Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 24 dicembre 2019, n. 51973
Massima estrapolata:
In tema di sequestro preventivo dei beni delle imprese, in seguito all’introduzione nell’articolo 104-bis delle disposizioni attuative del codice di rito penale del comma 1-bis, la competenza a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo e, anche in pendenza di processo, il giudice che ha emesso il provvedimento.
Sentenza 24 dicembre 2019, n. 51973
Data udienza 7 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE NAPOLI;
nei confronti di:
TRIBUNALE NAPOLI;
nei confronti di:
con l’ordinanza del 15/04/2019 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI GIURO GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dr. PICARDI ANTONIETTA, che chiede che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Napoli.
E’ presente l’avvocato (D’UFFICIO) (OMISSIS), del foro di ROMA in difesa di:
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
Il difensore si rimette alla decisione della Corte.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, chiamato a decidere in ordine alle questioni relative all’amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro per equivalente nell’ambito del procedimento penale n. 62361/10 per reati finanziari, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli, ha ritenuto, a sua volta, la propria incompetenza funzionale e ha, pertanto, disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo di competenza.
Il Giudice remittente rileva: – che il Tribunale di Napoli ha valutato precedenti istanze dell’amministratore giudiziario, tanto da emettere in data 25.9.2017 un provvedimento nel quale da’ atto di ritenere sufficienti le direttive date al custode giudiziario (OMISSIS), e che solo in data 15.4.2019 ha dichiarato la propria incompetenza rimettendo gli atti al giudice che ha emesso il decreto di sequestro, previo richiamo all’attuale disposto dell’articolo 104 bis disp. att. c.p.p. come modificato dalla L. n. 161 del 2017; – che, seppure sussiste una recente pronuncia della Corte di cassazione (n. 54867/18) secondo cui tale normativa sarebbe immediatamente efficace, la stessa riguarda un sequestro per reati rientranti nella previsione della norma di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies; – che per detti reati, gia’ prima della suddetta modifica legislativa, la Corte di cassazione aveva ritenuto che la nomina dell’amministratore e le conseguenti direttive per la gestione dovessero essere intese, per applicazione analogica della normativa dettata per le misure di prevenzione, di competenza del giudice che aveva emesso il decreto, per cui, trattandosi di operazione ermeneutica di norma preesistente, non vi sono state questioni di successione di leggi nel tempo; – che, invece, del tutto innovativa e’ la previsione della competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro per reati diversi da quelli previsti dal suddetto articolo 12 sexies (ora 416 bis.1 c.p.); – che, in relazione alla previsione di una nuova competenza e in assenza di disposizioni transitorie, e’ proprio il principio del tempus regit actum a postulare la non operativita’ dello ius superveniens, e va coordinato con quello della perpetuatio jurisdictionis; – che ne consegue che la competenza non puo’ essere attribuita nel caso in esame ad un giudice, come il G.i.p., che, dopo avere emesso il decreto di sequestro, non se ne e’ piu’ occupato per oltre cinque anni non avendone la competenza in base alla normativa vigente all’epoca; – che proprio la ratio delle recenti modifiche legislative porta alla considerazione che la gestione gia’ legittimamente trattata da altri giudici nel corso del processo non puo’ tornare a chi emise il provvedimento senza avere piu’ seguito le vicende successive; – che, ai sensi dell’articolo 11 disp. gen., la legge non dispone che per l’avvenire e, quindi, non ha effetto retroattivo; che a detta disciplina non si sottraggono le norme processuali, salve apposite norme transitorie che prevedano diversamente; – che, nel caso in esame, in relazione alla fase avanzata in cui il processo si trova, si e’ determinata una crasi tra il momento in cui il sequestro e’ stato adottato e la gestione curata da giudici diversi; – che il criterio del tempus regi actum non puo’ riguardare il momento in cui il singolo atto di gestione deve essere compiuto, ma il momento in cui la gestione e’ iniziata; – che, quindi, per il principio generale della irretroattivita’ devono applicarsi le regole sulla gestione vigenti al momento in cui il custode/amministratore e’ stato nominato, essendo questo il momento che apre la fase della gestione; – che, invero, un’applicazione retroattiva della norma minerebbe la sicurezza dei rapporti gia’ costruiti nel tempo, ritornando la cura dei sequestri disposti in tutti i procedimenti, nei quali giudici diversi hanno curato la gestione, ad un giudice che non se ne e’ piu’ occupato e che, pertanto, non ha quel patrimonio di conoscenze necessario per intervenire tempestivamente; – che opportunamente il legislatore non ha derogato alla norma generale dell’irretroattivita’, che si traduce per le vicende processuali nella corretta applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessun dubbio vi e’ sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando cosi’ luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall’articolo 28 c.p.p., la cui risoluzione e’ demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli.
