Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza n. 18576 del 29 ottobre 2012
Svolgimento del processo
1. – La Restauri S. C. di L. L. convenne innanzi al Pretore di Verona la N. s.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assumeva avere subito a seguito del ritardo con il quale la convenuta aveva riparato un carrello elevatore di proprietà dell’attrice. La società convenuta contestò il fondamento della domanda e in via riconvenzionale chiese la condanna dell’attrice al pagamento del corrispettivo cui sosteneva di avere diritto per le riparazioni effettuate al carrello elevatore e per la custodia dello stesso, ritirato in ritardo dall’attrice.
2. – Con sentenza in data 29 dicembre 2003, il Tribunale di Verona, nel frattempo subentrato al Pretore, accolse la domanda principale e quella riconvenzionale in ordine al corrispettivo per le riparazioni.
Avverso tale decisione la N. s.r.l. e la Restauri S. C.i proposero rispettivamente appello principale e incidentale.
3. – Con sentenza in data 27 ottobre 2008 la Corte d’appello di Venezia accolse parzialmente l’appello principale.
Osservò il giudice di secondo grado che le parti non discutevano dell’intervento effettuato dalla N. s.r.l. e consistito nello smontaggio e rimontaggio del blocco cambio di un carrello elevatore di un Caterpillar, intervento per il quale la società aveva emesso la fattura n. (omissis) del (omissis) per la somma di Euro 1245,69, rimasta non pagata. Si discuteva, invece, del ritardo con il quale la N. s.r.l. aveva espletato l’incarico, ritardo protrattosi dall’ottobre del 1997 all’agosto del 1998 e certamente al di fuori di ogni logica temporale, dovendo il termine dell’adempimento essere dedotto dalla stessa natura del rapporto, mentre nella specie era successo qualcosa che era andato oltre la stessa volontà della N. s.r.l., che evidentemente, avendo appaltato ad altri l’esecuzione dell’opera, aveva finito con lo scontarne essa stessa il ritardo.
La Restauri S. C., dopo aver inutilmente e reiteratamente richiesto il carrello Caterpillar, era stata costretta a prendere a nolo un altro mezzo da M.M.
Il giudice di secondo grado osservò che, in difetto di prova sul danno patito, pur riconoscendosi che lo smontaggio ed il rimontaggio del blocco cambio erano stati effettuati con notevole ritardo, non era possibile procedere alla liquidazione del danno, e neanche alla valutazione equitativa dello stesso, che presuppone pur sempre l’esistenza di un danno risarcibile, la cui dimostrazione era compito di particolare complessità.
Non vi era, inoltre, spazio né per l’accoglimento della domanda avanzata dall’appellante principale di ricevere il compenso per il deposito e rimessaggio del carrello, quantificato in Euro 3121,47, in considerazione del periodo – dall’1 aprile 1998 al 30 novembre 2003 – in cui il carrello era rimasto presso la stessa, in quanto tale domanda era contraria ad ogni norma di diritto, essendosi accertato che la società aveva proceduto con ritardo al rimontaggio del blocco cambio; né per la domanda avanzata dall’appellante incidentale, ex art. 345 cod. proc. civ., volta a vedersi riconosciuti i danni successivi alla emissione della sentenza impugnata, essendo stato il carrello in questione ritirato il 10 maggio 2004 completamente danneggiato e privo di parti essenziali, in quanto danno non provato nella sua esistenza.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Restauri S. C. di L.L. sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la N. s.r.l., che ha anche proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria.
Motivi della decisione
1.1. – Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta “mancato esame della richiesta di assunzione del teste M. : error in procedendo ed erronea motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio”. La ricorrente si duole della mancata pronuncia sulla richiesta ammissione del citato teste di riferimento, il quale avrebbe potuto confermare l’esistenza del danno da ritardo nella riparazione del carrello elevatore. Si deduce poi nel ricorso che l’esistenza del danno doveva comunque considerarsi provata.
1.2. – La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:
“È vero che l’istanza di assunzione del teste M. , ammissibile secondo la dominante giurisprudenza così come esposto nel motivo, non è stata nemmeno esaminata dal giudice d’appello, pure essendo stata ripetutamente ribadita nel giudizio di appello, oltre che in primo grado, con evidente error in procedendo”.
Analoga considerazione vale per la reiterata (sia in appello, che in primo grado) richiesta di consulenza tecnica sul costo del noleggio di un carrello come quello per cui è causa con evidente error in procedendo;
per conseguenza, la sentenza è affetta anche dal vizio di insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. È vero, quindi, che dalla mancata ed ingiustificata ammissione delle predette istanze la ditta Restauri S. C. non è stata, per fatto del giudice di merito, in grado di provare il quantum del danno patito”.
2.1. – La doglianza è infondata sotto il primo profilo.
2.2. – A norma dell’art. 257 cod. proc. civ. l’assunzione di testimoni di riferimento rientra nei poteri discrezionali che il giudice può esercitare d’ufficio, per cui non è configurabile una omessa pronuncia in relazione ad una richiesta delle parti che ha la mera funzione di sollecitazione dell’esercizio del potere in questione.
