmente lo status di imputato nell’ambito dei due procedimenti sopra citati. La violazione degli articoli 197 e 197 bis c.p.p. determinava l’inutilizzabilita’ di tali dichiarazioni.
C) Indipendentemente, dallo status di imputato ricoperto nei suddetti procedimenti, l’originaria esistenza di gravi indizi di reita’ era ricavabile dal suo pregresso coinvolgimento in una vicende suscettibile di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico nel presente procedimento, essendone stato egli stesso partecipe. Le conversazioni che lo vedevano coinvolto de relato si svolgevano a cavallo della data dell’arresto, ossia il 18 febbraio 2014, per cui antecedentemente alla assunzione delle dichiarazioni a firma dello stesso, avvenuta il 23 ottobre 2015. Inoltre, gli stessi organi di P.G. delegati allo svolgimento delle indagini nell’ambito del presente procedimento provvedevano all’assunzione delle dichiarazioni (in particolare, il Comandante Lgt. (OMISSIS), firmatario delle differenti informative sottese ai fatti in oggetto).
D) La vicenda, nei termini in cui era percepita dall’autorita’ inquirente, presentava connotazioni tali da postulare l’esistenza di responsabilita’ penali a carico di tutti i soggetti coinvolti – anche solo de relato – nelle intercettazioni svoltesi a cavallo dell’arresto del (OMISSIS). Infatti, nelle informative pregresse all’assunzione delle dichiarazioni in oggetto, il (OMISSIS) era gia’ individuato tra gli indagati. Risulta agli atti a carico anche del (OMISSIS) una comunicazione di notizia di reato, a firma del Comandante (OMISSIS) del 3 settembre 2015 (num. di protocollo 38/160 – 1313 2012), nella quale tra l’altro (sub capo c) era inquadrato quale intraneo dell’associazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 con altri soggetti (“si prestavano sia al trasporto della sostanza sia all’occultamento presso il proprio domicilio di ingenti quantitativi di sostanza che poi consegnavano al (OMISSIS), che la distribuiva successivamente alla fitta rete di piccoli spacciatori”). Le dichiarazioni non potevano essere utilizzate neppure nei confronti dei terzi (articolo 63 c.p.p., comma 2). Infatti, nonostante i sospetti degli organi di P.G. nei suoi confronti e l’acquisizione di indizi di reita’ a suo carico, il (OMISSIS) era sentito in qualita’ di persona informata sui fatti. Di fatto, gli organi di P.G. avevano utilizzato tale modalita’ di procedere, per ottenere dichiarazioni sul fatto altrui, raggirando le garanzie prescritte.
E) Trattandosi di dichiarazioni auto indizianti, essendo emersi indizi di reato sulla persona esaminata, il verbale doveva essere interrotto e gli organi inquirenti avrebbero dovuto avvertire il (OMISSIS) che sul conto potevano essere svolte indagini e dovevano invitarlo a dichiarare o ad eleggere domicilio nonche’ a nominare un difensore di fiducia. La violazione dell’articolo 63 c.p.p., comma 1, determinava l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni nei confronti del (OMISSIS).
10.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 (capo 31).
Si osserva che la sentenza de qua era viziata da motivazione assolutamente carente per l’omesso esame degli elementi probatori e per la mancata risposta alle deduzioni della difesa. Il corredo probatorio a carico del (OMISSIS), oltre alle dichiarazioni inutilizzabili rese dallo stesso, si esauriva in una serie di intercettazioni ambientali svoltesi a cavallo del 18 febbraio 2014, che avrebbero per oggetto la sottrazione di droga del (OMISSIS) ai danni di (OMISSIS), sostanza poi caduta in sequestro. Le intercettazioni non dimostravano presunte ipotesi pregresse di detenzione di quantitativi (non precisati) di droga da parte del (OMISSIS) per conto di (OMISSIS).
11. (OMISSIS) (due motivi di impugnazione – avv. (OMISSIS)).
11.1. Violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilita’ per il reato associativo.
Si deduce che la Corte territoriale ha ritenuto responsabile il (OMISSIS), senza previamente verificare la sussistenza di cause di proscioglimento e basandosi esclusivamente sulle sue generiche ammissioni di responsabilita’ per i soli reati ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 di cui ai capi 8) e 9).
La partecipazione del (OMISSIS) al sodalizio e’ stata apoditticamente desunta dal compimento di attivita’ esecutive in due episodi di importazione di hashish, le quali consistevano esclusivamente nel coadiuvare il (OMISSIS) e non nel favorire il sodalizio. Il Tribunale aveva assolto gli originari coindagati del (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), la cui posizione era stata definita con giudizio ordinario in relazione al reato associativo.
11.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di contenere nel minimo l’aumento di pena per i reati satelliti di cui ai capi 8) e 9).
Si osserva che la Corte di merito non ha chiarito le ragioni della previsione di un aumento per la continuazione quantificato in mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo 9) e in mesi cinque di reclusione per il reato di cui al capo 8), senza invece disporre un aumento minimo ed omogeneo per ciascuna violazione. Emergeva anche una disparita’ di trattamento rispetto agli (OMISSIS), per i quali era stato stabilito un aumento di soli mesi sette di reclusione per il reato di cui al capo 9).
12. (OMISSIS) (un motivo di impugnazione – avv. (OMISSIS));
12.1. Difetto assoluto di motivazione in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p..
Si deduce che la Corte di appello ha omesso ogni motivazione in ordine alla ride-terminazione del trattamento sanzionatorio del (OMISSIS), utilizzando la formula di stile di “pena congrua ed adeguata al fatto” e che non ha risposto alle censure formulate con l’atto di appello in tema di entita’ della riduzione conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 62 bis c.p. e di commisurazione della pena.
13. (OMISSIS) (tre motivi di impugnazione – avv. (OMISSIS)).
13.1. Vizio di motivazione con riferimento all’insussistenza dei profili oggettivo e soggettivo del reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
Si deduce che la Corte territoriale non si e’ confrontata in modo specifico sui vari argomenti sollevati nell’atto di appello, riportandosi acriticamente alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
A) A fronte di ben ventitre’ episodi di spaccio di sostanza stupefacente contestati agli imputati, il (OMISSIS) e’ stato condannato per due sole vicende (capi 20 e 24).
B) Con riferimento alla presunta gestione da parte del (OMISSIS) della piazza di spaccio di (OMISSIS) per conto di (OMISSIS) unitamente a (OMISSIS), fratello di tale soggetto, e a (OMISSIS), doveva rilevarsi che la suddetta piazza non era mai stata identificata. Il (OMISSIS), gli organi di P.G. avevano avviato un servizio di videosorveglianza nella piazza centrale di (OMISSIS), attraverso l’installazione di due telecamere, attivita’ protrattasi per dieci giorni. Ebbene dalle registrazioni estrapolate non emergeva alcun comportamento sospetto o degno di nota del (OMISSIS). Inoltre la tesi, secondo cui il ricorrente avrebbe gestito la piazza di spaccio di (OMISSIS) unitamente a (OMISSIS) e a (OMISSIS), era immotivata poiche’ nel medesimo giudizio il G.U.P. aveva assolto proprio il (OMISSIS).
C) In ordine al rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle occasioni in cui era stata intercettata la simultanea presenza dei predetti imputati, v’era sempre stata l’ulteriore figura di (OMISSIS), all’epoca dei fatti sprovvisto di patente di guida perche’ revocata, che quindi necessitava per i suoi spostamenti di un’autista: il (OMISSIS), al quale il (OMISSIS) aveva battezzato il figlio, aveva un rapporto di tipo familiare con lui, per cui sovente lo accompagnava. Il (OMISSIS) non partecipava mai attivamente alle discussioni dei primi due relative ai traffici illeciti di stupefacenti.
