Servitù prediale e contratto a favore di terzi

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 gennaio 2025| n. 407.

Servitù prediale e contratto a favore di terzi

Massima: Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.

 

Sentenza|8 gennaio 2025| n. 407. Servitù prediale e contratto a favore di terzi

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Tag/parola chiave: Contratti in genere – Contratto a favore di terzi – In genere contratto a favore di terzo – Stipulato dal proprietario del fondo servente – Configurabilità – Condizioni.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11930/2020 R.G. proposto da

Ci.Fr., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Do.Pi. e Al.Sa., con domicilio eletto in R, (Omissis), presso lo studio dell’avv. Fr.Vi.;

– ricorrente-

contro

EN.DI. Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi.Di. e Ca.Fu. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pi.Co., in R, (Omissis);

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 2506/2019 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 10/9/2019 e non notificata.

Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 21/11/2024;

udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

Uditi i difensori presenti

Servitù prediale e contratto a favore di terzi

FATTI DI CAUSA

1. Ci.Fr. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, EN.DI. Spa, affermando che aveva acquistato dall’Agenzia del Demanio l’immobile denominato “Compendio Monte Paderno”, sito nel Comune di Bologna, via dei Colli di Paderno, e che sulla proprietà insistevano una cabina Enel e due pali, uno dei quali da lui rimosso a proprie spese, realizzati in virtù di concessione a costruire del 28/07/1983 rilasciata dall’Agenzia del Demanio con durata fissata in sei anni, prorogata per un anno, e chiedendo che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità dell’occupazione, da parte della società convenuta, del terreno di sua proprietà in quanto priva di titolo e che venissero determinati modi e tempi per la demolizione e/o spostamento della cabina e del residuo palo in metallo, con versamento di un’indennità da determinarsi per gli anni di occupazione sine titulo, oltre alla rifusione dei costi della mediazione e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni.

Costituitasi in giudizio, Enel Distribuzione Spa chiese che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e, nel merito, l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad accertare l’avvenuta costituzione di una servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia sui beni di causa ovvero, alternativamente, l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta alla costituzione di servitù coattiva a proprio favore.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza non definitiva del 13/10/2015, rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione e le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e, con sentenza definitiva del 9/11/2016, dichiarò l’illegittimità dell’occupazione, da parte della convenuta, del terreno di proprietà dell’attore, ordinando alla predetta di provvedere, a sua cura e spese, allo spostamento della cabina oggetto di causa e del palo in metallo ad essa contiguo, dichiarandola tenuta e condannandola al pagamento della somma di Euro 874,00 a titolo di indennità per l’occupazione senza titolo del terreno, al pagamento delle spese di mediazione e a quelle di spostamento del palo Enel di Euro 5.200,00, oltre al risarcimento dei danni, quantificati equitativamente in Euro 2.500,00.

Il giudizio di gravame, instaurato da EN.DI. Spa, che insistette, in via preliminare, per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiese, nel merito, il rigetto delle domande attoree e l’accoglimento di quelle riconvenzionali, si concluse, nel contraddittorio con Ci.Fr., che chiese il rigetto dell’appello, con la sentenza n. 2506/2019, con la quale la Corte d’Appello di Bologna rigettò le domande proposte dall’appellato e la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto proposta dall’appellante e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima, dichiarò costituita, in forza del titolo convenzionale, la servitù di elettrodotto in suo favore, compensando le spese del giudizio nella misura del 50% e ponendo il restante 50% a carico dell’appellato.

2. Avverso questa sentenza, Ci.Fr. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, mentre Enel Distribuzione Spa si è difesa con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta l’error in procedendo e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello, pur avendo rigettato tutte le domande proposta da EN.DI. Spa, ossia la domanda riconvenzionale di costituzione giudiziale di servitù coattiva e quella volta ad accertare e dichiarare l’avvenuta costituzione di servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia, aveva comunque ritenuto fondato l’appello, accogliendo il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto dall’appellante e procedendo ad una contraddittoria qualificazione giuridica dei fatti, sul solo presupposto che il giudice potesse accogliere la domanda su diritti autodeterminati sulla base di un titolo diverso da quello dedotto, alla stregua di precedenti di legittimità non valutati secondo la loro effettiva portata.