2.3. – La doglianza è, invece, fondata nei termini che seguono con riguardo al secondo profilo.
In ordine all’affermazione della Corte lagunare sul difetto di prova del danno subito da Restauri S. C. per il ritardo nella riparazione del carrello elevatore, la motivazione della sentenza è assolutamente contraddittoria. Da un lato, infatti, si riconosce che la attuale ricorrente fu costretta a prendere a nolo un altro mezzo in quanto la riparazione del carrello elevatore fu effettuata con notevole ritardo, e, dall’altro, del tutto incoerentemente, si esclude l’esistenza stessa di un danno.
3.1. – Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la mancata ammissione delle prove dirette a dimostrare che il carrello elevatore era stato restituito dalla N. s.r.l., dopo la sentenza di primo grado, completamente danneggiato e privo di parti lesionate, deducendosi che tali prove erano da considerare ammissibili in quanto avevano ad oggetto danni successivi a detta sentenza.
3.2. – La doglianza si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: “È vero che, pure ricorrendo i presupposti di cui all’art. 345 c.p.c., vertendosi in tema di danni subiti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, il giudice d’appello, con evidente violazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), non ha permesso all’appellante incidentale di provare il danno risentito dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui essa va cassata sul punto, disponendo l’esame e la decisione su tale domanda da parte del giudice dell’eligendo giudice di rinvio”.
4.1. – La censura non è meritevole di accoglimento, anche se sul punto va corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod.proc.civ..
4.2. – La Corte territoriale, infatti, pur dando atto che era stata chiesta ammissione di prove sul punto, ha rigettato la domanda perché non provata. Va rilevato, al riguardo, che i danni ai quali fa riferimento la ricorrente in via principale costituiscono la prosecuzione di quelli già verificatisi prima del giudizio, e rappresentati dal ritardo nella restituzione, ma la relativa domanda ha carattere di novità: sicché essi non potevano essere chiesti in grado di appello.
5.1. – Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce la “erronea liquidazione della fattura n. 1013/98 di Euro 1245,69 a seguito di insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si duole in sostanza la ricorrente che sia stato riconosciuto alla N. s.r.l. il corrispettivo per la riparazione del carrello elevatore, invocando il principio secondo il quale inadimplenti non est adimplendum.
5.2. – La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “È vero che, dinanzi ad una precisa domanda svolta nelle conclusioni (pag. 8) della comparsa di risposta ed in quelle definitive, il giudice d’appello si è erroneamente pronunciato su una precisa domanda della Restauri S. C., che aveva richiesto l’annullamento del capo della sentenza del giudice dì primo grado che aveva confermato il suo obbligo di pagamento, a favore della N.G. s.r.l., della fattura n. (omissis), incorrendo nel vizio dì insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
6.1. – Anche tale motivo è infondato.
6.2. – Il principio invocato non può trovare applicazione nella specie, avendo la N. s.r.l., sia pure in ritardo (ciò che giustifica una sua condanna al risarcimento dei danni), provveduto alla riparazione del carrello elevatore ed essendo estranei all’attuale giudizio, per quanto chiarito sub 4.2., i danni che sarebbero stati rilevati al momento della riconsegna del carrello da parte della stessa N. s.r.l.
7.1. – Con l’unica doglianza del ricorso incidentale, si denuncia “error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c, in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifica domanda”. Nel ricorso si lamenta la mancata pronuncia in ordine alla domanda di restituzione di quanto versato in favore della Restauri S. C. a titolo di risarcimento dei danni a seguito della esecuzione della sentenza di primo grado.
7.2. – La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Se sia censurabile o meno, sotto il profilo dell’error in procedendo ex art. 360 primo comma n. 4 c.p.c, per violazione dell’art. 112 c.p.c, la sentenza di secondo grado che, riformando come nella specie la sentenza di primo grado, abbia del tutto omesso di pronunciare, senza per di più aver dato atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione, sulla domanda avanzata dalla parte soccombente in primo grado, di restituzione delle somme pagate in ossequio a quella sentenza riformata e se, inoltre, sulla pacificità delle somme corrisposte, possa o meno la Suprema Corte decidere nel merito disponendo la restituzione degli importi pagati o debba farsi luogo a cassazione con rinvio ad altro giudice”.
8. – Il motivo è infondato, in quanto tale richiesta non risulta riproposta nelle conclusioni, così come riportate nella sentenza impugnata.
9. – Conclusivamente, deve essere accolto per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, e devono essere rigettati gli altri motivi, come il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene designato in altra sezione della Corte d’appello di Venezia, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio -, il quale riesaminerà la controversia quanto alla domanda della Restauri Sette Camini di risarcimento del danno dovuto al ritardo nell’adempimento della N.G. s.r.l., tenendo presente quanto rilevato sub 2.3. in ordine alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia.
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