D) La presunta frequentazione tra il (OMISSIS) e (OMISSIS) era del tutto indimo-strata, non emergendo elementi che li ricollegassero. La sentenza di appello puo’ richiamare per relationem il provvedimento del grado precedente, ma, a fronte di specifiche doglianze formulate in sede di gravame, la motivazione non puo’ appiattirsi acriticamente sulle medesime argomentazioni del giudice di primo grado.
La Corte di appello, al fine di ricondurre l’imputato nell’alveo associativo, ha individuato la fonte del rapporto di assoluta fiducia tra il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) nella presenza del (OMISSIS) durante il viaggio in auto per Roma, sebbene i colloqui relativi ai traffici illeciti fossero intercorsi solo tra gli altri due. In realta’, la semplice presenza dell’imputato integrava semmai solo un’ipotesi di mera connivenza.
Lo stesso giudice del gravame dava atto in sentenza che il (OMISSIS), nell’interrogatorio reso a seguito dell’avviso di cui all’articolo 415 bis c.p.p. (in cui rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie), parlando del (OMISSIS), riferiva: “…so che e’ un amico di (OMISSIS), ma non sono a conoscenza se lo aiuta nel trasporto e vendita della droga”. L’ulteriore rilievo della Corte di merito sul coinvolgimento del (OMISSIS) nel sistema delle c.d. “puntate” risultava smentito dal tenore del colloquio n. 2093 dell’li aprile 2014, che palesava esclusivamente il ruolo di autista del (OMISSIS) (poiche’ il (OMISSIS) era sprovvisto della patente di guida) e non la sua partecipazione attiva alle riunioni del (OMISSIS) coi “maranesi”.
L’addebito della custodia dello stupefacente da parte del (OMISSIS) per conto del (OMISSIS) era del tutto apodittico, in quanto, in quel periodo, il (OMISSIS) (il quale viveva coi propri genitori) aveva subito svariate perquisizioni del proprio domicilio e dei terreni circostanti, tutte aventi esito negativo. Inoltre, in una missiva a propria firma depositata all’udienza del 17 aprile 2018, (OMISSIS) ammetteva gli addebiti e rappresentava che il (OMISSIS) lo aveva solo accompagnato in varie parti e che in alcune occasioni si era sfogato con lui, ma non aveva mai partecipato all’attivita’ di spaccio, essendo uno di famiglia in quanto padrino di suo figlio.
La Corte di merito ha erroneamente svalutato il dato dell’inizio nel 2014 di un’attivita’ di ristorazione da parte del (OMISSIS). Inoltre, non ha esaminato le argomentazioni difensive volte a dimostrare l’ininfluenza nella vicenda dei contatti tra il (OMISSIS) e (OMISSIS) (fratello di (OMISSIS)), ai quali, d’altronde, non erano stati contestati reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 in concorso tra loro.
Dagli atti emergeva solo l’assidua frequentazione tra il ricorrente e (OMISSIS). L’eventuale concorso di tali soggetti nei due episodi di spaccio contestati rispettivamente ai capi 20) e 24) dell’imputazione, non consentiva di per se’ di avallare la sussistenza della c.d. affectio societatis in capo al primo.
Lo svolgimento dell’attivita’ di pusher per conto di alcuni aderenti al sodalizio non costituisce automaticamente prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che l’agente, consapevole dell’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore della droga, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilita’ ad attuarlo.
13.2. Vizio di motivazione, con riferimento al capo 20) dell’imputazione, per violazione delle regole di valutazione della prova contenute nell’articolo 192 c.p.p. e della regola di giudizio di cui all’articolo 533 c.p.p., con particolare riguardo alla delibazione dell’unica intercettazione ambientale su cui fonda il giudizio di colpevolezza del ricorrente (unitamente al coimputato (OMISSIS)).
Si osserva che dal tenore di tale captazione non emergevano comportamenti significativi del (OMISSIS), il quale nell’occasione si limitava a guidare l’auto del (OMISSIS). Se i verbalizzanti ascoltavano in contemporanea le conversazioni in ambientali e supponevano la conclusione di un accordo tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) con tale ” (OMISSIS)” (soggetto mai identificato) per cedergli droga, non si comprende perche’ avessero scelto di non intervenire. Trattandosi di un’ipotesi di droga “parlata”, non era possibile comprendere il numero dei controlli effettuati dagli organi di P.G. su luoghi e persone con esito negativo e gli elementi obiettivi recepiti dagli eventuali controlli.
La Corte di appello non ha risposto alla richiesta difensiva (avanzata in via subordinata) di riqualificare la condotta contestata all’imputato nell’ipotesi di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in quanto, in virtu’ del principio del favor rei, dal tenore dell’intercettazione non e’ possibile stabilire con certezza ne’ il dato quantitativo ne’ quello qualitativo dello stupefacente oggetto di conversazione.
13.3. Vizio di motivazione in relazione al capo 24) della rubrica, per violazione delle regole di valutazione della prova contenute nell’articolo 192 c.p.p. nonche’ della regola di giudizio di cui all’articolo 533 c.p.p..
Si rileva che il (OMISSIS) era a conoscenza del trasporto di hashish da parte di (OMISSIS) all’interno della propria autovettura (vicenda per la quale si era proceduto separatamente).
I giudici di merito attribuivano al (OMISSIS) il compito di fungere da “staffetta” e in tal modo proteggere con la propria auto il trasporto della droga da parte del (OMISSIS). Dal tenore dell’intercettazione n. 4902 del 4 settembre 2014, gli addetti alla trascrizione rappresentavano che il (OMISSIS) avrebbe detto a (OMISSIS) “ci ha fatto aspettare un sacco di tempo, siamo partiti alle due e trenta da la’, ci ha fatto aspettare, ha mandato il ragazzo”, affermazione in distonia con la ricostruzione dei fatti operata dal personale di P.G. (trasfusa nella sentenza di primo grado), dalla quale cui emergeva che, alle ore 14.30, il (OMISSIS) sopraggiungeva nei pressi del bar (OMISSIS) per prelevare l’auto ivi parcheggiata. Cio’ dimostrava che il (OMISSIS) non era coinvolto nella vicenda stante l’incompatibilita’ temporale dei due eventi.
L’eventuale concorso di persone (nello specifico di (OMISSIS) e del (OMISSIS)) nei reati di detenzione ai fini di spaccio di cui ai capi di imputazione n. 20) e n. 24) non riconduceva automaticamente il (OMISSIS) nell’alveo associativo.
Il 4 ottobre 2019, il Tribunale di Benevento emetteva sentenza di assoluzione (non ancora irrevocabile) di tutti coloro i quali avevano optato per il giudizio ordinario e che risultavano coimputati unitamente al (OMISSIS) nel delitto associativo.
14. (OMISSIS) (un motivo di impugnazione – avv. (OMISSIS)).
14.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p..
Si deduce che la Corte territoriale si e’ limitata a confermare la sentenza di primo grado, offrendo una motivazione scarna ed illogica, omettendo di motivare il proprio iter logico-argomentativo nonche’ di dare risposta alle doglianze difensive.
In ordine all’eccezione di inutilizzabilita’ delle intercettazioni formulata con l’atto di appello la Corte di merito ha richiamato per relationem la sentenza di primo grado, senza chiarire le ragioni dell’affermata inverosimiglianza dell’interpretazione alternativa fornita dalla difesa. La Corte partenopea non ha valutato gli elementi forniti dalla difesa relativamente all’insussistenza della prova della responsabilita’ per il reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74. Al riguardo, lo stesso (OMISSIS) dichiarava di non conoscere il ruolo ricoperto dal (OMISSIS). La Corte di appello ha disatteso la richiesta difensiva di derubricazione del reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, mediante clausole di stile.
15. (OMISSIS) (due motivi di impugnazione – avv. (OMISSIS)) 15.1. Violazione degli articoli 29 e 32 c.p..