1.2 Il primo motivo è infondato.

Si legge nella sentenza impugnata che Enel Distribuzione, costituendosi nel giudizio incardinato da Ci.Fr., aveva chiesto che venisse accertata l’avvenuta costituzione di servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia o, in alternativa, che venisse accolta la domanda di costituzione di servitù coattiva in proprio favore.

Dalla sentenza impugnata risulta che in appello l’Enel Distribuzione si era doluta della mancata considerazione delle clausole contenute nel rogito di acquisto del fondo in favore della parte appellata.

La Corte d’Appello, esclusa la possibilità di costituire coattivamente con sentenza la servitù in difetto di un’autorizzazione definitiva e la ravvisabilità dell’avvenuta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ha ritenuto che la pretesa servitù esistesse e trovasse titolo nel rogito del 28/4/2011 intercorso tra l’Agenzia del Demanio e l’appellato, sul presupposto che i diritti autodeterminati si identifichino con essi e col bene che ne forma oggetto, piuttosto che con i fatti o gli atti allegati a suo fondamento.

Tale argomentazione non si discosta affatto dai principi affermati da questa Corte, come invece preteso dalla ricorrente, costituendo ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte la distinzione dei diritti eterodeterminati da quelli autodeterminati, tali essendo quelli la cui individuazione prescinde dal titolo d’acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica e irripetibile della situazione sostanziale dedotta, laddove l’identificazione dei primi è, invece, in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo, e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte Cass., Sez. 2, 17/11/2014, n. 24400; Cass., Sez. 1, 6/8/1997, n. 7267).

Servitù prediale e contratto a favore di terzi

Tale distinzione, che, come affermato da Cass., Sez. 2, 17/11/2014, n. 24400, cit., è stata fissata allo scopo di indicare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto della mutatio libelli e che scioglie una risalente antitesi fra titolazione e sostanziazione della causa petendi, consente di dire che la deduzione dei diritti autodeterminati dipende da un puro meccanismo di designazione legale (titolazione, appunto), che consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l’acquisto del diritto (in questi termini Cass., Sez. 2, 17/11/2014, n. 24400, cit.; Cass., Sez. 2, 10/10/2017, n. 24435), sicché, nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento – che realizzano una relazione immediata con la cosa sempre identica quali siano il fatto o l’atto costitutivi che volta per volta vengano invocati (Cass., Sez. 2, 24/10/1996, n. 4460)- la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l’oggetto, restando vana l’allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato, la quale integra, a livello processuale, un fatto secondario che in quanto tale è dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio (in questi termini Cass., Sez. 2, 17/11/2014, n. 24400, cit.; Cass., Sez. 2, 8/1/2015, n. 40; Cass., Sez. 2, 7/3/1968, n. 744).

Ciò comporta che non realizza una mutatio libelli l’allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà o altro diritto reale, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda, rappresentando esso soltanto un’integrazione delle difese senza implicare alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch’esso preso in considerazione, né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo petitum (Cass., Sez. 2, 23/8/2019, n. 21641; Cass., Sez. 2, 17/10/2017, n. 24435; Cass., Sez. 2, 7/12/2017, n. 20695; Cass., Sez. 2, 30/11/1988, n. 6504), né viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell’attore di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (cfr ex pluribus, Cass., Sez. 2, 21/11/2006, n. 24702; Cass., Sez. 2, 4/3/2003, n. 3192; Cass., Sez. 2, 13/10/1999, n. 11521; Cass., Sez. 2, 4/3/1997, n. 9851; Cass., Sez. 2, 20/5/1997, n. 4460; Cass., Sez. 2, 10/4/1995, n. 7033; e Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), mentre l’accertamento della proprietà o di altro diritto reale sulla base di un titolo pregiudica la proposizione di analoga domanda fondata su altro titolo non fatto valere nel precedente giudizio, in quanto, restando invariato il rapporto reale posto a fondamento del petitum, detto accertamento è soggetto al giudicato(Cass., Sez. 28/4/1993, n. 4997).

E correlativamente anche il giudice può accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all’art. 112 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 24/11/2010, n. 23851; Cass., Sez. 2, 7/7/1999, n. 7078).

Non avendo, dunque, la Corte d’Appello violato alcuno di tali principi, la censura deve essere respinta.

