Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28148.

Società per azioni e formazione del capitale con acquisto delle azioni

In tema di società per azioni, il nuovo testo dell’art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l’acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l’autorizzazione dell’assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria – volto a tutelare l’interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale – la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell’atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell’operazione nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva ravvisato il collegamento funzionale tra l’operazione di assistenza finanziaria, priva delle condizioni di cui all’art. 2358 c.c., e due cessioni di azioni solo in quanto previste nel medesimo atto).

Ordinanza|| n. 28148. Società per azioni e formazione del capitale con acquisto delle azioni

Data udienza  26 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Societa’ – Di capitali – Societa’ per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – Costituzione – Modi di formazione del capitale – Limite legale – Delle azioni – Acquisto delle azioni – Divieto di anticipazioni sulle proprie azioni assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie – Nuovo testo dell’art. 2358 c.c. – Condizioni di validità – Mancanza – Conseguenze – Nullità dell’operazione complessiva ex art. 1418 c.p.c. – Limiti – Ragioni – Fattispecie.

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