Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 31 ottobre 2019, n. 44557.
Massima estrapolata:
Il giudice deve valutare se la necessità del sequestro disposto per equivalente e sui beni degli amministratori della società per il reato fiscale, possa essere riferita alla diversa funzionalità del reato concorsuale eventualmente posseduta dal sequestro diretto, e al corrispondente vincolo di diversa destinazione relativo ai beni sociali oggetto di quest’ultimo.
Sentenza 31 ottobre 2019, n. 44557
Data udienza 4 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Presidente
Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/05/2019 del Tribunale di Pistoia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pratola Gianluigi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 28 giugno 2018 il Tribunale di Pistoia, decidendo in sede di riesame ex articolo 324 c.p.p., aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente, disposto dal locale G.i.p., ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis ai danni degli indagati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e concernente beni mobili e immobili loro intestati, e somme di denaro loro riconducibili, sino alla concorrenza dell’importo di 860.401,25 Euro.
Era questo l’ammontare del debito tributario gravante sulla fallita societa’ (OMISSIS) a r.l., di cui gli indagati erano stati amministratori. Nei confronti di costoro si procedeva, tra l’altro, per l’ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 in relazione a condotta di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, contestata al capo 2) della provvisoria rubrica. Secondo la prospettazione accusatoria, attraverso la vendita simulata a (OMISSIS) e a (OMISSIS) di due immobili sociali, per il corrispettivo, mai effettivamente corrisposto, di 438.000,00 Euro, gli indagati avevano reso inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Agenzia delle entrate, vanificando la pretesa creditoria erariale.
In sede di esecuzione, il sequestro aveva colpito, in particolare, tre fabbricati di (OMISSIS), e una porzione di terreno a lui intestata.
2. La misura reale – ordinata dal G.i.p., e confermata in sede di riesame, con decisione non ulteriormente impugnata in parte qua – aveva altresi’ direttamente riguardato gli immobili della societa’, oggetto della transazione commerciale simulata e ormai formalmente intestati a (OMISSIS) e (OMISSIS).
In tale parte, il provvedimento cautelare era stato adottato, ai sensi dell’articolo 321 c.p.p., in relazione al capo 1) della provvisoria rubrica, in cui ai quattro indagati erano contestate, in relazione alla medesima operazione immobiliare, condotte distrattive integranti fattispecie varie di bancarotta.
3. Su ricorso proposto da (OMISSIS), la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza 10 gennaio 2019, aveva annullato, con rinvio, la decisione di riesame nella parte riguardante i beni e valori a lui intestati, affermando il principio di diritto per cui i profitto confiscabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 risiede nel valore dei beni trasferiti, oggetto di alienazione fraudolenta, e ad esso soltanto – e non all’intero debito fiscale – deve essere parametrato il valore dei beni oggetto di sequestro, diretto o per equivalente.
La sentenza rescindente di legittimita’ aveva anche affidato al giudice di rinvio il compito di verificare se il sequestro, per equivalente, incidente sul patrimonio del singolo amministratore fosse cumulabile a quello, diretto, degli immobili sociali.
4. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Pistoia, in sede di rinvio, ribadiva il sequestro preventivo per equivalente, limitandolo all’importo di 438.000 Euro, corrispondente al profitto di reato secondo la nozione fissata dal Supremo Collegio (ed estendendo gli effetti della pronuncia agli indagati diversi da (OMISSIS), non impugnanti dinanzi alla Corte di legittimita’).
Il medesimo Tribunale riteneva che il sequestro per equivalente fosse legittimo, e dovesse concorrere con il vincolo reale apposto in via diretta. La garanzia patrimoniale generica della societa’ (OMISSIS) era stata infatti depauperata sia dei beni fittiziamente alienati, sia delle somme, mai incassate, dovute a titolo di corrispettivo negoziale. La misura, a carico degli amministratori, era inoltre giustificata dal mancato rinvenimento del profitto di reato nella sfera patrimoniale dell’ente nel cui interesse l’illecito tributario era stato perpetrato.
5. (OMISSIS), rappresentato dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione nei confronti dell’ordinanza emanata all’esito del giudizio di rinvio.
Nell’unico motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 627 c.p.p., comma 3, in relazione all’articolo 322-ter c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11.
Secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, oggetto di legittimo sequestro sarebbero anzitutto i beni sottratti in modo fraudolento al patrimonio della debitrice d’imposta, costituito in garanzia.
L’adozione, e l’avvenuta esecuzione della misura cautelare su tali beni, escluderebbe la possibilita’ di assoggettare a vincolo i beni personali degli amministratori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato, nei termini di seguito precisati.
2. La coesistenza delle misure cautelari reali, quella diretta sul patrimonio sociale simulatamente alienato, e quella per equivalente sul patrimonio individuale dei soggetti indagati per la condotta fiscalmente fraudolenta, e’ stata dal Tribunale del riesame giustificata con argomentazioni che non si conformano al canone di giudizio elaborato dalla sentenza rescindente.
Quest’ultima, dopo aver stabilito che il profitto confiscabile originato dal reato fiscale andasse individuato nella riduzione simulata e fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato (nella specie corrispondente al valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria), aveva impartito precise direttive riguardo alle misure cautelari adottabili, e alla loro eventuale concorrenza. In particolare, questa Corte aveva precisato che “la confisca per equivalente (cui e’ preordinato il sequestro impugnato) rappresenta una modalita’ di esecuzione dell’ablazione allorquando non sia possibile una confisca diretta, con la quale si pone, tuttavia, in rapporto di alternativita’ funzionale, anche se non strutturale (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B, Rv. 274074, secondo cui e’ legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura “mista”, prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all’accertata impossibilita’ di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilita’ del legale rappresentante dell’ente), non potendo riguardare somme superiori all’effettivo profitto conseguito (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265843)”.
E’ evidente che, rispetto alle ragioni creditorie del fisco, la garanzia patrimoniale generica della societa’ (OMISSIS) non sia stata cumulativamente depauperata dei beni alienati, e delle somme, non incassate, dovute a titolo di corrispettivo negoziale, ma sia stata depauperata solo dei primi. L’alienazione fittizia ha sottratto alla garanzia creditoria i due immobili, formalmente fuoriusciti dal patrimonio sociale e recuperabili, da parte erariale, solo all’esito vittorioso di un’eventuale azione revocatoria; non anche il prezzo delle due compravendite, non dovuto alla societa’ proprio in ragione della natura simulata dell’accordo negoziale. Il mancato incasso dei corrispettivi potrebbe rilevare nel bilancio sociale, in termini “di cassa” e non di “competenza”, solo ove i passaggi di proprieta’ fossero stati effettivi e voluti, ipotesi contraddetta dalla formulazione della provvisoria imputazione.
A fronte di un profitto del reato commisurabile, e dall’ordinanza impugnata commisurato, al controvalore di 438.000 Euro, il sequestro per equivalente del patrimonio individuale degli amministratori avrebbe potuto essere stabilito come gia’ indicato dalla sentenza di rescindente, e almeno per quanto riguarda il reato sub 2) della provvisoria rubrica – solo in via alternativa subordinata, ossia per l’ipotesi di infruttuosita’ del sequestro diretto riguardante gli immobili sociali.
3. Il Collegio non puo’ tuttavia esimersi dal rilevare che, secondo quanto riferito nell’ordinanza impugnata, il sequestro, diretto, degli immobili sociali ormai non piu’ in discussione in questa sede – era stato disposto non gia’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis ossia in rapporto al reato fiscale, ma come ordinario sequestro preventivo rispetto alle bancarotte di cui al capo 1).
La duplice offensivita’, connessa al concorso di reati, potrebbe semmai legittimare il duplice intervento cautelare.
Sotto questo profilo appare necessario valutare se la necessita’ del sequestro, disposto per equivalente e sui beni degli amministratori quanto al reato fiscale, possa essere riferita alla diversa funzionalita’ al reato concorsuale eventualmente posseduta dal sequestro diretto, e al corrispondente vincolo di diversa destinazione relativo ai beni sociali che di quest’ultimo formano oggetto.
4. L’ordinanza impugnata deve essere cosi’ annullata, con rinvio al medesimo giudice per rinnovato esame alla stregua delle considerazioni che precedono.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Pistoia.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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