Risoluzione contratto: ripetizione indebito per restituzione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 423.

Risoluzione contratto e la ripetizione indebito per restituzione

Massima: Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l’azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

 

Sentenza|| n. 423. Risoluzione contratto e la ripetizione indebito per restituzione

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti in genere – Scioglimento del contratto – Risoluzione del contratto – Per inadempimento – Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Imputabilita’ dell’inadempimento, colpa o dolo – Effetti della risoluzione mancanza di causa adquirendi – Restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto – Azione di ripetizione dell’indebito – Configurabilità.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20018 R.G. anno 2019 proposto da:

Fi., rappresentata e difesa dall’avvocato Fa.Ba., dall’avvocato Ma.Gr. e dall’avvocato Lo.Ro., domiciliata presso quest’ultimo;

ricorrente

contro

Ci.Vi., rappresentata e difesa dall’avvocato Ro.Ca.;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1945/2018 depositata il 20 dicembre 2018 della Corte di appello di Genova

Udita la relazione svolta all’udienza dell’11 ottobre 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso; udite le difese delle parti.

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FATTI DI CAUSA

1. – Ci.Vi. ha agito in giudizio nei confronti di Ba.Fi. Spa – oggi Fi. – In.Sa. Spa – con citazione notificata il 21 giugno 2006. Ha esposto: che aveva acquistato su indicazione del promotore finanziario della banca convenuta, Ba.Lu., obbligazioni Ci. di due diverse tipologie al prezzo, rispettivamente, di Euro 69.706,00 e di Euro 70.105,00; che il promotore non l’aveva avvertito dell’elevato grado di rischio dell’investimento; che, in conseguenza, era giunta del tutto inaspettata, nel novembre 2002, la notizia del primo default della società Ci. Finance Lux, emittente dei bond: default a cui aveva fatto seguito, poco dopo, una dichiarazione di insolvenza che escludeva il rimborso di tutte le restanti obbligazioni emesse dal gruppo Ci.. L’attore ha lamentato la mancata osservanza, in proprio danno, delle norme in materia di intermediazione finanziaria.

Fi. si è costituita in giudizio e ha domandato il rigetto delle domande attrici, intese alla declaratoria di nullità, all’annullamento o alla risoluzione per inadempimento del contratto di investimento concluso, oltre che alla restituzione dell’indebito e al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Sanremo ha respinto le domande attrici.

2. – In sede di gravame, la Corte di appello di Genova ha riformato la sentenza impugnata. Il Giudice distrettuale ha ritenuto che l’investitore avrebbe dovuto ricevere dettagliate informazioni sul prodotto finanziario oggetto di negoziazione, tali da consentire allo stesso di acquisire una conoscenza preventiva della rischiosità dell’operazione, mentre, di contro, non risultava fossero “stati delineati gli specifici profili di rischio relativi alle obbligazioni Ci. proposte”; ha quindi affermato doversi dichiarare la risoluzione del contratto intercorso per grave inadempimento della banca, con condanna di questa alla restituzione della somma investita, maggiorata degli interessi dalla data del pagamento; ha poi riconosciuto alla banca il diritto a riottenere i titoli obbligazionari di cui trattasi, negando invece che dovesse essere disposta la restituzione delle cedole: e ciò in quanto, difettando la prova della mala fede dell’investitore, dovevano trovare applicazione le regole generali sull’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e sul possesso in buona fede ex art. 1147 c.c.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte di Genova, pubblicata il 20 dicembre 2018, ricorre, con un ricorso articolato in tre motivi, Fi. – In.Sa.. All’impugnazione resiste, con controricorso, Ci.Vi.

A mezzo dell’ordinanza interlocutoria n. 477 dell’8 gennaio 2024 la causa, oggetto di trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza sulla seguente questione di diritto: “Se, in caso di caducazione contrattuale, trovi limitazione l’applicazione dell’istituto della ripetizione dell’indebito, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., quanto alla rilevanza dello stato di buona o mala fede rispetto a parti contraenti che, in forza del contratto, avevano entrambe pieno diritto alla prestazione ricevuta, onde debba escludersi la rilevanza dello stato psicologico dell’accipiens, ai fini della determinazione dell’obbligo restitutorio, che invece – secondo la ratio del rimedio negoziale (nella specie, risoluzione) – dovrebbe decorrere ragionevolmente dall’avvenuta esecuzione della prestazione”.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Sono state depositate memorie.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 ss. e degli artt. 2033 ss. c.c. Si deduce che gli ordini di investimento impartiti dal ricorrente non integrano dei contratti, dovendosi piuttosto considerare come meri atti esecutivi del contratto quadro: in conseguenza, ai detti ordini non avrebbe potuto applicarsi la disciplina normativa in tema di risoluzione contrattuale e di ripetizione dell’indebito.

2. – Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Per una giurisprudenza costante di questa S.C., cui il Collegio intende dare continuità, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (Cass. 20 aprile 2023, n. 10646; Cass. 31 marzo 2021, n. 8997; in tal senso, cfr. pure ad esempio: Cass. 16 agosto 2023, n. 24648; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. 23 maggio 2017, n. 12937; Cass. 9 agosto 2016, n. 16820).