Invero, in tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell’articolo 104 bis disp. att. c.p.p. ad opera della L. 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-sexies, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356, e dall’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis, la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procedei, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dall’articolo 91 disp. att. c.p.p. e articolo 590 c.p.p., dal primo richiamato (Sez. 1, n. 28212 del 07/06/2019, G.i.p/Tribunale di Napoli, Rv. 276146).
Orbene, nel caso in esame il decreto di sequestro preventivo per equivalente risulta essere stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 15.04.2014 per reati finanziari e quindi non rientranti nel novero di quelli indicati dall’attuale articolo 240-bis c.p., prima Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, ne’ nel catalogo dei reati di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis.
Evidenzia la sentenza di questa Sezione appena richiamata quanto di seguito riportato, che e’ pienamente condiviso da questa Corte.
“Il Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, al comma 4-bis come risultante dalla novella apportata dalla L. n. 94 del 2009 – articolo 2, comma 7 – prevedeva che ai sequestri e alle confische disposti a norma dei commi precedenti, e quindi nell’ambito di procedimenti per taluno dei reati ivi menzionati, e “agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis”, si applicassero le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati in forza delle norme in materia di prevenzione patrimoniale.
Con la novella normativa appena indicata si stabili’ cosi’ che in quell’ambito, ossia nei procedimenti per i reati dei due cataloghi contenuti nel Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies e nell’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis, l’autorita’ giudiziaria preposta all’adozione dei provvedimenti di gestione e amministrazione dei beni fosse il giudice che aveva emesso il provvedimento, secondo la regola propria delle procedure di prevenzione patrimoniale.
Come precisato, pero’, i reati per i quali ora e’ processo non sono compresi in quest’ambito, sicche’ la disciplina appena richiamata non e’ applicabile per la risoluzione del conflitto. Non puo’ dunque farsi riferimento alle posizioni espresse da Sez. I, n. 3637 del 19/12/2011, confl. comp. in proc. Busso, Rv. 251852, Sez. I, n. 45612 del 07/11/2012, confl. comp. in proc. Droghini ed altri, Rv.254523, Sez. I, n. 9139 del 16/01/2013, confl. comp., Rv. 254956, secondo cui l’autorita’ competente ad adottare i provvedimenti relativi all’amministrazione giudiziaria dei beni e’ il giudice che ha disposto la misura reale, dal momento che la premessa del principio di diritto e’ che si verta in materia di sequestro preventivo disposto ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies. 0, ancora, a quanto stabilito da Sez. 1, n. 51190 del 16/09/2014, confl. comp. in proc. Bianco e altri, Rv. 261981, che ha stabilito che “in tema di sequestro preventivo ordinario, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento e’ competente a decidere, anche durante la pendenza del processo, delle eventuali istanze in materia di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo l’operativita’ di detto principio e’ stata limitata, in conformita’ alle previsioni di legge prima indicate, “ai procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis, c.p.p. … poiche’ per tali reati si applicano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in forza del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, comma 4-bis”.