2.2 Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta l’error in iudicando e la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1411 e 1362 cod. civ., nonché l’erronea qualificazione ed interpretazione della clausola negoziale quale contratto a favore di terzo, per avere i giudici di merito ritenuto che l’art. 2 del contratto inter partes fosse qualificabile in termini di contratto a favore di terzi, idoneo a riconoscere espressamente e letteralmente in capo all’Enel la proprietà superficiaria della cabina. Il ricorrente ha, sul punto, evidenziato come mancassero i presupposti per il riconoscimento del contratto a favore di terzo, in quanto non vi era alcun interesse dello stipulante, ancorché necessario e richiesto dall’art. 1411, primo comma, cod. civ., né era stato chiarito chi fosse lo stipulante e chi il promittente, e come mancasse, nella clausola, anche la previsione del vincolo imposto al preteso fondo servente e del correlativo vantaggio per il terzo, sostenendo che la costituzione della servitù non fosse stata espressamente prevista e che difettasse la prova dell’effettiva volontà delle parti di attribuire al terzo (Enel) la titolarità di qualsivoglia diritto di servitù, posto che nella clausola si faceva riferimento soltanto ad un’area con sovrastante cabina elettrica in proprietà superficiaria all’Enel. Ad avviso del ricorrente, i giudici avevano voluto forzatamente trarre dal riconoscimento, in favore di Enel, del diritto a mantenere la cabina elettrica siccome titolare di proprietà superficiaria, la sussistenza di un implicito diritto di servitù di elettrodotto, onde opporlo all’acquirente, senza considerare che la volontà delle parti di costituire la servitù deve risultare in modo inequivoco.

Servitù prediale e contratto a favore di terzi

2.2 Il secondo motivo è altrettanto infondato.

Come si legge nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello, dopo avere qualificato l’azione proposta da Enel Distribuzione in termini di actio confessoria servitutis e dopo avere evidenziato l’appartenenza del diritto rivendicato alla categoria di quelli autodeterminati e la conseguente possibilità per il giudice di riconoscerne la sussistenza in base ad un titolo diverso da quello allegato senza incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ha ritenuto di ravvisare nella specie una servitù convenzionale, valorizzando all’uopo la clausola contenuta nel rogito di acquisto dell’immobile da parte di Ci.Fr. del 28/4/2011, la quale, riconoscendo l’esistenza sul fondo di “una cabina elettrica non attiva ed un’area (con sovrastante cabina elettrica in proprietà superficiaria all’Enel)”, aveva attribuito all’Enel la proprietà superficiaria della stessa, implicando, di conseguenza, il riconoscimento del “diritto a mantenere l’intero impianto nello stato di fatto esistente, dovendosi considerare come la cabina stessa ne” costituisse “un elemento strutturale di fondamentale importanza”. Ad avviso dei giudici di merito, infatti, il riconoscimento della proprietà superficiaria sulla cabina di trasformazione e distribuzione di energia elettrica non avrebbe avuto alcun senso se non lo si fosse esteso anche “all’intero impianto di elettrodotto, rispetto al quale la cabina si poneva quale ineliminabile elemento strutturale in rapporto di evidente strumentalità funzionale con esso, comprensivo dunque di pali e linee elettriche (linee attualmente aeree), posti sul fondo servente a servizio del fondo dominante”, con la conseguenza che era intenzione delle parti quella di rendere “opponibile all’acquirente del fondo il diritto della società concessionaria del servizio di utilizzare l’impianto secondo la sua funzione, riconoscendo e accettando a tale scopo la costituzione di apposita servitù di elettrodotto”.

Alla stregua di tali considerazioni, i giudici di merito hanno sostanzialmente ritenuto che con siffatta clausola i paciscenti avessero riconosciuto e accettato la costituzione di apposita servitù di elettrodotto, la quale poteva essere costituita anche attraverso la partecipazione all’atto del solo titolare del fondo servente attraverso un contratto a favore di terzo.