3. – Col secondo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f. (D.Lgs. n. 58/1998), oltre che degli artt. 26 e 28 reg. Consob n. 11522/1998, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. Si contesta l’addebito alla banca intermediaria della violazione degli obblighi informativi, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella deposizione testimoniale del promotore acquisita in primo grado, e l’errore nella valutazione delle prove consistente proprio nella mancata valorizzazione, da parte della Corte di merito, della predetta deposizione.

4. – Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che il rilievo attribuito dalla sentenza al mancato adempimento dell’obbligo informativo quanto alla rischiosità dei prodotti finanziari oggetto di negoziazione trova un preciso fondamento nel disposto dell’art. 21, lett. b), t.u.f., secondo cui compete agli intermediari di operare in modo che i clienti siano sempre “adeguatamente informati”, oltre che nell’art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998, applicabile ratione temporis, a mente del quale gli “intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.

Ciò posto, non ha buona sorte in questa sede la sollecitazione di una revisione del giudizio di fatto rimesso al giudice del merito. Come è ben noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).

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Mette solo conto di aggiungere che non è qui in gioco la possibilità, da parte di Banca Fi., di “pronosticare il default della Ci. verificatosi nella seconda metà del 2003”, quanto la somministrazione, da parte della banca stessa, di quelle informazioni (non necessariamente correlate a uno scenario di futura insolvenza) che avrebbero dovuto meglio orientare l’odierno controricorrente nella propria scelta di investimento. Sotto tale profilo, il dato, asseritamente acquisito in sede di esame testimoniale, per cui il promotore ebbe a suggerire di contenere l’importo da investire in obbligazioni Ci. appare privo di decisività, in quanto non sconfessa l’accertata assenza di informazioni relative ai rischi e alle implicazioni che l’operazione in concreto presentava. Né la ricorrente poteva ritenersi esonerata

dall’obbligo informativo in ragione della consapevolezza, in capo all’investitore, dell’alto rendimento del prodotto finanziario: infatti, l’accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4727).

Da ultimo, nonostante il rilievo assorbente delle considerazioni che precedono, si impongono due precisazioni. Anzitutto, il mancato apprezzamento di una deposizione testimoniale non assurge all’omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., giacché quest’ultima previsione fa riferimento a un “fatto storico, principale o secondario” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415) e tale non può di certo considerare il complesso contenuto di una prova acquisita al giudizio. In secondo luogo, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, non anche quando il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016), secondo quanto invece pretenderebbe la ricorrente.

5. – Il terzo mezzo prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 1241 c.c. e la nullità della sentenza. Si lamenta che il Giudice distrettuale non abbia tenuto conto delle cedole riscosse dal cliente e del riparto parziale in favore di questo, che è stato operato nell’ambito della procedura concorsuale dell’emittente: il che, secondo l’istante, avrebbe determinato il mancato esame della pretesa avanzata in via subordinata dalla stessa banca, diretta alla quantificazione della “entità delle somme dovute, a seguito della consegna alla banca medesima dei titoli e tenuto conto dell’ammontare delle cedole e dei riparti percepiti dal signor Ci.Vi.”.

6. – La censura vertente sul mancato esame dell’incasso, da parte dell’odierno controricorrente, della somma di Euro 56.871,00, corrisposta dalla procedura concorsuale dell’emittente, è fondata.

La banca istante ha dato conto di aver prodotto nel corso dell’udienza del 3 luglio 2018 i documenti che attestavano le eseguite rimesse e ha inoltre trascritto le conclusioni rassegnate avanti alla Corte di appello, ove essa ricorrente aveva fatto questione dei “riparti percepiti dal signor Ci.Vi.”; tenuto conto che il fatto storico rappresentato nei documenti aveva il carattere della decisività e che di essa la Corte di merito non si è occupata, la sentenza impugnata risulta viziata per l’omesso esame di fatto decisivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

7. – Quanto all’importo di Euro 2.127,59, corrispondente al valore delle cedole incassate da Ci.Vi., che Fi. ha domandato in restituzione, si impongono considerazioni più articolate.

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La sollecitazione viene dall’ordinanza interlocutoria, che si interroga sui limiti dell’applicabilità della disciplina della ripetizione dell’indebito – avendo particolare riguardo al rilievo che assume, in essa, lo stato di buona fede e di mala fede dell’accipiens – alle azioni di impugnativa contrattuale, nel cui ambito si colloca quella di risoluzione per inadempimento, che qui interessa.

8. – Con riguardo a tali azioni, la disciplina dell’indebito è fatta oggetto di richiamo da due norme soltanto: l’art. 1422 c.c., in tema di nullità, e l’art. 1463 c.c., in tema di risoluzione per impossibilità sopravvenuta: con la prima disposizione il legislatore ha inteso chiarire che l’imprescrittibilità dell’azione di nullità non pregiudica il consolidamento dell’attribuzione patrimoniale programmata dal contratto, la quale può essere posta in discussione attraverso l’azione di ripetizione fin quando essa è esperibile siccome non prescritta; con la seconda lo stesso legislatore ha fatto precisa menzione degli effetti restitutori insorgenti dalla risoluzione, per come regolati dalle “norme sulla ripetizione dell’indebito”.

