Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 marzo 2019, n. 9738.
La massima estrapolata:
La sentenza di non luogo a procedere Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, ex articolo 26 per difetto di imputabilita’ del minore postula il necessario accertamento di responsabilita’ dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito: interpretazione, questa, che garantisce la compatibilita’ della norma con la previsione di cui all’articolo 224 c.p., che consente l’applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso
Sentenza 5 marzo 2019, n. 9738
Data udienza 19 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (ESERC. P. PODESTA’ FIGLIO MINORE (OMISSIS)) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) (GENITORE (OMISSIS)) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) (GENITORE DI (OMISSIS)), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) (MADRE DI (OMISSIS)) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/04/2016 del TRIB. MINORENNI di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott.ssa LORI Perla ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 04/04/2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) – imputati dei reati di percosse e di getto pericoloso di cose – per essere gli stessi non imputabili all’epoca dei fatti.
Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con un unico atto e attraverso il difensore avv. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, – inosservanza di legge e vizio di motivazione, essendo stata erroneamente interpretato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 26, cosi’ privando gli imputati delle garanzie difensive, e vizi di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per insussistenza del fatto o per non averlo commesso.
Con requisitoria scritta del 19/04/2018, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott.ssa Lori Perla ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Superando l’isolato indirizzo espresso da Sez. 5, n. 49863 del 25/11/2009, Rv. 245815, del tutto consolidato e’ l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui la sentenza di non luogo a procedere Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, ex articolo 26 per difetto di imputabilita’ del minore postula il necessario accertamento di responsabilita’ dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito: interpretazione, questa, che garantisce la compatibilita’ della norma con la previsione di cui all’articolo 224 c.p., che consente l’applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso (Sez. 3, n. 49603 del 20/09/2016, Rv. 268613; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 18052 del 17/01/2012, Rv. 253758; Sez. 5, n. 24696 del 23/04/2014, Rv. 260572).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Roma. La minore eta’ degli imputati impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Oscuramento dati.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
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