Si deduce che, per effetto della riduzione di pena ad anni quattro e mesi dieci di reclusione, le pene accessorie non potevano essere confermate.
15.2. Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
Si osserva che, tenuto conto della pena gia’ severa irrogata per il reato associativo di cui al capo 1) e della rinunzia in grado di appello ai motivi di impugnazione afferenti al merito, l’aumento di sette mesi per la continuazione in relazione al reato satellite di cui al capo 9) non era equo. L’incremento era maggiormente rigoroso rispetto a quello stabilito per (OMISSIS), avente posizione sovrapponibile a quella del ricorrente, che fruiva di una riduzione di pena ad anni quattro e mesi sei di reclusione, nonostante non avesse rinunziato ai motivi di impugnazione afferenti al merito; tali considerazioni valevano anche per (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ fondato limitatamente al motivo inerente alla determinazione della sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed e’ infondato nel resto.
Tutti i ricorsi proposti dagli altri imputati sono infondati.
Va premesso che le doglianze formulate dai vari coimputati saranno esaminate in ordine logico, anteponendo l’esame delle questioni di costituzionalita’, delle censure sulla sussistenza o sulla qualificazione dei reati, per poi completare la trattazione coi profili inerenti al trattamento sanzionatorio e alla confisca.
2. Il primo motivo del ricorso presentato dall’avv. (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), con cui si solleva questione di legittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, per violazione dell’articolo 3 Cost., articolo 24 Cost., comma 2, articolo 27 Cost., comma 1 e comma 3, articolo 32, articolo 111 Cost., commi 3, 4 e 5, articolo 117 Cost., comma 1, e articolo 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e’ manifestamente infondato.
In plurime decisioni, questa Corte dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, prospettata sotto il profilo della violazione dell’articolo 3 Cost., per l’omessa previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda del tipo di sostanza stupefacente oggetto del traffico cui e’ finalizzata l’attivita’ dell’associazione per delinquere.
Il delitto associativo ivi contemplato, infatti, e’ stato previsto dal legislatore per il suo intrinseco ed autonomo potenziale di pericolosita’, indipendentemente dal disvalore che puo’ connotare ogni singolo episodio attuativo del programma criminoso, allo scopo di reprimere ogni forma di organizzazione potenzialmente capace di favorire la diffusione illecita di qualsiasi sostanza stupefacente; ne deriva che la previsione di un unico reato associativo, quali che siano le sostanze stupefacenti che formano oggetto dei delitti per la cui consumazione il sodalizio si sia costituito, non implica alcuna irragionevolezza ne’ determina inique sperequazioni tra situazioni oggettivamente diverse (Sez. 4, n. 37779 del 14/06/2019, Sannino, non massimata; Sez. 5, n. 2412 del 17/12/1997, dep. 1998, Re, Rv. 209917; Sez. 6, n. 8637 del 14/05/1996, Merlini, Rv. 205970).
Per tali ragioni, la scelta del legislatore, nella misura in cui non ricollega la maggiore o minore lesivita’ della condotta alla qualita’ di stupefacente commercializzato, non e’ irragionevole ed anzi si giustifica proprio in ragione del bene tutelato (l’ordine pubblico), diverso ed ulteriore da quello della salute pubblica, che viene vulnerato dall’esistenza in se’ dell’associazione, a prescindere dalla tipologia di droga trattata.
L’assimilazione tra droghe pesanti e droghe leggere nel reato associativo costituisce il frutto di una scelta discrezionale del legislatore basata sull’adesione ad una determinata opinione scientifica, cui ovviamente puo’ opporsi, in modo legittimo, l’opinione opposta basata sulla non assimilabilita’ delle sostanze sotto il profilo della gravita’ degli effetti che queste sono in grado di determinare; tale aspetto, tuttavia, non e’ sufficiente per prospettare la dedotta irragionevolezza (vedi la questione analoga prospettata in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 in epoca anteriore alle plurime modifiche legislative di tale disposizione in Sez. 4, n. 22643 del 21/05/2008, Frazzitta, Rv. 240853).
Il mutamento della complessiva cornice normativa rispetto all’epoca delle decisioni sopra citate non ha inciso sulla ratio della soluzione prospettata. D’altronde, escluso che si determini un’irragionevole disparita’ in conseguenza dell’identico trattamento di diverse tipologie di stupefacenti oggetto di traffico, l’ampia forbice edittale tra il minimo e il massimo della pena puo’ consentire di modulare la pena da irrogare anche in relazione alla maggiore o alla minore efficacia drogante della sostanza.
3. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), con cui – sotto vari profili – si contesta la configurabilita’ dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 74 e 73, sono infondati; altrettanto infondati sono gli analoghi motivi del ricorso presentato da (OMISSIS) a mezzo dei suoi due difensori.
3.1. Con una prima doglianza, (OMISSIS) contesta la validita’ del riconoscimento vocale.
Al riguardo, va osservato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma puo’ trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all’identita’ degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimita’, se correttamente motivata (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725, in fattispecie in cui l’individuazione era avvenuta tenendo conto dei nomi e dei soprannomi delle persone menzionate nel corso dei colloqui, nonche’ sulla base del riconoscimento delle voci da parte del personale di polizia giudiziaria, che le aveva ascoltate e individuate nel corso di precedenti intercettazioni; conforme Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, Artiaco, Rv. 237985, in fattispecie in cui erano stati ritenuti sufficienti all’identificazione dell’imputato il ricorrente utilizzo nel corso delle conversazioni del suo notorio soprannome, l’origine di alcune telefonate intercettate dall’utenza a lui intestata e il fatto che nel corso di una queste egli si fosse rivolto alla propria madre appellandola come tale). Tanto premesso, l’identificazione di (OMISSIS) e’ stata basata dalla Corte territoriale su un’articolata motivazione che appare lineare e coerente.
Sul punto, la Corte territoriale ha attribuito rilievo all’identificazione dell’interlocutore operata dagli organi di P.G. destinati all’ascolto, i quali avevano modo di classificare le voci sotto il profilo linguistico, con particolare riguardo agli equilibri timbrici, alla pianificazione linguistica e discorsiva nonche’ ai nomi di persona utilizzati nel corso delle conversazioni (ad esempio, allorquando la persona si presentava indicando il proprio nome), riscontrando che alle singole utenze rispondevano sempre le medesime persone e all’interno dell’autovettura di (OMISSIS) dialogavano sempre gli stessi soggetti.
E’ stato sottolineato che le conversazioni captate erano registrate nell’autovettura in uso a (OMISSIS), fratello dell’imputato; spesso gli interlocutori si chiamavano per nome e (OMISSIS) era chiamato (OMISSIS) non solo nelle conversazioni nelle quali era direttamente intercettato, ma anche in quelle nelle quali il fratello (OMISSIS), dialogando con terzi, parlava di suo fratello (OMISSIS). Nella conversazione n. 2910 del 20 settembre 2013 captata all’interno della vettura di (OMISSIS), (OMISSIS) dialogava con tale (OMISSIS) ed era accertato che sua moglie si chiamava Parrella (OMISSIS).
Il ricorrente non formula sul punto censure deducibili in sede di legittimita’ in grado di sminuire la validita’ dell’ampio apparato argomentativo, limitandosi a prospettare generici dubbi sulle capacita’ tecniche del personale di P.G. dedito all’ascolto e sulla presumibile confusione tra le voci simili dei fratelli (OMISSIS), senza neanche indicare in quali circostanze essa fosse riscontrabile.
Ne’ egli risulta aver neanche formulato una richiesta di perizia fonica, per accertare la paternita’ delle conversazioni captate.
3.2. Con una seconda censura, (OMISSIS) critica l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate in cui era coinvolto. Anche i difensori del (OMISSIS) censurano tale aspetto.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puo’ essere sindacato in sede di legittimita’ se non nei limiti della manifesta illogicita’ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).