È stato osservato in dottrina che la disciplina dei più moderni istituti contrattuali, quali la nullità, l’annullabilità, le diverse forme di risoluzione, si è innestata sull’utilizzo delle varie e più tradizionali forme di condictio, di derivazione romanistica, come mezzi generali di recupero di una prestazione ingiustificatamente ricevuta o ritenuta e che ciò è tuttavia avvenuto in assenza di una elaborazione concettuale e normativa delle rispettive conseguenze restitutorie: onde, in presenza di specifici rimedi di impugnativa contrattuale, non si è fatto luogo “alla creazione di un corpo di regole idoneo a rispecchiare l’autonomia delle restituzioni in questione rispetto agli altri pagamenti non dovuti, né a un ripensamento dell’istituto della ripetizione dell’indebito”.

Tanto spiega la disarmonia del dato normativo nel richiamo alla ripetizione dell’indebito, limitato senza una palese ragione alle due ipotesi dette. Il tenore letterale delle prescrizioni sugli effetti delle diverse forme di caducazione del contratto, cioè, non fornisce un affidante ancoraggio all’interprete, manifestando piuttosto un certo difetto di coordinamento nella trama del tessuto normativo. Non pare in particolare decisivo che l’art. 1458 c.c., nel regolare gli effetti della risoluzione per inadempimento, ometta di richiamare, a differenza dell’art. 1463 c.c., dettato per la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, la disciplina sulla ripetizione dell’indebito. Del resto, non avrebbe senso, sul piano logico, immaginare che le due forme di risoluzione siano diversamente governate quanto agli obblighi

restitutori: tanto più che l’art. 1458 c.c. non prende specificamente in esame tali obblighi, pur implicitamente configurandoli allorquando prevede che la risoluzione ha, per regola, effetto retroattivo tra le parti, effetto da cui discende il venir meno del titolo dell’attribuzione patrimoniale e, quindi, il delinearsi del “pagamento non dovuto” di cui all’art. 2033 c.c.

La generale applicazione della disciplina dettata dalla norma è coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. 15 gennaio 2018, n. 715; Cass. 6 giugno 2017, n. 14013; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27334). In particolare, secondo quanto è stato precisato dalle Sezioni Unite, l’art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all’ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, nella cui motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi: Cass. 1 agosto 2001, n. 10498; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252; Cass. 13 aprile 1995, n. 4268).

9. – E tuttavia, dire che in presenza delle diverse ipotesi di caducazione del contratto è esperibile l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo non esaurisce il problema che qui si pone: è necessario infatti chiarire come la disciplina di cui agli artt. 2033 c.c., che è modellata su prestazioni isolate, disancorate, cioè, dall’operazione di scambio, reagisca col dato giuridico dell’inefficacia, originaria o sopravvenuta, dell’accordo negoziale che ha avuto esecuzione. Con specifico riguardo alla risoluzione per inadempimento può in particolare discutersi se la retroattività della statuizione risolutoria giustifichi una regolamentazione del diritto ai frutti e agli interessi difforme da quella dettata dall’art. 2033 c.c.. Tale norma stabilisce che chi ha eseguito il pagamento non dovuto ha, oltre il diritto di ripetere ciò che ha pagato, quello di ricevere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda

La dottrina ha dato evidenza, in proposito, alle contrapposte opinioni di chi ha assegnato alla risoluzione una “retroattività in senso forte” e di chi ha invece attribuito alla stessa una “retroattività in senso debole”. Secondo la prima ipotesi ricostruttiva l’enunciato sulla retroattività della risoluzione determinerebbe come conseguenza l’obbligo, in capo all’accipiens, di corrispondere i frutti e gli interessi dal momento in cui è eseguita la prestazione, indipendentemente dallo stato di buona fede o di mala fede di quel soggetto. Accedendo all’idea che la risoluzione implichi una “retroattività in senso debole” troverebbero invece integrale applicazione le norme sulla ripetizione dell’indebito, ivi compresa quella che distingue tra accipiens in buona fede e accipiens in mala fede. Tra quanti reputano debba mantenersi ferma tale differenziazione non vi è poi concordanza di opinioni circa i contorni che assumano la buona fede e la mala fede nello specifico caso in cui la ripetizione dell’indebito si correli alla vicenda risolutoria.

10. – La giurisprudenza di questa Corte, sul punto dell’interazione tra retroattività della pronuncia di risoluzione e ripetizione dell’indebito, non restituisce responsi uniformi.

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Talvolta afferma che ai sensi dell’art. 1458 c.c. alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l’accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente: onde – si dice – se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall’altro contraente (così Cass. 20 marzo 2018, n. 6911; Cass. 14 settembre 2004, n. 18518). In altre occasioni, sul presupposto che la risoluzione, al di fuori del caso dei contratti ad esecuzione continuata e periodica, produce un effetto recuperatorio ex tunc, dichiara che gli interessi legali siano dovuti a decorrere dal giorno in cui le somme da restituire furono consegnate (così, in tema di compravendita: Cass. 18 settembre 2014, n. 19659; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4604). Un richiamo espresso alla disciplina dell’indebito si rinviene poi nel principio, enunciato in ulteriori decisioni della Corte, secondo cui l’efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall’una all’altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell’indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento: con la conseguenza che, secondo questo orientamento, il debito dell’accipiens, produce interessi solo a seguito della proposizione della domanda, a meno che detto soggetto sia in mala fede (Cass. 27 ottobre 2008 n. 25847; Cass. 2 agosto 2006, n. 17558).

