Istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32169.

Istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita

L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.

Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32169. Istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita

Data udienza 7 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Prova civile – Istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta – Carattere implicito – Pretesa presupponente l’autenticità del documento e richiedente la formale apertura di un procedimento incidentale – Elementi già acquisiti e situazione processuale – Ritenuti sufficienti per una pronuncia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27482/2021 proposto da:
ASSOCIAZIONE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 698/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

che:
L’associazione (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2741/2017, che ha rigettato entrambi i motivi di gravame e ha confermato la sentenza di primo grado. (OMISSIS), in qualita’ di titolare della (OMISSIS), aveva ottenuto un decreto ingiuntivo quale corrispettivo di lavori eseguiti in favore della associazione (in particolare per la fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione e per interventi di manutenzione). Il Tribunale di Catania aveva quindi deciso l’opposizione al decreto, condannando la ricorrente al pagamento della minore somma di Euro 127.121,90. Il Tribunale non ha ritenuto provato il pagamento di Euro 99.995 in contanti, risultante da quietanze di pagamento disconosciute, in ragione della mancata proposizione della tempestiva istanza di verificazione delle medesime; in relazione poi all’inadempimento di controparte, eccepito dalla ricorrente, il Tribunale aveva ritenuto la deduzione non specifica e comunque superata dal collaudo finale dell’impianto.
L’intimata (OMISSIS) non ha proposto difese.

CONSIDERATO

Che:
I. La ricorrente fonda il proprio ricorso su due motivi.
1) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 216 c.p.c. – omessa pronunzia sull’istanza di verificazione implicita delle scritture disconosciute – articolo 360 c.p.c., n. 3”: la Corte d’appello, nel rigettare il primo motivo di gravame, non ha considerato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’istanza di verificazione puo’ essere anche implicita.
La censura e’ fondata. A fronte di un motivo d’appello (v. p. 5 del ricorso) che contestava come l’istanza di verificazione, pur non formalmente proposta, fosse stata implicitamente formulata, sussistendo sufficienti elementi nel senso della autenticita’ delle sottoscrizioni, la Corte di Catania si e’ limitata ad affermare che la ricorrente era incorsa in una decadenza processuale, non avendo chiesto la verificazione delle sottoscrizioni, senza considerare se vi fosse o meno stata una implicita istanza di verificazione.
La Corte d’appello si e’ cosi’ posta in contrasto con “la costante giurisprudenza di legittimita’ la quale ha reiteratamente affermato che l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta puo’ essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticita’ del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, ne’ l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi gia’ acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo” (cosi’, da ultimo, Cass. 4538/2021).
2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., e degli articoli 1460 e 1667 c.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato – violazione articoli 156, 164 e 261 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – articolo 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.”: la Corte d’appello, nel qualificare come non specifico il secondo motivo di gravame ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., non ha considerato come il motivo attaccasse la sentenza di primo grado laddove si fondava sulla genericita’ della eccezione dell’inadempimento imputato a controparte.
La censura e’ inammissibile. La ricorrente argomenta di avere specificamente impugnato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto generiche le proprie deduzioni circa l’inadempimento di controparte. Questo e’ stato riconosciuto dal giudice d’appello, che invece il motivo non ha accolto perche’ non e’ stata attaccata quella che ha ritenuto essere un’autonoma ratio decidendi della pronuncia, ossia l’avvenuto superamento di ogni criticita’ con il collaudo finale (v. p. 4 della sentenza impugnata).
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catania; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

 

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