Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 novembre 2022| n. 32534.
Rito sommario ed il termine (di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza
Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 702-quater cod. proc. civ. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’articolo 281-sexies cod. proc. civ.; in mancanza delle suddette formalità l’ordinanza, a norma dell’articolo 327 cod. proc. civ., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata avendo la corte d’appello dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello ex articolo 702-quater cod. proc. civ. proposto dal ricorrente oltre il trentesimo giorno dall’udienza, sebbene, nella circostanza, agli atti del giudizio non vi fosse neppure prova alcuna della avvenuta lettura della sentenza in udienza e del suo inserimento a verbale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 ottobre 2022, n. 28975).
Ordinanza|4 novembre 2022| n. 32534. Rito sommario ed il termine (di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza
Data udienza 11 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Controversie – Rito sommario – Impugnazioni – Termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 702 – quater c.p.c. – Decorrenza per la parte costituita dalla sua comunicazione o notificazione – Non decorrenza dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza – Art. 281 sexies c.p.c. – Mancanza delle suddette formalità – Ordinanza impugnabile nel termine di sei mesi dalla pubblicazione – Art. 327 c.p.c
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNELLO Emilio – Presidente
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6347/2022 proposto da:
SOCIETA’ (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 995/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 04/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. L’ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche (gia’ ERAP della Provincia di Ascoli Piceno) agi’ in giudizio con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Ancona, nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. per vederla condannare al pagamento della somma di Euro 441.171,42, oltre interessi, rivalutazione e spese, in adempimento del contratto autonomo di garanzia stipulato in data 24 agosto 2009 e previo accertamento del diritto all’escussione della polizza fideiussoria
A tal fine l’ente dedusse l’avvenuta risoluzione, per grave ritardo nell’adempimento, del contratto di appalto stipulato in data 2 settembre 2009 tra la stessa ERAP e l’ATI costituita dalla Ditta (OMISSIS) (capogruppo ATI con (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS)).
Si costitui’ la (OMISSIS) S.p.A. contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, in quanto infondato in fatto e in diritto, nonche’ non provato.
Il Tribunale di Ancona dichiaro’ la propria incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale di Ascoli Piceno. Riassunto il giudizio nei termini di legge, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza emessa ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c., in data 5 aprile 2017, accolse la domanda di parte ricorrente.
Rito sommario ed il termine (di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza
2. Propose appello la Societa’ (OMISSIS) S.p.A. (gia’ Societa’ (OMISSIS)).
Si costitui’ l’ERAP eccependo la tardivita’ dell’appello e, in subordine, contestandone la fondatezza.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 27 agosto 2021, dichiaro’ inammissibile l’appello, stante la tardivita’ dello stesso, confermando per l’effetto il provvedimento impugnato.
3. Avverso tale sentenza la Societa’ (OMISSIS) S.p.A. propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste con controricorso l’ERAP Marche. Ha depositato anche memoria.
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 702-quater c.p.c. e degli articoli 134 e 176 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo la ricorrente, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l’appello promosso in data 1 giugno 2017 dalla stessa Compagnia sul presupposto che il termine di trenta giorni, previsto dall’articolo 702-quater c.p.c., per la proposizione dell’impugnazione decorresse dalla data dell’udienza di discussione ex articolo 281-sexies c.p.c. (5 aprile 2017), anziche’ dalla comunicazione della sentenza avvenuta da parte della cancelleria via PEC (3 maggio 2017).
5. Il motivo e’ fondato.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile, perche’ tardivo, l’appello ex articolo 702-quater c.p.c., proposto oltre il trentesimo giorno dall’udienza, sebbene agli atti del giudizio manchi la prova della avvenuta lettura della sentenza in udienza e del suo inserimento a verbale.
La sentenza si pone, in ogni caso, in contrasto con il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 28975 del 5 ottobre 2022 secondo cui, nelle controversie regolate dal rito sommario, “il termine (di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 702-quater c.p.c.” – quale, nella sostanza, deve nella specie ritenersi il provvedimento pronunciato, avuto riguardo al rito adottato – “decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’articolo 281-sexies c.p.c.. In mancanza delle suddette formalita’, l’ordinanza puo’ essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’articolo 327 c.p.c.”.
6. Pertanto, la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.
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P.Q.M.
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