11. – Reputa il Collegio che la dottrina della “retroattività in senso forte” non possa seguirsi e che, con le precisazioni di seguito formulate, si debba aderire alla soluzione cui pervengono le pronunce da ultimo menzionate: pronunce che, come si è visto, ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme divenute indebite a seguito della risoluzione, valorizzano lo stato di buona fede o di mala fede dell’accipiens.

Tale tesi è la più coerente col rilievo, in precedenza svolto, per cui l’esperibilità dell’azione di ripetizione non può dirsi interdetta, nel caso della risoluzione per inadempimento, dall’assenza di un espresso richiamo, nell’art. 1458 c.c., alla disciplina degli obblighi restitutori; essa, inoltre, ben si accorda con la giurisprudenza sopra richiamata (par. 8), secondo cui, anche nel caso in cui la causa adquirendi venga meno in ragione della risoluzione del contratto, l’azione che compete a chi intenda ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è l’azione di ripetizione di indebito oggettivo. In detto quadro d’insieme, per negare l’applicabilità della disciplina sui frutti e gli interessi contenuta nell’art. 2033 c.c. alla risoluzione per inadempimento dovrebbe sostenersi che tra l’una e l’altra corra una relazione di radicale incompatibilità. Questa relazione è però in realtà insussistente, anche se bisogna tener conto delle peculiarità che assume la nominata disciplina allorquando si giustapponga l’istituto della ripetizione dell’indebito alla fattispecie risolutoria di cui all’art. 1458 c.c.

Come è stato infatti osservato in dottrina, l’esecuzione di un contratto sinallagmatico inefficace pone problemi non del tutto coincidenti con quelli derivanti dall’esecuzione di prestazioni isolate ripetibili: in tal senso, l’espressione “sinallagma rovesciato”, discendente dalla locuzione francese “contrat synallagmatique renversé” o “contrat à l’enverse”, è stata impiegata proprio ad evidenziare la peculiarità delle plurime questioni che l’istituto della ripetizione dell’indebito pone allorquando interagisca con una tale tipologia contrattuale.

12. – Occorre quindi notare che la disciplina dettata dall’art. 2033 c.c. per i frutti e gli interessi, dovuti per legge a seconda dei casi dal pagamento o dalla domanda, non può valere per i frutti e gli

interessi ricevuti in forza del contratto. La notazione appare opportuna per evitare possibili equivoci.

In esecuzione del contratto una parte può aver percepito utilità qualificabili come interessi o frutti: si immagini il contratto di vendita su pianta dei frutti di una determinata piantagione; in tal caso i citati proventi rientrano tra le attribuzioni patrimoniali verso cui si dirige l’effetto restitutorio previsto dall’art. 1458 c.c., senza che debba guardarsi allo stato di buona o di mala fede dell’accipiens cui dà rilievo l’art. 2033 c.c. Ove così non fosse, la stessa portata della risoluzione sarebbe compromessa e si finirebbe per sovrapporre la regola contenuta nella seconda parte dell’art. 2033 (relativa, appunto, ai frutti e agli interessi che la norma impone di corrispondere, e che tratteggia, per scelta legislativa, una posizione di vantaggio dell’accipiens in buona fede) a quella contenuta nella prima parte dello stesso articolo, ove è accordato al solvens il “diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Così, ad esempio, nel caso di mutuo oneroso, è da escludere che, a fronte dell’intercorsa risoluzione contrattuale, il mutuante che abbia ricevuto somme a titolo di interessi sul capitale sia esonerato, in quanto in buona fede al momento del pagamento, dal restituire quelle riscosse prima della proposizione della domanda.

Il coordinamento tra l’art. 1458 c.c. e l’art. 2033 c.c. impone allora una prima conclusione. Per le prestazioni contrattuali, quale che sia la qualificazione giuridica di ciò che ne costituisce oggetto (e quindi anche se si tratti di frutti o interessi contrattualmente dovuti), opera – almeno di regola, e con le precisazioni che si faranno in seguito (cfr. infra, par. 18) – l’obbligo restitutorio discendente dall’effetto retroattivo della risoluzione.

La regolamentazione dei frutti e degli interessi contenuta nell’art. 2033 c.c. riguarda altro, e non può che concernere i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione. L’art. 2033, oltre a disciplinare la restituzione di quanto indebitamente prestato, delinea infatti un’obbligazione legale, accessoria a quella principale restitutoria, che deriva dalla necessità di regolare sia la sorte dei frutti naturali o civili della res maturati a seguito della solutio (ciò che avviene in continuità logica con la disciplina che conferisce rilievo allo stato di buona o di mala fede del possessore della cosa fruttifera: art. 1148 c.c.), sia la sorte egli interessi decorrenti dallo stesso momento sulla somma indebitamente riscossa, i quali hanno natura compensativa (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, cit.; sulla natura legale di tali interessi, cfr. Cass. 11 maggio 2015, n. 22978, ove si precisa che, nel caso di ripetizione, l’obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della condictio indebiti e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni).

