Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19551.

Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che – pur ritenendo lesive dell’immagine della società attrice le numerose “mails” inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici – aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle “mails” avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell’ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l’immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).

Ordinanza|| n. 19551. Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

Data udienza 17 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Personalita’ (diritti della) – Onore (reputazione) – Risarcimento del danno persona giuridica – Danno non patrimoniale – Danno all’immagine e alla reputazione commerciale – “In re ipsa” – Esclusione – Onere di allegazione e prova – Presunzioni – Idoneità – Fattispecie.

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