In materia di tutela della salute del lavoratore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2021| n. 1509.

In materia di tutela della salute del lavoratore, l’art. 2087 c.c. non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell’esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all’aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all’umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro; rispetto a detti lavori – importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi – non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere. (Fattispecie relativa a mansioni di cantoniere stradale).

Ordinanza|25 gennaio 2021| n. 1509

Data udienza 27 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Risarcimento del danno non patrimoniale differenziale per malattia professionale – Reiterazione di censure di mero fatto – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17623-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 684/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/07/2016 R.G.N. 1453/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:
1. Con sentenza n. 684 depositata il 18.7.2016 la Corte di appello di, Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, respingeva la domanda proposta, per il risarcimento del danno non patrimoniale differenziale per malattia professionale, da (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), dipendente dell'(OMISSIS) s.p.a. con mansioni di cantoniere, deceduto l'(OMISSIS) a causa di mesotelioma pleurico.
2. La Corte distrettuale, premesso che l’indennizzo a carico dell’Inail poteva concernere solamente la riduzione della capacita’ lavorativa (con esclusione del danno biologico, trattandosi di denuncia di malattia successiva alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000), ha escluso la responsabilita’, ex articolo 2087 c.c., della societa’, rilevando che mancavano sufficienti elementi probatori concernenti l’esposizione a polveri di amianto in misura pari ai valori soglia o quantomeno significativa per l’insorgenza della malattia, posto che la prova testimoniale non aveva offerto materiale sufficiente per poter accertare l’abitualita’ di una particolare modalita’ di prestazione dell’attivita’ lavorativa (la raccolta dal ciglio della strada dei pezzi di eternit), il c.t.u. aveva evidenziato che “l’attore non ha potuto documentare l’esposizione personale del padre all’amianto” e si era basato, nella propria analisi favorevole, unicamente su dati statistici, e, infine, risultava lo svolgimento, da parte del (OMISSIS), di attivita’ di agricoltore per circa 16 anni (che comportava l’utilizzo di sacchi di juta che in precedenza contenevano amianto) e l’abitudine al fumo (che frequentemente puo’ condurre a “carcinoma bronchiolo alveolare”, patologia da cui era affetto il (OMISSIS));
3. Avverso la detta sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'(OMISSIS) resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2059 e 2087 c.c., Testo Unico n. 1124 del 1965, articolo 139, articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte territoriale, errato nell’escludere la nocivita’ dell’ambiente di lavoro, ritenendo insufficiente il mero richiamo alla declaratoria contrattuale concernente le mansioni di cantoniere nonche’ le deposizioni testimoniali acquisite che fornivano prova inconfutabile dello svolgimento di attivita’ secondo modalita’ (utilizzo di amianto) estremamente dannose per la salute;
2. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto, stante la soccombenza totale della societa’, la societa’ doveva essere condannata a rimborsare le spese;
3. il primo motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
4. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui il giudice del merito ha accertato, alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite, la mancata esposizione ad inalazioni nocive, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi’ come accertata e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo cosi’ all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perche’ la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (cfr. S. U., Sentenza n. 26242 del 2014);
5. per quanto concerne la dedotta violazione dell’articolo 2087 c.c., questa Corte, dopo avere escluso l’ipotizzabilita’ nella fattispecie in esame della responsabilita’ oggettiva, ha ripetutamente affermato che la responsabilita’ del datore di lavoro e’ configurabile non solo allorquando la lesione del bene salute derivi dalla violazione di determinati obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche (cfr. ex plurimis: Cass. n. 5409 del 1998, che precisa come gli obblighi imposti da fonti legali o dalla tecnica debbano essere concretamente individuati; Cass. n. 4721 del 1998, che qualifica l’articolo 2087 c.c. “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico, nel senso che anche dove faccia difetto una specifica misura di prevenzione la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza e l’ossequio alle norme tecniche e di esperienza; ed ancora: Cass. n. 7792 del 1997);
5.1. corollario di quanto ora detto e della carenza dei caratteri di responsabilita’ oggettiva e’ la regola, piu’ volte ribadita in sede giurisdizionale, che incombe al lavoratore provare l’esistenza del danno, come pure la nocivita’ dell’ambiente di lavoro nonche’ il nesso di causalita’ tra l’una e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non e’ ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi: l’ambito dell’articolo 2087 c.c. riguarda, invero, una responsabilita’ contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. in argomento tra le altre: Cass. n. 18132 del 2020; Cass. n. 20366 del 2019; Cass. n. 24742 del 2018; Cass. n. 11427 del 2000 proprio con riguardo allo svolgimento di mansioni di cantoniere; Cass. n. 3234 del 1999; Cass. n. 7792 del 1998).
5.2. come gia’ affermato da questa Corte con riferimento alla lavorazione a cui era adibito il (OMISSIS), determinati e specifici lavori (quali, ad esempio, quelli da svolgersi all’aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera) comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore (ricollegati alle intemperie, alla umidita’ degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.) ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro, e “rispetto a detti lavori – importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi – non risulta, pertanto, configurabile una responsabilita’ ex articolo 2087 c.c. del datore di lavoro, se non nel caso che detto imprenditore con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da colui che assume di essere danneggiato, determini un aggravamento di quel tasso di rischio e di pericolosita’ ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attivita’ che il lavoratore e’ chiamato a svolgere” (Cass. n. 11427 del 2000);
6. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi esposti, rilevando che “la compiuta istruzione non ha fornito sufficienti elementi confermativi della nocivita’ dell’ambiente di lavoro”, posto che: le deposizioni testimoniali non avevano offerto materiale sufficiente per poter accertare l’abitualita’ di una particolare modalita’ di prestazione dell’attivita’ lavorativa (ossia della raccolta dal ciglio della strada dei pezzi di eternit); detta modalita’, cosi’ genericamente riferita, non consentiva in ogni caso di inferire la dimostrazione di una esposizione alla inalazione di polveri di amianto tenuto conto che era svolta all’aperto; lo stesso c.t.u. aveva evidenziato che “l’attore non ha potuto documentare l’esposizione personale del padre all’amianto” (e si era basato, nella propria analisi favorevole, unicamente su dati statistici elaborati si lavoratori addetti al comparto dell’edilizia stradale, che peraltro sottintendevano determinate modalita’ operative, quale l’impiego di ofioliti, non dimostrate); e, infine, risultava lo svolgimento, da parte del (OMISSIS), di attivita’ di agricoltore per circa 16 anni (che comportava l’utilizzo di sacchi di juta che in precedenza contenevano amianto) e l’abitudine al fumo (che frequentemente puo’ condurre a “carcinoma bronchiolo alveolare”, patologia, differente dal mesotelioma pleurico, da cui era affetto il (OMISSIS));
7. il secondo motivo di ricorso va respinto, avendo, la Corte territoriale, applicato correttamente il principio di soccombenza, esplicato nell’articolo 91 c.p.c., che esprime una regola destinata ad operare per l’attribuzione del carico delle spese di lite alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice;
8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato dall’articolo 91 c.p.c.;
9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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