13. – Operata questa precisazione quanto al perimetro applicativo della disciplina in esame, si impone di verificare come si atteggi, rispetto ad essa, l’elemento della buona fede dell’accipiens nel caso in cui il rapporto contrattuale sia travolto dalla risoluzione.

Diversi sono gli aspetti della ripetizione dell’indebito che il codice civile regola valorizzando lo stato di buona o di mala fede dell’accipiens: buona e mala fede sono impiegati non solo per stabilire la decorrenza dell’obbligazione relativa agli interessi e ai frutti (art. 2033 c.c. cit.), ma anche per definire l’obbligo restitutorio in caso di perimento o deterioramento della cosa ricevuta indebitamente (art. 2037 c.c.) e per tracciare le conseguenze giuridiche che si determinano in caso di alienazione della stessa (art. 2038 c.c.).

Come è noto, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell’accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell’effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, dal momento che non trova applicazione l’art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel

possesso, sicché, dovendo quest’ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l’accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere il diritto a conseguirlo (per tutte: Cass. 7 maggio 2024, n. 12362; Cass. 26 ottobre 2020, n. 23448).

Tale definizione merita di essere meglio precisata con riguardo alla fattispecie che interessa, ma è da tenere ferma nel suo nucleo fondamentale, che identifica la buona fede di cui all’art. 2033 c.c. nella buona fede soggettiva di cui all’art. 1147, comma 1, c.c.

14. – In tal senso è da respingere la tesi, pur autorevolmente sostenuta, per cui nel caso di ripetizione dell’indebito conseguente alla risoluzione per inadempimento il giudizio sulla buona o mala fede dell’accipiens debba “per analogia trasformarsi nel giudizio sulla imputabilità all’accipiens del fatto che dà luogo alla risoluzione”.

Per la verità, quest’ultima soluzione, innegabilmente suggestiva, oltre ad avere avuto un suo seguito in dottrina, prospetta elementi di contiguità con una giurisprudenza minoritaria di questa Corte. Merita ricordare, in proposito, che in passato, prendendo le mosse dall’applicabilità dell’art. 1147, comma 2, c.c. alla ripetizione dell’indebito (assunto, questo, successivamente sempre negato nella giurisprudenza di legittimità), si è ritenuta operante la disciplina dell’accipiens in mala fede nel caso che il venir meno del negozio, al quale è collegata la ripetizione dello indebito, sia addebitabile a colpa grave di quel soggetto (Cass. 29 febbraio 1988, n. 2119); e anche di recente si è osservato come, nelle ipotesi di caducazione del negozio, la disciplina del pagamento dell’indebito vada applicata nei limiti della compatibilità, “donde l’esigenza di adattare la disciplina dipendente dagli stati soggettivi di buona o mala fede dell’accipiens, piuttosto, alla situazione di imputabilità dell’inattuazione funzionale del negozio” (così, in motivazione, Cass. 26 giugno 2023, n. 17572).

Tuttavia, se, come è pacifico in giurisprudenza, ma anche in

dottrina, la buona fede di cui agli artt. 2033 ss. è buona fede in senso soggettivo, il suggerimento offerto dal richiamato insegnamento dottrinale non può essere recepito. L’accezione della buona fede in senso soggettivo esclude infatti che il diritto dell’accipiens di trattenere i frutti e gli interessi maturati prima della domanda (ma dopo la solutio) possa discendere, in caso di risoluzione ex art. 1458 c.c., dall’imputabilità dell’inadempimento: e cioè da una condotta colpevole, che potrebbe, al limite, assumere rilievo ove si trattasse di apprezzare la buona fede in senso non già soggettivo, ma oggettivo. Sicché, come è stato evidenziato da altro autore, conferire rilievo all’imputabilità dell’inadempimento implica “il trascorrere dal piano cognitivo della buona fede in senso soggettivo a quello valutativo della buona fede in senso oggettivo” e finisce per riportare sul terreno delle restituzioni problemi che attengono alla responsabilità per inadempimento, valorizzando ingiustificatamente la connotazione circa l’inadempimento di un’obbligazione – quella insorta dal contratto – in seno a un giudizio che interessa un’obbligazione diversa, quella restitutoria.

15. – Muovendo dalla qualificazione della buona fede in termini di “ignoranza dell’effettiva situazione giuridica”, che è fatta propria, in tema di indebito, dalla giurisprudenza di questa Corte, la stessa buona fede, nel caso di risoluzione del contratto, deve allora consistere nell’ignoranza dell’obbligo di restituire quanto viene pagato. Lo stato soggettivo dell’accipiens è infatti connotato, in questo come negli altri casi di caducazione del negozio, dall’esistenza di un contratto che impegna il solvens verso l’accipiens: per evocare un autorevole insegnamento del passato, in queste ipotesi lo stato di buona fede non è tanto da rinvenire “nell’erronea opinione che sussiste il credito che la solutio tende ad estinguere, quanto nell’erronea opinione che non sussistano i presupposti dell’obbligo di restituzione”.