L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’ (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Seb-bar, Rv. 263715).
Sotto tali profili, la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di colpevolezza a carico di (OMISSIS) e del (OMISSIS) sulla base dei contenuti delle conversazioni captate, dotati di elevata capacita’ dimostrativa in considerazione di molteplici argomentazioni, inerenti al contesto complessivo di traffici di droga in cui operavano tutti i soggetti captati: a) l’esplicita terminologia adoperata ricollegabile con certezza agli stupefacenti; b) gli incarichi attribuiti da (OMISSIS) al fratello (OMISSIS) per l’acquisto di stupefacenti; c) l’attivita’ di spaccio svolta da (OMISSIS) in favore di tutti gli avventori; d) l’assunzione da parte di (OMISSIS) del compito di reperire la droga dal fratello in caso di momentanea indisponibilita’; e) gli acquisti di stupefacente effettuati congiuntamente dai due; f) lo svolgimento del compito di autista da parte del (OMISSIS) in favore del (OMISSIS), impegnato in acquisti di droga da trafficanti internazionali; g) la presenza del (OMISSIS) in auto durante i colloqui strettamente riservati ed inerenti ai traffici illeciti tra il (OMISSIS) e (OMISSIS); h) la gestione da parte del (OMISSIS), per conto di (OMISSIS), della piazza di spaccio in (OMISSIS), alimentata con la droga importata dal (OMISSIS); i) la custodia da parte del (OMISSIS) di stupefacenti, per conto del (OMISSIS), nei terreni circostanti alla propria abitazione; I) le discussioni in auto tra il (OMISSIS) e i fratelli (OMISSIS), chiaramente relative a traffici di droga; m) la presenza del (OMISSIS) ai colloqui in auto inerenti al sistema delle cd. puntate effettuate dai maranesi; n) l’operazione svoltasi a seguito delle audizioni dei colloqui tra (OMISSIS) e il (OMISSIS), che sfociava nell’arresto del (OMISSIS), trovato in possesso di 4 kg. di hashish.
Gli imputati ripropongono la propria interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni captate, senza confrontarsi con l’accurata ed analitica spiegazione del loro significato fornita dalla Corte di merito ed omettendo di considerare gli approdi della giurisprudenza di legittimita’ sopra sintetizzati. La Corte territoriale ha logicamente desunto il coinvolgimento di (OMISSIS) e del (OMISSIS) nel sodalizio dalla reiterazione dei contatti e dal continuo riferimento all’acquisto, al trasporto e allo spaccio di stupefacenti, attivita’ illecite programmate senza soluzione di continuita’ e non circoscritte a singole condotte punibili ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73.
Il significato complessivo delle conversazioni intercettate non puo’ essere sminuito dalla prospettazione difensiva alternativa di una diversa interpretazione del contenuto di singoli colloqui estrapolati dal contesto illecito e non valutati in stretta connessione con gli altri.
3.3. Con plurime articolate censure il (OMISSIS) si duole della motivazione per relationem fornita dalla Corte di appello; inoltre, sia (OMISSIS) sia il (OMISSIS) deducono l’insussistenza di plurimi presupposti della sussistenza del reato associativo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
3.3.1. Sul primo aspetto, deve evidenziarsi la genericita’ del ricorso proposto dall’avv. (OMISSIS), che non evidenzia in dettaglio i profili di carenza argomentativa della sentenza impugnata. In proposito, va richiamata la consolidata giurisprudenza, secondo cui e’ inammissibile il ricorso per Cassazione, col quale si deduca l’illegittimita’ della sentenza d’appello solo perche’ motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161).
In ogni caso, deve del tutto escludersi che la sentenza impugnata sia costituita dal mero rinvio alle considerazioni del Tribunale. La Corte di merito, infatti, nel condividere l’impostazione della sentenza di primo grado, ha solo legittimamente evitato di riportare in dettaglio il contenuto delle singole conversazioni intercettate, ma ha individuato i passaggi piu’ significativi delle stesse, rispondendo in dettaglio alle critiche all’interpretazione fornita.
3.3.2. In ordine ai profili giuridici inerenti al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, va premesso che puo’ ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraf-fico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti i quali in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, Rv. 257991, secondo cui occorre la reciproca consapevolezza che la stabilita’ del rapporto instaurato assicuri l’operativita’ dell’associazione in quanto tale, rivelando l’affectio societatis dello stesso acquirente).
L’accertamento della sussistenza di tale reato presuppone il corretto inquadramento del rapporto instauratosi tra fornitori e acquirenti di stupefacenti, ulteriormente destinate allo spaccio, nell’alveo del vincolo associativo stabile, proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico, in quanto la precisa distinzione dei ruoli e la presenza di regole definite in partenza segna la consapevolezza degli acquirenti di operare all’interno di un’organizzazione stabile e strutturata. La ratio dell’attrazione “di fatto” – e cioe’ a prescindere dal formale inserimento nel suo organico – dell’abituale acquirente (o fornitore) nell’area che perimetra il gruppo malavitoso dedito al commercio di stupefacenti, risiede nella reciproca consapevolezza (tanto dell’acquirente – o fornitore – che delle sue controparti) della stabilita’ del rapporto instaurato.
La prova del passaggio da un rapporto di reciproco affidamento fra soggetti diversi all’instaurazione fra gli stessi di una relazione riconducibile alla menzionata affectio societatis presuppone un vaglio molto rigoroso e particolarmente stringente da parte dell’organo giudicante degli elementi indiziari.
Appaiono significativi al riguardo: la durata dell’accordo criminoso, le modalita’ di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente, cliente o fornitore che sia, riveste per l’associazione.
In particolare, deve potersi accertare se e in che misura la cessazione delle condotte illecite dell’acquirente inciderebbe sulla operativita’ del sodalizio criminoso, cosi’ come se e in che misura la volonta’ dei contraenti ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico per integrarsi nella realizzazione di un rapporto societario che riconduce la partecipazione del singolo al progetto criminoso stabile e indeterminato nel numero dei reati fine proprio del reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Ana-stasi, non massimata).
Occorre che le evidenze raccolte nella dimensione gravemente indiziaria consentano di superare il momento meramente sinallagmatico, per guadagnare invece l’abbraccio solidaristico della dimensione sociale. Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dedita stabilmente alla diffusione dello stupefacente, il giudice e’ tenuto ad assolvere all’onere di motivazione con particolare accuratezza ed attenzione per argomentare dal rapporto di somministrazione la sussistenza di una condivisione efficace di interessi solidali.
La prova dello svolgimento di un’attivita’ sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale puo’ essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato-riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuita’ cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv. 261146).
Per la configurabilita’ dell’associazione dedita al narcotraffico non e’ richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volonta’ di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volonta’, ad una societa’ criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). Il vincolo associativo puo’ poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell’ambito di un’unica associazione e di contribuire coi ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Cari, Rv. 251013).
Il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, pertanto, puo’ ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volonta’ dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalita’ dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719).
3.3.3. Cio’ posto sui principi operanti in materia, la Corte di merito ha fornito un’ampia descrizione della struttura, dell’organizzazione e delle modalita’ operative dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 1) della rubrica.
La motivazione appare adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio probatorio risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli imputati e l’associazione fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilita’ indispensabile per riconoscere la sussistenza del sodalizio.
Il (OMISSIS) e (OMISSIS) – in posizione subordinata rispetto al fratello (OMISSIS) – erano incaricati della gestione della piazza di spaccio del beneventano, rifornita da quest’ultimo attraverso l’associazione e il finanziamento degli acquisti operati in territorio iberico dal (OMISSIS) tramite il meccanismo del sistema e delle cd. puntate (in particolare, il (OMISSIS) era destinato alla conduzione della piazza di spaccio di (OMISSIS)).