Orbene, occorre, innanzitutto, considerare come il titolo costitutivo di una servitù prediale possa rinvenirsi, per concorde giurisprudenza di questa Corte, in un contratto scritto cui abbia partecipato anche solo il proprietario del fondo servente, rispetto al quale il proprietario del fondo dominante abbia assunto la posizione di terzo, non sussistendo, nel contratto a favore di terzo, limiti quantitativi o qualitativi per la prestazione da rendersi al soggetto estraneo alla stipulazione, prestazione che può consistere in un “dare”, in un “facere” o in un “non facere” presente o futuro ed anche nella costituzione di un diritto reale, purché esso corrisponda ad un interesse, anche non patrimoniale, dello stipulante (Cass., Sez. 2, 27/6/2011, n. 14180; Cass., Sez. 2, 18/5/2000, n. 6450; Cass., Sez. 11/5/2000, n. 6030; Cass., Sez. 2, 30/10/2006, n. 23343; Cass., Sez. 2, 13/2/1993, n. 1842) e purché sussistano alcune condizioni, ossia che la stipulazione avvenga per iscritto, che il vincolo reale sia costituito a carico del fondo del promittente ed a favore di quello del terzo, che la costituzione del vincolo ed il conseguente vantaggio per il terzo siano previsti e voluti dai contraenti, che la manifestazione della volontà in tal senso sia inequivocabile, che sia determinato (o determinabile con certezza) il fondo dominante (e quindi il proprietario) e che lo stipulante abbia un interesse, pure non patrimoniale (Cass., Sez. 2, 30/10/2006, n. 23343 cit.; Cass., Sez. 2, 28/11/1986, n. 7026; Cass., Sez. 2, 7/1/1984, n. 104; Cass., Sez. 2, 13/7/1983 n. 4778; Cass., Sez. 2, 14/12/1982 n.6871).

È dunque attraverso la lettura del contratto di acquisto del ricorrente che i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti tali requisiti, mentre con la censura si vuole sostanzialmente rimettere in discussione gli esiti dell’attività ermeneutica compiuta.

Il ricorrente non considera però che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione), sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12/7/2007, n. 15604; Cass. 22/2/2007, n. 4178), con la conseguenza che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa

valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati e che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823; Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Consegue da quanto detto l’infondatezza della censura.

Servitù prediale e contratto a favore di terzi

3.1 Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta l’insussistenza di titoli concessori del diritto di superficie, si richiama l’art. 952 e ss. cod. civ. e si deduce la violazione di legge, in quanto risultava allegato agli atti il titolo originario dei rapporti tra Agenzia del Demanio ed Enel, il quale era costituito da un atto amministrativo di concessione del terreno demaniale per un tempo definito e per un canone determinato, estinto il quale la proprietà della costruzione non poteva che essere assorbita per accessione in difetto di altri titoli di godimento concedibili esclusivamente dall’attuale proprietà.

3.2 Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza, nella quale la questione afferente al rapporto intrattenuto in passato tra l’Agenzia del Demanio e l’Enel è stato superato dalla reputata sussistenza di una servitù di elettrodotto costituita mediante contratto al quale aveva partecipato lo stesso attore, secondo quanto evidenziato nei punti che precedono (sul motivo che non coglie la ratio decidendi, cfr. tra le varie, Cass. 19989/2017).

4. Occorre ora analizzare il secondo motivo del ricorso incidentale, l’unico a non essere condizionato dall’accoglimento di quello principale, col quale si lamenta l’avvenuta compensazione delle spese del giudizio, nonostante l’accoglimento del petitum.

Lo stesso è infondato.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 1, 14/4/2023, n. 10043; Cass., Sez. 6-3, 26/4/2019, n. 11329; Cass., Sez. 6-3, 17/10/2017, n. 24502; Cass., Sez. 1, 4/8/2017, n. 19613).

Nella specie, i giudici di merito hanno chiaramente affermato di avere compensato le spese del giudizio in ragione della reciproca soccombenza, avendo, per un verso, rigettato l’actio negatoria servitutis e accolto l’appello, quanto al Ci.Fr., e, per altro verso, rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione e la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva, quanto a Enel, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della censura.

5. La reiezione del ricorso principale comporta invece l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso incidentale, siccome entrambi condizionati all’accoglimento del primo.

6. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo e secondo motivo di ricorso principale e l’inammissibilità del terzo, rigettato il secondo motivo di ricorso incidentale e dichiarato l’assorbimento dei restanti, vanno rigettati il ricorso principale e quello incidentale. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Servitù prediale e contratto a favore di terzi

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale (soccombente sul motivo non

assorbito), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, rigetta quello incidentale per quanto di ragione e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambe le parti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria l’8 gennaio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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