Se una conoscenza dell’obbligo restitutorio sarà normalmente assente nel momento in cui è eseguita la prestazione, dal momento che questa, avendo titolo nel contratto, è da considerarsi, in quel frangente, per ciò dovuta (tanto più che in materia di indebito opera la presunzione di buona fede di cui all’art. 1147, comma 3, c.c. e questa non è esclusa dalla colpa grave dell’accipiens: par. 13), la detta conoscenza potrà insorgere in un momento successivo: ed è significativo, al riguardo, che l’art. 2038 c.c., cui si è fatto in precedenza cenno, per regolare la fattispecie dell’alienazione della cosa ricevuta indebitamente distingua proprio tra conoscenza e mancata conoscenza, in capo all’accipiens, di un tale obbligo al momento dell’alienazione (facendo poi discendere da questi opposti stati soggettivi diverse conseguenze giuridiche).

16. – L’art. 2033 c.c., individua il momento in cui deve considerarsi comunque acquisita la consapevolezza dell’obbligo restitutorio. Precisamente, interessi e frutti sono dovuti a far data dalla domanda, se l’accipiens è in buona fede. La previsione si spiega proprio in quanto, sulla base di una valutazione legale tipica, è tale atto del solvens a far venir meno l’ignoranza dell’obbligo di restituzione, e quindi a far cessare lo stato di buona fede: in buona sintesi, intervenuta la domanda, l’accipiens in buona fede non può più disconoscere che il pagamento è indebito, e tanto giustifica l’insorgenza dell’obbligo, da parte sua, di corrispondere al solvens frutti e interessi.

Risoluzione contratto e la ripetizione indebito per restituzione

In dottrina, sul presupposto che quel che rileva, ai fini della decorrenza di frutti e interessi, è l’acquisita conoscenza dell’obbligo restitutorio, si è ritenuto essere ragionevole far arretrare, rispetto alla domanda, il dies a quo del debito correlativo nelle ipotesi in cui l’insorgenza di detta consapevolezza preceda la domanda stessa: in detta prospettiva, la conoscenza dell’obbligo assumerebbe un proprio rilievo prima della detta domanda e indipendentemente da essa.

In termini assoluti la tesi non può essere condivisa, dal momento che finisce per amputare il dato normativo del riferimento alla domanda, e cioè dell’atto tipico cui il legislatore raccorda la nascita dell’obbligo avente ad oggetto la corresponsione degli interessi e dei

frutti. La tesi però individua una giusta preoccupazione quanto al possibile scollamento tra domanda giudiziale e conoscenza dell’obbligo restitutorio: preoccupazione che la giurisprudenza di legittimità ha, in tempi recenti, definitivamente dissolto.

Le Sezioni Unite di questa Corte, aderendo a una tesi già espressa dalla Sezione Lavoro e dalla Prima Sezione (rispettivamente: Cass. 1 aprile 2011, n. 7586 e Cass. 9 novembre 2015, n. 22852), hanno infatti precisato che in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l’espressione “dal giorno della domanda”, contenuta nell’art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895). Non occorre qui soffermarsi sull’interpretazione che sottende tale enunciato: interpretazione che è stata condotta apprezzando, per un verso, il tenore letterale dell’art. 2033 c.c., che parla di mera “domanda”, e, per altro verso, la differente ratio che sottende l’art. 1148 c.c., sull’acquisto dei frutti da parte del possessore, dove l’espresso riferimento alla “domanda giudiziale” trova giustificazione nel fatto che lo status di possessore in buona fede e la connessa tutela possono cessare solo con la sentenza che accolga la rivendica, laddove i tempi del processo non devono gravare sulla parte vittoriosa. Quel che rileva è che la richiamata esegesi assegni alla semplice intimazione del solvens l’effetto di far nascere per l’accipiens l’obbligo di corrispondere gli interessi e i frutti e che tale effetto sia pienamente coerente col valore che la nominata intimazione riveste sul piano della conoscenza del dovere restitutorio. È incontestabile, infatti, che l’accipiens acquisti consapevolezza dell’obbligo di restituzione fin dal momento in cui il solvens gliene faccia richiesta stragiudiziale: la soluzione interpretativa delle Sezioni Unite restituisce quindi ordine al sistema, privando opportunamente di valore, nel quadro della regolamentazione degli

interessi e dei frutti, la domanda giudiziale che sia stata preceduta dall’atto di costituzione in mora.

17. – Chiarite quali siano, ad avviso del Collegio, le linee della disciplina relativa ai frutti e agli interessi in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, occorre farsi carico di un ulteriore problema.