I principali rapporti intercorrevano principalmente tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), ma la sentenza impugnata ha descritto rapporti stabili e continuativi tra loro e gli altri membri del sodalizio, dimostrando il loro pieno coinvolgimento nell’organizzazione, per cui non era possibile delimitare la responsabilita’ penale a singoli episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti. Al riguardo rilevano i contatti di (OMISSIS) anche col (OMISSIS) e col pregiudicato (OMISSIS) (originario coimputato nei cui confronti si procedeva separatamente) e del (OMISSIS) col (OMISSIS) e con (OMISSIS).
La Corte partenopea ha chiarito le ragioni della non eccessiva frequenza dei rapporti di (OMISSIS) e del (OMISSIS) con altri sodali: il (OMISSIS), infatti, si limitava a gestire la piazza di spaccio su incarico del fratello, per cui non doveva interloquire coi soggetti dediti ai rapporti coi trafficanti esteri o occuparsi delle operazioni di importazione e di trasporto dello stupefacente.
Nel rappresentare la vicenda, la Corte territoriale ha logicamente sottolineato che (OMISSIS) destinava parte della droga importata allo spaccio nel beneventano tramite il fratello (OMISSIS) e che quest’ultimo, a sua volta, si avvaleva del proprio collegamento coi vertici dell’associazione, per reperire prontamente lo stupefacente, nel caso in cui le scorte acquisite non consentissero di sopperire al fabbisogno degli avventori.
La Corte di merito ha altresi’ chiarito che il (OMISSIS) non era un mero ascoltatore degli affari illeciti commessi da terzi soggetti, rappresentando che la rilevanza delle discussioni svoltesi alla sua presenza (sulle possidenze di (OMISSIS), sui viaggi in Spagna del (OMISSIS) per il reperimento della droga, ecc.) non consentiva di escluderne l’inserimento organico nell’associazione.
Nella sentenza impugnata, d’altronde, e’ stato illustrato in dettaglio il ruolo propositivo ed attivo ricoperto dal (OMISSIS), di partecipe alle riunioni dei cd. quotisti, di custode di stupefacenti per conto di (OMISSIS) all’interno dei terreni limitrofi alla propria abitazione e di intervento propositivo alle discussioni sulle attivita’ organizzative e sulle problematiche inerenti al traffico illecito.
La Corte di appello ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illustrato adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto: a) la destinazione della droga venduta da (OMISSIS) a (OMISSIS) alla vendita (e non ad uso personale); b) l’inattendibilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS) sull’estraneita’ di (OMISSIS) e del (OMISSIS) al sodalizio; c) l’impossibilita’ di attribuire al (OMISSIS) la funzione di mero autista del (OMISSIS); d) l’irrilevanza dello svolgimento di attivita’ lavorativa lecita da parte del (OMISSIS); e) la riconducibilita’ al (OMISSIS) delle operazioni illecite concernenti le consegne di significativi quantitativi di hashish a tale (OMISSIS), non meglio identificato, e al (OMISSIS).
In sostanza, il giudice a quo ha basato la propria valutazione circa l’inserimento del (OMISSIS) e di (OMISSIS) nell’associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 1), conformandosi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati e in forza di elementi concreti e significativi, valorizzando la compartecipazione dei ricorrenti a singoli episodi delittuosi – sia pur non cristallizzati in specifici capi di imputazione rivelatori dell’esistenza di un vincolo piu’ intenso e duraturo con gli esponenti del sodalizio. Dall’autonomo apparato argomentativo riportato nella sentenza impugnata, sviluppato secondo una effettiva sequenza logica, emerge che gli elementi probatori integrano una stabile partecipazione dei ricorrenti al sodalizio criminoso.
Si e’ sottolineato che le conversazioni intercettate riguardavano un arco temporale significativo e consentivano di comprovare la persistenza di un legame consolidato tra (OMISSIS), il (OMISSIS) e gli altri intranei al clan, non circoscritto al compimento di singole operazioni di acquisto e di cessione di stupefacenti: gli accordi trascendevano i vari affari illeciti e non avvenivano di volta in volta, bensi’ derivavano da pregressi e duraturi rapporti di interessenze tra i compartecipi.
Gli elementi sopra riportati avvalorano le valutazioni della Corte partenopea in ordine allo stabile inserimento di (OMISSIS) e del (OMISSIS) nell’organigramma del sodalizio criminoso, a prescindere dai quantitativi di droga ordinata o acquistata.
Al riguardo, l’intervenuta assoluzione del (OMISSIS) all’esito del giudizio di primo grado per l’unico reato contestatogli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e’ del tutto irrilevante.
Il Tribunale, infatti, aveva basato la pronunzia assolutoria sul ruolo meramente passivo del (OMISSIS) nel corso dei dialoghi intercettati col (OMISSIS) e coi fratelli (OMISSIS) e sull’impossibilita’ di configurare un suo coinvolgimento nel sodalizio, ma aveva confermato la riferibilita’ dei colloqui intercettati a traffici illeciti di droga, evidenziando che egli comunque era posto a conoscenza di singole operazioni di acquisti o di cessioni di droga e addirittura presumibilmente accompagnava gli imputati in occasione di acquisti illeciti. La Corte di appello, che pur ha integralmente condiviso le valutazioni del giudice di primo grado, ha solo indicato il (OMISSIS) come gestore di una piazza di spaccio e come soggetto coinvolto nella vicenda criminosa per mero errore materiale, ma tali impropri riferimenti non inficiano la validita’ del ragionamento probatorio e non incidono sulla valenza delle conversazioni captate.
A fronte della ricostruzione e della valutazione dei dati probatori, operata dalla Corte di appello, i ricorrenti non oppongono una propria interpretazione delle conversazioni idonea a sovvertire il giudizio di logicita’ delle stesse formulato dalla Corte territoriale ne’ offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rappresentata dal giudicante) di per se’ dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioe’, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilita’ degli enunciati, bensi’ oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Le censure restano ancorate all’orbita del merito, per cui devono ritenersi non consentite in sede di legittimita’.
4. (OMISSIS) articola due motivi di ricorso attinenti all’accertamento della, responsabilita’.
4.1. Il primo motivo di impugnazione, con cui (OMISSIS) prospetta la tesi dell’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni da lui rese in data 23 ottobre 2015 dinanzi ai c.c. di (OMISSIS), e’ infondato.
Al riguardo, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni qualificate dai giudici del merito dovevano essere comunque assunte in modo garantito, con conseguente inu-tilizzabilita’ ai sensi dell’articolo 63 c.p.p., comma 2, articoli 197 e 197 bis c.p.p., perche’ non precedute dai dovuti avvisi ex articolo 63 c.p.p., comma 1 e articolo 64 c.p.p. e non rese nell’immediatezza dei fatti.
Sul punto la giurisprudenza prevalente e piu’ recente ha aderito all’opzione ermeneutica piu’ aderente al disposto dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, e, dunque, nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purche’ emerga con chiarezza che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148).
Nella fattispecie, il ricorrente non contesta il dato della spontaneita’ delle dichiarazioni, costituente, come si e’ detto, l’unico limite alla piena utilizzabilita’ delle dichiarazioni, anche se rese in assenza di difensore e senza la somministrazione degli avvisi ex articoli 63 e 64 c.p.p..
Non puo’ neanche sostenersi che, in caso di dichiarazioni non rese nell’immediatezza del fatto, il disposto di cui all’articolo 350 c.p.p., comma 7, non sia applicabile.
In proposito, il ricorrente trae spunto dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 dell’articolo 350 c.p.p., che si riferiscono espressamente alla disciplina delle dichiarazioni formulate nell’immediatezza dei fatti.