Questa impostazione, volta “a ottimizzare le operazioni di gestione…concentrando le relative competenze in capo a un unico organo…in una prospettiva…di migliore efficienza delle pratiche gestorie” – v. Sez. I, n. 54867 del 17 maggio 2018, confl. comp. in proc. Sardagna ed altro – e’ stata poi di recente estesa, dalla L. n. 161 del 2017, a tutti i sequestri aventi ad oggetto beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione. Con questa legge si e’ interpolato l’articolo 104-bis disp. att. c.p.p. prevedendo – comma 1-bis – che il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e – comma 1-ter – che “i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 1, del codice di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”.
Si puo’ ora affermare che “in tema di sequestro preventivo, a seguito dell’introduzione, nell’articolo 104 bis disp. att. c.p.p., del comma 1-ter, ad opera della L. 17 ottobre 2017, n. 161, competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni o’ sottoposti a vincolo e’, anche durante la pendenza del processo, il giudice che ha emesso il provvedimento” – Sez. 1, n. 56412 del 03/05/2018, Trib. Roma, Rv. 274868 -.
Ma quanto appena richiamato puo’ valere per i sequestri disposti nel vigore della nuova normativa. La L. n. 161 del 2017 e’ entrata in vigore il 19 novembre 2017…….
Si tratta di normativa processuale priva di una disciplina transitoria, sicche’ si applica per i sequestri disposti successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il criterio del tempus regit actum che’, come e’ noto, altro non e’ se non l’esplicazione della regola, contenuta nell’articolo 11 preleggi, che la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.
L’attribuzione dei compiti di controllo dell’amministrazione del bene in sequestro in capo al giudice che ha emesso il provvedimento non puo’ essere affermata neanche facendo riferimento alla disposizione di cui all’articolo 665 c.p.p., secondo quanto statuito da Sez. 6, n. 13067 del 08/02/2005, Borra, Rv. 232270, per la quale “spetta al giudice che dispone il sequestro preventivo nominare il custode dei beni sequestrati e risolvere le questioni concernenti la gestione dei beni in sequestro in quanto egli e’ il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare in base alla disposizione dell’articolo 665 c.p.p. che individua anche il giudice competente a provvedere sulle medesime questioni nel caso in cui la permanenza del sequestro si protragga oltre la fase delle indagini preliminari”.
Il riferimento alla categoria degli atti meramente esecutivi, per giustificare l’omologia con i, compiti del giudice dell’esecuzione, di tutti gli incombenti relativi alla gestione di un sequestro quale quello preventivo, che e’ misura cautelare reale, non teneva conto dell’esistenza di una disposizione espressamente regolatrice del rapporto con l’evoluzione processuale per fasi e gradi delle questioni concernenti tutte le misure cautelari, sia personali che reali, contenuta nell’articolo 91 disp. att. c.p.p., a norma della quale “nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.
In caso di impugnazione di merito della sentenza conclusiva del grado, gli atti relativi alla gestione del sequestro erano trasmessi al giudice dell’impugnazione unitamente a tutti gli atti del procedimento, con la conseguenza che preposto all’adozione di tutti i “provvedimenti concernenti le misure cautelari” era il giudice dell’impugnazione come autorita’ giudiziaria procedente, secondo lo stesso schema delineato dall’articolo 279 c.p.p. con specifico riguardo alle misure cautelari personali.
Il quadro normativo appena delineato e’ mutato, come si e’ prima ricordato, inizialmente per i provvedimenti cautelari reali adottati in limitati ambiti procedimentali e poi per tutti i sequestri aventi ad oggetto beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione quale che sia il reato per il quale si procede. Ma le modifiche normative non sono, per le ragioni appena illustrate, rilevanti per il caso in esame…”.
E’ evidente che, al pari del caso trattato dalla sentenza appena riportata, il conflitto negativo di competenza oggetto di attenzione in questa sede deve essere risolto “sulla base della normativa previgente le modifiche normative apportate dalla L. n. 161 del 2017 e, quindi, facendo applicazione della regola espressa dall’articolo 91 disp. att. c.p.p. con il richiamo alla regola generale di cui all’articolo 590 c.p.p., secondo cui il giudice chiamato a risolvere ogni questione inerente il sequestro preventivo e’ il giudice che procede”.
Esso va dunque risolto a favore del Tribunale di Napoli cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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