Si è detto (par. 12) che la regola contenuta nella seconda parte dell’art. 2033 c.c. non si applica alla ripetizione di attribuzioni patrimoniali convenute contrattualmente: in conseguenza, tutti gli interessi e i frutti che siano stati percepiti in forza del negozio poi risolto vanno restituiti. Può tuttavia accadere che l’osservanza di questa regola generi uno squilibrio in ragione della concorrente applicazione della disciplina legale dell’indebito. Così, una parte contrattuale potrebbe essere tenuta a restituire l’intero ammontare del rendimento ritratto dal bene ricevuto, senza essere simmetricamente remunerata con riguardo alla somma pagata per procurarselo. Gli interessi dovuti su tale somma si identificano, infatti, negli interessi dovuti in forza dell’art. 2033 c.c., i quali maturano sull’importo indebitamente versato (e sono, con tutta evidenza, altra cosa rispetto a quelli riscossi in forza del contratto, i quali andrebbero integralmente restituiti). Ebbene, gli interessi sulla somma pagata senza titolo che spettano al solvens vanno individuati in quelli maturati dopo la costituzione in mora (la “domanda” dell’art. 2033 c.c.), salvo che l’accipiens non sia in mala fede: condizione, questa che, come si è visto, è normalmente assente nel caso di risoluzione, dal momento che, a tacere della presunzione di buona fede, chi riceve il pagamento lo riceve in esecuzione di un contratto che in quel momento è pienamente efficace, e di regola ignora che dovrà restituire quanto riscosso. Ne discende, allora, che a seguito della risoluzione quel soggetto sia tenuto, da un lato, a restituire tutti i frutti della cosa (da lui ricevuta), che sono stati percepiti in forza del contratto, e abbia diritto, dall’altro, a ricevere una parte soltanto degli interessi maturati sulla somma (da lui pagata). Si determinerà, in altre parole, un disallineamento tra i rendimenti di quanto è stato oggetto delle contrapposte prestazioni.

Tale inconveniente può del resto prodursi anche nell’ipotesi in cui sia i frutti che gli interessi siano regolati dall’art. 2033 c.c.: nell’ipotesi, cioè, in cui né gli uni né gli altri siano stati riscossi come attribuzioni patrimoniali convenute contrattualmente, essendo piuttosto dovuti per effetto della disciplina legale dell’indebito. In ragione dell’improbabile, ma sempre possibile, evenienza di opposti esiti dell’accertamento circa la buona fede dei due accipientes, potrà verificarsi, anche in questa ipotesi, che gli interessi e i frutti debbano essere restituiti a partire da momenti diversi.

In ciò la previsione dell’art. 2033 c.c., che è come si diceva modellata sull’indebito nascente da prestazioni isolate, non sull’indebito insorgente da prestazioni che si inscrivono in un rapporto contrattuale, mostra il suo limite e necessita, sul piano dell’applicazione, di un correttivo.

18. – In entrambe le ipotesi prese in considerazione una parte contrattuale finisce per conseguire un ingiustificato arricchimento: lucra, ai danni dell’altra, un utile che non avrebbe conseguito ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione.

Così, per restare nel campo dell’intermediazione finanziaria, in cui si colloca la vicenda qui in esame, l’intermediario in buona fede avrebbe titolo a pretendere la restituzione delle cedole riscosse dall’investitore, previste contrattualmente, a far data dalla loro maturazione, ma sarebbe tenuto a pagare gli interessi sulla somma a lui versata per dar corso all’operazione finanziaria solo dal momento della costituzione in mora. Di conseguenza, nel tempo che va dal momento in cui il rapporto comincia ad avere attuazione (col pagamento del prezzo e la consegna del titolo) a quello della costituzione in mora l’intermediario si approprierebbe sia degli interessi sulla somma a lui versata, sia dei

rendimenti del titolo negoziato.

Un tale risultato non può però ammettersi.

Per un verso, è del tutto evidente che i rimedi contro l’inadempimento (nella specie, la risoluzione del contratto) non possono operare nel senso di attribuire alla parte un vantaggio superiore a quello che ad essa sarebbe derivato dall’adempimento. Il riconoscimento di un beneficio siffatto conferirebbe all’istituto della ripetizione dell’indebito una connotazione premiale e, simmetricamente, afflittiva che va ben al di là della posizione di vantaggio riconosciuta all’accipiens in buona fede.

Per altro verso, traendo spunto dalla riflessione di autorevole dottrina, occorre considerare l’argomento che può trarsi dall’art. 1499 c.c. Da tale norma si ricava, infatti, che, salvo diversa pattuizione, il contraente non può godere, per lo stesso arco di tempo, dei frutti del bene dedotto in contratto e degli interessi sulla somma corrisposta per conseguirlo. Può credersi, allora, che la ripetizione dell’indebito conseguente alla risoluzione si uniformi a questa regola: non vi è infatti motivo per pensare che la vicenda risolutoria legittimi vantaggi che esulano dall’assetto di interessi immaginato dal legislatore per l’esecuzione del contratto. In tal senso, deve escludersi che per effetto della caducazione del negozio una delle parti di esso possa conseguire l’una e l’altra utilità, di cui qui si dibatte.