Le dichiarazioni richiamate di cui all’articolo 350 c.p.p., commi 5 e 6, tuttavia, sono quelle rese dall’indagato alla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto, per le quali la disciplina contempla maggiori garanzie, costituite dall’impossibilita’ di documentarle o di utilizzarle, se non per l’immediata prosecuzione delle indagini.
Diverso e’ il caso di cui all’articolo 350 c.p.p., comma 7, in cui l’ordinamento prevede limiti all’utilizzabilita’ solo in sede dibattimentale (vedi, per riferimenti, Sez. 6, n. 1770 del 30/04/1997, Ventaloro, Rv. 208842).
D’altra parte la formulazione di richiesta di rito abbreviato rende legittimo porre a fondamento della decisione tutti gli atti di indagine non affetti da inutilizzabilita’ c.d. “patologica”, che colpisce solo gli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante coi principi fondamentali dell’ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell’imputato.
4.2. Il secondo motivo del ricorso, con cui il (OMISSIS) contesta l’affermazione di responsabilita’ a suo carico, e’ generico.
Il ricorrente si limita a formulare la censura attinente alla carenza del percorso argomentativo, senza articolarla in modo maggiormente dettagliato.
Al riguardo, va rilevato che e’ inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicita’ della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacita’ dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
Il ricorrente, inoltre, si limita a richiamare per relationem la censura gia’ prospettata con l’atto di appello in tema di presunto bis in idem e violazione dell’articolo 649 c.p., in relazione alla sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 5 febbraio 2015, di conferma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avellino del 7 maggio 2014, irrevocabile il 9 giugno 2016, senza neanche riprodurre i pregressi rilievi sul punto e senza confrontarsi con le argomentazioni prospettate dalla Corte di merito. La Corte di merito, infatti, ha logicamente escluso ogni possibilita’ di assimilazione tra i reati contestati nell’ambito dei due procedimenti, in quanto commessi in date e in luoghi diversi.
In proposito, va richiamato il costante orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, per il quale e’ inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni, che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimita’, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
Il (OMISSIS), peraltro, non ha allegato al proprio ricorso la sentenza della Corte di appello di Napoli il 5 febbraio 2015 in violazione del principio di autosufficienza.
5. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’insussistenza della responsabilita’ per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 non e’ proponibile in sede di legittimita’.
Successivamente alla proposizione dell’appello il (OMISSIS) rinunziava ai motivi di ricorso in ordine all’affermazione di responsabilita’ (e non a quelli sul trattamento sanzionatorio).
Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perche’ non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimita’ sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).
6. Nei motivi aggiunti depositati ai sensi dell’articolo 585, comma 4, c.p.p., le difese di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) evidenziano che molti originari coimputati erano stati assolti con sentenza del Tribunale di Benevento, per cui si imponeva un nuovo giudizio per riesaminare il giudizio di colpevolezza, al fine di evitare il futuro contrasto di giudicati, anche in ragione dell’esplicito riferimento in detta sentenza all’assenza di significato di molte conversazioni intercettate o alla possibilita’ di interpretarle in senso opposto a quello prospettato dagli organi inquirenti.
Le doglianze prospettate sono generiche.
Va premesso che il contenuto di una sentenza di assoluzione – peraltro non definitiva – relativa ad alcuni coimputati giudicati separatamente con rito ordinario non puo’ vincolare la Corte di legittimita’.
In ogni caso, nella sentenza richiamata, dopo alcune osservazioni di carattere generale, tra le quali il diverso significato attribuibile a molteplici conversazioni intercettate in base all’esito della perizia trascrittiva, erano esaminate analiticamente le posizioni di vari coimputati coinvolti in diversi reati-fine.
I ricorrenti non formulano specifiche ed analitiche deduzioni contenenti spiegazioni circa l’incidenza del contenuto di detta sentenza o di parti di esse nel presente procedimento, senza neanche chiarire le ragioni per le quali le loro posizioni sarebbero assimilabili a quelle degli imputati assolti. Ne’ essi indicano conversazioni intercettate i cui esiti della perizia trascrittiva avrebbe comportato una diversa interpretazione del significato dei dialoghi.
Il novum allegato, pertanto, e’ del tutto inidoneo ad imporre una rivalutazione del comportamento dell’assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilita’ anche degli imputati da giudicare in questa sede.
L’elemento di novita’ e’ stato sottolineato anche da ricorrenti i quali avevano rinunziato in grado di appello ai motivi relativi all’affermazione di responsabilita’. Nei loro confronti va evidenziata altresi’ l’impossibilita’ di dedurre tale motivo di ricorso a causa dei limiti devolutivi del giudizio di Cassazione.
7. Il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e il terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), coi quali si censura la mancata riqualificazione del reato associativo nell’ipotesi criminosa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, sono infondati.
7.1. Va premesso che l’associazione ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, costituisce una fattispecie autonoma di reato, non una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352; Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, Maiaru’, Rv. 263106) e la sua specificita’ e’ rinvenibile nell’essere stata “costituita per” commettere reati ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
In altri termini, e’ configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entita’, predisponendo modalita’ strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravita’ e che, in concreto, l’attivita’ associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e in questa prospettiva, sono rilevanti sia la genesi della associazione, sia la sua effettiva operativita’ (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287): in assenza di un’espressa programmazione, rileva ogni concreta azione, eventualmente eccedente il limite della lieve entita’, che sia indice di una possibilita’ gia’ dall’inizio valutata o, almeno, non esclusa.
Un’associazione di tal genere non puo’ sussistere in presenza di una struttura di significative dimensioni e di condotte incompatibili con la qualificazione in termini di lieve entita’.
Costituiscono dati rivelatori di un concreto pericolo di diffusione della sostanza: la reiterazione dello smercio con particolare intensita’ e frequenza, l’indeterminata estensione della clientela in un territorio (Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata), la disponibilita’ di numerosi canali di approvvigionamento e/o i contatti con organismi criminali piu’ ampi (Sez. 6, n. 3324 dell’8/01/2015, Zappala’, non massimata), l’utilizzo di forme particolari per penetrare nel mercato o sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria, o per acquistare o vendere sostanze stupefacenti in quantita’ non modeste o con qualita’ peculiari o di diversa tipologia (Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, Khalfi, Rv. 264065; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491). La norma non prevede ipotesi di esclusione della fattispecie criminosa legate alla natura della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171).
Al fine di verificare se sussista la fattispecie di cui al cit. D.P.R., articolo 74, comma 6, e’ necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entita’, secondo i parametri descritti dal cit. D.P.R., articolo 73, comma 5; e’ cioe’ necessario riferirsi ai mezzi, alle modalita’, alle circostanze dell’azione ovvero alla quantita’ e alla qualita’ delle sostanze. Si tratta di una valutazione che deve essere complessiva e che deve fare riferimento a tutti i parametri contemplati dalla norma.
Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell’attivita’, il modo con cui essa e’ compiuta, l’intensita’ e la frequenza, la idoneita’ a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata) e la capacita’ di sfuggire all’attivita’ repressiva e di controllo (Sez. 6, n. 12537 del 19 gennaio 2016, Biondi, Rv. 267267).
A ben guardare dunque puo’ accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantita’, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell’attivita’ che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attivita’ di cessione ovvero modalita’ particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l’attivita’ di spaccio. Al tempo stesso puo’ accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantita’ ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una piu’ ampia clientela. In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, per l’evidente maggiore offensivita’ delle relative condotte (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708; Sez. 6, n. 12537 del 2016 cit.).
Ne deriva che se i reati-fine sono qualificati da strategie e modalita’ insidiose messe a punto dal sodalizio, per entrambi varra’ l’esclusione del fatto di lieve entita’.
7.2. In linea coi canoni sopra richiamati, la Corte di appello ha escluso la configurabilita’ dell’ipotesi attenuata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, valutando una serie di appropriati indicatori rimasti ben rappresentati dalla ricostruzione dei fatti esposta in sentenza.
La Corte di merito, infatti, ha evidenziato l’intensa e continuativa attivita’ finalizzata all’importazione in Italia, allo stoccaggio ed al successivo smercio di ingenti quantitativi di stupefacente.
Le censure formulate si limitano a far riferimento solo alle caratteristiche dei singoli episodi, senza neanche contestare le significative dimensioni dei profili strutturali dell’apparato organizzativo del gruppo. I rilievi, pertanto, non hanno l’attitudine a porre in crisi la completezza e logicita’ degli apprezzamenti posti a giustificazione dell’esclusione della fattispecie prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6.
Peraltro, deve escludersi che i singoli fatti-reato siano di lieve entita’, secondo i parametri descritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e, cioe’, in riferimento ai mezzi, alle modalita’, alle circostanze dell’azione ovvero alla quantita’ e alla qualita’ delle sostanze.
8. Il motivo di ricorso, con cui entrambi i difensori del (OMISSIS) rilevano che i reati-fine ascritti al loro assistito devono essere riqualificati in quello previsto dal cit. D.P.R., articolo 73, comma 5, e’ manifestamente infondato.
La Corte di appello ha escluso la possibilita’ di configurare l’ipotesi piu’ lieve in considerazione del contesto di generalizzata, radicata ed ampia capacita’ degli autori di importare nel territorio nazionale sostanza stupefacente da commercializzare in un preciso ambito territoriale nonche’ della lesione piena e non gia’ minimale del bene protetto dalla norma giuridica, da riconnettere al rischio di diffusivita’ delle sostanze stupefacenti.
La Corte di merito, pertanto, ha svolto un’analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall’articolo 73, comma 5, cit. D.P.R., sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalita’ e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato (quantita’ e qualita’ delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure la fattispecie del fatto di lieve entita’ (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651).
Il ricorrente evidenzia l’impossibilita’ di verificare la consistenza delle operazioni illecite, perche’ a suo dire inquadrabili in un’ipotesi di cd. droga parlata, ma non si confronta con le argomentazioni prospettate nella sentenza impugnata, relative alla possibilita’ di stabilire, aldila’ di ogni ragionevole dubbio, che l’oggetto dei vari affari delittuosi concerneva rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente in ordine a ciascun reato fine contestato. Il Tribunale – con argomentazioni integralmente recepite dalla Corte di appello – dopo aver esposto in dettaglio il significato delle conversazioni intercettate, ha chiarito le ragioni della riconducibilita’ dei dialoghi a traffici di droga, ricostruzione dei fatti solo laconicamente contestata, senza ulteriori specificazioni a sostegno del proprio assunto.
9. Il motivo di ricorso, con cui il (OMISSIS) ha chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 7, e’ infondato (vedi secondo motivo del ricorso proposto dalla difesa).
Va rilevato preliminarmente che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per l’applicazione della circostanza attenuante della collaborazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, comma 7, e’ necessario che il contributo conoscitivo offerto dall’imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensi’ l’attivita’ complessiva del sodalizio criminoso (Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, Cursale, Rv. 270656; Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014, dep. 2015, Demiri, Rv. 262624). Occorre che l’apporto fornito consenta di assicurare le prove del reato (Sez. 4, n. 32520 del 14/04/2016, Failla, Rv. 267876).
La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato e ha confermato il diniego della circostanza attenuante speciale del ravvedimento operoso rilevando che il (OMISSIS) non aveva manifestato nessun intento di dissociazione e si era limitato ad ammettere le proprie responsabilita’ e a chiamare in causa i complici, a fronte di un chiaro quadro probatorio a loro carico. Il contributo del (OMISSIS), pertanto, e’ intervenuto quando l’associazione in questione era stata ormai disarticolata ed erano state acquisite prove granitiche del reato e delle relative responsabilita’, emerse a seguito delle plurime acquisizioni investigative, tra le quali soprattutto le risultanze delle conversazioni intercettate.
E’ ovvio, peraltro, che le dichiarazioni accusatorie del (OMISSIS) nei confronti di altri imputati fosse stato riportato in sentenza.
Le deduzioni del ricorrente, reiterative dell’analoga censura gia’ proposta alla Corte territoriale – e da questa disattesa con motivazione in linea coi dati probatori richiamati ed esente da vizi logici – non infirmano la tenuta logico-argomentativa della motivazione resa nella sentenza impugnata, facendo leva su affermazioni del tutto assertive circa la concreta valenza probatoria delle proprie dichiarazioni e su una ricostruzione della portata normativa della fattispecie circostanziale difforme dal principio di diritto sopra illustrato.
D’altra parte, la Corte di merito ha comunque valorizzato l’atteggiamento collaborativo del ricorrente mediante il riconoscimento delle circostanze di cui all’articolo 62 bis c.p. con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante (al riguardo, si segnala che nel paragrafo relativo all’attenuante speciale in oggetto la difesa del ricorrente, probabilmente per mero refuso, il (OMISSIS) si duole anche del diniego delle attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute).
10. I motivi di ricorso, con cui il (OMISSIS) e il (OMISSIS) si dolgono della mancata riduzione nel massimo delle circostanze attenuanti generiche, sono infondati.
In ordine ai principi operanti in materia va osservato che, nel caso in cui il giudice, concessa un’attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge non ha l’obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non e’ stata ridotta nella misura massima (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100).
Inoltre, non e’ ravvisabile il vizio di contraddittorieta’ della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravita’ della condotta (Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332).
Tanto premesso sui principi operanti in materia, nella fattispecie, nei confronti del (OMISSIS), nel calcolo per la commisurazione della sanzione detentiva, la Corte di appello ha ridotto la pena base di anni dodici per le attenuanti generiche ad anni otto e mesi due, prevedendo cosi’ una pena superiore di soli due mesi a quella che sarebbe determinata in caso di massima riduzione, giustificando ragionevolmente tale lieve distacco dal minimo in ragione dei precedenti penali.
Il (OMISSIS) si limita a reiterare la propria diversa valutazione dei predetti elementi, senza pero’ riuscire a scalfire la valenza delle argomentazioni rese dalla Corte territoriale.
Relativamente alla posizione del (OMISSIS) la censura e’ del tutto errata, perche’ la Corte di merito ha diminuito la pena base di un terzo per effetto della concessione delle circostanze di cui all’articolo 62 bis c.p., cioe’ nella misura massima possibile.
11. Le doglianze difensive prospettate dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) in tema di entita’ eccessiva della pena irrogata, sono infondate; l’analogo motivo di ricorso proposto da (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.
11.1. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p. (Sez. 4, n. 8085 del 15/11/2013, Masciarelli, non massimata; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalita’ che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o piu’) dei criteri indicati nell’articolo 133 c.p. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).
Se la pena applicata non eccede la media edittale, in relazione ad essa non e’ affatto necessaria un’argomentazione piu’ dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimita’ sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
11.2. Tanto premesso sul consolidato indirizzo di questa Corte in tema di trattamento sanzionatorio, nella fattispecie in esame la Corte di appello ha correttamente giustificato la commisurazione della pena, in quanto avendo illustrato gli elementi aventi peso decisivo nella formazione del suo convincimento, con riferimento al rilevante contributo apportato al sodalizio criminale dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS), e ha determinato una pena base di molto inferiore a quella media edittale nei confronti, per cui ha logicamente considerato i rilievi difensivi del tutto inidonei a disarticolare l’apparato argomentativo. Al riguardo, va altresi’ rilevato che entrambi gli imputati, oltre al reato associativo, sono stati condannati per reati-fine ex articolo 73, aggravati ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2.
La manifesta infondatezza dell’analogo motivo di ricorso proposto da (OMISSIS) deriva dalla previsione della pena base nel minimo edittale e dalla determinazione della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima.