Che la parte non abbia diritto di conseguire, in ragione della caducazione del contratto, profitti ingiustificati trova del resto conferma nella giurisprudenza di legittimità che si è espressa sul punto, se pure con riguardo a fattispecie diversa da quella dei negozi di investimento. È infatti espressiva del disconoscimento della possibilità di trarre indebiti vantaggi dal venir meno del vincolo contrattuale l’affermazione secondo cui, in caso di nullità del contratto di locazione, ciascuna delle parti ha bensì il diritto di ripetere la prestazione effettuata, ma è escluso che chi abbia già usufruito del godimento della res possa ottenere la

restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3971; Cass. 3 maggio 1991, n. 4849; il principio è stato ripreso da ultimo, da Cass. 16 dicembre 2024, n. 32696, nei termini della proponibilità dell’eccezione ex art. 2041 c.c.). La conclusione poggia evidentemente sulla ricusazione di soluzioni che, attraverso la riallocazione dei valori economici regolati dal contratto oramai caducato, generino un sistematico arricchimento senza causa di una della parti in danno dell’altra: ricusazione che va ribadita con riguardo all’ipotesi del cumulo, in capo al medesimo contraente, dei rendimenti dei beni negoziati (nel caso sopra indicato: il prodotto finanziario, di cui andrebbero restituite le cedole maturate fino alla costituzione in mora, e la somma investita, da cui l’intermediario tratterrebbe, per il corrispondente arco di tempo, gli interessi).

In base a quanto si è detto appare pertanto corretto coniugare l’obbligo di integrale restituzione dei frutti con quello di corrispondere gli interessi a far data dal pagamento della somma oggetto di ripetizione.

19. – Vanno quindi enunciati i seguenti principi di diritto.

“Accertata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della risoluzione del contratto per inadempimento, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo”.

“In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola posta dall’art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell’indebito quanto alla spettanza di frutti e interessi non riguarda i frutti e gli interessi previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali integralmente passibili di restituzione in ragione della retroattività della risoluzione prevista dall’art. 1458 c.c., ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione”.

“In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della regolazione della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto deve essere oggetto di ripetizione, la buona fede di cui all’art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva e si identifica nell’ignoranza, in capo all’accipiens, dell’obbligo restitutorio”.

“La disciplina della ripetizione dell’indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell’altra, onde è escluso che, a fronte dello scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, frutti e interessi possano avere diversa decorrenza: in particolare, risolto il contratto per inadempimento, in presenza di un obbligo restitutorio avente ad oggetto i frutti maturati in forza della previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore dei detti frutti, che se ne vede privato, decorrono a far data dal versamento”.

20. – Ciò posto, la Corte di appello ha, da un lato, riconosciuto che sulla somma da restituire all’investitore decorressero gli interessi legali maturati dalla stipula dei due contratti e affermato, dall’altro, che lo stesso investitore non era tenuto a restituire le cedole, non risultando provata, al riguardo, la mala fede dello stesso.

La statuizione in tema di interessi non è stata oggetto di impugnazione, onde sulla stessa è caduto il giudicato interno.

A fronte di essa, la pronuncia relativa alle cedole, investita dalla censura in esame, non risulta conforme al principio che si è da ultimo enunciato. I rendimenti del titolo devono essere restituiti per l’intero: il che è, oltretutto, pienamente coerente con la statuizione, oramai irretrattabile, adottata dalla Corte territoriale circa il maturarsi degli interessi compensativi sulla somma investita.

Nell’ambito dei servizi di investimento, in cui l’investitore si relaziona col mercato finanziario attraverso l’intermediario, i contratti conclusi generano principalmente obbligazioni tra questi due soggetti. Nel caso della negoziazione per conto proprio e per conto terzi, l’intermediario, dopo aver procurato all’investitore il prodotto finanziario, provvede ad accreditargli periodicamente le cedole che maturano riguardo ad esso (come è del resto previsto, in tema di deposito di titoli in amministrazione, dall’art. 1838 c.c.). Le cedole danno dunque corpo a un’attribuzione patrimoniale dipendente dalle intercorse pattuizioni che, in caso di risoluzione del contratto di investimento, va integralmente restituita all’intermediario, indipendentemente dallo stato di buona o mala fede dell’accipiens. L’obbligo di pagamento delle cedole, ove pure non contemplato dal contratto relativo al prodotto finanziario, ma da altro contratto ad esso collegato, viene meno in ragione della caducazione del primo negozio, giacché è la titolarità del prodotto finanziario in capo al cliente a giustificare l’impegno dell’intermediario di liquidarne i rendimenti. Una volta sciolto il contratto, il titolo tornerà in capo all’intermediario (che lo aveva nel proprio portafoglio, o lo aveva acquistato per il cliente) e le cedole che l’investitore ha percepito medio tempore spetteranno all’intermediario stesso, e cioè al soggetto che, in esecuzione dell’accordo concluso, aveva posto in atto i relativi pagamenti.

Il fatto che, nel caso in scrutinio, gli interessi siano dovuti dal momento della stipula, vale a dire dal pagamento, non fa che confermare, a mente di quanto si è detto al par. 18, che le cedole vadano integralmente restituite dal momento del loro maturarsi.

21. – In accoglimento del terzo motivo, la sentenza è cassata.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Genova che deciderà in diversa composizione e statuirà pure sulla sorte delle spese del giudizio di legittimità.

Risoluzione contratto e la ripetizione indebito per restituzione

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione,

anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 11 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria l’8 gennaio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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