12. Il motivo di ricorso, con cui il (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si dolgono per l’entita’ eccessiva dell’aumento di pena stabilito per i reati-satellite, e’ infondato.
12.1. Va osservato che in detta materia in questa Corte sono rinvenibili due orientamenti diametralmente opposti:
A) Il primo, secondo il quale in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870; vedi anche Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera, Rv. 273385, per la quale, in tema di determinazione della pena, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione a condizione che la pena base sia congruamente motivata).
B) Il secondo, per il quale, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli articoli 132 e 133 c.p. – e’ tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entita’ dei singoli aumenti per i reati-satellite ex articolo 81 c.p., comma 2 in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).
Questa Corte ritiene di aderire al terzo orientamento intermedio, secondo cui, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l’abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non e’ tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perche’ deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall’articolo 132 c.p., sia perche’ deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F, Rv. 273533).
12.2. Cio’ posto sulla tematica in oggetto va osservato quanto segue in ordine alle posizioni dei singoli imputati:
A) Le ragioni del trattamento sanzionatorio previsto per il (OMISSIS) sono state adeguatamente illustrate per quanto attiene alla pena base (vedi il paragrafo precedente); l’entita’ di aumento della pena e’ stato stabilito in misura di mesi otto di reclusione, cioe’ non eccessiva in relazione al tipo di reato di cui all’articolo 73, aggravato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, (capo 9), e in misura esigua per gli ulteriori due reati-fine di un mese di reclusione ciascuno, pene poi tutte ridotte di un terzo per il rito abbreviato; alla luce dei principi in materia sopra esposti, pertanto, non occorreva una specifica motivazione.
B) Analoghe considerazioni valgono per (OMISSIS) ed (OMISSIS), per i quali l’aumento di pena per il reato-satellite di cui al capo 9) e’ stato fissato in mesi sette di reclusione. L’aumento di pena superiore rispetto a quello di altri coimputati e’ giustificato dalla gravita’ del reato, aggravato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2.
C) Per quanto attiene al (OMISSIS), deve rilevarsi che entrambi i reati unificati in continuazione – di cui ai capi 8) e 9) – concernevano fattispecie di importazione e trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente e, per le ragioni anzidette, non occorreva una specifica motivazione; l’aumento di pena previsto per il reato di cui al capo 9), in base a quanto esposto dalla Corte territoriale nella descrizione dei reati, va evidentemente rinvenuto nel maggior quantitativo di droga detenuta.
Appare insussistente la dedotta disparita’ di trattamento con le posizioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per quanto attiene all’entita’ dell’aumento di pena – peraltro di solo un mese superiore – per il reato di cui al capo 9), agevolmente ricollegabile al coinvolgimento in un maggior numero reati-fine.
13. Il primo motivo di ricorso, con cui (OMISSIS) censura l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, e’ fondato.
Infatti, per effetto della riduzione di pena ad anni quattro e mesi dieci di reclusione disposta con la sentenza della Corte di appello, ai sensi dell’articolo 29 c.p., la pena accessoria prevista e’ quella dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
14. Il quinto motivo del ricorso proposto dalla difesa del (OMISSIS), con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine all’applicazione delle misure di sicurezza della liberta’ vigilata e del divieto di espatrio, e’ manifestamente infondato.
In linea generale, va osservato che la qualita’ di persona socialmente pericolosa va desunta dagli elementi specificati negli articoli 133 e 203 c.p..
La pericolosita’ sociale e’ un modo di essere del soggetto, da cui si desume la probabilita’ che egli commetta nuovi reati, ed e’ sempre ancorata alla perpetrazione di un reato. Essa, pertanto, non puo’ non essere condizionata dall’effettiva condotta del soggetto nel tempo e coincide con una dimensione prognostico – preventiva.
I parametri valutativi dell’organo giudicante circa la formulazione di un giudizio proiettato nel futuro e relativo alla probabilita’ della commissione di altri fatti-reato sono in concreto forniti dagli elementi indicati nell’articolo 133 c.p., commi 1 e 2, nell’ambito di una valutazione globale.
D’altra parte, al fine di accertare l’attuale pericolosita’ sociale, nel momento di concreta applicazione di una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto della gravita’ del fatto-reato (sull’obbligo motivazionale, vedi, in tema di divieto di espatrio, Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha disatteso i rilievi difensivi ed ha applicato correttamente i principi sopra richiamati.
In definitiva, non e’ dato cogliere nessun profilo di illegittimita’ rilevabile nella presente sede.
Il ricorrente deduce la carenza di motivazione, senza confrontarsi col ragionamento sviluppato dalla Corte di merito, che ha spiegato in modo logico ed adeguato le ragioni del proprio convincimento, basandolo sulla probabilita’ di reiterazione di nuovi reati, sulle allarmanti modalita’ delle condotte criminose poste in essere, sulla trasgressiva personalita’ dell’imputato e sugli allarmanti precedenti penali.
15. Il sesto motivo del ricorso, con cui la difesa del (OMISSIS) e di (OMISSIS) si duole della statuizione di confisca, e’ infondato.
La Corte di appello, in applicazione dei presupposti applicativi della confisca ex articolo 240 bis c.p., premesso di aver esaminato le memorie difensive e la documentazione prodotta in giudizio, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato che entrambi tali imputati non avevano giustificato la disponibilita’ economica durante il periodo di acquisto dei beni sequestrati e, in particolare, che: nessun elemento consentiva di ricollegare il buono postale fruttifero di Euro 10.000 alla madre di (OMISSIS); non era stato dimostrato lo svolgimento di attivita’ lavorativa da parte del (OMISSIS) durante il periodo di acquisto dell’autovettura a lui intestata.
Quanto al (OMISSIS), infatti, dalla documentazione allegata dalla difesa non si evinceva la data di stipula del contratto e comunque risultavano prodotte le buste paga per le sole mensilita’ dal febbraio all’aprile 2017 (per un importo mensile di Euro 2.135,61), che, a fronte di redditi dichiarati dall’imputato e dal suo nucleo familiare per le annualita’ 2014 e 2015 pari a zero, le disponibilita’ effettive riscontrate non apparivano giustificate.
Nelle note difensive, si evidenzia che, nelle more della trattazione del presente procedimento, era stata respinta la richiesta di applicazione della confisca di prevenzione in relazione ai medesimi beni oggetto di vincolo reale, ritenendosi perfettamente compatibile l’acquisto delle auto (di modesto valore) e del buono fruttifero con le capacita’ reddituali degli imputati.
Al riguardo, va premesso che la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta “allargata”, di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, articolo 12-sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe e’ previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilita’ diretta o indiretta dell’interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato ovvero all’attivita’ economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione e’ prevista la possibilita’ di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attivita’ illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837).
Orbene, nella fattispecie la motivazione della sentenza impugnata appare articolata ed esauriente e i ricorrenti non riescono a superare la presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione patrimoniale, limitandosi a richiamare genericamente la documentazione prodotta a sostegno del proprio assunto e non confrontandosi con le suesposte dettagliate argomentazioni poste a sostegno della confiscabilita’ dei beni.
In ogni caso, i ricorrenti non allegano documentazione a sostegno della tesi difensiva, in violazione del principio di autosufficienza.
D’altronde, non vi sono ragioni per ritenere vincolante la decisione emessa nel procedimento di prevenzione anche nella fattispecie in esame.
16. Per le ragioni suindicate, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di (OMISSIS) in relazione alla sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che deve essere sostituita con l’interdizione temporanea per anni cinque, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l); il ricorso proposto dall’ (OMISSIS) va rigettato nel resto.
I ricorsi proposti da tutti gli altri imputati vanno rigettati; tali ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali (articolo 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di (OMISSIS) in relazione alla sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con l’interdizione temporanea per anni cinque; rigetta nel resto il ricorso proposto dallo stesso.
Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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